Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta sotto il n.3254/18 R.G. avente ad oggetto “scioglimento di
comunione; restituzioni ed indennizzi;
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ceneviva, come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTORE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Antonicelli, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.12.2023)
CONVENUTA
* * * * * * *
Conclusioni delle parti: precisate come da verbale d'udienza del 21.1.2025 e qui da intendersi richiamate e trascritte.
1
Il ha convenuto in giudizio la , coniuge da cui è separato giudizialmente, premettendo: di Pt_1 CP_1
aver acquistato con la moglie, in regime di comunione legale, l'utile dominio dei terreni agricoli in agro di
Crispiano al fg. 68 p.lle 11-12-13 e fg.69 p.lle 78-70-83-85-132 e gli appartamenti con relative pertinenze siti in Statte alla via Triglie n.7; di aver poi optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni onde intestare solo formalmente all'altro coniuge gli acquisti, in agro di Crispiano, di altri due fondi rustici (rogiti del 9.12.91 e del 30.7.03) e, in data 28.9.96, del compendio aziendale (fabbricati rurali e terreni)
costituente la “Masseria Pozzo del Termite” e sottrarli così al rischio della propria attività imprenditoriale;
di essere l'effettivo proprietario dei cespiti suddetti, acquistati con proprie risorse finanziarie, ristrutturati e gestiti in prima persona ed in via esclusiva sì da divenire un'avviata azienda agricola;
di essere proprietario esclusivo di attrezzature presenti in masseria e di vantare diritti anche su beni mobili, titoli e depositi bancari/postali comuni alla coppia, anch'essi rimasti post separazione nella disponibilità della convenuta.
L'attore ha chiesto pertanto di: a) procedere alla divisione pro quota del patrimonio già in comunione legale, ormai scioltasi, con il riconoscimento dei rimborsi per i miglioramenti apportati agli immobili;
b)
ottenere in restituzione le proprie attrezzature, beni e documenti rimasti allocati presso la masseria;
c)
sentir dichiarare che gli immobili acquistati dal '91 in poi con danaro esclusivamente proprio e formalmente intestati alla moglie, in realtà non le appartengono e, quindi, sono di sua esclusiva proprietà; in via gradata,
condannare la a rimborsargli l'importo pari al controvalore dei cespiti o le somme versate per il CP_1
loro acquisto (euro 133.296,51) o in subordine ad indennizzarlo ex art.2041 c.c. per l'ingiusto arricchimento altrui;
c) condannare la convenuta al rimborso delle somme impiegate dal per la manutenzione ed il Pt_1
miglioramento degli immobili a lei rimasti intestati;
d) conseguire dalla ex moglie la liquidazione della propria quota partecipativa nell'azienda agricola, avviata, gestita e finanziata dall'attore o, gradatamente,
gli utili e gli incrementi derivanti dall'attività imprenditoriale maturati sino al settembre 2011.
La non si è opposta alla divisione dei beni comuni;
ha dedotto l'infondatezza delle altre istanze, CP_1
evidenziando che la modifica del regime patrimoniale della famiglia fu concordata proprio per consentire
2 alla donna di avviare in proprio l'impresa agricola, che tuttora esercita, con i beni aziendali acquistati con le proprie sostanze reddituali ed i propri risparmi.
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Sugli acquisti in regime di separazione patrimoniale
I) Il nell'affermarsi proprietario del compendio rurale (c.d. Masseria Pozzo del Termite) e dei fondi Pt_1
rustici in agro di Crispiano acquistati con propri mezzi finanziari, delinea l'esistenza di una interposizione reale in relazione alle compravendite immobiliari stipulate dalla sola . CP_1
La rivendicazione, non accompagnata da una espressa domanda ex art.2932 c.c., è infondata.
