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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. OR RO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2964 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/03/1968, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Via Goethe n.45, presso lo studio dell'avv. Maniaci Andrea, che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 13/11/1971, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Monreale Via Venero n.131, presso lo studio dell'avv. Di Miceli Manlio, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco;
3.Nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento del figlio ormai Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
4.Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
5.Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;
6.Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 14/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 22/06/1991 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 46 - P. II – serie A - Anno 1991).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
OR RO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. OR RO Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2964 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/03/1968, elettivamente domiciliato in Palermo Parte_1 Via Goethe n.45, presso lo studio dell'avv. Maniaci Andrea, che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 13/11/1971, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Monreale Via Venero n.131, presso lo studio dell'avv. Di Miceli Manlio, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14/06/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.I coniugi dichiarano espressamente di rinunziare a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco;
3.Nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento del figlio ormai Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
4.Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
5.Le spese del presente procedimento e consequenziali restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;
6.Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 14/06/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 22/06/1991 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 46 - P. II – serie A - Anno 1991).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
OR RO
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