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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 120/2023 promossa da
(C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. Lerro Federica ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viale Masini n. 12, Bologna;
appellante contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.to Riccio Mario ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Via Paolo Borsellino n. 22, Reggio Emilia;
appellati
avverso la sentenza n. 1320/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata in data 14 dicembre 2022
conclusioni
Le parti concludono come note scritte per l'udienza del 25 febbraio 2025
Motivi della decisione
Il chiede la riforma della sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia all'esito di giudizio scaturito da opposizione a decreto ingiuntivo (richiesto dal per ottenere il residuo pagamento delle prestazioni odontoiatriche Parte_1 effettuate nei confronti di controparte), che ha riconosciuto -a seguito della domanda riconvenzionale proposta da la responsabilità della Struttura Sanitaria in ordine alle prestazioni Controparte_1 odontoiatriche eseguite nei confronti della nel periodo intercorrente tra il luglio 2015 e il CP_1 dicembre 2017, che le causavano pregiudizi di natura estetica e funzionale. Disposta CTU medico-legale e aderito alle conclusioni ivi rassegnate, il Tribunale di Reggio Emilia riconosceva la responsabilità del Centro Medico in ordine alla scelta della terapia e alle modalità con la quale era stata eseguita e, conseguentemente, dichiarava la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per grave inadempimento del , che veniva condannato a rifondere controparte Parte_1 delle spese di rimozione e di rifacimento degli impianti protesici pari ad euro 16.800 (euro 12.000 per la sostituzione integrale della protesi ed euro 2.400 per smontaggio e modifica degli elementi dentari dell'arcata superiore, ed euro 2.400 per smontaggio e modifica degli elementi dentari dell'arcata inferiore) ed euro 2.194,07 quanto al danno non patrimoniale (ITT parziale di 30 giorni al 25% e di 60 giorni al 10%, IP riconosciuta nella misura del 1,5 %) calcolato ex art. 7 Legge Gelli- Bianco. Il veniva altresì condannato a rifondere le spese di CTU e di lite sostenute da Parte_1 controparte. Avverso la predetta sentenza propone appello il articolando il gravame Parte_1 nei seguenti motivi:
- errata e/o falsa applicazione dell'art.246 c.p.c. e dell'art.116 c.p.c., dell'art.7 l. 24/2017, illogicità e contraddittorietà della sentenza;
- violazione dell'atr.112 cpc per omessa pronuncia, illogicità e contraddittorietà della sentenza. Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'avverso appello e la conferma della sentenza CP_1 di primo grado, con condanna di controparte ex art. 96, co. 3 c.p.c.
***
La sentenza di primo grado deve trovare conferma quanto alla declaratoria di responsabilità – e conseguente risoluzione del contratto – del per la inadeguata Parte_1 realizzazione delle prestazioni odontoiatriche per cui è causa. Tuttavia, si impone la rideterminazione in riduzione del quantum debeatur individuato dal primo Giudice per i motivi meglio rappresentati nel proseguo della motivazione.
Quanto al primo motivo di gravame, mediante il quale il Parte_1
[... (d'ora in poi anche solo ) censura la sentenza di primo grado Controparte_2 nella parte in cui il Tribunale ha aderito alle risultanze della CTU medico-legale, che aveva concluso ritenendo errata la scelta del Centro Medico di “procedere all'estrazione di tutti e 15 gli elementi dentari dell'attrice”, lo stesso non appare meritevole di accoglimento. L'odierna appellante ritiene infatti che i Consulenti abbiano seguito un iter logico-argomentativo errato in quanto, in sede di conclusioni, non venivano indicati quali elementi dentari sani sarebbero stati erroneamente estratti e, comunque, i Consulenti non avevano risposto alle osservazioni dei CTP di parte convenuta, che chiedevano conto di quanto poc'anzi rilevato. Tuttavia, tale censura non può essere accolta per una serie di ragioni. In primo luogo, va evidenziata l'assenza di una cartella parodontale predisposta dal Centro Medico, rispetto alla quale a nulla vale l'argomentazione dello stesso volta a screditare quanto argomentato dai CCTTUU - circa Parte_1
