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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10753/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto “Titoli di credito”
TRA
, CF: , in proprio e nella qualità di erede legittima del Parte_1 C.F._1 defunto sig. C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Amelia Persona_1 C.F._2
Montecuollo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Cellole (CE) alla via
Roma n. 28.
- Attore -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pasqualina Buonanno, elettivamente domiciliata presso la direzione affari legali territoriali di , sita in Caserta al Viale Lamberti n. 29. CP_1
- Convenuta –
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , sedente in Controparte_2 P.IVA_1
Cellole (CE) alla via Raffaello n. 32.
- Convenuto Contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione spedito tramite raccomandate del 04.12.2018 dall' la sig. in proprio e nella Controparte_3 Parte_1
qualità di erede legittima del defunto sig. , adiva l'Intestato Tribunale di S. Maria C.V. Persona_1
onde ottenere la condanna di in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 dell' , in persona del legale rappresentante p.t. – previa declaratoria della Controparte_2
loro responsabilità afferente al rimborso, in favore di soggetto non legittimato, dei seguenti Buoni
Fruttiferi Postali cartacei: 1) BPF n. , dell'importo di euro 2.500,00, emesso in PartitaIVA_2 data 26.08.2004 e rimborsato in data 08.10.2004; 2) BPF n. 00001209664900462, dell'importo di euro 1.000,00, emesso in data 08.10.2004 e rimborsato in data 25.10.2004; 3) BPF n.
00001099285700344, dell'importo di euro 500,00, emesso in data 26.08.2004 e rimborsato in data
20.09.2004; 4) BPF n. 1099285600367, dell'importo di euro 500,00, emesso in data 26.08.2004 e rimborsato in data 27.09.2004; 5) BPF n. 00001102161100628, dell'importo di euro 5.000,00, emesso in data 30.09.2004 e rimborsato in data 30.03.2011; 6) BPF n. 00001209655600462, dell'importo di euro 1.000,00, emesso in data 30.09.2004 e rimborsato in data 30.03.2011; 7) BPF n.
00001102160800604, dell'importo di euro 5.000,00, emesso in data 30.09.2004 e rimborsato in data
30.03.2011; 8) BPF n. 00001102160700627, dell'importo di euro 5.000,00, emesso in data
30.09.2004 e rimborsato il 30.03.2011 - al pagamento delle somme portate dagli anzidetti buoni, pari ad euro 20.500,00, con vittoria di spese ed onorari di causa.
L'attore, a fondamento dei propri assunti, lamentava l'inadempimento dei convenuti in ordine all'estinzione dei buoni in quanto riscossi, presso l' , da soggetto diverso dal Controparte_2
beneficiario mediante la falsificazione delle firme del padre dell'istante, sig. - Persona_1 deceduto l'08.01.2018 - effettivo intestatario dei titoli unitamente ad altri congiunti.
Con regolare comparsa di risposta si costituiva in giudizio soltanto in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., la quale, nel sostenere di aver provveduto al rimborso dei buoni in ossequio alle vigenti prescrizioni legislative in materia, insisteva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 17.10.2019, il G.U., dott. Emanuele Alcidi, originario titolare del fascicolo, preso atto che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione intercorrevano termini liberi inferiori a quelli stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c., disponeva la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti dell' di , puntualmente eseguita da parte Controparte_2 CP_2
attrice.
All'udienza del 25.5.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 10.10.2023, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Con ordinanza del 29.01.2024, ritenuto necessario, al fine della decisone, l'ammissione di C.T.U. grafologica, veniva rimessa la causa sul ruolo e veniva nominata C.T.U. la dott.ssa Persona_2
All'udienza del 28.02.2025, la causa veniva introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
In limine litis, va acclarata la procedibilità della domanda per essere stato attivato, su impulso di parte attrice, il procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' che, benché Controparte_2
ritualmente chiamato in causa, tramite atto di citazione in rinotifica del 15.11.2019, decideva di non costituirsi in giudizio.
Nel merito, la domanda attrice è infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Nel caso in esame, viene invocata la responsabilità dei convenuti per aver proceduto a rimborsare i buoni elencati in narrativa – riscossi tramite l'apposizione di firme apocrife dell'avente diritto - senza identificare il richiedente il pagamento e senza aver riscontrato la congruenza dei dati anagrafici, riportati sul documento di riconoscimento esibito alla richiesta di rimborso, con quelli trascritti sui titoli.
La fattispecie si attaglia alla disciplina dettata dagli articoli 171 e 178 del D.P.R. 156/1973, i quali dispongono che i buoni postali di risparmio nominativo sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione e possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalità indicate dal regolamento.
Altresì, l'art. 208 del D.P.R. 256/1989, recante il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), prevede che “1 - I buoni sono rimborsabili
a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione.
2 - Dopo aver eseguito il rimborso e averne preso nota secondo le modalità previste dalle istruzioni, l'ufficio partecipa l'operazione all'Amministrazione, inviando il buono quietanzato.
3 - Il rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione può essere ottenuto soltanto previa conferma da parte di quest'ultimo ufficio.
4 - Le richieste di conferma e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo. 5 -
L'ufficio che esegue il rimborso dislocato deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione.
6 - L'importo della tassa, prevista dall'articolo 179 del codice postale, per ottenere presso un ufficio diverso da quello di emissione il rimborso di un buono prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione di esso, è convertito dall'ufficio in francobolli, da applicare sulla relativa domanda e da annullare col bollo e data”.
Null'altro sancisce la normativa di riferimento in tema di rimborso, che spetta, con ogni evidenza, all'intestatario o ai co-intestatari del buono.
Nondimeno, la necessità di accertarsi dell'identità del soggetto legittimato a riscuotere somme è un principio pacifico nel settore creditizio, sia esso bancario, sia esso di bancoposta.
Invero, in tema di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario (situazione analoga a quella per la quale si controverte dacché riguardante la responsabilità dell'operatore bancario che aveva pagato un titolo a soggetto diverso da quello indicato nel titolo stesso), va rilevato che “ai sensi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933 (cosiddetta legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere - per responsabilità contrattuale derivante da contatto sociale - del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cfr.
Cassazione civile sez. III, 11.02.2021, n. 3562).
Parimenti, a mente dell'art. 1188 c.c., il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero a persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo: dunque, se l'operatore bancario non provvede nei termini suindicati con la diligenza prescritta ex art. 1176 comma 2 c.c., stante la natura professionale dell'attività svolta, incorre in una responsabilità che, rinvenendo la sua fonte direttamente nella legge e nella buona fede contrattuale ex art. 1173 e 1175 c.c., ha natura latu sensu contrattuale (Cfr. Cass. 06.10.05 n. 19512).
Ne discende che i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale sono quelli contemplati dall'art.1176 comma 2 c.c., considerata la natura di operatore professionale delle . CP_1
Ciò posto, in tema di riparto degli oneri di allegazione e di prova, dalla natura contrattuale della responsabilità consegue che parte attrice è tenuta ad allegare l'inadempimento del debitore, id est, il fatto costitutivo rappresentato dal pagamento dei titoli in favore di soggetto non legittimato, mentre la convenuta è onerata della prova che l'inadempimento non sia imputabile a sua colpa (art. 1218
c.c.).
Sulla base di tali premesse, va verificato in concreto se parte convenuta abbia provato di avere adempiuto, con la diligenza professionale ad essa richiesta, al rimborso dei buoni richiesto da soggetto diverso dal prenditore, con conseguente esonero da responsabilità. Orbene, in relazione a 4 buoni – ossia: BPF n. 00001102161100628, dell'importo di euro 5.000,00,
BPF n. 00001209655600462, dell'importo di euro 1.000,00, BPF n. 00001102160800604, dell'importo di euro 5.000,00, BPF n. 00001102160700627, dell'importo di euro 5.000,00, tutti emessi il 30.09.2004 – le Poste hanno documentato di avere identificato il soggetto che li ha posti all'incasso, mediante l'esibizione degli originali dei titoli, “pagabili a vista”, e il documento identificativo intestato al sig. , non denunciato né rubato né smarrito e annotato sulle Persona_1
distinte di pagamento.
Ne deriva che, per i buoni scrutinati, non può ravvisarsi un inadempimento in capo agli operatori postali, avendo questi proceduto ad identificare il soggetto presentatosi allo sportello con gli originali dei titoli, in conformità alle disposizioni applicabili e, in particolare, avendo verificato, in conformità all'art. 208, comma 1, D.P.R. n. 256/1989, la corrispondenza dei buoni alle registrazioni operate all'atto della loro emissione.
Diversamente, per i restanti buoni – rectius: BPF n. 0000163360700567, dell'importo di euro
2.500,00, BPF n. 00001209664900462, dell'importo di euro 1.000,00, BPF n. 00001099285700344, dell'importo di euro 500,00, BPF n. 1099285600367, dell'importo di euro 500,00 – parte convenuta non ha fornito la prova di aver assolto agli obblighi, su di essa gravanti, attinenti all'identificazione del soggetto legittimato all'incasso.
Senonché, dall'espletata C.T.U., compendiata dalla Dr.ssa alla quale va prestata Persona_2
adesione, poiché priva di vizi logici e/o di metodo e dettagliatamente svolta attraverso scritture di comparazione e saggio grafico, emerge che le firme apposte su tutti i controversi buoni fruttiferi postali sono autografe, ovvero riconducibili all'azione grafica del signor . Persona_1
Peraltro, la stessa dr.ssa , consulente di parte attrice, nelle proprie osservazioni Persona_3
all'elaborato peritale – adeguatamente replicate dal C.T.U. – concludeva per l'autenticità delle firme apposte sui buoni in questione e contrassegnati, nella relazione, con le sigle X1, X2, X3 e X8.
Non va sottaciuto, inoltre, che tutti i titoli venivano rimborsati presso la filiale di , luogo di CP_2 residenza del beneficiario, e che gli stessi, al momento dell'incasso, non presentavano segni di contraffazione e/o di abrasione.
Tali circostanze fanno propendere, con sufficiente certezza, che la condotta tenuta da non CP_1
integri la responsabilità di cui agli artt. 1176 comma 2 c.c.
In definitiva, la domanda proposta dall'istante non merita accoglimento.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la contumacia del convenuto , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.;
2) rigetta la domanda attrice per la causali di cui in epigrafe;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 26.05.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10753/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto “Titoli di credito”
TRA
, CF: , in proprio e nella qualità di erede legittima del Parte_1 C.F._1 defunto sig. C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Amelia Persona_1 C.F._2
Montecuollo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Cellole (CE) alla via
Roma n. 28.
- Attore -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pasqualina Buonanno, elettivamente domiciliata presso la direzione affari legali territoriali di , sita in Caserta al Viale Lamberti n. 29. CP_1
- Convenuta –
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , sedente in Controparte_2 P.IVA_1
Cellole (CE) alla via Raffaello n. 32.
- Convenuto Contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione spedito tramite raccomandate del 04.12.2018 dall' la sig. in proprio e nella Controparte_3 Parte_1
qualità di erede legittima del defunto sig. , adiva l'Intestato Tribunale di S. Maria C.V. Persona_1
onde ottenere la condanna di in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 dell' , in persona del legale rappresentante p.t. – previa declaratoria della Controparte_2
loro responsabilità afferente al rimborso, in favore di soggetto non legittimato, dei seguenti Buoni
Fruttiferi Postali cartacei: 1) BPF n. , dell'importo di euro 2.500,00, emesso in PartitaIVA_2 data 26.08.2004 e rimborsato in data 08.10.2004; 2) BPF n. 00001209664900462, dell'importo di euro 1.000,00, emesso in data 08.10.2004 e rimborsato in data 25.10.2004; 3) BPF n.
00001099285700344, dell'importo di euro 500,00, emesso in data 26.08.2004 e rimborsato in data
20.09.2004; 4) BPF n. 1099285600367, dell'importo di euro 500,00, emesso in data 26.08.2004 e rimborsato in data 27.09.2004; 5) BPF n. 00001102161100628, dell'importo di euro 5.000,00, emesso in data 30.09.2004 e rimborsato in data 30.03.2011; 6) BPF n. 00001209655600462, dell'importo di euro 1.000,00, emesso in data 30.09.2004 e rimborsato in data 30.03.2011; 7) BPF n.
00001102160800604, dell'importo di euro 5.000,00, emesso in data 30.09.2004 e rimborsato in data
30.03.2011; 8) BPF n. 00001102160700627, dell'importo di euro 5.000,00, emesso in data
30.09.2004 e rimborsato il 30.03.2011 - al pagamento delle somme portate dagli anzidetti buoni, pari ad euro 20.500,00, con vittoria di spese ed onorari di causa.
L'attore, a fondamento dei propri assunti, lamentava l'inadempimento dei convenuti in ordine all'estinzione dei buoni in quanto riscossi, presso l' , da soggetto diverso dal Controparte_2
beneficiario mediante la falsificazione delle firme del padre dell'istante, sig. - Persona_1 deceduto l'08.01.2018 - effettivo intestatario dei titoli unitamente ad altri congiunti.
Con regolare comparsa di risposta si costituiva in giudizio soltanto in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., la quale, nel sostenere di aver provveduto al rimborso dei buoni in ossequio alle vigenti prescrizioni legislative in materia, insisteva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza del 17.10.2019, il G.U., dott. Emanuele Alcidi, originario titolare del fascicolo, preso atto che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione intercorrevano termini liberi inferiori a quelli stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c., disponeva la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti dell' di , puntualmente eseguita da parte Controparte_2 CP_2
attrice.
All'udienza del 25.5.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 10.10.2023, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Con ordinanza del 29.01.2024, ritenuto necessario, al fine della decisone, l'ammissione di C.T.U. grafologica, veniva rimessa la causa sul ruolo e veniva nominata C.T.U. la dott.ssa Persona_2
All'udienza del 28.02.2025, la causa veniva introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
In limine litis, va acclarata la procedibilità della domanda per essere stato attivato, su impulso di parte attrice, il procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' che, benché Controparte_2
ritualmente chiamato in causa, tramite atto di citazione in rinotifica del 15.11.2019, decideva di non costituirsi in giudizio.
Nel merito, la domanda attrice è infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Nel caso in esame, viene invocata la responsabilità dei convenuti per aver proceduto a rimborsare i buoni elencati in narrativa – riscossi tramite l'apposizione di firme apocrife dell'avente diritto - senza identificare il richiedente il pagamento e senza aver riscontrato la congruenza dei dati anagrafici, riportati sul documento di riconoscimento esibito alla richiesta di rimborso, con quelli trascritti sui titoli.
La fattispecie si attaglia alla disciplina dettata dagli articoli 171 e 178 del D.P.R. 156/1973, i quali dispongono che i buoni postali di risparmio nominativo sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione e possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalità indicate dal regolamento.
Altresì, l'art. 208 del D.P.R. 256/1989, recante il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), prevede che “1 - I buoni sono rimborsabili
a vista presso l'ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione.
2 - Dopo aver eseguito il rimborso e averne preso nota secondo le modalità previste dalle istruzioni, l'ufficio partecipa l'operazione all'Amministrazione, inviando il buono quietanzato.
3 - Il rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione può essere ottenuto soltanto previa conferma da parte di quest'ultimo ufficio.
4 - Le richieste di conferma e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo. 5 -
L'ufficio che esegue il rimborso dislocato deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione.
6 - L'importo della tassa, prevista dall'articolo 179 del codice postale, per ottenere presso un ufficio diverso da quello di emissione il rimborso di un buono prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione di esso, è convertito dall'ufficio in francobolli, da applicare sulla relativa domanda e da annullare col bollo e data”.
Null'altro sancisce la normativa di riferimento in tema di rimborso, che spetta, con ogni evidenza, all'intestatario o ai co-intestatari del buono.
Nondimeno, la necessità di accertarsi dell'identità del soggetto legittimato a riscuotere somme è un principio pacifico nel settore creditizio, sia esso bancario, sia esso di bancoposta.
Invero, in tema di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario (situazione analoga a quella per la quale si controverte dacché riguardante la responsabilità dell'operatore bancario che aveva pagato un titolo a soggetto diverso da quello indicato nel titolo stesso), va rilevato che “ai sensi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933 (cosiddetta legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere - per responsabilità contrattuale derivante da contatto sociale - del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cfr.
Cassazione civile sez. III, 11.02.2021, n. 3562).
Parimenti, a mente dell'art. 1188 c.c., il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero a persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo: dunque, se l'operatore bancario non provvede nei termini suindicati con la diligenza prescritta ex art. 1176 comma 2 c.c., stante la natura professionale dell'attività svolta, incorre in una responsabilità che, rinvenendo la sua fonte direttamente nella legge e nella buona fede contrattuale ex art. 1173 e 1175 c.c., ha natura latu sensu contrattuale (Cfr. Cass. 06.10.05 n. 19512).
Ne discende che i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale sono quelli contemplati dall'art.1176 comma 2 c.c., considerata la natura di operatore professionale delle . CP_1
Ciò posto, in tema di riparto degli oneri di allegazione e di prova, dalla natura contrattuale della responsabilità consegue che parte attrice è tenuta ad allegare l'inadempimento del debitore, id est, il fatto costitutivo rappresentato dal pagamento dei titoli in favore di soggetto non legittimato, mentre la convenuta è onerata della prova che l'inadempimento non sia imputabile a sua colpa (art. 1218
c.c.).
Sulla base di tali premesse, va verificato in concreto se parte convenuta abbia provato di avere adempiuto, con la diligenza professionale ad essa richiesta, al rimborso dei buoni richiesto da soggetto diverso dal prenditore, con conseguente esonero da responsabilità. Orbene, in relazione a 4 buoni – ossia: BPF n. 00001102161100628, dell'importo di euro 5.000,00,
BPF n. 00001209655600462, dell'importo di euro 1.000,00, BPF n. 00001102160800604, dell'importo di euro 5.000,00, BPF n. 00001102160700627, dell'importo di euro 5.000,00, tutti emessi il 30.09.2004 – le Poste hanno documentato di avere identificato il soggetto che li ha posti all'incasso, mediante l'esibizione degli originali dei titoli, “pagabili a vista”, e il documento identificativo intestato al sig. , non denunciato né rubato né smarrito e annotato sulle Persona_1
distinte di pagamento.
Ne deriva che, per i buoni scrutinati, non può ravvisarsi un inadempimento in capo agli operatori postali, avendo questi proceduto ad identificare il soggetto presentatosi allo sportello con gli originali dei titoli, in conformità alle disposizioni applicabili e, in particolare, avendo verificato, in conformità all'art. 208, comma 1, D.P.R. n. 256/1989, la corrispondenza dei buoni alle registrazioni operate all'atto della loro emissione.
Diversamente, per i restanti buoni – rectius: BPF n. 0000163360700567, dell'importo di euro
2.500,00, BPF n. 00001209664900462, dell'importo di euro 1.000,00, BPF n. 00001099285700344, dell'importo di euro 500,00, BPF n. 1099285600367, dell'importo di euro 500,00 – parte convenuta non ha fornito la prova di aver assolto agli obblighi, su di essa gravanti, attinenti all'identificazione del soggetto legittimato all'incasso.
Senonché, dall'espletata C.T.U., compendiata dalla Dr.ssa alla quale va prestata Persona_2
adesione, poiché priva di vizi logici e/o di metodo e dettagliatamente svolta attraverso scritture di comparazione e saggio grafico, emerge che le firme apposte su tutti i controversi buoni fruttiferi postali sono autografe, ovvero riconducibili all'azione grafica del signor . Persona_1
Peraltro, la stessa dr.ssa , consulente di parte attrice, nelle proprie osservazioni Persona_3
all'elaborato peritale – adeguatamente replicate dal C.T.U. – concludeva per l'autenticità delle firme apposte sui buoni in questione e contrassegnati, nella relazione, con le sigle X1, X2, X3 e X8.
Non va sottaciuto, inoltre, che tutti i titoli venivano rimborsati presso la filiale di , luogo di CP_2 residenza del beneficiario, e che gli stessi, al momento dell'incasso, non presentavano segni di contraffazione e/o di abrasione.
Tali circostanze fanno propendere, con sufficiente certezza, che la condotta tenuta da non CP_1
integri la responsabilità di cui agli artt. 1176 comma 2 c.c.
In definitiva, la domanda proposta dall'istante non merita accoglimento.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la contumacia del convenuto , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.;
2) rigetta la domanda attrice per la causali di cui in epigrafe;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 26.05.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente