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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/10/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 756/2022 R.G.L., vertente
TRA
e , in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà su , rappresentati e difesi dall'avv. PEDA' STEFANIA AURORA, giusta Persona_1 procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
-Appellato contumace-
, in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO Controparte_2 CP_3
ON
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ed - rappresentando di essere genitori di nata Parte_1 Parte_2 Persona_1 nel 2006 ed affetta da sindrome dello spettro autistico con deficit dell'attenzione e ritardo psicomotorio, diagnosticata all'età di tre anni;
che sin dal 2012 è sottoposta alla terapia con metodo
Aba per 13 ore settimanali presso il centro Prometeo in , prescrittagli come migliore Controparte_1 cura dai medici dell'ospedale BI ES di Roma;
che le linee guida relative a tale patologia prescrivono un numero maggiore di ore giornaliere di trattamento ma, essendo costose, la famiglia riesce a sostenere solo 13 ore settimanali;
che l'azienda sanitaria e la sono Parte_3 inadempienti agli obblighi posti dalla regolamentazione vigente che prevede la terapia cognitivo- Cont comportamentale (nella quale rientra il metodo Aba) tra i Lea da assicurare gratuitamente;
che la che dovrebbe quindi garantire il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, è rimasta silente alla richiesta di immediato intervento e di rimborso degli importi già corrisposti, inviata con lettera del 09.05.18 ed indirizzata anche alla - hanno convenuto dinanzi al Parte_3
Tribunale di Reggio Calabria la e la al fine di veder Controparte_5 Parte_3
Per_ riconosciuto il diritto della minore all'erogazione, da parte del sistema sanitario, della terapia con metodo Aba o in alternativa a sostenerne l'onere economico;
di sentir condannare l'azienda Cont sanitaria al rimborso delle spese già sostenute e di accertare l'inadempimento della e della agli obblighi normativamente imposti, condannandole in solido al risarcimento dei Parte_3 danni non patrimoniali, in termini di perdita di chance, subiti per non avere la minore potuto usufruire del numero necessario di ore di terapia impartito dalle linee guida.
Con sentenza n. 1211/2022, confermativa dell'ordinanza cautelare resa in corso di causa, il giudice di Reggio Calabria accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l'azienda sanitaria a provvedere, direttamente o indirettamente, alla erogazione della terapia con metodo ABA in favore della minore ricorrente, nei modi e nei tempi statuiti nell'ordinanza cautelare depositata il 17.01.19 o, in subordine,
a sostenere l'onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, almeno fino al compimento del 18° anno di età. Rigettava la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per la terapia nel periodo antecedente all'ordinanza 17.1.2019, conclusiva del giudizio cautelare nel cui ambito è stato svolto accertamento medico-diagnostico che ha consentito di verificare che, nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti, l'ABA rappresentava quello propriamente adatto alle esigenze del minore, ritenendo non si potesse ravvisare, prima di tale momento, Cont inadempimento sia dell' sia della . Rigettava altresì, la domanda di risarcimento Parte_3 del danno non patrimoniale, essendo mancata una condotta inadempiente, precedente all'ordinanza cautelare.
I genitori della minore hanno appellato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 45478,00 e né il risarcimento del danno non patrimoniale,
Quanto al primo punto, hanno evidenziato che il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di rimborso sull'erroneo assunto che solo dal momento della consulenza tecnica espletata in sede di giudizio cautelare si è potuto verificare che, nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti,
l'ABA rappresenta quello propriamente adatto alle esigenze del minore;
che non vi è un diritto del paziente a scegliersi la cura e che l'azienda sanitaria gode di discrezionalità nel valutare le esigenze sanitarie del paziente.
Hanno dedotto, a confutazione di quanto affermato dal giudice, che la diagnosi del disturbo da cui è Per_ affetta la figlia è stata effettuata dall'azienda sanitaria di già dal 2009 e che già Controparte_1
a seguito del primo ricovero presso il Reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Pediatrico
BI ES di Roma, nell'ottobre 2012 (come da documentazione in atti), l'U.O. di
Neuropsichiatria infantile di Roma prescriveva l'intervento con terapia cognitivo comportamentale
(ABA) in favore della minore. Medesima diagnosi e prescrizione anche all'esito delle visite successive. Che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure in sentenza, tale terapia non è arbitrariamente stata scelta dai genitori in quanto ritenuta maggiormente valida, ma
è stata prescritta da un pubblico del SSN e si è dimostrata valida ed efficace sulla piccola paziente;
che la circostanza che l' non fornisca tale terapia ai pazienti costituisce un Controparte_5 inadempimento;
che le terapie fornite dall' , come riportato anche nella c.t.u. Controparte_5 resa nel giudizio cautelare, sono logopedia e psicomotricità, che non sono terapie cognitivo- comportamentali, così come ritenuto già nel giudizio cautelare che ha riconosciuto il diritto del minore alla terapia cognitivo comportamentale con metodologia ABA;
che è contrario alla tutela del diritto della salute inserire un minore in un percorso terapeutico basato non sulla cura più efficace, ma su quella “disponibile”, creando malati di serie B in base alla Regione o alla Provincia di nascita.
Hanno denunciano l'erroneità della sentenza anche sotto il profilo del mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, atteso che, come accertato dal c.t.u. in sede Per_ di giudizio di primo grado e poi statuito con provvedimento ex art. 700 c.p.c., avrebbe dovuto usufruire di 20 ore settimanali di terapia, a fronte di una media di appena 13 ore settimanali, non potendo la famiglia provvedere ad ulteriori pagamenti. In questo senso è stato richiesto il risarcimento del danno da perdita da chance: se la minore avesse potuto seguire sin da subito le ore di terapia necessaria, avrebbe con alta probabilità raggiunto maggiori progressi in minore tempo. Cont è rimasta contumace, mentre la ha resistito evidenziando in primis Parte_3
l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, pari al costo sostenuto per il Cont percorso terapeutico, poiché azionata in primo grado solo nei confronti di mentre per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance ne ha evidenziato l'infondatezza per genericità e per mancanza di una condotta inadempiente degli enti convenuti, che hanno comunque garantito alla minore trattamenti alternativi che per le linee guida all'epoca vigenti era comunque dotati di validità ed efficacia. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 2/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3/10/2025 .
°°°°°
Preliminarmente, come correttamente rilevato dalla nella memoria difensiva, la Parte_3 domanda di rimborso delle spese sostenute per il trattamento terapeutico è stata proposta nei confronti della per la prima volta nel giudizio di appello, sicchè, relativamente alla Parte_3 Pt_3
, è domanda nuova e quindi inammissibile.
[...]
Esaminando il merito delle questioni, l'appello è parzialmente fondato.
Va accolta interamente, difatti, la domanda riguardante il rimborso delle spese sostenute per la terapia con il metodo Aba, che il giudice di prime di cure ha limitato solo al periodo successivo all'ordinanza cautelare.
L'accertamento del diritto della minore all'erogazione, diretta o indiretta, del trattamento con metodo
Aba da parte del servizio sanitario è divenuto incontrovertibile, non essendo il capo stato appellato.
La questione investe unicamente il momento da cui è decorso l' obbligo dell'azienda sanitaria di erogare la prestazione, poiché è da tale momento che è maturato il diritto degli appellanti al rimborso delle spese sostenute.
.Il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse inadempimento dell'azienda sanitaria nel periodo antecedente al giudizio cautelare nel corso del quale il consulente tecnico ha riconosciuto il trattamento con metodo Aba come il migliore ed il più efficace per la paziente, rispetto alle terapie alternative che l'azienda sanitaria aveva comunque garantito, poiché le sole disponibili nell'ambito territoriale di pertinenza.
Le argomentazioni non sono condivisibili.
Ed invero, va richiamato il quadro normativo in materia che in primo luogo sancisce all'art. 1 del d.lgs. 502/1992 l'obbligo del Servizio Sanitario nazionale di garantire la tutela della salute facendosi carico di erogare le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. Al comma 7 in particolare è previsto che: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”.
Tanto premesso, nella vicenda in esame si desume dalla documentazione in atti e dalle allegazioni Per_ non contestate delle parti ricorrenti, odierne appellanti, che sin dall'età di tre anni alla minore era stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico dalle strutture sanitarie pubbliche, tanto che veniva presa in carico dal SSN, fornendogli presso il reparto di neuropsichiatria infantile trattamenti di logopedia e psicomotricità.
E' altresì documentato che già nel 2012, all'esito di ricovero presso l'ospedale BI ES di Roma, si confermava la diagnosi del disturbo dello spettro autistico e si prescriveva un trattamento riabilitativo specifico cognitivo comportamentale intensivo;
non essendovi strutture pubbliche eroganti tale tipologia di prestazioni, la minore intraprendeva, presso un centro privato, la terapia con metodo Aba (catalogato appunto nei trattamenti cognitivo-comportamentali intensivi) e all'esito di un successivo ricovero nel 2015 all'ospedale BI ES , si prescriveva nella lettera di dimissione, la prosecuzione del trattamento già in corso.
Lo stesso ctu nominato in sede cautelare ha accertato la validità scientifica della metodologia Aba alla luce delle linee guida n. 21 del 2011 (aggiornate nel 2017) , riscontrando sulla giovane concreti miglioramenti comportamentali e del linguaggio nel corso degli anni e suggerendo un intervento di lunga durata (almeno fino al 18° anno) di circa venti ore settimanali di trattamento con modello ABA, delle quali due ore da riservare alla formazione e supporto della famiglia.
Da tale quadro emerge l' inadempimento dell'azienda sanitaria all'obbligo, sancito dal richiamato art
1 D.Lgs 502/92, di fornire il trattamento più efficace ed appropriato per i disturbi da cui è affetta la minore, che sin da 2012 strutture sanitarie pubbliche individuavano nei trattamenti cognitivi comportamentali intensivi, tra i quali il metodo Aba era già noto e validato scientificamente. Invero, Co anche le linee guida n. 21 elaborate dall' nel 2011, riguardanti il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini ed adolescenti, consigliavano l'utilizzo di programmi intensivi comportamentali e linee aggiornate nel 2017 hanno previsto che “tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata “Applied behaviour intervention, ABA”.
Era senz'altro onere della azienda sanitaria provare di aver offerto una terapia alternativa al metodo
ABA parimenti efficace, onere che però non è stato assolto. Risulta infatti dalla relazione del consulente tecnico che le terapie cui veniva sottoposta la minore, all'esito della valutazione presso la U.O. di Neuropsichiatria Infantile di e della diagnosi di “Disturbo pervasivo dello Controparte_1
Sviluppo NAS”, consistevano in logopedia, psicomotricità e musicoterapia, ma non vi è alcuna allegazione, né tantomeno dimostrazione, da parte dell'azienda sanitaria sull' equipollenza, in termini di efficacia ed adeguatezza, di tali trattamenti a quelli di tipo riabilitativo-comportamentale e psicoeducativi. Anzi, proprio per questa evidente ragione di insufficienza dell'assistenza sanitaria pubblica, essi si sono trovati nella necessità di iniziare la terapia ABA presso centri privati ed è fatto scientifico notorio quello secondo cui la tempestività dell'inizio delle terapie è un fattore decisivo per la maggiore utilità e la buona riuscita della cura dell'autismo.
Sussiste quindi il diritto degli appellati al rimborso delle spese mediche precedentemente sostenute dal 2012 sino al gennaio 2019, negli importi risultanti dalle fatture allegati in atti per una somma complessiva di € 44.758,00.
Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, essa non merita accoglimento, poiché genericamente formulata.
La perdita di chance viene dagli appellanti identificata in quei risultati migliorativi che la minore avrebbe potuto conseguire (o avrebbe conseguito in minor tempo) se avesse usufruito, sin dall'inizio del percorso terapeutico col metodo ABA, di un numero di ore maggiore delle 13 ore settimanali che le risorse economiche familiari riuscivano ad assicurarle. Non è viene tuttavia specificato, né viene documentato a mezzo di relazioni dei servizi che l'ebbero in cura, quali siano gli obiettivi ed i risultati sperati che l'impiego delle 13 ore settimanali non ha consentito di raggiungere. Tanto era necessario soprattutto alla luce di quanto si legge nella relazione peritale nella quale il ctu ha riscontrato, basandosi sulle relazioni della struttura privata ove la minore è in trattamento, miglioramenti sia comportamentali sia del linguaggio nel corso della terapia ed ha evidenziato che le linee guida non hanno rilevato statisticamente alcuna correlazione tra intensità e risultati raggiunti, essendo fondamentale, più che l'intensità (in termini di ore settimanali), la durata nel tempo degli interventi terapeutici. Cont L'appello va dunque accolto nei limiti e nei termini sopra esposti, con condanna della appellata alle spese di lite del doppo grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi del
IV° scaglione. Nei confronti della , le spese possono compensarsi, in ragione della Parte_3 complessità del quadro normativo di ripartizione delle competenze sulla specifica materia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ed in proprio Parte_1 Parte_2 ed in qualità di genitori esercenti la potestà su contro Persona_1 CP_5 e , avverso la sentenza n. 1211/2022 del Giudice del lavoro di
[...] Parte_3
, pubblicata in data 31/05/2022, in parziale modifica della sentenza che nel resto Controparte_1 conferma, così provvede: condanna l' al pagamento della somma di € Controparte_1
44758,00 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l' a rifondere alle parti appellanti le spese di lite, liquidate per il Controparte_1 primo grado in € 4629,00 e per il secondo grado in € 4996,00, oltre spese generali iva cp come per legge. Spese compensate nei confronti della Parte_3
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso) Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 756/2022 R.G.L., vertente
TRA
e , in proprio ed in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà su , rappresentati e difesi dall'avv. PEDA' STEFANIA AURORA, giusta Persona_1 procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
-Appellato contumace-
, in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO Controparte_2 CP_3
ON
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ed - rappresentando di essere genitori di nata Parte_1 Parte_2 Persona_1 nel 2006 ed affetta da sindrome dello spettro autistico con deficit dell'attenzione e ritardo psicomotorio, diagnosticata all'età di tre anni;
che sin dal 2012 è sottoposta alla terapia con metodo
Aba per 13 ore settimanali presso il centro Prometeo in , prescrittagli come migliore Controparte_1 cura dai medici dell'ospedale BI ES di Roma;
che le linee guida relative a tale patologia prescrivono un numero maggiore di ore giornaliere di trattamento ma, essendo costose, la famiglia riesce a sostenere solo 13 ore settimanali;
che l'azienda sanitaria e la sono Parte_3 inadempienti agli obblighi posti dalla regolamentazione vigente che prevede la terapia cognitivo- Cont comportamentale (nella quale rientra il metodo Aba) tra i Lea da assicurare gratuitamente;
che la che dovrebbe quindi garantire il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, è rimasta silente alla richiesta di immediato intervento e di rimborso degli importi già corrisposti, inviata con lettera del 09.05.18 ed indirizzata anche alla - hanno convenuto dinanzi al Parte_3
Tribunale di Reggio Calabria la e la al fine di veder Controparte_5 Parte_3
Per_ riconosciuto il diritto della minore all'erogazione, da parte del sistema sanitario, della terapia con metodo Aba o in alternativa a sostenerne l'onere economico;
di sentir condannare l'azienda Cont sanitaria al rimborso delle spese già sostenute e di accertare l'inadempimento della e della agli obblighi normativamente imposti, condannandole in solido al risarcimento dei Parte_3 danni non patrimoniali, in termini di perdita di chance, subiti per non avere la minore potuto usufruire del numero necessario di ore di terapia impartito dalle linee guida.
Con sentenza n. 1211/2022, confermativa dell'ordinanza cautelare resa in corso di causa, il giudice di Reggio Calabria accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l'azienda sanitaria a provvedere, direttamente o indirettamente, alla erogazione della terapia con metodo ABA in favore della minore ricorrente, nei modi e nei tempi statuiti nell'ordinanza cautelare depositata il 17.01.19 o, in subordine,
a sostenere l'onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, almeno fino al compimento del 18° anno di età. Rigettava la domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per la terapia nel periodo antecedente all'ordinanza 17.1.2019, conclusiva del giudizio cautelare nel cui ambito è stato svolto accertamento medico-diagnostico che ha consentito di verificare che, nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti, l'ABA rappresentava quello propriamente adatto alle esigenze del minore, ritenendo non si potesse ravvisare, prima di tale momento, Cont inadempimento sia dell' sia della . Rigettava altresì, la domanda di risarcimento Parte_3 del danno non patrimoniale, essendo mancata una condotta inadempiente, precedente all'ordinanza cautelare.
I genitori della minore hanno appellato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, pari ad € 45478,00 e né il risarcimento del danno non patrimoniale,
Quanto al primo punto, hanno evidenziato che il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda di rimborso sull'erroneo assunto che solo dal momento della consulenza tecnica espletata in sede di giudizio cautelare si è potuto verificare che, nel ventaglio di metodi terapeutici esistenti,
l'ABA rappresenta quello propriamente adatto alle esigenze del minore;
che non vi è un diritto del paziente a scegliersi la cura e che l'azienda sanitaria gode di discrezionalità nel valutare le esigenze sanitarie del paziente.
Hanno dedotto, a confutazione di quanto affermato dal giudice, che la diagnosi del disturbo da cui è Per_ affetta la figlia è stata effettuata dall'azienda sanitaria di già dal 2009 e che già Controparte_1
a seguito del primo ricovero presso il Reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Pediatrico
BI ES di Roma, nell'ottobre 2012 (come da documentazione in atti), l'U.O. di
Neuropsichiatria infantile di Roma prescriveva l'intervento con terapia cognitivo comportamentale
(ABA) in favore della minore. Medesima diagnosi e prescrizione anche all'esito delle visite successive. Che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure in sentenza, tale terapia non è arbitrariamente stata scelta dai genitori in quanto ritenuta maggiormente valida, ma
è stata prescritta da un pubblico del SSN e si è dimostrata valida ed efficace sulla piccola paziente;
che la circostanza che l' non fornisca tale terapia ai pazienti costituisce un Controparte_5 inadempimento;
che le terapie fornite dall' , come riportato anche nella c.t.u. Controparte_5 resa nel giudizio cautelare, sono logopedia e psicomotricità, che non sono terapie cognitivo- comportamentali, così come ritenuto già nel giudizio cautelare che ha riconosciuto il diritto del minore alla terapia cognitivo comportamentale con metodologia ABA;
che è contrario alla tutela del diritto della salute inserire un minore in un percorso terapeutico basato non sulla cura più efficace, ma su quella “disponibile”, creando malati di serie B in base alla Regione o alla Provincia di nascita.
Hanno denunciano l'erroneità della sentenza anche sotto il profilo del mancato accoglimento della richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, atteso che, come accertato dal c.t.u. in sede Per_ di giudizio di primo grado e poi statuito con provvedimento ex art. 700 c.p.c., avrebbe dovuto usufruire di 20 ore settimanali di terapia, a fronte di una media di appena 13 ore settimanali, non potendo la famiglia provvedere ad ulteriori pagamenti. In questo senso è stato richiesto il risarcimento del danno da perdita da chance: se la minore avesse potuto seguire sin da subito le ore di terapia necessaria, avrebbe con alta probabilità raggiunto maggiori progressi in minore tempo. Cont è rimasta contumace, mentre la ha resistito evidenziando in primis Parte_3
l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, pari al costo sostenuto per il Cont percorso terapeutico, poiché azionata in primo grado solo nei confronti di mentre per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance ne ha evidenziato l'infondatezza per genericità e per mancanza di una condotta inadempiente degli enti convenuti, che hanno comunque garantito alla minore trattamenti alternativi che per le linee guida all'epoca vigenti era comunque dotati di validità ed efficacia. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 2/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3/10/2025 .
°°°°°
Preliminarmente, come correttamente rilevato dalla nella memoria difensiva, la Parte_3 domanda di rimborso delle spese sostenute per il trattamento terapeutico è stata proposta nei confronti della per la prima volta nel giudizio di appello, sicchè, relativamente alla Parte_3 Pt_3
, è domanda nuova e quindi inammissibile.
[...]
Esaminando il merito delle questioni, l'appello è parzialmente fondato.
Va accolta interamente, difatti, la domanda riguardante il rimborso delle spese sostenute per la terapia con il metodo Aba, che il giudice di prime di cure ha limitato solo al periodo successivo all'ordinanza cautelare.
L'accertamento del diritto della minore all'erogazione, diretta o indiretta, del trattamento con metodo
Aba da parte del servizio sanitario è divenuto incontrovertibile, non essendo il capo stato appellato.
La questione investe unicamente il momento da cui è decorso l' obbligo dell'azienda sanitaria di erogare la prestazione, poiché è da tale momento che è maturato il diritto degli appellanti al rimborso delle spese sostenute.
.Il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse inadempimento dell'azienda sanitaria nel periodo antecedente al giudizio cautelare nel corso del quale il consulente tecnico ha riconosciuto il trattamento con metodo Aba come il migliore ed il più efficace per la paziente, rispetto alle terapie alternative che l'azienda sanitaria aveva comunque garantito, poiché le sole disponibili nell'ambito territoriale di pertinenza.
Le argomentazioni non sono condivisibili.
Ed invero, va richiamato il quadro normativo in materia che in primo luogo sancisce all'art. 1 del d.lgs. 502/1992 l'obbligo del Servizio Sanitario nazionale di garantire la tutela della salute facendosi carico di erogare le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. Al comma 7 in particolare è previsto che: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”.
Tanto premesso, nella vicenda in esame si desume dalla documentazione in atti e dalle allegazioni Per_ non contestate delle parti ricorrenti, odierne appellanti, che sin dall'età di tre anni alla minore era stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico dalle strutture sanitarie pubbliche, tanto che veniva presa in carico dal SSN, fornendogli presso il reparto di neuropsichiatria infantile trattamenti di logopedia e psicomotricità.
E' altresì documentato che già nel 2012, all'esito di ricovero presso l'ospedale BI ES di Roma, si confermava la diagnosi del disturbo dello spettro autistico e si prescriveva un trattamento riabilitativo specifico cognitivo comportamentale intensivo;
non essendovi strutture pubbliche eroganti tale tipologia di prestazioni, la minore intraprendeva, presso un centro privato, la terapia con metodo Aba (catalogato appunto nei trattamenti cognitivo-comportamentali intensivi) e all'esito di un successivo ricovero nel 2015 all'ospedale BI ES , si prescriveva nella lettera di dimissione, la prosecuzione del trattamento già in corso.
Lo stesso ctu nominato in sede cautelare ha accertato la validità scientifica della metodologia Aba alla luce delle linee guida n. 21 del 2011 (aggiornate nel 2017) , riscontrando sulla giovane concreti miglioramenti comportamentali e del linguaggio nel corso degli anni e suggerendo un intervento di lunga durata (almeno fino al 18° anno) di circa venti ore settimanali di trattamento con modello ABA, delle quali due ore da riservare alla formazione e supporto della famiglia.
Da tale quadro emerge l' inadempimento dell'azienda sanitaria all'obbligo, sancito dal richiamato art
1 D.Lgs 502/92, di fornire il trattamento più efficace ed appropriato per i disturbi da cui è affetta la minore, che sin da 2012 strutture sanitarie pubbliche individuavano nei trattamenti cognitivi comportamentali intensivi, tra i quali il metodo Aba era già noto e validato scientificamente. Invero, Co anche le linee guida n. 21 elaborate dall' nel 2011, riguardanti il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini ed adolescenti, consigliavano l'utilizzo di programmi intensivi comportamentali e linee aggiornate nel 2017 hanno previsto che “tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata “Applied behaviour intervention, ABA”.
Era senz'altro onere della azienda sanitaria provare di aver offerto una terapia alternativa al metodo
ABA parimenti efficace, onere che però non è stato assolto. Risulta infatti dalla relazione del consulente tecnico che le terapie cui veniva sottoposta la minore, all'esito della valutazione presso la U.O. di Neuropsichiatria Infantile di e della diagnosi di “Disturbo pervasivo dello Controparte_1
Sviluppo NAS”, consistevano in logopedia, psicomotricità e musicoterapia, ma non vi è alcuna allegazione, né tantomeno dimostrazione, da parte dell'azienda sanitaria sull' equipollenza, in termini di efficacia ed adeguatezza, di tali trattamenti a quelli di tipo riabilitativo-comportamentale e psicoeducativi. Anzi, proprio per questa evidente ragione di insufficienza dell'assistenza sanitaria pubblica, essi si sono trovati nella necessità di iniziare la terapia ABA presso centri privati ed è fatto scientifico notorio quello secondo cui la tempestività dell'inizio delle terapie è un fattore decisivo per la maggiore utilità e la buona riuscita della cura dell'autismo.
Sussiste quindi il diritto degli appellati al rimborso delle spese mediche precedentemente sostenute dal 2012 sino al gennaio 2019, negli importi risultanti dalle fatture allegati in atti per una somma complessiva di € 44.758,00.
Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, essa non merita accoglimento, poiché genericamente formulata.
La perdita di chance viene dagli appellanti identificata in quei risultati migliorativi che la minore avrebbe potuto conseguire (o avrebbe conseguito in minor tempo) se avesse usufruito, sin dall'inizio del percorso terapeutico col metodo ABA, di un numero di ore maggiore delle 13 ore settimanali che le risorse economiche familiari riuscivano ad assicurarle. Non è viene tuttavia specificato, né viene documentato a mezzo di relazioni dei servizi che l'ebbero in cura, quali siano gli obiettivi ed i risultati sperati che l'impiego delle 13 ore settimanali non ha consentito di raggiungere. Tanto era necessario soprattutto alla luce di quanto si legge nella relazione peritale nella quale il ctu ha riscontrato, basandosi sulle relazioni della struttura privata ove la minore è in trattamento, miglioramenti sia comportamentali sia del linguaggio nel corso della terapia ed ha evidenziato che le linee guida non hanno rilevato statisticamente alcuna correlazione tra intensità e risultati raggiunti, essendo fondamentale, più che l'intensità (in termini di ore settimanali), la durata nel tempo degli interventi terapeutici. Cont L'appello va dunque accolto nei limiti e nei termini sopra esposti, con condanna della appellata alle spese di lite del doppo grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi del
IV° scaglione. Nei confronti della , le spese possono compensarsi, in ragione della Parte_3 complessità del quadro normativo di ripartizione delle competenze sulla specifica materia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ed in proprio Parte_1 Parte_2 ed in qualità di genitori esercenti la potestà su contro Persona_1 CP_5 e , avverso la sentenza n. 1211/2022 del Giudice del lavoro di
[...] Parte_3
, pubblicata in data 31/05/2022, in parziale modifica della sentenza che nel resto Controparte_1 conferma, così provvede: condanna l' al pagamento della somma di € Controparte_1
44758,00 per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l' a rifondere alle parti appellanti le spese di lite, liquidate per il Controparte_1 primo grado in € 4629,00 e per il secondo grado in € 4996,00, oltre spese generali iva cp come per legge. Spese compensate nei confronti della Parte_3
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso) Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)