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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bassani Vittoria e domiciliata presso il suo studio in Verona via Giusti n.2, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fuggetti Federica e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda via Damiano Chiesa n.5, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 28.06.2008 in
Riva del Garda
- preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 04.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
27.03.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Controparte_1
trascritto al n. 10 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Riva del Garda per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso delle figlie nata ad [...] il Per_1
16.01.2012, e , nata ad RC (TN) il [...], ad [...] i Per_2
genitori in modo condiviso, con assunzione da parte di entrambi delle decisioni più importanti relative a salute, educazione ed istruzione, con collocamento prevalente e residenza presso la madre Parte_1
2. Assegnazione della casa familiare, tavolarmente identificati nelle pp.mm
13, 14, 71, e 72 della p.ed. 304 in P.T. 651 II, , alla signora CP_2
che continuerà a viverci con le figlie minori e Parte_1 Per_1
; Del mutuo fondiario ex art. 38 D. Lgs 385/93 con Cassa Rurale Per_2
pag. 2 di 8 Alto Garda continueranno a farsi carico entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno;
3. Il padre avrà il potere/dovere di trascorrere con le figlie i seguenti periodi di tempo:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 20.00 fino alla domenica alle ore 20.00, quando le riporterà alla casa materna;
- un giorno alla settimana (martedì) prelevandole da scuola, fino al mattino seguente (mercoledì) quando le riaccompagnerà a scuola;
- lunedì pomeriggio, quando le figlie hanno trascorso il fine settimana precedente con la madre, dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00;
- il venerdì pomeriggio, quando le figlie trascorreranno il fine settimana immediatamente successivo con la madre, dall'uscita da scuola fino alle ore
19.00;
- gli orari indicati sono validi salvo diverso accordo delle Parti;
- i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta in alternanza con la madre, fermo restando le modalità consuete durante gli altri giorni delle dette vacanze;
- entrambi i genitori durante le vacanze estive trascorreranno con le figlie quindici giorni anche non consecutivi senza pernottamento presso l'altro genitore, previo accordo raggiunto il 31 maggio di ogni anno;
4. La madre acconsente alla delega al ritiro da scuola delle figlie da parte della compagna del signor purché nei limiti di ritiro e CP_1
conduzione al domicilio paterno o presso altri parenti delle bambine;
la madre si rende disponibile ad accollarsi il ritiro delle figlie da scuola o a delegare i nonni materni qualora il padre sia impossibilitato;
pag. 3 di 8 5. Il diritto di percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore delle figlie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: AUU
e AUP) spetterà alla madre con rinuncia del signor Parte_1
alla quota di sua pertinenza;
al riguardo, ciascun genitore si CP_1
impegna ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o Isee per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia/figlie;
6. L'assegno di invalidità riconosciuto alla figlia per la sua Per_1
disabilità, attualmente pari alla somma di € 343,66 continua a pervenire sul conto corrente intestato alla figlia minore n. IBAN
[...]; le somme presenti sul già menzionato conto corrente potranno essere utilizzate solo previo accordo dei genitori ed esclusivamente per soddisfare i bisogni e le necessità della figlia minore;
7. Il signor considerato il collocamento sostanzialmente Controparte_1
paritario delle figlie, la situazione economico patrimoniale di entrambi i genitori, e l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente (in comproprietà fra i coniugi e gravata da mutuo cointestato), corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento delle figlie minori una Per_1 Per_2
somma mensile pari a € 150,00 ciascuna (complessivi € 300,00); detto importo, suscettibile di rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, sarà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 12 di ogni mese;
8. Entrambi i genitori contribuiranno a sostenere al 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie. Per l'individuazione delle spese straordinarie sarà fatto riferimento alla Linee Guida del CNF, che di seguito si riportano:
pag. 4 di 8 - SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la concertazione tra i genitori: libri scolastici e materiale scolastico compreso nella lista fornita ad inizio dell'anno dalla scuola, nonché di materiale speciale che venisse dalla scuola richiesto per particolari attività durante l'anno; spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli rientranti nel mantenimento ordinario); spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
- SPESE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
I. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del Conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o a concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e/o doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
II. spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche
(musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); spese di corso patente;
pag. 5 di 8 III. spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
abbonamento stagionale per lo sci;
IV. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
V. festeggiamenti: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, whatsapp, fax, pec, raccomandata), dovrà motivare un eventuale dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla spesa,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Dette spese dovranno essere concordate, solo se superiori, per ogni singola spesa ancorché frazionata, a € 150,00; Ove le spese straordinarie che richiedono il previo consenso fossero superiori ad € 500,00
(cinquecento//00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata dallo stesso, previa comunicazione del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
pag. 6 di 8 9. La detrazione fiscale delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e sarà operata da entrambi i genitori nella stessa Per_2 Per_1
proporzionale quota di riparto delle spese stesse (50%); gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato, dalla P.A.T. o da qualsiasi altro
Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche o sanitarie relative alle figlie e , andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa Per_1 Per_2
proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
10. Le spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare e ai posti auto, beni immobili come sopra tavolarmente identificati e assegnati in uso alla signora saranno interamente a carico della signora Parte_1
mentre quelle straordinarie saranno ripartite fra i coniugi Pt_1
comproprietari al 50%.
11. Quanto alla situazione patrimoniale i signori e CP_1 Pt_1
dichiarano di aver concordato che:
- la signora continuerà a restituire la somma di € 426,00 mensili Pt_1
ai propri genitori, e la somma mensile di € 192,00 a Cassa Rurale Alto
Garda – Rovereto per un finanziamento contratto a proprio nome nel 2023;
- il signor provvederà alla restituzione della somma mensile di € CP_1
110,50 a favore di per il finanziamento richiesto e l'ulteriore somma Pt_2
mensile di € 91,62 a per altro finanziamento;
Pt_3
12. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed autonome e rinunciano reciprocamente alla corresponsione per sé stessi di un assegno di mantenimento, dichiarando di trarre i proventi necessari e sufficienti al loro mantenimento ciascuno dalla propria attività lavorativa.
13. Le Parti si impegnano a sottoscrivere il reciproco assenso per l'ottenimento e/o il rinnovo di passaporto valido per l'espatrio ed a fornire pag. 7 di 8 alle figlie e il documento d'identità e il passaporto che Per_1 Per_2
verranno tenuti in deposito dalla madre, la quale provvederà a consegnarlo al padre in caso di necessità.
14. Spese e competenze professionali di causa compensate tra le Parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bassani Vittoria e domiciliata presso il suo studio in Verona via Giusti n.2, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fuggetti Federica e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda via Damiano Chiesa n.5, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 28.06.2008 in
Riva del Garda
- preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 04.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
27.03.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Controparte_1
trascritto al n. 10 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Riva del Garda per l'anno 2008 alle seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso delle figlie nata ad [...] il Per_1
16.01.2012, e , nata ad RC (TN) il [...], ad [...] i Per_2
genitori in modo condiviso, con assunzione da parte di entrambi delle decisioni più importanti relative a salute, educazione ed istruzione, con collocamento prevalente e residenza presso la madre Parte_1
2. Assegnazione della casa familiare, tavolarmente identificati nelle pp.mm
13, 14, 71, e 72 della p.ed. 304 in P.T. 651 II, , alla signora CP_2
che continuerà a viverci con le figlie minori e Parte_1 Per_1
; Del mutuo fondiario ex art. 38 D. Lgs 385/93 con Cassa Rurale Per_2
pag. 2 di 8 Alto Garda continueranno a farsi carico entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno;
3. Il padre avrà il potere/dovere di trascorrere con le figlie i seguenti periodi di tempo:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 20.00 fino alla domenica alle ore 20.00, quando le riporterà alla casa materna;
- un giorno alla settimana (martedì) prelevandole da scuola, fino al mattino seguente (mercoledì) quando le riaccompagnerà a scuola;
- lunedì pomeriggio, quando le figlie hanno trascorso il fine settimana precedente con la madre, dall'uscita di scuola fino alle ore 19.00;
- il venerdì pomeriggio, quando le figlie trascorreranno il fine settimana immediatamente successivo con la madre, dall'uscita da scuola fino alle ore
19.00;
- gli orari indicati sono validi salvo diverso accordo delle Parti;
- i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta in alternanza con la madre, fermo restando le modalità consuete durante gli altri giorni delle dette vacanze;
- entrambi i genitori durante le vacanze estive trascorreranno con le figlie quindici giorni anche non consecutivi senza pernottamento presso l'altro genitore, previo accordo raggiunto il 31 maggio di ogni anno;
4. La madre acconsente alla delega al ritiro da scuola delle figlie da parte della compagna del signor purché nei limiti di ritiro e CP_1
conduzione al domicilio paterno o presso altri parenti delle bambine;
la madre si rende disponibile ad accollarsi il ritiro delle figlie da scuola o a delegare i nonni materni qualora il padre sia impossibilitato;
pag. 3 di 8 5. Il diritto di percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore delle figlie (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: AUU
e AUP) spetterà alla madre con rinuncia del signor Parte_1
alla quota di sua pertinenza;
al riguardo, ciascun genitore si CP_1
impegna ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o Isee per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia/figlie;
6. L'assegno di invalidità riconosciuto alla figlia per la sua Per_1
disabilità, attualmente pari alla somma di € 343,66 continua a pervenire sul conto corrente intestato alla figlia minore n. IBAN
[...]; le somme presenti sul già menzionato conto corrente potranno essere utilizzate solo previo accordo dei genitori ed esclusivamente per soddisfare i bisogni e le necessità della figlia minore;
7. Il signor considerato il collocamento sostanzialmente Controparte_1
paritario delle figlie, la situazione economico patrimoniale di entrambi i genitori, e l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente (in comproprietà fra i coniugi e gravata da mutuo cointestato), corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento delle figlie minori una Per_1 Per_2
somma mensile pari a € 150,00 ciascuna (complessivi € 300,00); detto importo, suscettibile di rivalutazione ISTAT a decorrere da gennaio 2026, sarà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 12 di ogni mese;
8. Entrambi i genitori contribuiranno a sostenere al 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per le figlie. Per l'individuazione delle spese straordinarie sarà fatto riferimento alla Linee Guida del CNF, che di seguito si riportano:
pag. 4 di 8 - SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la concertazione tra i genitori: libri scolastici e materiale scolastico compreso nella lista fornita ad inizio dell'anno dalla scuola, nonché di materiale speciale che venisse dalla scuola richiesto per particolari attività durante l'anno; spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli rientranti nel mantenimento ordinario); spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
- SPESE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
I. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del Conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o a concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e/o doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
II. spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche
(musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); spese di corso patente;
pag. 5 di 8 III. spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
abbonamento stagionale per lo sci;
IV. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
V. festeggiamenti: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, whatsapp, fax, pec, raccomandata), dovrà motivare un eventuale dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla spesa,
è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Dette spese dovranno essere concordate, solo se superiori, per ogni singola spesa ancorché frazionata, a € 150,00; Ove le spese straordinarie che richiedono il previo consenso fossero superiori ad € 500,00
(cinquecento//00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata dallo stesso, previa comunicazione del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
pag. 6 di 8 9. La detrazione fiscale delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e sarà operata da entrambi i genitori nella stessa Per_2 Per_1
proporzionale quota di riparto delle spese stesse (50%); gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato, dalla P.A.T. o da qualsiasi altro
Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche o sanitarie relative alle figlie e , andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa Per_1 Per_2
proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
10. Le spese condominiali ordinarie relative alla casa familiare e ai posti auto, beni immobili come sopra tavolarmente identificati e assegnati in uso alla signora saranno interamente a carico della signora Parte_1
mentre quelle straordinarie saranno ripartite fra i coniugi Pt_1
comproprietari al 50%.
11. Quanto alla situazione patrimoniale i signori e CP_1 Pt_1
dichiarano di aver concordato che:
- la signora continuerà a restituire la somma di € 426,00 mensili Pt_1
ai propri genitori, e la somma mensile di € 192,00 a Cassa Rurale Alto
Garda – Rovereto per un finanziamento contratto a proprio nome nel 2023;
- il signor provvederà alla restituzione della somma mensile di € CP_1
110,50 a favore di per il finanziamento richiesto e l'ulteriore somma Pt_2
mensile di € 91,62 a per altro finanziamento;
Pt_3
12. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed autonome e rinunciano reciprocamente alla corresponsione per sé stessi di un assegno di mantenimento, dichiarando di trarre i proventi necessari e sufficienti al loro mantenimento ciascuno dalla propria attività lavorativa.
13. Le Parti si impegnano a sottoscrivere il reciproco assenso per l'ottenimento e/o il rinnovo di passaporto valido per l'espatrio ed a fornire pag. 7 di 8 alle figlie e il documento d'identità e il passaporto che Per_1 Per_2
verranno tenuti in deposito dalla madre, la quale provvederà a consegnarlo al padre in caso di necessità.
14. Spese e competenze professionali di causa compensate tra le Parti;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8