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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello n. 2695/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
(appello contro Tribunale di Avellino, 17.04.2024, n. 893), vertente
FRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Maietta ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti presso lo studio del medesimo in AL, alla via Cesinali
n. 112 (p.e.c.: ), Email_1
appellante
E
nata ad [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Alvazzi del Frate (c.f.: ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, al viale Pasteur n. 5 (p.e.c.:
); Email_2
appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello,
interventore ex lege
CONCLUSIONI
La difesa dell'appellante si è riportata all'atto di gravame, chiedendone l'accoglimento.
La difesa dell'appellata si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta.
1 Il P.G. non ha formulato alcun parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti di età minore od incapaci.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.11.2021 presso la Cancelleria del Tribunale di Avellino,
chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 concordatario celebrato ad AL (AV) il 30.05.1992 con e dal quale, in CP_1 data 19.01.1994, era nata la IG , domandando confermarsi l'assegnazione a sé (come Per_1 pattuito in sede di separazione consensuale omologata con decreto n. 656 del 27.02.2020) della casa coniugale in comproprietà (dietro suo impegno a sostenere l'intera rata del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'immobile), lasciarsi la IG libera di coabitare con l'uno o l'altro genitore e non disporre alcunchè in tema di assegno divorzile, attesa l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
1.1. Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnarsi a sé la casa familiare in quanto coabitante con la IG economicamente non autosufficiente benché laureata in Scienza Religiosa, porre a carico del un assegno di contributo al mantenimento della giovane e disporsi in proprio favore Pt_1 un assegno divorzile dell'importo di euro 300,00 al mese.
1.2. Sentite le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti
(attraverso cui il Presidente del Tribunale revocava l'assegnazione al della casa Pt_1 familiare disattendendo al contempo la corrispondente richiesta di assegnazione avanzata dalla ed altresì poneva a carico del - sulla dichiarazione di disponibilità del CP_1 Pt_1 medesimo - un assegno di contributo al mantenimento della IG dell'importo di euro Per_1
250,00 al mese), disattese le domande istruttorie delle parti, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Infine, con sentenza n. 893/2024 del 17.04.2024, pubblicata il 06.05.2024, il Tribunale di
Avellino, pronunziato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, revocato l'obbligo del di contribuire al mantenimento della IG , confermata la revoca Pt_1 Per_1 dell'assegnazione della casa familiare, poneva a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della ex moglie dell'importo di euro 200,00 al mese, compensando per la metà le spese di lite e condannando il a pagare alla resistente la restante metà, liquidata in euro Pt_1
2.500,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nel motivare la decisione (per quanto riguarda in particolare l'oggetto del presente giudizio), il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla S.C. nella sentenza n. 18287 del 2018, ravvisava innanzitutto la significativa sperequazione delle condizioni patrimoniali delle parti, 2 evidenziando che il - Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano - percepiva una Pt_1 retribuzione (pari a circa 3.200 euro al mese) doppia rispetto a quella della (divenuta CP_1 insegnante di sostegno solo dopo la separazione con uno stipendio mensile inferiore ai 1.500 euro) ed aveva messo da parte significativi risparmi e/o investimenti (per circa 150.000 euro), godendo oltretutto di un'anzianità di carriera assai più significativa di quella della donna, la quale invece, durante il lungo rapporto matrimoniale, si era prevalentemente occupata della casa e della crescita della IG, in tal modo apprestando un decisivo contributo alla formazione del patrimonio del marito e di quello familiare con la connessa concordata rinuncia a lavorare per privilegiare le esigenze di accudimento dei figli.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con il ricorso in esame , Parte_1 il quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, chiedeva dichiararsi non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della ex coniuge, con la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. Si costituiva mediante il deposito di comparsa di risposta, con la quale CP_1 chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
2.2. Assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'odierna camera di consiglio la causa veniva riservata in decisione.
3. Con l'unico motivo di gravame dell'atto di impugnazione depositato, - Parte_1 previ richiami di giurisprudenza di legittimità e di merito - censura la decisione di primo grado nella parte in cui - constatate la significativa sperequazione fra le situazioni economiche delle parti e la circostanza che la coniuge si era prevalentemente dedicata alla cura della casa ed all'accudimento della IG (costituenti mera precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, co. 6, della L. n. 898/1970) - avrebbe poi omesso di operare un'approfondita indagine sulle ragioni (che, dunque, sarebbero rimaste sfornite di prova) e sulle conseguenze della scelta della donna di spendere le proprie energie per la conduzione del ménage familiare, la quale - si osserva - assume rilievo solo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
3.1. Con la memoria di costituzione ritualmente depositata, resiste nel merito, CP_1 sostenendo la correttezza in fatto ed in diritto delle valutazioni contenute nella sentenza impugnata quanto alla ricorrenza dei presupposti dell'obbligo della controparte di corrisponderle l'individuato assegno divorzile.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve innanzitutto osservarsi che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass.,
Sez. Un. 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi
3 una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
Secondo la S. C. il principio di pari dignità fra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno (Cass. 10781/2019).
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni
4 economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Tanto premesso, rileva innanzitutto la Corte come, nel caso di specie, sussista un indubbio (ed incontestato) divario patrimoniale fra le parti, così come ritenuto dal giudice di prime cure sulla base della documentazione reddituale depositata dalle parti, le cui risultanze - quali analiticamente riportate in premessa nel corso dell'esposizione delle motivazioni della pronuncia impugnata - si intendono qui richiamate.
Va, sul punto, solo posto in adeguato rilievo che (com'è pacifico fra le parti) la ha CP_1 iniziato la propria attività di insegnante di sostegno (prima come “precaria” a Roma e poi dall'estate del 2021 quale docente “di ruolo”) solo all'epoca della separazione (laddove in precedenza si era dedicata esclusivamente alla cura della famiglia), sicchè è evidente come la sua anzianità di carriera sia enormemente inferiore a quella dell'appellante, ciò che avrà un'evidente ricaduta negativa i termini di quantificazione del T.F.R. e del trattamento pensionistico.
Del pari incontestato - si ribadisce - è che, durante il lungo rapporto matrimoniale della coppia
(durato ventotto anni) la si è occupata in maniera assorbente (anche in virtù della CP_1 tipologia di attività lavorativa svolta dal il quale, per sviluppare la propria carriera di Pt_1 militare, ha pure prestato servizio fuori Regione) della cura della casa e della crescita ed educazione della IG.
Dunque, in termini di prova presuntiva, sussistono sicuri elementi che depongono per la riconducibilità della rilevata disparità delle situazioni economiche delle parti alla strutturazione di un sistema familiare imperniato su una chiara e ragionata divisione dei ruoli dei coniugi, comportanti il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della moglie;
alla luce di ciò, evidente è l'impossibilità da parte dell'appellata di procurarsi mezzi economici paragonabili a quelli avuti in costanza di matrimonio, come conseguenza delle dette scelte (da ritenersi - sulla base degli indici presuntivi rilevati - condivise), da intendersi quali presupposti indispensabili
- alla luce delle premesse coordinate ermeneutiche - ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente, le cui prospettive di obiettivo sviluppo professionale
5 (tenuto conto, come detto, della data di entrata in ruolo e della sua attuale età anagrafica) restano inevitabilmente limitate, a differenza di quelle della controparte.
Tali conclusioni appaiono del tutto armoniche con il principio giurisprudenziale alla cui stregua, “posto che l'assegno divorzile, nella sua funzione perequativa/compensativa, presuppone la prova rigorosa che lo squilibrio, al momento del divorzio, della situazione reddituale e patrimoniale fra i coniugi sia l'effetto del contributo alle esigenze familiari con conseguente sacrificio del coniuge richiedente, compete a quest'ultimo l'onere della prova, che può essere assolto con presunzioni, ma sempre muovendo da allegazioni fattuali puntuali specifiche degli indici rivelatori, quali l'età delle parti al momento del matrimonio, la durata non breve di questo, la presenza di figli, le scelte comuni di conduzione di vita familiare”
(Cass., Sez. I, n. 1061 del 20.04.2023).
Va confermata, dunque, la sussistenza dei presupposti per la titolarità in capo a CP_1 di un assegno di divorzio a carico dell'appellante, la cui determinazione nell'importo di euro
200,00 al mese appare del tutto condivisibile, ove si considerino in specie la durata del matrimonio e la consolidata capacità patrimoniale dell'obbligato, conformemente ad ogni altro parametro previsto dalla legge di cui si è dianzi dato conto.
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 893/2024, emessa dal Tribunale di Avellino CP_1 in data 17.04.2024 e pubblicata il 06.05.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
6 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello n. 2695/2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
(appello contro Tribunale di Avellino, 17.04.2024, n. 893), vertente
FRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Maietta ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura in atti presso lo studio del medesimo in AL, alla via Cesinali
n. 112 (p.e.c.: ), Email_1
appellante
E
nata ad [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Alvazzi del Frate (c.f.: ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, al viale Pasteur n. 5 (p.e.c.:
); Email_2
appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello,
interventore ex lege
CONCLUSIONI
La difesa dell'appellante si è riportata all'atto di gravame, chiedendone l'accoglimento.
La difesa dell'appellata si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta.
1 Il P.G. non ha formulato alcun parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti di età minore od incapaci.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.11.2021 presso la Cancelleria del Tribunale di Avellino,
chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 concordatario celebrato ad AL (AV) il 30.05.1992 con e dal quale, in CP_1 data 19.01.1994, era nata la IG , domandando confermarsi l'assegnazione a sé (come Per_1 pattuito in sede di separazione consensuale omologata con decreto n. 656 del 27.02.2020) della casa coniugale in comproprietà (dietro suo impegno a sostenere l'intera rata del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'immobile), lasciarsi la IG libera di coabitare con l'uno o l'altro genitore e non disporre alcunchè in tema di assegno divorzile, attesa l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
1.1. Ritualmente costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnarsi a sé la casa familiare in quanto coabitante con la IG economicamente non autosufficiente benché laureata in Scienza Religiosa, porre a carico del un assegno di contributo al mantenimento della giovane e disporsi in proprio favore Pt_1 un assegno divorzile dell'importo di euro 300,00 al mese.
1.2. Sentite le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti
(attraverso cui il Presidente del Tribunale revocava l'assegnazione al della casa Pt_1 familiare disattendendo al contempo la corrispondente richiesta di assegnazione avanzata dalla ed altresì poneva a carico del - sulla dichiarazione di disponibilità del CP_1 Pt_1 medesimo - un assegno di contributo al mantenimento della IG dell'importo di euro Per_1
250,00 al mese), disattese le domande istruttorie delle parti, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Infine, con sentenza n. 893/2024 del 17.04.2024, pubblicata il 06.05.2024, il Tribunale di
Avellino, pronunziato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, revocato l'obbligo del di contribuire al mantenimento della IG , confermata la revoca Pt_1 Per_1 dell'assegnazione della casa familiare, poneva a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della ex moglie dell'importo di euro 200,00 al mese, compensando per la metà le spese di lite e condannando il a pagare alla resistente la restante metà, liquidata in euro Pt_1
2.500,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nel motivare la decisione (per quanto riguarda in particolare l'oggetto del presente giudizio), il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla S.C. nella sentenza n. 18287 del 2018, ravvisava innanzitutto la significativa sperequazione delle condizioni patrimoniali delle parti, 2 evidenziando che il - Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano - percepiva una Pt_1 retribuzione (pari a circa 3.200 euro al mese) doppia rispetto a quella della (divenuta CP_1 insegnante di sostegno solo dopo la separazione con uno stipendio mensile inferiore ai 1.500 euro) ed aveva messo da parte significativi risparmi e/o investimenti (per circa 150.000 euro), godendo oltretutto di un'anzianità di carriera assai più significativa di quella della donna, la quale invece, durante il lungo rapporto matrimoniale, si era prevalentemente occupata della casa e della crescita della IG, in tal modo apprestando un decisivo contributo alla formazione del patrimonio del marito e di quello familiare con la connessa concordata rinuncia a lavorare per privilegiare le esigenze di accudimento dei figli.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con il ricorso in esame , Parte_1 il quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, chiedeva dichiararsi non dovuto alcun assegno di divorzio in favore della ex coniuge, con la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
2.1. Si costituiva mediante il deposito di comparsa di risposta, con la quale CP_1 chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
2.2. Assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'odierna camera di consiglio la causa veniva riservata in decisione.
3. Con l'unico motivo di gravame dell'atto di impugnazione depositato, - Parte_1 previ richiami di giurisprudenza di legittimità e di merito - censura la decisione di primo grado nella parte in cui - constatate la significativa sperequazione fra le situazioni economiche delle parti e la circostanza che la coniuge si era prevalentemente dedicata alla cura della casa ed all'accudimento della IG (costituenti mera precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, co. 6, della L. n. 898/1970) - avrebbe poi omesso di operare un'approfondita indagine sulle ragioni (che, dunque, sarebbero rimaste sfornite di prova) e sulle conseguenze della scelta della donna di spendere le proprie energie per la conduzione del ménage familiare, la quale - si osserva - assume rilievo solo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
3.1. Con la memoria di costituzione ritualmente depositata, resiste nel merito, CP_1 sostenendo la correttezza in fatto ed in diritto delle valutazioni contenute nella sentenza impugnata quanto alla ricorrenza dei presupposti dell'obbligo della controparte di corrisponderle l'individuato assegno divorzile.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve innanzitutto osservarsi che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass.,
Sez. Un. 11 luglio 2018 n. 18287) ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi
3 una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/'70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, poiché tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né fondata solo sulle condizioni soggettive del richiedente - c.d. criterio dell'autosufficienza economica -, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo ed alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
Secondo la S. C. il principio di pari dignità fra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno (Cass. 10781/2019).
In definitiva, al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità fra le rispettive situazioni
4 economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, occorre accertare - ed in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni - se questa disparità sia stata determinata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare, o quanto meno ridurre, il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via.
Tanto premesso, rileva innanzitutto la Corte come, nel caso di specie, sussista un indubbio (ed incontestato) divario patrimoniale fra le parti, così come ritenuto dal giudice di prime cure sulla base della documentazione reddituale depositata dalle parti, le cui risultanze - quali analiticamente riportate in premessa nel corso dell'esposizione delle motivazioni della pronuncia impugnata - si intendono qui richiamate.
Va, sul punto, solo posto in adeguato rilievo che (com'è pacifico fra le parti) la ha CP_1 iniziato la propria attività di insegnante di sostegno (prima come “precaria” a Roma e poi dall'estate del 2021 quale docente “di ruolo”) solo all'epoca della separazione (laddove in precedenza si era dedicata esclusivamente alla cura della famiglia), sicchè è evidente come la sua anzianità di carriera sia enormemente inferiore a quella dell'appellante, ciò che avrà un'evidente ricaduta negativa i termini di quantificazione del T.F.R. e del trattamento pensionistico.
Del pari incontestato - si ribadisce - è che, durante il lungo rapporto matrimoniale della coppia
(durato ventotto anni) la si è occupata in maniera assorbente (anche in virtù della CP_1 tipologia di attività lavorativa svolta dal il quale, per sviluppare la propria carriera di Pt_1 militare, ha pure prestato servizio fuori Regione) della cura della casa e della crescita ed educazione della IG.
Dunque, in termini di prova presuntiva, sussistono sicuri elementi che depongono per la riconducibilità della rilevata disparità delle situazioni economiche delle parti alla strutturazione di un sistema familiare imperniato su una chiara e ragionata divisione dei ruoli dei coniugi, comportanti il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della moglie;
alla luce di ciò, evidente è l'impossibilità da parte dell'appellata di procurarsi mezzi economici paragonabili a quelli avuti in costanza di matrimonio, come conseguenza delle dette scelte (da ritenersi - sulla base degli indici presuntivi rilevati - condivise), da intendersi quali presupposti indispensabili
- alla luce delle premesse coordinate ermeneutiche - ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente, le cui prospettive di obiettivo sviluppo professionale
5 (tenuto conto, come detto, della data di entrata in ruolo e della sua attuale età anagrafica) restano inevitabilmente limitate, a differenza di quelle della controparte.
Tali conclusioni appaiono del tutto armoniche con il principio giurisprudenziale alla cui stregua, “posto che l'assegno divorzile, nella sua funzione perequativa/compensativa, presuppone la prova rigorosa che lo squilibrio, al momento del divorzio, della situazione reddituale e patrimoniale fra i coniugi sia l'effetto del contributo alle esigenze familiari con conseguente sacrificio del coniuge richiedente, compete a quest'ultimo l'onere della prova, che può essere assolto con presunzioni, ma sempre muovendo da allegazioni fattuali puntuali specifiche degli indici rivelatori, quali l'età delle parti al momento del matrimonio, la durata non breve di questo, la presenza di figli, le scelte comuni di conduzione di vita familiare”
(Cass., Sez. I, n. 1061 del 20.04.2023).
Va confermata, dunque, la sussistenza dei presupposti per la titolarità in capo a CP_1 di un assegno di divorzio a carico dell'appellante, la cui determinazione nell'importo di euro
200,00 al mese appare del tutto condivisibile, ove si considerino in specie la durata del matrimonio e la consolidata capacità patrimoniale dell'obbligato, conformemente ad ogni altro parametro previsto dalla legge di cui si è dianzi dato conto.
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 893/2024, emessa dal Tribunale di Avellino CP_1 in data 17.04.2024 e pubblicata il 06.05.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
6 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano
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