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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 265/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 25.09.2024
promossa da:
con l'avvocato DONINI ALBERTO con domicilio Parte_1 eletto in VIA CAVOUR 22 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
- appellante –
contro con l'avvocato FONTI Controparte_1
PRIMO e con domicilio eletto in C/O INDIRIZZO TELEMATICO
PRIMO.FONTI@ORDINEAVVOCATIRIMINI.IT RIMINI
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 1237/2022 pubblicata il 15/12/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1237/2022 il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa n. 1292/2020 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ha rigettato la domanda con compensazione delle spese di giudizio.
[...]
giva in via risarcitoria nei confronti della convenuta Parte_1
deducendo la responsabilità di .i per gravi vizi della stampante “Multifunzione CP_1
XEROX WC 7655” avente seriale n. 3815726595, oggetto di contratto di locazione operativa tra le parti con locatore BNP, e la totale inidoneità all'uso pattuito avuto riguardo degli interessi della conduttrice.
Chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, indicato nell'ammontare delle somme corrisposte a titolo di canone , oltre al lucro cessante come determinato dalla perizia del proprio tecnico di parte.
Si costituiva la convenuta, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Nello specifico, deduceva la conoscenza da parte dell'attrice dello stato della macchina sebbene erroneamente spuntata la dicitura , nonché la mancata prova dell'esistenza dei vizi lamentati, disconoscendo la valenza ricognitiva dei medesimi attribuita agli interventi operati dalla convenuta sulla macchina.
Disattese le istanze istruttorie di parte, la causa veniva decisa sulla documentazione agli atti.
La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Contraddittorietà della motivazione,
2 – Contraddittorietà della motivazione e dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova;
3 – Illogicità e carenza di motivazione;
4 - Contraddittorietà e carenza di motivazione, violazione degli artt. 115, 244 c.p.c. e art. 2697 c.c.;
2 5 - Illegittima reiezione delle istanze istruttorie ritualmente formulate da parte attrice e violazione degli artt. 115, 183, 244 c.p.c. e art. 2697 c.c.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25.09.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione, dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova.
Deduce che il giudicante ha ritenuto che “Non contestabili appaiono altresì le circostanze dei narrati malfunzionamenti”, poi nel prosieguo ha ravvisato la mancata prova dei medesimi da parte dell'attore.
Orbene, dalla lettura degli atti di parte attrice si evince che la causa petendi dell'azione risulta essere l'esistenza di vizi della cosa e della sua inidoneità all'uso previsto, piuttosto che l'inadempimento del fornitore.
Militano in questo senso le conclusioni rassegnate in atto di citazione, reiterate in comparsa conclusionale ove si legge “..accertati i vizi della cosa e/o la sua inidoneità all'uso a cui era destinato, condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni in narrativa specificati, pari ad € 35.500,00”,per cui, ritiene la
Corte che, trattatosi di un lapsus calami il riferimento all'accertata esistenza dei vizi lamentati, in effetti la decisone si muove sul registro non dell'inadempimento contrattuale, quanto sul piano della contestazione dei vizi.
Detto questo, troveranno applicazione i criteri di ripartizione dell'onere probatorio applicabili in materia.
Essi vedono l'acquirente, ovvero l'utilizzatore, oberato della dimostrazione dell'esistenza dei vizi lamentati.
Nella fattispecie l'attore ha affidato tale onere alla perizia di parte, che tuttavia non può assumere valore probatorio, siccome documento proveniente dalla parte medesima.
Quanto alla richiesta di ammissione della ctu, giova ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal
3 contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. Ord. n. 326 del
13/01/2020).
Nella fattispecie, il primo giudice ha disatteso la richiesta di ammissione della ctu, sulla base della carenza del corredo probatorio attoreo, e come tale esplorativa e tesa a supplire alle mancanze di allegazioni o offerte di prova di parte attrice.
Quanto alla richiesta di ammissione delle prove, giova osservare che il giudicante ha la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485 del 13/06/2014).
Dall'esame del capitolatelo, peraltro, si evince che le circostanze ivi riportate, ove confermate, tuttavia non sarebbero idonee a provare l'esistenza dei vizi lamentati, trattandosi di eventi isolati, di per sé non indicativi di vizi della macchina.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 1237/2022 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
4 Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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