Occorre premettere che l'art.219 c.c. - che riconosce al coniuge la facoltà di provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene (comma 1) ed aggiunge che i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi
(comma 2) - concerne essenzialmente le controversie relative a beni mobili ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel comma 2, alla regola generale in tema di rivendicazione mentre nessuna deroga configura alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisti immobiliari. Pertanto, quando un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in virtù di idoneo titolo d'acquisto, l'altro coniuge che alleghi l'interposizione reale non può provarla né con giuramento né
con testimoni giacchè l'obbligo dell'interposto di ritrasmettere all'interponente i diritti acquistati deve risultare, sotto pena di nullità, da atto scritto, salvo che nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento e non anche, dunque, nel caso in cui si deduce un semplice principio di prova per iscritto (Cass. 95/1482;
Cass.97/11327; Cass.13/18554).
Nella specie, l'esistenza di un patto fiduciario tra coniugi, disconosciuto dalla , non è emerso per CP_1
tabulas né tanto meno dall'istruttoria orale e, segnatamente, dalle deposizioni dei testi e Tes_1 [...]
(fratello dell'attore), che nulla precisano sul vincolo obbligatorio, peraltro non in linea con la Tes_2
3 detenzione interessata del compendio da parte della , la quale ha acquisito lo status di CP_1
imprenditore agricolo e ne ha esercitato l'attività (v. testimonianze dei funzionari di ) senza Controparte_2
essere additata dal marito di condotta sleale neanche dopo la cessazione dell'impresa commerciale del avvenuta a dicembre '98 (e neppure all'indomani della crisi coniugale sfociata nella separazione). Pt_1
Non è utile il richiamo a Cass. S/U 20/6459, non essendo comunque provato l'accordo verbale inter partes.
Vanno quindi affermate le ragioni dominicali della , consacrate dagli atti pubblici d'acquisto. CP_1
Solo per completezza, è da escludere anche il configurarsi della interposizione fittizia di persona (comunque non teorizzata da parte attrice) in assenza dell'atto scritto comprovante l'accordo simulatorio trilaterale tra tutte le parti interessate, compreso il terzo venditore.
II) Il ha domandato, in alternativa, il rimborso di quanto versato per gli acquisti immobiliari o del Pt_1
valore venale degli immobili, anche a titolo indennitario (art.2041 c.c.).
La pretesa economica va accolta per quanto di ragione.
Le risultanze processuali rivelano che il non è stato spettatore disinteressato ed estraneo agli Pt_1
investimenti ed all'attività imprenditoriale della ma ha condiviso e pianificato le iniziative con la CP_1
moglie al fine precipuo di ritagliarsi, stabilmente, un ruolo operativo nell'azienda agricola appartenente alla consorte.
L'istruttoria orale ha dato conto del comune progetto della coppia e del tangibile apporto del alla Pt_1
sua realizzazione. I testimoni hanno riferito delle trattative d'acquisto condotte dal dei suoi Pt_1
pagamenti ai venditori, della sua partecipazione attiva alle opere manutentive e di ristrutturazione del compendio rurale (acquistato in stato d'abbandono), avvenute in economia, del suo impegno profuso anche nella coltivazione dei fondi e nelle nuove piantagioni, dell'utilizzo di risorse maritali anche per l'acquisto delle attrezzature e delle trattrici aziendali (v. deposizioni dei testi Tes_1 Tes_3 Pt_1
, , ). Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7
4 La stessa , del resto, ha ammesso la fattiva collaborazione del marito nella conduzione dei fondi e CP_1
dell'azienda agricola, nell'apporto delle migliorie al compendio aziendale (pure la convenuta evidenzia che la masseria era fatiscente all'atto dell'acquisto) grazie anche al sostegno economico del salvo però Pt_1
ribadire che gli acquisti del '91, del '96 (la masseria) e del '03 sono avvenuti con denaro proprio.
Circostanza, quest'ultima, (non consacrata dagli atti pubblici e) smentita dal quadro indiziario che depone per l'appartenenza al Dogna delle somme impiegate per gli acquisti.
Negli anni '90 l'attore era titolare di una avviata impresa commerciale (la Ditta CEIM specializzata in impianti elettrici civili ed industriali) ed intestatario di depositi bancari e conti correnti aziendali dove venivano accreditate i proventi della sua attività ed i ricavi dei suoi investimenti in titoli.
Gli estratti conto bancari attestano che, nell'arco temporale 1990/1996, l'imprenditore era dotato dei mezzi finanziari per acquistare il terreno in località Triglio e la Masseria “Pozzo del Termite” (pagata in più
tranches 245.000.000 delle vecchie lire, prima della stipula dei rogiti) e che i pagamenti a mezzo assegni eseguiti in quel periodo coprono il prezzo degli investimenti immobiliari.
Di contro, la , coniuge debole, ha svolto per circa quindici anni attività lavorativa subordinata (dieci CP_1
anni proprio alle dipendenze della Ditta Dogna) non così lucrativa da consentirle di accumulare risparmi sufficienti per un investimento di quella portata (l'allegato estratto conto previdenziale della lavoratrice riporta peraltro le retribuzioni al lordo delle ritenute di legge) né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di altre risorse. A riprova, la non ha documentato l'esistenza di conti correnti personali o cointestati CP_1
con il marito (benché ne abbia fatto fugace richiamo nel corso del suo interrogatorio), dove logicamente avrebbe dovuto accreditare negli anni i suoi emolumenti e risparmi ed attingere per i pagamenti in acconto o a saldo. Risulta, di contro, che il conto corrente postale cointestato con il marito è stato aperto a giugno
'01; nel contempo, i buoni postali cointestati sono stati riscossi in date successive (v. documentazione).
Gli elementi in possesso inducono pertanto a ritenere attendibile la versione dei testi (tecnico di Tes_1
fiducia del che ha seguito l'operazione di acquisto della masseria) e sull'impiego Pt_1 Testimone_2
della provvista fornita dal e convincono del fatto che la non ha contribuito con denaro Pt_1 CP_1
5 proprio alle due acquisizioni (inattendibile è la ricostruzione contabile sulle sue disponibilità finanziarie
“rivalutate”).
Quanto invece all'acquisto del terreno in data 30.7.03, non si può escludere che il prezzo di euro 1.600,00
sia stato pagato con le disponibilità del conto corrente postale cointestato ai coniugi e, quindi, che le somme provenissero da entrambi (in difetto di prova contraria).
Lo svolgersi della vicenda rivela che il gravoso sacrificio economico assunto dal lungi dal ricondursi Pt_1
ad attribuzioni finanziarie inquadrabili nell'ordinaria assistenza e solidarietà tra coniugi (ergo, nella contribuzione al menage familiare, in adempimento dei doveri morali e sociali richiamati dall'art.2034 c.c.)
o ad elargizioni a vantaggio esclusivo della , dettate da puro spirito di liberalità (rientranti nell'alveo CP_1
dell'art.809 c.c.), era finalizzato alla realizzazione e fruizione di un progetto imprenditoriale (e di vita)
comune, cui l'attore ha dato un fattivo apporto anche lavorativo.
Il cointeresse, economico e non, del sotteso a quei cospicui conferimenti esclude in radice l'animus Pt_1
donandi (non altrimenti dimostrato) sicchè, venuta meno la communio vitae et operae (la separazione coniugale rimonta, di fatto, al 2011) con l'estromissione del marito dalla masseria e dall'azienda agricola,
l'attore ha ragione di pretendere in restituzione le somme impiegate (non a fondo perduto ma) in funzione di quell'indirizzo ormai svanito, essendosi concretato l'altrui ingiusto arricchimento patrimoniale ai sensi dell'art.2041 c.c. (cfr. Cass.18/14732; Cass. 22/5086).
La locupletazione della obbliga la stessa ad indennizzare l'ex partner della perdita patrimoniale CP_1
subita, ovvero della deminutio legata al denaro del versato per gli acquisti immobiliari, pari a Pt_1
complessivi euro 132.496,51 (£ 255.000.000 ovvero euro 131.696,51 + euro 800,00).
