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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 93/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/06/2025) nella causa n. 93 /2025 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to MARTINELLI Parte_1 C.F._1
DESIRÉE,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente dopo avere presentato tempestiva Parte_1
e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis cpc, ha Per_1 introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92;
− parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico non fosse corretta, contestandone la congruenza per non aver il perito sufficientemente valutato le gravi patologie dalle quali è affetto il ricorrente;
in particolare, parte attrice ha dedotto la contraddittorietà delle motivazioni sostenute dal CTU il quale, pur riconoscendo un grado di invalidità pari al 100%, ha ritenuto in capo al ricorrente una sufficiente autonomia nello svolgimento delle comuni attività quotidiane;
ha lamentato la mancata richiesta, da parte del consulente tecnico, di ulteriore documentazione medica ad integrazione di quella depositata in atti con conseguente compromissione dell'esito peritale;
ha prodotto sopravvenuta certificazione medica (rif. doc. 1, 2 e 10 note del 14/03/2025) e ha chiesto:
“1) previo rinnovo e/o integrazione della CTU medico-legale che sin d'ora si richiede, dichiarare l'odierno opponente impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, quale requisito per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del relativo assegno;
2) per effetto di tale declamatoria, condannare il convenuto alla CP_1 corresponsione in favore dell'opponente, nella predetta qualità, tutti i ratei maturati e maturandi dell'assegno relativo all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in via meramente subordinata, dal riconoscimento giudiziale, il tutto oltre interessi legali;
3) riconoscere all'opponente lo status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 ex Lege 104/92, quale requisito sanitario per il riconoscimento di tutti i benefici previsti dalla legge: vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, esenzione ticket, agevolazioni fiscali e/o tributarie ad esso collegati nonché di ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori
o esercenti pubblici servizi, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in via meramente subordinata, dal riconoscimento giudiziale;
4) con vittoria delle spese, diritti e onorari di entrambi i procedimenti da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
− parte convenuta , ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando l'esaustività della CP_1 relazione peritale;
− la causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
− in sede di chiarimenti, il CTU dott. , presa visione della documentazione Per_1 medica sopravvenuta al deposito della perizia elaborata in sede di ATP, ha affermato che:
“Alla luce di tale nuova documentazione, in particolare della visita geriatrica la quale documenta per la prima volta valori delle Scale delle disabilità indicativi di una disabilità tale da fare ritenere effettiva la sussistenza di un peggioramento del quadro clinico generale, non ritengo necessario procedere a una rivalutazione clinica del ricorrente ed è possibile esprimere la seguente valutazione:
Alla luce del complesso delle patologie presenti il periziando può essere considerato “invalido ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana e che sussista una condizione di disabilità di cui alla Legge n. 104/92 art. 3 comma 3” a decorrere dal 31.1.2025”.
Ritenuto che:
− le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto rispettose della documentazione medica sopravvenuta in atti;
non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti;
− la domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che parte ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92 con decorrenza dal 31/1/2025;
− poiché la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata con decorrenza successiva alla proposizione del giudizio ATP, le spese di giudizio devono essere compensate per ½;
− le spese di CTU, liquidate in separato decreto in sede di ATP, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, con decorrenza dal 31/1/2025;
− compensa per ½ le spese di lite;
− condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.650,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 17/06/2025 La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/06/2025) nella causa n. 93 /2025 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to MARTINELLI Parte_1 C.F._1
DESIRÉE,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente dopo avere presentato tempestiva Parte_1
e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis cpc, ha Per_1 introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92;
− parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal CTU in sede di accertamento tecnico non fosse corretta, contestandone la congruenza per non aver il perito sufficientemente valutato le gravi patologie dalle quali è affetto il ricorrente;
in particolare, parte attrice ha dedotto la contraddittorietà delle motivazioni sostenute dal CTU il quale, pur riconoscendo un grado di invalidità pari al 100%, ha ritenuto in capo al ricorrente una sufficiente autonomia nello svolgimento delle comuni attività quotidiane;
ha lamentato la mancata richiesta, da parte del consulente tecnico, di ulteriore documentazione medica ad integrazione di quella depositata in atti con conseguente compromissione dell'esito peritale;
ha prodotto sopravvenuta certificazione medica (rif. doc. 1, 2 e 10 note del 14/03/2025) e ha chiesto:
“1) previo rinnovo e/o integrazione della CTU medico-legale che sin d'ora si richiede, dichiarare l'odierno opponente impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, quale requisito per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del relativo assegno;
2) per effetto di tale declamatoria, condannare il convenuto alla CP_1 corresponsione in favore dell'opponente, nella predetta qualità, tutti i ratei maturati e maturandi dell'assegno relativo all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in via meramente subordinata, dal riconoscimento giudiziale, il tutto oltre interessi legali;
3) riconoscere all'opponente lo status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 ex Lege 104/92, quale requisito sanitario per il riconoscimento di tutti i benefici previsti dalla legge: vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, esenzione ticket, agevolazioni fiscali e/o tributarie ad esso collegati nonché di ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori
o esercenti pubblici servizi, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in via meramente subordinata, dal riconoscimento giudiziale;
4) con vittoria delle spese, diritti e onorari di entrambi i procedimenti da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
− parte convenuta , ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando l'esaustività della CP_1 relazione peritale;
− la causa è stata istruita attraverso il richiamo a chiarimenti del CTU nominato in sede di ATP.
Rilevato che:
− in sede di chiarimenti, il CTU dott. , presa visione della documentazione Per_1 medica sopravvenuta al deposito della perizia elaborata in sede di ATP, ha affermato che:
“Alla luce di tale nuova documentazione, in particolare della visita geriatrica la quale documenta per la prima volta valori delle Scale delle disabilità indicativi di una disabilità tale da fare ritenere effettiva la sussistenza di un peggioramento del quadro clinico generale, non ritengo necessario procedere a una rivalutazione clinica del ricorrente ed è possibile esprimere la seguente valutazione:
Alla luce del complesso delle patologie presenti il periziando può essere considerato “invalido ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana e che sussista una condizione di disabilità di cui alla Legge n. 104/92 art. 3 comma 3” a decorrere dal 31.1.2025”.
Ritenuto che:
− le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa sede, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto rispettose della documentazione medica sopravvenuta in atti;
non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti;
− la domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che parte ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92 con decorrenza dal 31/1/2025;
− poiché la sussistenza del requisito sanitario è stata accertata con decorrenza successiva alla proposizione del giudizio ATP, le spese di giudizio devono essere compensate per ½;
− le spese di CTU, liquidate in separato decreto in sede di ATP, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, con decorrenza dal 31/1/2025;
− compensa per ½ le spese di lite;
− condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.650,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 17/06/2025 La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso