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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. R.G. 775/2020
T R A
(C.F. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. DI MAURO FILIPPO SALVATORE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO Contr
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MARLETTA GIOACCHINO
CONVENUTA OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 173/2020, del 09.05.2020,
r.g. 622/2020, notificato il 15.05.2020, di €. 40.000,00,
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, l'opponente ha vocato in giudizio la RO.CA. Impianti chiedendo in via preliminare di sospendere – anche inaudita altera parte -
l'efficacia esecutiva concessa al decreto ingiuntivo n. 173/2020 del 9/5/2020; ha chiesto dichiarare l'improcedibilità delle richieste dalla RO.CA. per incompetenza del giudice adito in ragione della sottoscrizione di una clausola compromissoria arbitrale e, in subordine, prospettava la competenza funzionale del Tribunale per le imprese. Nel merito ha chiesto ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti di prova scritta, certezza, liquidità ed esigibilità del credito reclamato;
ha formulato domanda 1 riconvenzionale chiedendo di condannare la opposta al pagamento di € 3.188,24 quale differenza dovuta a titolo di quota consortile relativa all'anno 2019 oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva l'opposta contestando le domande avversarie e chiedendo il rigetto sia delle eccezioni di incompetenza sollevate dal che Parte_1
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo per insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'opponente perché infondate con la conferma del decreto ingiuntivo. Alla prima udienza di comparizione, venivano rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente e veniva ritenuta la competenza funzionale del giudice adito, atteso che il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto il rimborso di somme rimesse al a titolo di prestito Parte_1
infruttifero, pertanto fuori dalla materia societaria;
non veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto attesa l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.; ha ritenuto di non procedere alla riunione poiché non sussistenti i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 274 c.p.c.
Veniva ammessa la produzione documentale e, all'esito dell'istruzione, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle memorie conclusive e delle repliche. Solo parte opposta provvedeva al deposito della memoria conclusiva.
MOTIVI
In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente sulla competenza arbitrale e quella funzionale del Tribunale per le Imprese, va rilevato che esse sono state entrambe disattese sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase”.
Dovendo l'eccezione essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi, coerentemente il precedente g.i. ha rigettato la prova per testi 2 richiesta da controparte in ordine alla eccezione di incompetenza “perché, per
l'espresso disposto di cui all'art. 38 co. 4 c.p.c., le questioni relative alla competenza sono decise in base a quello che risulta dagli atti, non essendo richiesta nel caso di specie, avuto riguardo all'eccezione dell'opponente ed esaminati i documenti prodotti da entrambe le parti, alcuna ulteriore indagine”. Del pari l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è stata respinta atteso che l'art. 20 – rubricato foro competente – statuisce espressamente che “ogni controversia che insorgesse tra le singole consorziate o tra queste e il in relazione al presente contratto e che non Parte_1 fosse possibile comporre amichevolmente, sarà decisa in via esclusiva e inderogabile presso il Foro di Gela”.
L'opponente ha altresì eccepito l'incompetenza del Tribunale Ordinario assumendo che la controversia in esame - avendo ad oggetto “diritti ed obblighi evidentemente derivanti dal rapporto sociale”, sarebbe rientrante nella competenza inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Imprese;
anch'essa è stata respinta sul rilievo che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla RO.CA., non avesse ad oggetto la restituzione di conferimenti o quote sociali, bensì il rimborso delle somme rimesse al a titolo di Parte_1 prestito infruttifero, a fronte del quale quest'ultimo si è obbligato ad affidare alla opposta l'esecuzione di lavori.
In relazione all'eccepita parcellizzazione del credito posto in essere da Ro.ca., che avrebbe azionato diversi procedimenti monitori nei confronti della opponente, si rileva che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi
3 solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. Civ. SS. UU. nn 4090 e 4091 del 2017).
È emerso dalla documentazione e dalle allegazioni che l'opposta ha agito con diversi procedimenti monitori aventi ad oggetto crediti distinti, maturati in tempi diversi, basati su differenti presupposti in fatto e in diritto e aventi diverso titolo: il presente ha ad oggetto la restituzione di prestito infruttifero;
altri hanno ad oggetto il rimborso di somme relative al pagamento di emolumenti di dipendenti;
ovvero per fatture non pagate. L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito della vicenda è emerso dalla produzione documentale e dalle allegazioni delle parti, che le singole società consorziate assegnatarie dei lavori predetti si sono obbligate a corrispondere al , mediante Parte_1 bonifico, la somma di €. 50.000,00 a titolo di prestito infruttifero che sarebbe loro stato restituito mediante scomputo del 75% del contributo consortile e/o mediante compensazione per eventuale acquisto di mezzi e attrezzature richieste dal socio e vendute dal . In cambio di tale prestito, il Parte_1 Parte_1
si sarebbe obbligato ad affidare alle consorziate taluni lavori di
[...] manutenzione correlati al ramo di azienda, per tutta la durata degli stessi, ivi compresi rinnovi e proroghe. Quindi in data 16/7/2018 ha Parte_2
sottoscritto un accordo avente ad oggetto l'affidamento dei lavori in ambito chimico e petrolchimico presso gli stabilimenti Versalis e siti nella CP_3 CP_4
provincia di Siracusa;
in forza di tale negozio la RO.CA. ha corrisposto al
, mediante tre bonifici bancari, la complessiva somma di €. Parte_1
40.000,00 a titolo di prestito infruttifero. In data 16/10/2018 le parti hanno specificato le precedenti pattuizioni, addivenendo ad un accordo con cui il si è obbligato a “riconoscere alla il Parte_1 Parte_3
prestito infruttifero di cui all'accordo del 16/7/2018, oggi ammontante ad €.
40.000,00 attraverso lo scomputo della quota consortile e/o attraverso la vendita delle attrezzature derivanti dall'acquisto del ramo di azienda ex Set Impianti
Group S.c.a.r.l. Le attrezzature verranno cedute al 40% del valore commerciale”; nel Novembre 2018 il ha ceduto alla RO.CA. alcuni Parte_1
4 automezzi facenti parte del ramo di azienda Set Impianti, al prezzo di complessivi €. 37.820,00. In data 19/4/2019 il Tribunale di Catania – Sezione GIP
– revocava l'aggiudicazione del ramo di azienda del 25/6/2018, indicando come motivazione non aver “garantito la conservazione del dato occupazionale e il pagamento dei lavoratori” e non garantendo la conservazione del dato occupazionale e il pagamento degli stipendi ai dipendenti del ramo d'azienda.
Veniva quindi revocata l'aggiudicazione e disposto il sequestro di tutti i beni facenti parte del ramo di azienda Set Impianti e, dunque gli automezzi e le relative chiavi, ponendo il divieto assoluto di uscita e così di fatto impedendo alla RO.CA. di seguitare a svolgere la propria attività. Ciò è emerso dalla produzione documentale e dalle risultanze delle prove testimoniali che hanno confermato che i mezzi sequestrati “sono rimasti nel cantiere di , e Parte_4
questo perché avevano sequestrato le chiavi dei mezzi”.
Va, in diritto, osservato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio
(v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass.
Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
5 In tema di riparto degli oneri probatori dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento ormai costante a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001, ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce dell'istruzione probatoria compiuta può dirsi pertanto provata l'evizione dei mezzi subita da Ro.Ca. con la loro definitiva vendita all'asta, come pure la circostanza della cessazione dell'attività per la risoluzione dei contratti in corso: ciò rende fondato l'obbligo della alla restituzione della somma di Pt_5
€40.000,00 ricevuta a titolo di prestito infruttifero.
Il mancato adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dal
, per i fatti sopra descritti priva di sostegno anche la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dall'opponente fondata, in punto di prova, sulla fattura chiesta in pagamento, priva degli estratti autentici delle scritture contabili e delle fatture richiamate dalla stessa, risultando infondati, per i motivi sopra esposti, i fatti addotti a sostegno della pretesa.
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e confermato il d.i. n.
173/2020.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente : sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del Pt_1 valore (€ 43.000,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. n. 173/2020 del 9.5.2020 proposta da
. Parte_6
6 Liquida le spese del giudizio in € 7616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta Parte_2
Così deciso in Gela, 7.4.2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. R.G. 775/2020
T R A
(C.F. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. DI MAURO FILIPPO SALVATORE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO Contr
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MARLETTA GIOACCHINO
CONVENUTA OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 173/2020, del 09.05.2020,
r.g. 622/2020, notificato il 15.05.2020, di €. 40.000,00,
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, l'opponente ha vocato in giudizio la RO.CA. Impianti chiedendo in via preliminare di sospendere – anche inaudita altera parte -
l'efficacia esecutiva concessa al decreto ingiuntivo n. 173/2020 del 9/5/2020; ha chiesto dichiarare l'improcedibilità delle richieste dalla RO.CA. per incompetenza del giudice adito in ragione della sottoscrizione di una clausola compromissoria arbitrale e, in subordine, prospettava la competenza funzionale del Tribunale per le imprese. Nel merito ha chiesto ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei requisiti di prova scritta, certezza, liquidità ed esigibilità del credito reclamato;
ha formulato domanda 1 riconvenzionale chiedendo di condannare la opposta al pagamento di € 3.188,24 quale differenza dovuta a titolo di quota consortile relativa all'anno 2019 oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva l'opposta contestando le domande avversarie e chiedendo il rigetto sia delle eccezioni di incompetenza sollevate dal che Parte_1
dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo per insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'opponente perché infondate con la conferma del decreto ingiuntivo. Alla prima udienza di comparizione, venivano rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente e veniva ritenuta la competenza funzionale del giudice adito, atteso che il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto il rimborso di somme rimesse al a titolo di prestito Parte_1
infruttifero, pertanto fuori dalla materia societaria;
non veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto attesa l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.; ha ritenuto di non procedere alla riunione poiché non sussistenti i presupposti oggettivi richiesti dall'art. 274 c.p.c.
Veniva ammessa la produzione documentale e, all'esito dell'istruzione, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle memorie conclusive e delle repliche. Solo parte opposta provvedeva al deposito della memoria conclusiva.
MOTIVI
In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente sulla competenza arbitrale e quella funzionale del Tribunale per le Imprese, va rilevato che esse sono state entrambe disattese sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase”.
Dovendo l'eccezione essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi, coerentemente il precedente g.i. ha rigettato la prova per testi 2 richiesta da controparte in ordine alla eccezione di incompetenza “perché, per
l'espresso disposto di cui all'art. 38 co. 4 c.p.c., le questioni relative alla competenza sono decise in base a quello che risulta dagli atti, non essendo richiesta nel caso di specie, avuto riguardo all'eccezione dell'opponente ed esaminati i documenti prodotti da entrambe le parti, alcuna ulteriore indagine”. Del pari l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è stata respinta atteso che l'art. 20 – rubricato foro competente – statuisce espressamente che “ogni controversia che insorgesse tra le singole consorziate o tra queste e il in relazione al presente contratto e che non Parte_1 fosse possibile comporre amichevolmente, sarà decisa in via esclusiva e inderogabile presso il Foro di Gela”.
L'opponente ha altresì eccepito l'incompetenza del Tribunale Ordinario assumendo che la controversia in esame - avendo ad oggetto “diritti ed obblighi evidentemente derivanti dal rapporto sociale”, sarebbe rientrante nella competenza inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Imprese;
anch'essa è stata respinta sul rilievo che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla RO.CA., non avesse ad oggetto la restituzione di conferimenti o quote sociali, bensì il rimborso delle somme rimesse al a titolo di Parte_1 prestito infruttifero, a fronte del quale quest'ultimo si è obbligato ad affidare alla opposta l'esecuzione di lavori.
In relazione all'eccepita parcellizzazione del credito posto in essere da Ro.ca., che avrebbe azionato diversi procedimenti monitori nei confronti della opponente, si rileva che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi
3 solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. Civ. SS. UU. nn 4090 e 4091 del 2017).
È emerso dalla documentazione e dalle allegazioni che l'opposta ha agito con diversi procedimenti monitori aventi ad oggetto crediti distinti, maturati in tempi diversi, basati su differenti presupposti in fatto e in diritto e aventi diverso titolo: il presente ha ad oggetto la restituzione di prestito infruttifero;
altri hanno ad oggetto il rimborso di somme relative al pagamento di emolumenti di dipendenti;
ovvero per fatture non pagate. L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito della vicenda è emerso dalla produzione documentale e dalle allegazioni delle parti, che le singole società consorziate assegnatarie dei lavori predetti si sono obbligate a corrispondere al , mediante Parte_1 bonifico, la somma di €. 50.000,00 a titolo di prestito infruttifero che sarebbe loro stato restituito mediante scomputo del 75% del contributo consortile e/o mediante compensazione per eventuale acquisto di mezzi e attrezzature richieste dal socio e vendute dal . In cambio di tale prestito, il Parte_1 Parte_1
si sarebbe obbligato ad affidare alle consorziate taluni lavori di
[...] manutenzione correlati al ramo di azienda, per tutta la durata degli stessi, ivi compresi rinnovi e proroghe. Quindi in data 16/7/2018 ha Parte_2
sottoscritto un accordo avente ad oggetto l'affidamento dei lavori in ambito chimico e petrolchimico presso gli stabilimenti Versalis e siti nella CP_3 CP_4
provincia di Siracusa;
in forza di tale negozio la RO.CA. ha corrisposto al
, mediante tre bonifici bancari, la complessiva somma di €. Parte_1
40.000,00 a titolo di prestito infruttifero. In data 16/10/2018 le parti hanno specificato le precedenti pattuizioni, addivenendo ad un accordo con cui il si è obbligato a “riconoscere alla il Parte_1 Parte_3
prestito infruttifero di cui all'accordo del 16/7/2018, oggi ammontante ad €.
40.000,00 attraverso lo scomputo della quota consortile e/o attraverso la vendita delle attrezzature derivanti dall'acquisto del ramo di azienda ex Set Impianti
Group S.c.a.r.l. Le attrezzature verranno cedute al 40% del valore commerciale”; nel Novembre 2018 il ha ceduto alla RO.CA. alcuni Parte_1
4 automezzi facenti parte del ramo di azienda Set Impianti, al prezzo di complessivi €. 37.820,00. In data 19/4/2019 il Tribunale di Catania – Sezione GIP
– revocava l'aggiudicazione del ramo di azienda del 25/6/2018, indicando come motivazione non aver “garantito la conservazione del dato occupazionale e il pagamento dei lavoratori” e non garantendo la conservazione del dato occupazionale e il pagamento degli stipendi ai dipendenti del ramo d'azienda.
Veniva quindi revocata l'aggiudicazione e disposto il sequestro di tutti i beni facenti parte del ramo di azienda Set Impianti e, dunque gli automezzi e le relative chiavi, ponendo il divieto assoluto di uscita e così di fatto impedendo alla RO.CA. di seguitare a svolgere la propria attività. Ciò è emerso dalla produzione documentale e dalle risultanze delle prove testimoniali che hanno confermato che i mezzi sequestrati “sono rimasti nel cantiere di , e Parte_4
questo perché avevano sequestrato le chiavi dei mezzi”.
Va, in diritto, osservato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio
(v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass.
Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
5 In tema di riparto degli oneri probatori dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento ormai costante a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001, ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce dell'istruzione probatoria compiuta può dirsi pertanto provata l'evizione dei mezzi subita da Ro.Ca. con la loro definitiva vendita all'asta, come pure la circostanza della cessazione dell'attività per la risoluzione dei contratti in corso: ciò rende fondato l'obbligo della alla restituzione della somma di Pt_5
€40.000,00 ricevuta a titolo di prestito infruttifero.
Il mancato adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dal
, per i fatti sopra descritti priva di sostegno anche la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dall'opponente fondata, in punto di prova, sulla fattura chiesta in pagamento, priva degli estratti autentici delle scritture contabili e delle fatture richiamate dalla stessa, risultando infondati, per i motivi sopra esposti, i fatti addotti a sostegno della pretesa.
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e confermato il d.i. n.
173/2020.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente : sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del Pt_1 valore (€ 43.000,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. n. 173/2020 del 9.5.2020 proposta da
. Parte_6
6 Liquida le spese del giudizio in € 7616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta Parte_2
Così deciso in Gela, 7.4.2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
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