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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/07/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1978/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1978/2023 promossa da:
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Davoli (CZ), via Cesare Battisti nn. 17-20, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Luigi De Franco n. 26, presso lo studio dell'avv.
MARGHERITA ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(GIÀ P.IVA: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, via P.IVA_2
Necropoli del Fusco s.n.c., elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n.
136/G, presso lo studio dell'avv. SALVATORE PENNUTO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio, (d'ora in Controparte_1
avanti, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 285/2023, con il quale il Controparte_1
Tribunale di Siracusa le aveva ingiunto il pagamento di €. 6.054,95 in favore di
[...]
(d'ora in avanti, , oltre accessori e spese del procedimento Controparte_2 Controparte_2
monitorio, a titolo di corrispettivo per fornitura di carburante. Parte opponente ha anzitutto eccepito l'incompetenza del giudice adito ed ha ritenuto competente il
Tribunale di Catanzaro, per essere fissato in quel territorio il domicilio della società esponente.
Nel merito, ha lamentato la mancata prova del credito azionato da controparte, Controparte_1
rilevando la insufficienza della fattura prodotta.
Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che Controparte_2
ha anzitutto ritenuto di aver correttamente proposto il ricorso monitorio davanti al Tribunale di
Siracusa, trovandosi in tale territorio il domicilio del creditore, rilevante in virtù di quanto previsto dagli artt. 1498, comma 3, c.c. e 1182 c.c.
L'opposta ha per altro verso considerato provato il credito azionato.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stato disposto interrogatorio formale del legale rappresentante della opponente Controparte_1
Quest'ultimo non è comparso all'udienza all'uopo fissata per la data del 9.5.2024.
Ordinata al terzo Raffineria Meridionale Petroli s.r.l. l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei registri in uscita del carburante relativi all'anno 2014 e rimasto tale ordine non ottemperato, la causa, in data 1.4.2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente.
In primo luogo, si evidenzia che il rapporto contrattuale sotteso al ricorso monitorio deve ricondursi alla vendita, avendo l'opposta prospettato di aver venduto beni – segnatamente Controparte_2
consistenti in carburante – in favore della ingiunta Sud Trasporti s.a.s.
Deve conseguentemente farsi applicazione dell'art. 1498 c.c.
Quest'ultimo, nei suoi tre commi, dispone: “1. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine
e nel luogo fissati dal contratto.
2. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
3. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
Nel caso di specie, la fattura n. 2008 del 19.3.2014, azionata con il ricorso monitorio, ha previsto il
“pagamento” a “60 gg. data fattura” (v. pag. 1 dell'all. 1 del ricorso monitorio).
Essendo stato stabilito che il prezzo deve essere corrisposto in un momento diverso dalla consegna dei beni, in applicazione del comma 3 del richiamato art. 1498 c.c., occorre avere riguardo, per la individuazione del luogo di adempimento di tale obbligazione, al domicilio del venditore.
Quest'ultimo, come emerge ancora dalla fattura azionata con il ricorso monitorio (v. pag. 1 dell'all.
1 del ricorso monitorio) e dalla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta (v. pag. 1), coincide con la sede di via Necropoli del Fusco s.n.c. in Siracusa. Premesso ciò, si rileva che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., “per le cause relative a diritti di obbligazione
è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Conseguentemente, tenuto conto del fatto che nella specie l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo della vendita avrebbe dovuto essere adempiuta in Siracusa, correttamente il ricorso monitorio
è stato incardinato davanti al relativo Tribunale.
A prescindere da quanto sopra, occorre ricordare che in materia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi di adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498 c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (così Cass. Civ. Sez. VI-II 23.9.2020, n. 19894; v. anche Cass. Civ. Sez. II
2.2.2007, n. 2361, per cui, ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni o usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore, senza necessità di costituzione in mora come stabilito dall'art. 1219, comma 2, c.c. n. 3).
3. Disattesa l'eccezione di incompetenza, nel merito si rileva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava, com'è noto, su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che, qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore – nella specie, la società opposta - deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima – nella specie, la opponente - la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n.