l'errata scelta di estrarre denti sostanzialmente sani – in quanto, secondo i propri CTP, non poteva pervenirsi a tale conclusione sulla base del solo esame radiografico TC 3D. Infatti, l'assenza della cartella parodontale non può certo essere argomento spendibile dal Centro Medico visto e considerato che era proprio onere dello predisporla, sicchè la circostanza Parte_1 per cui i CCTTUU abbiano fondato le proprie determinazioni esclusivamente sull'esame radiografico è diretta conseguenza dell'omissione del Centro Medico, che non adempiva colpevolmente all'onere di predisporre tale documentazione clinica. Peraltro, tale mancanza è sottolineata anche dagli stessi Consulenti, secondo i quali “rappresenta una lacuna nell'iter diagnostico-terapeutico, da parte dei medici del quello di formulare un piano di cure di estrazione di tutti i Parte_1 denti residui senza aver completato uno studio del caso con cartella parodontale e status radiografico”. A bene vedere dunque, non solo l'argomentazione del non coglie nel Parte_1 segno, ma l'assenza di una cartella parodontale costituisce un ulteriore profilo di colpa configurabile in capo ai sanitari, i quali avevano optato per la scelta drastica dell'estrazione di 15 elementi dentari senza aver compiutamente concluso lo studio del caso clinico. Inoltre, quanto al profilo afferente la scelta del trattamento terapeutico da effettuare, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, i CCTTUU hanno compiutamente risposto alle osservazioni critiche dei Consulenti di Parte, avendo sostenuto che l' “ultima classificazione delle malattie parodontali prodotta nel Word workshop tenutosi a Chicago novembre 2017 organizzato congiuntamente dall' dell'European Federation of Controparte_3
Periodontology definisce i gradi di severità e complessità della parodontite”, come si può vedere dalla tabella allegata alla Relazione peritale, e che “gli stadi 3-4 compatibili con il quadro descritto nel diario clinico della signora non corrispondono a quanto riscontrabile nell'esame CP_1 radiografico TC 3D preoperatorio. In questo caso si vorrebbe sostenere che in presenza di normale quantità ossea di molti elementi si avrebbe mobilità addirittura di terzo grado di tutti i denti presenti”, con ciò sottolineando e ribadendo la evidente difformità tra quanto redatto e confluito nel diario clinico predisposto dal Centro Medico e l'analisi dell'esame radiografico. Peraltro, il sostiene che il Tribunale abbia omesso di statuire circa la correttezza Parte_1 dell'operato dei Sanitari quanto alla realizzazione degli impianti dentari, tutt'ora utilizzati proficuamente dalla tenuto conto che i CTU avevano censurato esclusivamente la realizzazione CP_1 della protesi. Tuttavia, a ben vedere, nonostante i CCTTUU abbiano affermato che “gli impianti appaiono correttamente inseriti per posizione e diametro” e che “sono state rispettate le strutture nobili della mandibola e dell'osso mascellare”, nel proseguo dell'elaborato erano altresì critici circa le modalità di installazione degli impianti stessi, poiché quelli “dell'arcata inferiore appaiono posizionati molto in profondità rispetto al margine osseo. Questo particolare insieme alla presenza di alcuni bordi protesici incongrui potrebbe spiegare la sensazione di bruciore/irritazione delle gengive inferiori”. Peraltro, sempre secondo le risultanze della CTU, “durante la visita peritale è stata riscontrata una dimensione verticale di occlusione non corretta e rapporti intermascellari tra le due protesi non corrette. La Sig.ra , al momento del trattamento era senza elementi diatorici da tanti anni, come CP_1 da sua descrizione. La permanenza, per tanto tempo, senza l'appoggio posteriore porta a perdita di dimensione verticale con posizionamento avanzato ed antero-rotazione del corpo mandibolare. […] questo in generale causa scivolamento della mandibola, con avanzamento e antero-rotazione della stessa, stabilendo spesso contatti dei denti tendenzialmente testa-testa, e le riabilitazioni totali dovrebbero tenere conto dei nuovi equilibri occlusali e neuromuscolari derivanti. Aspetto che non sembra essere stato tenuto in considerazione dai medici del (p. 11 CTU). Da tali Parte_1 ultime considerazioni è possibile dedurre che i profili di malpractice non afferiscono esclusivamente alla esecuzione delle protesi bensì anche degli impianti, non tanto nella loro realizzazione quanto in riferimento alla compatibilità e funzionalità rispetto alla situazione dentaria (e orale in senso lato) preesistente e che la paziente presentava al momento della presa in carico da parte CP_1 della convenuta. Controparte_2
Infatti, i CCTTUU avevano altresì rilevato - in risposta alla critica del secondo cui Parte_1 essi non avevano specificato quali cure alternative potessero restituire alla paziente elementi dentali utili ad una riabilitazione fissa - come l'errore principale era stato sì quello di estrarre denti sani se non sicuramente recuperabili, cui però si aggiungeva anche la scelta di eseguire una riabilitazione implantoprotesica che “sembra non aver tenuto conto della situazione preesistente per scelta della struttura e per il materiale del rivestimento estetico” . In presenza di denti naturali, dunque, la scelta della rimozione degli elementi dentari deve essere preceduta da un'attenta e completa disamina delle alternative terapeutiche e, nel caso, portata avanti solo se non sia possibile ricorrere a terapie meno invasive: “Il ricorso all'estrazione massiva di una dentatura mutilata deve essere fortemente motivato da un quadro di compromissione generalizzata, che non renda, gli elementi presenti, pilastri protesici predicibili per una riabilitazione su denti naturali. […] questo quadro appare ben lontano dalla situazione clinica pretrattamento della paziente, che una volta riabilitata con impianti, ha perso sensibilità e propriocezione nella masticazione” poiché gli impianti dentali, “essendo anchilosati dal processo di osteintegrazione e sprovvisti di legamento parodontale, a differenza degli elementi naturali, presentano una capacità discriminatoria degli stimoli propriocettivi della masticazione molto inferiore rispetto a questi ultimi”. Quindi i CCTTUU criticano la scelta del Centro Medico di procedere all'estrazione degli elementi dentari a fronte di terapie alternative in grado di salvaguardare quelli ancora recuperabili, avendo indicato specificamente le potenziali terapie alternative che lo aveva l'obbligo di vagliare Parte_1 prima di procedere alla rimozione. Sul punto rappresentavano come “è possibile ricorrere anche all'ortodonzia per migliorare la guida anteriore della disclusione, protesi parziali rimovibili, protesi provvisorie fisse o dispositivi che testino il cambiamento dei rapporti e l'adattamento delle articolazioni temporo-mandibolari e di tutto il sistema odontostomatognatico nel nuovo assetto ricercato. Solo una volta verificato e ottenuto questo risultato si può procedere ad una riabilitazione definitiva con o senza ausilio di impianti. Nel caso della sig.ra gli scenari terapeutici possibili CP_1 erano diversi e analizzando il consenso informato e la cartella clinica non sembrano essere stati prospettati alla paziente, che invece ha avuto come unica soluzione quella poi eseguita”. A nulla vale, dunque, l'argomentazione di parte appellante secondo cui i piani terapeutici alternativi proposti dai CCTTUU erano stati esplicitati a suo tempo alla paziente dai sanitari del Centro Medico ma
“scartati” a priori dalla stessa che invece aveva chiesto di ricevere cure che prevedessero CP_1 esclusivamente una riabilitazione fissa di tipo implantare. A tal proposito, ancora una volta, rispondevano compiutamente i CCTTUU, secondo cui “le alternative terapeutiche non sono riportate nel consenso e nel piano di cure e viene proposto solamente “estrazione elementi dentari residui e riabilitazione impianto protesica fissa di entrambe le arcate con Base AL Protesi (Toronto)”. Non c'è nessuna testimonianza della scelta della paziente di questo trattamento rispetto ad altri possibili”. Sicchè neppure tali censure possono essere accolte in questa sede. Pertanto, avuto riguardo a quanto sin qui esposto, non può che essere confermata la responsabilità del in ordine al danno sofferto dalla paziente poiché Parte_1 CP_1
a nulla vale l'ulteriore censura mossa dall'odierna parte appellante e volta a denunciare un'intervenuta interruzione del nesso causale - stante l'intervento di altra struttura o centro odontoiatrico nel periodo successivo al dicembre 2017, coincidente con l'ultima visita di controllo degli impianti eseguita dalla paziente presso il - poiché “presentava gli opercoli di Parte_1 CP_1 accesso ai siti implantari”, circostanza che, nella prospettazione del Centro dimostrava che Pt_1 la donna si fosse rivolta nel frattempo ad altro professionista. Infatti, secondo detta prospettazione, tale risultato non poteva essere semplice conseguenza del deterioramento delle protesi bensì della
“manomissione” di terzi realizzata mediante un'operazione di montaggio e smontaggio dei manufatti protesici. In realtà, i CCTTUU hanno risposto anche su questo punto, nella parte in cui hanno sostenuto che non vi era prova di un intervento postumo da parte di altro centro odontoiatrico, atteso che “non è affermabile con certezza se la mancanza di resina composita sia dovuta all'intervento di altri colleghi e/o centri odontoiatrici. La mancanza della resina potrebbe essere dovuta al fatto che il rivestimento resinoso si sia staccato in seguito alla funzione masticatoria, favorito dal fatto che la struttura metallica della protesi non è rivestita da materiale resinoso in corrispondenza dei fori…. dalla documentazione presente e da quanto afferma la paziente nessun altro sanitario è intervenuto sui manufatti protesici”, il cui deterioramento deve quindi essere ricondotto alla malpractice dei sanitari del Centro Medico.
Quanto invece alla questione attinente al quantum debeatur individuato dal primo Giudice - con particolare riferimento al danno patrimoniale riconosciuto a - e confluita in specifica
CP_1 doglianza del , occorre evidenziare come il presente procedimento origini da un Parte_1 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da rispetto alla domanda
CP_1 del volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 4.700,00 come saldo rispetto Parte_1 alle prestazioni odontoiatriche eseguite, il cui prezzo totale era stato individuato in euro 9500,00 (euro 1900 per la realizzazione della protesi ed euro 7600,00 per la realizzazione degli impianti come risulta da doc. n. 3 prodotto in primo grado dal , a fronte della corresponsione, Parte_1 da parte di della somma di euro 4800,00 nell'anno 2017 (sulla quale non vi è
CP_1 contestazione). La in via riconvenzionale aveva svolto domanda di risarcimento danni per euro
CP_1
25.000, con la conseguenza che il Giudice di Pace inizialmente investito della controversia aveva trattenuto la causa di opposizione al decreto ingiuntivo e, rilevata la propria incompetenza per l'eccessivo valore, aveva onerato l'opponente di riassumere avanti al Tribunale la controversia risarcitoria relativa alla riconvenzionale. Assume l'appellante che la condanna al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese future per il rifacimento della protesi determinerebbe un ingiusto arricchimento della appellata che raggiungerebbe l'esito clinico atteso con il piano di cure iniziale ma a costo zero potendo ottenere, in forza della sentenza impugnata, la restituzione del prezzo (o compensazione del debito attuale) dovuto per il piano di cure originario e la corresponsione delle spese necessarie per la realizzazione della protesi futura. Tale osservazione coglie -in parte- nel segno in quanto, ritiene il presente Collegio, che il danno subito dalla e che può dunque essere posto a carico di controparte, corrisponda alla maggior CP_1 somma che la stessa deve sborsare per il rifacimento dell'impianto rispetto a quello inizialmente pattuito per il trattamento. Pertanto, occorre detrarre da quanto riconosciuto dall'impugnata sentenza a titolo di danno patrimoniale pari ad euro 16.800 (necessario alla modifica e sostituzione delle protesi e, quindi, al rifacimento dell'impianto), il prezzo originariamente pattuito per la realizzazione degli impianti protesici pari ad euro 9.500,00 ottenendo così la somma di euro 7.300, che costituisce il 'maggior danno' subito dalla per giungere al risultato richiesto. CP_1
Si rileva che la non ha chiesto la restituzione dell'importo già corrisposto né ha impugnato la CP_1 sentenza di primo grado sulla quantificazione del danno (che tale importo non comprendeva). Alla cifra sopra determinata dovrà essere sommato il riconosciuto danno biologico (temporale e permanente) pari ad euro 2.194,07, non oggetto di contestazione, e sulle somme così determinate dovranno essere riconosciuti gli interessi come determinati nella sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite può essere confermata la statuizione relativa al riparto e alla quantificazione di primo grado (correttamente poste a carico della soccombente ) poiché, avuto Controparte_2 riguardo ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e agli scaglioni di valore ivi previsti e tenuto conto altresì del decisum individuato dall'impugnata sentenza (euro 18.994,07) e il risarcimento liquidato in questa sede (euro 9494,07), il valore della lite sarà sempre ricompreso nello scaglione che va da euro 5.200 ad euro 26.000. Invece, quelle relative al presente grado esse possono essere compensate avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. Parte_1
1320/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina il danno subito da in CP_1 euro 9.494,07, di cui euro 7.300 quanto al danno patrimoniale ed euro 2.194,07 quanto al danno non patrimoniale, oltre interessi come da sentenza impugnata;
2. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori