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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2673 /2017 da:
L'avv. Lavorato per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2673 del RGAC dell'anno 2017 avente ad oggetto occupazione sine titulo di immobile e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Lavorato C.F._2
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Gli attori hanno convenuto deducendo: a) di essere proprietari, per Controparte_1 successione di dell'immobile sito in Corigliano, , censito al fg. Parte_1 CP_2
70, p.lla 6, sub 19, asseritamente detenuto senza tit olo dal convenuto in virtù di contratto di locazione orale stipulato con il de cuius; b) di aver invitato senza esito il convenuto a stipulare contratto di locazione.
Hanno chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al rilascio del bene e al risarcimento del danno.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, è necessario qualificare la domanda attorea.
Al riguardo si ricorda che, dirimendo un annoso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che “quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, non può essere utilmente esercitata una azione personale di restituzione.
In questo caso la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento
1 risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, med iante la probatio diabolica” (Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
Ciò premesso, nel caso di specie parte attrice ha dedotto l'esistenza di un contratto di locazione orale, implicitamente allegandone la nullità a sostegno della domanda di occup azione sine titulo.
La domanda è, quindi, di restituzione e la stessa deve essere respinta per totale carenza di prova del contratto posto a fondamento della pretesa.
Infatti, non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che tra il de cuius degli attori e il convenuto fosse stato stipulato un contratto di locazione in forma orale, la data di stipula e quale fosse il suo contenuto.
Al riguardo le dichiarazioni del teste , il quale ha riferito che il de cuius gli Testimone_1 aveva raccontato dell'esistenza di detto contratto, inizialmente scritto e poi stracciato, risultano de relato actoris, come tali prive di qualsiasi valore, e in ogni caso generiche perché prive di qualsiasi precisa specificazione su data di stipula e contenuto dell 'atto, e contraddittorie rispetto a quanto dedotto in citazione sul fatto che il contratto fosse stato stipulato in forma orale.
Pertanto, in difetto di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, la stessa è respinta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
2
L'avv. Lavorato per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2673 del RGAC dell'anno 2017 avente ad oggetto occupazione sine titulo di immobile e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Lavorato C.F._2
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Gli attori hanno convenuto deducendo: a) di essere proprietari, per Controparte_1 successione di dell'immobile sito in Corigliano, , censito al fg. Parte_1 CP_2
70, p.lla 6, sub 19, asseritamente detenuto senza tit olo dal convenuto in virtù di contratto di locazione orale stipulato con il de cuius; b) di aver invitato senza esito il convenuto a stipulare contratto di locazione.
Hanno chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al rilascio del bene e al risarcimento del danno.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, è necessario qualificare la domanda attorea.
Al riguardo si ricorda che, dirimendo un annoso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che “quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, non può essere utilmente esercitata una azione personale di restituzione.
In questo caso la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento
1 risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, med iante la probatio diabolica” (Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
Ciò premesso, nel caso di specie parte attrice ha dedotto l'esistenza di un contratto di locazione orale, implicitamente allegandone la nullità a sostegno della domanda di occup azione sine titulo.
La domanda è, quindi, di restituzione e la stessa deve essere respinta per totale carenza di prova del contratto posto a fondamento della pretesa.
Infatti, non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che tra il de cuius degli attori e il convenuto fosse stato stipulato un contratto di locazione in forma orale, la data di stipula e quale fosse il suo contenuto.
Al riguardo le dichiarazioni del teste , il quale ha riferito che il de cuius gli Testimone_1 aveva raccontato dell'esistenza di detto contratto, inizialmente scritto e poi stracciato, risultano de relato actoris, come tali prive di qualsiasi valore, e in ogni caso generiche perché prive di qualsiasi precisa specificazione su data di stipula e contenuto dell 'atto, e contraddittorie rispetto a quanto dedotto in citazione sul fatto che il contratto fosse stato stipulato in forma orale.
Pertanto, in difetto di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, la stessa è respinta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
2