13533).
Ebbene, venendo alla vicenda in esame, premesso che il vincolo negoziale sotteso alla domanda monitoria – come si è visto, riconducibile alla vendita - non risulta sottoposto ad alcun obbligo di forma né ad substantiam né ad probationem – con conseguente ammissibilità anche della prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729, comma 2, c.c. -, deve ritenersi che la società abbia Controparte_2
adeguatamente assolto gli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte creditrice. In dettaglio, le prestazioni delle quali la odierna opposta ha chiesto la remunerazione con il ricorso monitorio hanno ad oggetto la fornitura di carburante individuata dalla fattura n. 2008 del 19.3.2014, relativa a “gasolio auto s 0,001% max Un 1202 Gasolio, 3, GI, III (D/E)”, per il quantitativo di “Lt.
5.000,000”, al “prezzo unitario” di €. “1,29000”, per complessivi €. 6.450,00, oltre I.V.A. al 22%
(€. 7.869,00; v. pag. 1 dell'all. 1 del ricorso monitorio).
Orbene, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha chiesto sottoporsi Controparte_2
ad interrogatorio formale il legale rappresentante della opponente sui seguenti Controparte_1 articolati: “a) vero o no che in data 19.03.2014 la ffettuava, personalmente o tramite un CP_2
proprio dipendente, in favore della società una fornitura di Controparte_1
5.000 litri di gasolio auto, come meglio precisato nella fattura n. 2008 del 2014, che mi viene esibita”; “b) vero o no che la consegna del prodotto indicato nella fattura n. 2008/2014 di cui all'articolato a) veniva effettuata dalla società su incarico della Controparte_1
a favore della stessa Controparte_2 Controparte_1
”; “c) vero o no che il gasolio indicato in fattura n. 2008 del 2014 fu prelevato presso la
[...]
Raffineria Esso gestita dalla società Meridionali Petroli s.r.l.” (v. pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Il suddetto mezzo istruttorio è stato ammesso con provvedimento emesso in data 4.4.2024.
Pur nondimeno, ancora in comparsa conclusionale parte opponente ha contestato “la ammissibilità della richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della in quanto tesa CP_1
ad accertare fatti che sarebbero avvenuti oltre 10 anni addietro e sui quali il legale rappresentante non avrebbe potuto deporre (non potendo lo stesso avere guidato l'automezzo in occasione della asserita fornitura di carburante) e perché ad ogni modo oggetto di contestazione e, pertanto, inutile”
(v. pag. 3 della detta comparsa conclusionale di parte opponente).
La superiore ricostruzione non può essere condivisa.
Ed infatti, già da epoca risalente la Corte regolatrice ha inequivocabilmente precisato che
l'interrogatorio formale non è escluso, come mezzo istruttorio, dalla circostanza che la controparte abbia già negato i fatti dedotti nell'interrogatorio, atteso che la stessa può modificare il proprio comportamento durante l'espletamento della prova, potendo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, negare l'ammissibilità dell'interrogatorio formale solo quando, per motivi di economia processuale si riveli superfluo, o perché siano già state acquisite prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa o perché le circostanze oggetto dell'interrogatorio siano state ammesse esplicitamente dalla controparte (così Cass. Civ. Sez. Lav. 13.4.1987, n. 3681). Nel caso di specie, il mezzo di prova in oggetto è stato disposto proprio al fine di assicurare maggiore certezza alla ricostruzione della creditrice ingiungente ed in quanto la prospettazione di quest'ultima non è stata apertamente riconosciuta dalla società ingiunta.
Tanto chiarito, all'udienza del 9.5.2024, all'uopo fissata per l'interrogatorio formale, , CP_1
legale rappresentante della opponente non è comparso. Controparte_1
Non può ritenersi che l'assenza del predetto soggetto sia stata adeguatamente giustificata.
Invero, , legale rappresentante di con pec dell'8.5.2024 acquisita CP_1 Controparte_1 in atti e prodotta dalla stessa parte opponente, ha testualmente dichiarato: “il sottoscritto
[...]
, nato a [...] il [...] e legale rappresentante della comunica CP_1 Controparte_1
alla S.V.I. che non presenzierà all'interrogatorio dell'udienza del 9 maggio 2024 al Tribunale di
Siracusa, non avendo oltretutto certezza dei fatti, e per cui la causa può andare in decisione. Mi rimetto pertanto alla decisione del Giudice” (v. all. prodotto dal difensore della opponente in data
8.5.2024).
Come appare evidente, contrariamente a quanto argomentato dal difensore della ingiunta (v. pag. 4 della comparsa conclusionale di quest'ultima), il citato soggetto non ha in alcun modo comprovato né a monte anche solo allegato di aver disertato l'interrogatorio formale per impegni professionali, rimasti oltretutto integralmente imprecisati.
Conseguentemente, l'assenza di all'udienza del 9.5.2024 non può considerarsi assistita CP_1
da giustificato motivo e deve dunque farsi applicazione del disposto dell'art. 232 c.p.c.
Com'è noto, ai sensi di tale norma, la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale va valutata unitamente ad “ogni altro elemento di prova”, al fine di reputare “ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” stesso.
Da tale angolo visuale, si rileva che la tesi prospettata dall'opposta per cui la società Controparte_2
opponente avrebbe effettivamente ricevuto i beni di cui è stato chiesto il corrispettivo con il ricorso monitorio, trova numerosi riscontri.
Va anzitutto evidenziato che la fattura n. 2008 del 19.3.2014, azionata con la domanda d'ingiunzione, oltre ad essere stata solo genericamente contestata dalla ingiunta – limitatasi a negarne l'efficacia probatoria (v. pagg.
3-4 della citazione in opposizione) -, si è accompagnata alla produzione di un documento redatto da terzo, ossia , nel quale risulta attestato che il carburante Persona_1
alienato venne prelevato da per essere consegnato alla Parte_1 [...]
(v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, contenente il “documento commerciale di Controparte_1
accompagnamento semplificato circolazione intracomunitaria interna dei prodotti già immessi in consumo”, nel quale i riquadri “impresa … del Firmatario” e “nome del Firmatario” appaiono compilati con il riferimento a “Meridionale Petroli s.r.l.” ed a “ ” e, al contempo, Persona_1 si precisa che è stato consegnato “gasolio auto” a “destinatario” identificato in “ Controparte_1
”).
[...]
Sotto tale profilo occorre ricordare che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, le scritture private provenienti da terzi – categoria alla quale deve ricondursi l'allegato sopra descritto - costituiscono indizi liberamente valutabili dal giudice (così Cass. Civ. Sez. I 8.2.2025, n. 3227; Cass.
Civ. Sez. III 9.3.2020, n. 6650).
Sempre dall'angolo visuale degli elementi probatori da esaminarsi congiuntamente alla mancata comparizione all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, si rileva che, anteriormente alla instaurazione della presente lite, l'opposta ha ricevuto dalla Controparte_2 ingiunta il pagamento parziale di €. 1.814,05, proprio in relazione alle prestazioni Controparte_1
di cui alla richiamata fattura n. 2008 del 19.3.2014.
In via consequenziale, l'importo di quest'ultima, pari ad €. 7.869,00, è stato richiesto con il ricorso monitorio nella inferiore misura di €. 6.054,95 (€. 7.869,00 - €. 1.814,05).
La superiore circostanza è stata specificamente dedotta dalla creditrice sin dalla Controparte_2 domanda d'ingiunzione, leggendosi testualmente in essa: “- Che la ricorrente svolge come attività principale quella del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, nonché di combustibili per riscaldamento;
- Che la stessa ha eseguito in Siracusa contratto di fornitura di carburante in favore della società di , con sede legale Controparte_1 CP_1 in Davoli (Cz), Via Cesare Battisti, n. 17 C.F. , per un valore pari ad €. 7.869,00; - Che P.IVA_1
a seguito di ciò la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha emesso una Controparte_2 fattura per l'importo complessivo di €. 7.869,00 (settemilaottocentosessantanove/00); - Che tale importo veniva saldato parzialmente, con il pagamento della somma di €. 1.814,05; - Che la società rimaneva, dunque, debitrice della somma di €. 6.054,95” (v. pag. 1 del ricorso monitorio).
Le superiori deduzioni non sono state ritualmente contestate da parte opponente.
In proposito, si rileva che, secondo il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il thema decidendum si cristallizza con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Più in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale
e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”
(così Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724; v. anche Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415). Ebbene, nel caso di specie, sulla circostanza del pagamento parziale puntualmente prospettata dalla creditrice sin dal ricorso monitorio, nulla ha dedotto con la Controparte_2 Controparte_1
citazione in opposizione.
La predetta opponente non ha poi depositato alcuna memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. e nulla ha osservato sul punto in quella di cui al n. 2 della medesima disposizione.
Solo in memoria di replica ha per la prima volta affermato che “controparte” Controparte_1 non avrebbe “fornito prova di tale pagamento in acconto” (v. pag. 2 della detta memoria di replica).
Per l'indirizzo giurisprudenziale poc'anzi richiamato, tale contestazione deve considerarsi manifestamente tardiva e, dunque, inammissibile.
Si rileva per altro verso che del tutto priva di smentita si mostra anche la circostanza – prospettata sin dal ricorso monitorio ed oltretutto documentata – per cui prima della instaurazione Controparte_2
della presente lite, avrebbe inoltrato a specifica diffida ad adempiere in data Controparte_1
21.4.2021 con richiesta di pagamento della somma di €. 6.054,95, in dipendenza di fornitura di carburante (v. pag. 1 del ricorso monitorio, ove si legge che, “con diffida del 21.04.2021, ricevuta in data 14.05.021, la ricorrente invitava la società, in persona del legale rappresentante p.t., a saldare il debito”; v. anche all. 3 del ricorso monitorio, contenente la detta diffida e, a pag. 3, la prova della ricezione di essa da parte di . Controparte_1
Con riguardo agli indici sopra riportati, occorre ricordare che, secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Tanto ricordato, nel caso di specie, si rileva che il fatto – da reputarsi, come si è visto, provato – che l'odierna opponente abbia provveduto ad un pagamento parziale della fattura n. Controparte_1
2008 del 19.3.2014, per €. 1.814,05, ed abbia ricevuto in data 14.5.2021 diffida per il residuo senza muovere alcuna contestazione consente, secondo l'id quod plerumque accidit, di ritenere maggiormente plausibile la ricostruzione dell'opposta per cui quest'ultima, in Controparte_2
attuazione di rapporto contrattuale, avrebbe effettivamente erogato la prestazione individuata nella menzionata fattura, oltretutto confermata – nella sua esecuzione - dal documento sottoscritto da
. Persona_1
In conclusione, gli elementi probatori testé esaminati legittimano senz'altro il decidente, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a considerare ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale al quale si è sottratto, senza idonea giustificazione, il legale rappresentante della società ingiunta.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la pretesa creditoria azionata da va reputata Controparte_2
provata.
Acclarato ciò e dimostrata pertanto l'esistenza del credito fatto valere dalla società ingiungente, deve rilevarsi che l'opponente pur onerata della relativa prova, non ha in alcun modo Controparte_1
dimostrato di aver adempiuto né la verificazione di altri fattori estintivi.
Conseguentemente, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente disattesa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della opponente Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi introduttiva ed istruttoria e nella misura dei minimi per le fasi di studio e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo alla pretesa accordata alla vittoriosa opposta (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00). Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1978/2023, ogni altra istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 285/2023 emesso dal Tribunale di
Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 285/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.; - condanna a pagare in favore di Controparte_1 CP_1 Controparte_2
le spese di lite, che liquida in €. 3.768,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A.
[...]
e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29.7.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1978/2023 promossa da:
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Davoli (CZ), via Cesare Battisti nn. 17-20, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Luigi De Franco n. 26, presso lo studio dell'avv.
MARGHERITA ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(GIÀ P.IVA: Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Siracusa, via P.IVA_2
Necropoli del Fusco s.n.c., elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n.
136/G, presso lo studio dell'avv. SALVATORE PENNUTO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio, (d'ora in Controparte_1
avanti, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 285/2023, con il quale il Controparte_1
Tribunale di Siracusa le aveva ingiunto il pagamento di €. 6.054,95 in favore di
[...]
(d'ora in avanti, , oltre accessori e spese del procedimento Controparte_2 Controparte_2
monitorio, a titolo di corrispettivo per fornitura di carburante. Parte opponente ha anzitutto eccepito l'incompetenza del giudice adito ed ha ritenuto competente il
Tribunale di Catanzaro, per essere fissato in quel territorio il domicilio della società esponente.
Nel merito, ha lamentato la mancata prova del credito azionato da controparte, Controparte_1
rilevando la insufficienza della fattura prodotta.
Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che Controparte_2
ha anzitutto ritenuto di aver correttamente proposto il ricorso monitorio davanti al Tribunale di
Siracusa, trovandosi in tale territorio il domicilio del creditore, rilevante in virtù di quanto previsto dagli artt. 1498, comma 3, c.c. e 1182 c.c.
L'opposta ha per altro verso considerato provato il credito azionato.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stato disposto interrogatorio formale del legale rappresentante della opponente Controparte_1
Quest'ultimo non è comparso all'udienza all'uopo fissata per la data del 9.5.2024.
Ordinata al terzo Raffineria Meridionale Petroli s.r.l. l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei registri in uscita del carburante relativi all'anno 2014 e rimasto tale ordine non ottemperato, la causa, in data 1.4.2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente.
In primo luogo, si evidenzia che il rapporto contrattuale sotteso al ricorso monitorio deve ricondursi alla vendita, avendo l'opposta prospettato di aver venduto beni – segnatamente Controparte_2
consistenti in carburante – in favore della ingiunta Sud Trasporti s.a.s.
Deve conseguentemente farsi applicazione dell'art. 1498 c.c.
Quest'ultimo, nei suoi tre commi, dispone: “1. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine
e nel luogo fissati dal contratto.
2. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
3. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”.
Nel caso di specie, la fattura n. 2008 del 19.3.2014, azionata con il ricorso monitorio, ha previsto il
“pagamento” a “60 gg. data fattura” (v. pag. 1 dell'all. 1 del ricorso monitorio).
Essendo stato stabilito che il prezzo deve essere corrisposto in un momento diverso dalla consegna dei beni, in applicazione del comma 3 del richiamato art. 1498 c.c., occorre avere riguardo, per la individuazione del luogo di adempimento di tale obbligazione, al domicilio del venditore.
Quest'ultimo, come emerge ancora dalla fattura azionata con il ricorso monitorio (v. pag. 1 dell'all.
1 del ricorso monitorio) e dalla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta (v. pag. 1), coincide con la sede di via Necropoli del Fusco s.n.c. in Siracusa. Premesso ciò, si rileva che, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., “per le cause relative a diritti di obbligazione
è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Conseguentemente, tenuto conto del fatto che nella specie l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo della vendita avrebbe dovuto essere adempiuta in Siracusa, correttamente il ricorso monitorio
è stato incardinato davanti al relativo Tribunale.
A prescindere da quanto sopra, occorre ricordare che in materia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi di adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498 c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (così Cass. Civ. Sez. VI-II 23.9.2020, n. 19894; v. anche Cass. Civ. Sez. II
2.2.2007, n. 2361, per cui, ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni o usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore, senza necessità di costituzione in mora come stabilito dall'art. 1219, comma 2, c.c. n. 3).
3. Disattesa l'eccezione di incompetenza, nel merito si rileva che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava, com'è noto, su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che, qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore – nella specie, la società opposta - deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima – nella specie, la opponente - la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n.
13533).
Ebbene, venendo alla vicenda in esame, premesso che il vincolo negoziale sotteso alla domanda monitoria – come si è visto, riconducibile alla vendita - non risulta sottoposto ad alcun obbligo di forma né ad substantiam né ad probationem – con conseguente ammissibilità anche della prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729, comma 2, c.c. -, deve ritenersi che la società abbia Controparte_2
adeguatamente assolto gli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte creditrice. In dettaglio, le prestazioni delle quali la odierna opposta ha chiesto la remunerazione con il ricorso monitorio hanno ad oggetto la fornitura di carburante individuata dalla fattura n. 2008 del 19.3.2014, relativa a “gasolio auto s 0,001% max Un 1202 Gasolio, 3, GI, III (D/E)”, per il quantitativo di “Lt.
5.000,000”, al “prezzo unitario” di €. “1,29000”, per complessivi €. 6.450,00, oltre I.V.A. al 22%
(€. 7.869,00; v. pag. 1 dell'all. 1 del ricorso monitorio).
Orbene, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha chiesto sottoporsi Controparte_2
ad interrogatorio formale il legale rappresentante della opponente sui seguenti Controparte_1 articolati: “a) vero o no che in data 19.03.2014 la ffettuava, personalmente o tramite un CP_2
proprio dipendente, in favore della società una fornitura di Controparte_1
5.000 litri di gasolio auto, come meglio precisato nella fattura n. 2008 del 2014, che mi viene esibita”; “b) vero o no che la consegna del prodotto indicato nella fattura n. 2008/2014 di cui all'articolato a) veniva effettuata dalla società su incarico della Controparte_1
a favore della stessa Controparte_2 Controparte_1
”; “c) vero o no che il gasolio indicato in fattura n. 2008 del 2014 fu prelevato presso la
[...]
Raffineria Esso gestita dalla società Meridionali Petroli s.r.l.” (v. pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta).
Il suddetto mezzo istruttorio è stato ammesso con provvedimento emesso in data 4.4.2024.
Pur nondimeno, ancora in comparsa conclusionale parte opponente ha contestato “la ammissibilità della richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della in quanto tesa CP_1
ad accertare fatti che sarebbero avvenuti oltre 10 anni addietro e sui quali il legale rappresentante non avrebbe potuto deporre (non potendo lo stesso avere guidato l'automezzo in occasione della asserita fornitura di carburante) e perché ad ogni modo oggetto di contestazione e, pertanto, inutile”
(v. pag. 3 della detta comparsa conclusionale di parte opponente).
La superiore ricostruzione non può essere condivisa.
Ed infatti, già da epoca risalente la Corte regolatrice ha inequivocabilmente precisato che
l'interrogatorio formale non è escluso, come mezzo istruttorio, dalla circostanza che la controparte abbia già negato i fatti dedotti nell'interrogatorio, atteso che la stessa può modificare il proprio comportamento durante l'espletamento della prova, potendo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, negare l'ammissibilità dell'interrogatorio formale solo quando, per motivi di economia processuale si riveli superfluo, o perché siano già state acquisite prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa o perché le circostanze oggetto dell'interrogatorio siano state ammesse esplicitamente dalla controparte (così Cass. Civ. Sez. Lav. 13.4.1987, n. 3681). Nel caso di specie, il mezzo di prova in oggetto è stato disposto proprio al fine di assicurare maggiore certezza alla ricostruzione della creditrice ingiungente ed in quanto la prospettazione di quest'ultima non è stata apertamente riconosciuta dalla società ingiunta.
Tanto chiarito, all'udienza del 9.5.2024, all'uopo fissata per l'interrogatorio formale, , CP_1
legale rappresentante della opponente non è comparso. Controparte_1
Non può ritenersi che l'assenza del predetto soggetto sia stata adeguatamente giustificata.
Invero, , legale rappresentante di con pec dell'8.5.2024 acquisita CP_1 Controparte_1 in atti e prodotta dalla stessa parte opponente, ha testualmente dichiarato: “il sottoscritto
[...]
, nato a [...] il [...] e legale rappresentante della comunica CP_1 Controparte_1
alla S.V.I. che non presenzierà all'interrogatorio dell'udienza del 9 maggio 2024 al Tribunale di
Siracusa, non avendo oltretutto certezza dei fatti, e per cui la causa può andare in decisione. Mi rimetto pertanto alla decisione del Giudice” (v. all. prodotto dal difensore della opponente in data
8.5.2024).
Come appare evidente, contrariamente a quanto argomentato dal difensore della ingiunta (v. pag. 4 della comparsa conclusionale di quest'ultima), il citato soggetto non ha in alcun modo comprovato né a monte anche solo allegato di aver disertato l'interrogatorio formale per impegni professionali, rimasti oltretutto integralmente imprecisati.
Conseguentemente, l'assenza di all'udienza del 9.5.2024 non può considerarsi assistita CP_1
da giustificato motivo e deve dunque farsi applicazione del disposto dell'art. 232 c.p.c.
Com'è noto, ai sensi di tale norma, la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale va valutata unitamente ad “ogni altro elemento di prova”, al fine di reputare “ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” stesso.
Da tale angolo visuale, si rileva che la tesi prospettata dall'opposta per cui la società Controparte_2
opponente avrebbe effettivamente ricevuto i beni di cui è stato chiesto il corrispettivo con il ricorso monitorio, trova numerosi riscontri.
Va anzitutto evidenziato che la fattura n. 2008 del 19.3.2014, azionata con la domanda d'ingiunzione, oltre ad essere stata solo genericamente contestata dalla ingiunta – limitatasi a negarne l'efficacia probatoria (v. pagg.
3-4 della citazione in opposizione) -, si è accompagnata alla produzione di un documento redatto da terzo, ossia , nel quale risulta attestato che il carburante Persona_1
alienato venne prelevato da per essere consegnato alla Parte_1 [...]
(v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, contenente il “documento commerciale di Controparte_1
accompagnamento semplificato circolazione intracomunitaria interna dei prodotti già immessi in consumo”, nel quale i riquadri “impresa … del Firmatario” e “nome del Firmatario” appaiono compilati con il riferimento a “Meridionale Petroli s.r.l.” ed a “ ” e, al contempo, Persona_1 si precisa che è stato consegnato “gasolio auto” a “destinatario” identificato in “ Controparte_1
”).
[...]
Sotto tale profilo occorre ricordare che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, le scritture private provenienti da terzi – categoria alla quale deve ricondursi l'allegato sopra descritto - costituiscono indizi liberamente valutabili dal giudice (così Cass. Civ. Sez. I 8.2.2025, n. 3227; Cass.
Civ. Sez. III 9.3.2020, n. 6650).
Sempre dall'angolo visuale degli elementi probatori da esaminarsi congiuntamente alla mancata comparizione all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, si rileva che, anteriormente alla instaurazione della presente lite, l'opposta ha ricevuto dalla Controparte_2 ingiunta il pagamento parziale di €. 1.814,05, proprio in relazione alle prestazioni Controparte_1
di cui alla richiamata fattura n. 2008 del 19.3.2014.
In via consequenziale, l'importo di quest'ultima, pari ad €. 7.869,00, è stato richiesto con il ricorso monitorio nella inferiore misura di €. 6.054,95 (€. 7.869,00 - €. 1.814,05).
La superiore circostanza è stata specificamente dedotta dalla creditrice sin dalla Controparte_2 domanda d'ingiunzione, leggendosi testualmente in essa: “- Che la ricorrente svolge come attività principale quella del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, nonché di combustibili per riscaldamento;
- Che la stessa ha eseguito in Siracusa contratto di fornitura di carburante in favore della società di , con sede legale Controparte_1 CP_1 in Davoli (Cz), Via Cesare Battisti, n. 17 C.F. , per un valore pari ad €. 7.869,00; - Che P.IVA_1
a seguito di ciò la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha emesso una Controparte_2 fattura per l'importo complessivo di €. 7.869,00 (settemilaottocentosessantanove/00); - Che tale importo veniva saldato parzialmente, con il pagamento della somma di €. 1.814,05; - Che la società rimaneva, dunque, debitrice della somma di €. 6.054,95” (v. pag. 1 del ricorso monitorio).
Le superiori deduzioni non sono state ritualmente contestate da parte opponente.
In proposito, si rileva che, secondo il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il thema decidendum si cristallizza con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Più in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale
e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”
(così Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724; v. anche Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415). Ebbene, nel caso di specie, sulla circostanza del pagamento parziale puntualmente prospettata dalla creditrice sin dal ricorso monitorio, nulla ha dedotto con la Controparte_2 Controparte_1
citazione in opposizione.
La predetta opponente non ha poi depositato alcuna memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. e nulla ha osservato sul punto in quella di cui al n. 2 della medesima disposizione.
Solo in memoria di replica ha per la prima volta affermato che “controparte” Controparte_1 non avrebbe “fornito prova di tale pagamento in acconto” (v. pag. 2 della detta memoria di replica).
Per l'indirizzo giurisprudenziale poc'anzi richiamato, tale contestazione deve considerarsi manifestamente tardiva e, dunque, inammissibile.
Si rileva per altro verso che del tutto priva di smentita si mostra anche la circostanza – prospettata sin dal ricorso monitorio ed oltretutto documentata – per cui prima della instaurazione Controparte_2
della presente lite, avrebbe inoltrato a specifica diffida ad adempiere in data Controparte_1
21.4.2021 con richiesta di pagamento della somma di €. 6.054,95, in dipendenza di fornitura di carburante (v. pag. 1 del ricorso monitorio, ove si legge che, “con diffida del 21.04.2021, ricevuta in data 14.05.021, la ricorrente invitava la società, in persona del legale rappresentante p.t., a saldare il debito”; v. anche all. 3 del ricorso monitorio, contenente la detta diffida e, a pag. 3, la prova della ricezione di essa da parte di . Controparte_1
Con riguardo agli indici sopra riportati, occorre ricordare che, secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Tanto ricordato, nel caso di specie, si rileva che il fatto – da reputarsi, come si è visto, provato – che l'odierna opponente abbia provveduto ad un pagamento parziale della fattura n. Controparte_1
2008 del 19.3.2014, per €. 1.814,05, ed abbia ricevuto in data 14.5.2021 diffida per il residuo senza muovere alcuna contestazione consente, secondo l'id quod plerumque accidit, di ritenere maggiormente plausibile la ricostruzione dell'opposta per cui quest'ultima, in Controparte_2
attuazione di rapporto contrattuale, avrebbe effettivamente erogato la prestazione individuata nella menzionata fattura, oltretutto confermata – nella sua esecuzione - dal documento sottoscritto da
. Persona_1
In conclusione, gli elementi probatori testé esaminati legittimano senz'altro il decidente, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., a considerare ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale al quale si è sottratto, senza idonea giustificazione, il legale rappresentante della società ingiunta.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la pretesa creditoria azionata da va reputata Controparte_2
provata.
Acclarato ciò e dimostrata pertanto l'esistenza del credito fatto valere dalla società ingiungente, deve rilevarsi che l'opponente pur onerata della relativa prova, non ha in alcun modo Controparte_1
dimostrato di aver adempiuto né la verificazione di altri fattori estintivi.
Conseguentemente, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente disattesa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della opponente Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi introduttiva ed istruttoria e nella misura dei minimi per le fasi di studio e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo alla pretesa accordata alla vittoriosa opposta (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00). Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1978/2023, ogni altra istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 285/2023 emesso dal Tribunale di
Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 285/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.; - condanna a pagare in favore di Controparte_1 CP_1 Controparte_2
le spese di lite, che liquida in €. 3.768,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A.
[...]
e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 29.7.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti