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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 25 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4886/2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv.to Fiorella Parte_1
D'Angiolillo ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Piedimonte Matese via G.
Matteotti, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Aquilone Paolo, Erminio Capasso, Itala De
Benedictis e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, Caserta (CE)
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.8.2021, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva convenendo in giudizio l' per far accertare la non debenza delle somme di cui ai CP_1 solleciti di pagamento notificati in data 6.8.2020 con i quali l' chiedeva la restituzione CP_1 di somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2000 al 31.12.2014 per un ammontare complessivo di € 60.829,06 nonché la restituzione delle somme trattenute pari ad € 4.490,17.
Lamentava l'illegittimità del comportamento dell' , il difetto di motivazione dei CP_1 provvedimenti ex art. 3 legge 241/1990 nonché la prescrizione dei crediti ex art. 2946 c.c..
1 Concludeva quindi l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito, l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta effettuata, con condanna dell' convenuto alla restituzione delle somme ed CP_1 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazione.
Rinviata la causa per la discussione, all'udienza odierna del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione e per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'azione proposta deve essere qualificata come azione di accertamento negativo dell'indebito, sicché nessun rilievo assumo le doglianze attinenti ai requisiti del provvedimento di accertamento delle somme indebitamente erogate.
Nel caso di specie è incontestato tra le parti che parte ricorrente abbia fruito della prestazione
– disoccupazione agricola - di cui l' chiede la ripetizione. CP_1
Ebbene, la disciplina giuridica è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Va rimarcato che la disciplina di favore contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n.
412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo, non può trovare applicazione al caso in esame, trattandosi di prestazioni temporanee.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione. Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n. 88/1989 è da ritenersi tassativo. Tra le prestazioni indicate non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato. In questa disposizione, infatti, ai fini dell'irripetibilità è fatto riferimento alle sole pensioni a carico delle gestioni previdenziali tassativamente indicate.
In tal senso si esprime anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall in relazione CP_1 alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che
l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge
n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche” (cfr. Cass.
12146/2003).
In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il
"solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché
2 il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997,
n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Nello stesso senso, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno
1983, n. 4276).
Tanto premesso in via generale, nel caso in esame va rilevato che la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante avendo del tutto omesso la stessa offerta della prova dei fatti costitutivi a conforto delle pretese avanzate. Invero, risulta radicalmente omessa l'allegazione degli elementi costitutivi del diritto alle prestazioni temporanee vantate, con la conseguenza che tale carenza allegatoria non può essere in ogni modo colmata dalle richieste istruttorie formulate.
Quanto esposto rileva per affermare l'infondatezza della doglianza di parte ricorrente di insussistenza di un titolo esecutivo per procedere al recupero delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione. Trattandosi di un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione nel periodo in considerazione, deve essere riconosciuta la possibilità dell'ente di recuperare le somme indebitamente erogate, anche mediante compensazione.
A questo punto appare necessario verificare la decorrenza o meno dell'invocata prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito, anche alla luce delle considerazioni già formulate sulla riconducibilità del caso di specie alla disciplina dell'indebito ex art. 2033 c.c., è senza dubbio soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento.
In ordine alla decorrenza deve precisarsi che “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale
l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione,
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto
3 generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
Nel caso di specie è incontestato tra le parti ed emerge dagli stessi provvedimenti di ripetizione delle somme che i pagamenti dell'indennità di disoccupazione sono stati effettuati. La richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con riferimento a tutte le CP_1 annualità dal 2000 al 2014 in questione a seguito di accertamenti ispettivi del 07.10.2010,
29.04.2011 e 13.5.2014.
In applicazione delle coordinate ermeneutiche esposte, va preliminarmente chiarito che nessun rilievo assume la dedotta conoscenza da parte dell'Istituto dell'indebita percezione solo a seguito di accertamenti ispettivi ai sensi dell'art. 2935 c.c., essendo la mancata conoscenza della natura indebita delle somme un mero impedimento soggettivo non rilevante.
Quanto all'operatività della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8, in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore
l'esistenza dell'obbligazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. L., Ordinanza n. 5413 del
27/02/2020), va affermato che non vi è prova nel presente procedimento del dolo in capo alla ricorrente.
Né è sufficiente il verbale ispettivo, in conformità a quanto statuito con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Ciò posto, esclusa l'operatività della causa di sospensione ex art. 2941 n. 8 c.p.c. ed individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel pagamento, deve evidenziarsi a questo punto che è provato documentalmente che solo in data 6.8.2020 l' ha notificato CP_1 alla ricorrente le comunicazioni di accertamento di somme indebitamente percepite negli anni in contestazione con le quali ha quindi chiesto la restituzione delle somme.
4 Va poi evidenziato che nessun rilievo assumono i provvedimenti versati in atti di reiezione della domanda di disoccupazione agricola (cfr. produzione parte resistente) in relazione ai quali non risulta versata in atti prova della notificazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto che la prima richiesta di ripetizione è stata formulata nell'agosto 2020, la prescrizione decennale non può che ritenersi irrimediabilmente decorsa in relazione ai ratei di indennità di disoccupazione agricola corrisposti negli anni 2000 – 2010.
Pertanto, l'indebito asseritamene maturato negli anni dal 2000 al 2010 è da ritenersi irripetibile.
Invece, la notifica del provvedimento di ripetizione delle somme indebite del 6.8.2020 ha prodotto idonei effetti interruttivi della prescrizione decennale decorrente dai pagamenti effettuati e non contestati dalla ricorrente negli anni 2011 - 2014.
Pertanto, con riferimento a tali somme pari ad € 26.508,39 (somma complessivamente versata a titolo di indennità di disoccupazione relativa agli anni 2010 – 2014, corrisposta a partire dall'anno 2011) deve ritenersi legittimo il recupero delle somme indebite, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale per la sussistenza di validi atti interruttivi. CP_ Ciò posto, è allegato e documentato dalla parte istante che l' ha provveduto a recuperare l'indebito, a partire dal 2015, attraverso il recupero coattivo sulle prestazioni di disoccupazione. Dalla documentazione depositata in atti (e riguardante l'indennità di disoccupazione regolarmente percepita dall'istante dall'anno 2015), si evince che l' ha CP_1 trattenuto una somma pari ad € 2.269,30, da detrarre dal maggiore credito vantato dall'Istituto come sopra determinato.
In conclusione, il ricorso va accolto in parte qua, come indicato in parte motiva.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili per intervenuta prescrizione le somme percepite dalla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola negli anni CP_ 2000 – 2010, oggetto delle richieste di restituzione notificate in data 6.8.2020;
b) rigetta nel resto;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.2.2025
5 Il Giudice
Mariarosaria Iovine
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 25 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4886/2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv.to Fiorella Parte_1
D'Angiolillo ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Piedimonte Matese via G.
Matteotti, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del suo Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Aquilone Paolo, Erminio Capasso, Itala De
Benedictis e Luca Cuzzupoli, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, Caserta (CE)
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.8.2021, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva convenendo in giudizio l' per far accertare la non debenza delle somme di cui ai CP_1 solleciti di pagamento notificati in data 6.8.2020 con i quali l' chiedeva la restituzione CP_1 di somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo 1.1.2000 al 31.12.2014 per un ammontare complessivo di € 60.829,06 nonché la restituzione delle somme trattenute pari ad € 4.490,17.
Lamentava l'illegittimità del comportamento dell' , il difetto di motivazione dei CP_1 provvedimenti ex art. 3 legge 241/1990 nonché la prescrizione dei crediti ex art. 2946 c.c..
1 Concludeva quindi l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito, l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta effettuata, con condanna dell' convenuto alla restituzione delle somme ed CP_1 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. CP_ Si costituiva l' che resisteva al ricorso con articolate argomentazione.
Rinviata la causa per la discussione, all'udienza odierna del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione e per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'azione proposta deve essere qualificata come azione di accertamento negativo dell'indebito, sicché nessun rilievo assumo le doglianze attinenti ai requisiti del provvedimento di accertamento delle somme indebitamente erogate.
Nel caso di specie è incontestato tra le parti che parte ricorrente abbia fruito della prestazione
– disoccupazione agricola - di cui l' chiede la ripetizione. CP_1
Ebbene, la disciplina giuridica è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
Va rimarcato che la disciplina di favore contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n.
412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo, non può trovare applicazione al caso in esame, trattandosi di prestazioni temporanee.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione. Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n. 88/1989 è da ritenersi tassativo. Tra le prestazioni indicate non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato. In questa disposizione, infatti, ai fini dell'irripetibilità è fatto riferimento alle sole pensioni a carico delle gestioni previdenziali tassativamente indicate.
In tal senso si esprime anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall in relazione CP_1 alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che
l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge
n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche” (cfr. Cass.
12146/2003).
In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il
"solvens" a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché
2 il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997,
n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Nello stesso senso, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno
1983, n. 4276).
Tanto premesso in via generale, nel caso in esame va rilevato che la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante avendo del tutto omesso la stessa offerta della prova dei fatti costitutivi a conforto delle pretese avanzate. Invero, risulta radicalmente omessa l'allegazione degli elementi costitutivi del diritto alle prestazioni temporanee vantate, con la conseguenza che tale carenza allegatoria non può essere in ogni modo colmata dalle richieste istruttorie formulate.
Quanto esposto rileva per affermare l'infondatezza della doglianza di parte ricorrente di insussistenza di un titolo esecutivo per procedere al recupero delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione. Trattandosi di un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione nel periodo in considerazione, deve essere riconosciuta la possibilità dell'ente di recuperare le somme indebitamente erogate, anche mediante compensazione.
A questo punto appare necessario verificare la decorrenza o meno dell'invocata prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito, anche alla luce delle considerazioni già formulate sulla riconducibilità del caso di specie alla disciplina dell'indebito ex art. 2033 c.c., è senza dubbio soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento.
In ordine alla decorrenza deve precisarsi che “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale
l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione,
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto
3 generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
Nel caso di specie è incontestato tra le parti ed emerge dagli stessi provvedimenti di ripetizione delle somme che i pagamenti dell'indennità di disoccupazione sono stati effettuati. La richiesta di ripetizione è stata azionata dall' con riferimento a tutte le CP_1 annualità dal 2000 al 2014 in questione a seguito di accertamenti ispettivi del 07.10.2010,
29.04.2011 e 13.5.2014.
In applicazione delle coordinate ermeneutiche esposte, va preliminarmente chiarito che nessun rilievo assume la dedotta conoscenza da parte dell'Istituto dell'indebita percezione solo a seguito di accertamenti ispettivi ai sensi dell'art. 2935 c.c., essendo la mancata conoscenza della natura indebita delle somme un mero impedimento soggettivo non rilevante.
Quanto all'operatività della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8, in applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale “L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore
l'esistenza dell'obbligazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. L., Ordinanza n. 5413 del
27/02/2020), va affermato che non vi è prova nel presente procedimento del dolo in capo alla ricorrente.
Né è sufficiente il verbale ispettivo, in conformità a quanto statuito con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Ciò posto, esclusa l'operatività della causa di sospensione ex art. 2941 n. 8 c.p.c. ed individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel pagamento, deve evidenziarsi a questo punto che è provato documentalmente che solo in data 6.8.2020 l' ha notificato CP_1 alla ricorrente le comunicazioni di accertamento di somme indebitamente percepite negli anni in contestazione con le quali ha quindi chiesto la restituzione delle somme.
4 Va poi evidenziato che nessun rilievo assumono i provvedimenti versati in atti di reiezione della domanda di disoccupazione agricola (cfr. produzione parte resistente) in relazione ai quali non risulta versata in atti prova della notificazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto che la prima richiesta di ripetizione è stata formulata nell'agosto 2020, la prescrizione decennale non può che ritenersi irrimediabilmente decorsa in relazione ai ratei di indennità di disoccupazione agricola corrisposti negli anni 2000 – 2010.
Pertanto, l'indebito asseritamene maturato negli anni dal 2000 al 2010 è da ritenersi irripetibile.
Invece, la notifica del provvedimento di ripetizione delle somme indebite del 6.8.2020 ha prodotto idonei effetti interruttivi della prescrizione decennale decorrente dai pagamenti effettuati e non contestati dalla ricorrente negli anni 2011 - 2014.
Pertanto, con riferimento a tali somme pari ad € 26.508,39 (somma complessivamente versata a titolo di indennità di disoccupazione relativa agli anni 2010 – 2014, corrisposta a partire dall'anno 2011) deve ritenersi legittimo il recupero delle somme indebite, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale per la sussistenza di validi atti interruttivi. CP_ Ciò posto, è allegato e documentato dalla parte istante che l' ha provveduto a recuperare l'indebito, a partire dal 2015, attraverso il recupero coattivo sulle prestazioni di disoccupazione. Dalla documentazione depositata in atti (e riguardante l'indennità di disoccupazione regolarmente percepita dall'istante dall'anno 2015), si evince che l' ha CP_1 trattenuto una somma pari ad € 2.269,30, da detrarre dal maggiore credito vantato dall'Istituto come sopra determinato.
In conclusione, il ricorso va accolto in parte qua, come indicato in parte motiva.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili per intervenuta prescrizione le somme percepite dalla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola negli anni CP_ 2000 – 2010, oggetto delle richieste di restituzione notificate in data 6.8.2020;
b) rigetta nel resto;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.2.2025
5 Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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