La sorte capitale va maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le ulteriori pretese dell'attore
I) Il ha chiesto il rimborso delle somme spese per la manutenzione e la conduzione dei terreni e della Pt_1
6 masseria - cui ha certamente contribuito (v. deposizioni testimoniali sulle opere e sulle migliorie) - senza tuttavia fornire il benché minimo riscontro sugli esborsi da lui sostenuti per l'acquisto dei materiali e per la manodopera impiegata. In difetto di prova (che non può essere supplita da una c.t.u., marcatamente esplorativa), la domanda di ripetizione non può trovare accoglimento.
II) Escluso che i coniugi abbiano dato vita ad una società di fatto, il rivendica diritti partecipativi Pt_1
derivanti dalla fattiva collaborazione nell'impresa agricola della moglie.
Il lavoro gestorio e manuale nell'azienda muliebre, se è stato redditizio (non vi è stato puntuale accertamento in tal senso), ha prodotto utilitates delle quali anche il ha verosimilmente fruito Pt_1
durante la convivenza matrimoniale. Il diritto agli incrementi aziendali postula poi che si abbia contezza dell'aumento di valore dell'universitas (non determinato dai beni acquistati con gli utili) all'atto della cessazione del rapporto collaborativo con il (anno 2011) ma, anche in tal caso, l'attore non ha Pt_1
offerto utili riscontri né ha chiesto di acquisire documentazione contabile dell'impresa. Ha invocato una
“apposita” c.t.u. che non può certo ovviare al deficit probatorio.
Il diritto di credito ex art.230 bis c.c. vantato dall'attore è quindi infondato.
III) Le attrezzature e le trattrici aziendali elencate dall'attore (a pag.17 della memoria ex art.183 n.1 cpc),
rimaste nella disponibilità della , si presumono di proprietà di entrambi in pari quota, in difetto di CP_1
prova contraria, ai sensi dell'art.219/2 c.c. (non rilevano le testimonianze de relato actoris e, quanto ai mobili registrati, il non ha allegato risultanze pubblicitarie sull'appartenenza esclusiva dei mezzi). Pt_1
IV) E' emerso pacificamente che la continua a detenere, in masseria, attrezzature, mobili d'ufficio e CP_1
documenti personali del marito, relativi alla sua impresa CE (elencati a pag. 8 dell'atto di citazione ed a pag.11 della memoria ex art.183 n.2 cpc).
La convenuta è tenuta pertanto a restituire il compendio all'avente diritto.
7 I beni in comunione
Le parti risultano comproprietarie dell'abitazione in Statte alla via Triglie e dei mobili che l'arredano; sono altresì contitolari dell'utile dominio dei fondi rustici in agro di Crispiano alla C.da “Triglio” acquistati nel decennio 1980/1990, delle giacenze del conto corrente postale cointestato e dei buoni postali fruttiferi, per lo più già riscossi, così come sono stati già rimborsati i comuni fondi d'investimento.
Allo stato, il giudizio deve proseguire per dar corso alla divisione del patrimonio comune, con il compimento delle operazioni volte all'attribuzione delle porzioni e dei rimborsi dovuti dai condividenti.
* * * * * * * *
Trattandosi di una sentenza “parziale” definitiva (ex art.277 co.2 cpc) sulle domande attrici delibate, ne va regolamentato il carico processuale.
Visto l'esito complessivo, sfociato comunque in una soccombenza reciproca, le relative spese vanno compensate nella misura dei due terzi, mentre l'altra quota va posta a carico della parte convenuta e liquidata come da dispositivo, secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento della domanda ex art.2041 c.c., condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 132.496,51 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
- ordina, altresì, alla di restituire al i documenti e beni personali richiamati al punto IV) di CP_1 Pt_1
parte motiva;
- rigetta le altre domande attrici;
- condanna a rifondere all'attore un terzo (1/3) delle relative spese, che liquida in tal Controparte_1
misura in euro 3.907,00 (euro 206,00 per esborsi;
euro 3.701,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap come per legge, compensando tra le parti gli altri due terzi;
8 - dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio divisorio.
Taranto, 22.5.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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