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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1430/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONTI CLAUDIA
ATTORE contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.2.2025 – ai sensi dell'art.337 quinquies c.c. - (Castel San Pietro Parte_1 Terme 7.1.1980) agisce nei confronti di (Bologna 8.3.1988) per una Controparte_1 nuova regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli e la determinazione di un assegno di mantenimento per i loro bambini. Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio, hanno 2 figli minori: (23.9.2014 – oggi 11 anni) e (13.7.2016 – oggi 9 anni). Per_1 Per_2 Con precedente decreto collegiale 27.11.2018 (in procedimento in cui la madre era rimasta contumace, ma era comparsa personalmente), il tribunale è stato stabilito, tra l'altro, un affido esclusivo dei figli al padre. Dal dispositivo decreto in questione (cfr. doc. n.3): dispone che i figli minori ed siano affidati in via esclusiva al padre, con collocamento Per_2 Per_1 presso la sua abitazione,
pagina 1 di 7 dispone che i Servizi Sociali monitorino l'intero nucleo per la durata di quattro anni, calendarizzando gli incontri fra madre e figli con cadenza almeno settimanale e con la presenza di un educatore professionale, con facoltà per gli stessi di incrementare le visite, anche in forma libera, qualora le stesse dovessero dare buoni esiti o interromperle se disturbanti per i minori. Durante il periodo del monitoraggio i Servizi dovranno segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni), pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli mediante il pagamento, a favore del sig. della somma mensile pari ad € 300,00, (€ Pt_1 150,00 per ciascuno), da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la madre, inoltre, dovrà contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (come da Protocollo). Con l'odierno ricorso il domanda: l'affido super-esclusivo dei figli a sé, un calendario di visite Pt_1 della madre tramite servizio sociale, un assegno di mantenimento di €.300 per ogni figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione a sé dell'assegno unico al 100%. La convenuta non si è costituita in giudizio. La notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata tentata a mani presso l'indirizzo di residenza della convenuta – via Cleto Tomba n. 1, Castel San Pietro Terme (BO) (cfr. certificato di residenza 11.02.2025). Non essendo stato rinvenuto il suo nominativo a tale indirizzo, si è proceduto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Alla luce del contenuto della domanda questo Giudice, già col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione dinanzi a sé, ha chiesto al servizio sociale competente una relazione sul nucleo familiare. Proprio inconseguenza della mancata costituzione della convenuta, il ricorrente si è poi limitato a depositare una sola ulteriore memoria (ex art.473-bis. 17 c.p.c.), nella quale ha sostanzialmente ribadito le sue posizioni già esposte avanzando altresì istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, l'attore – sentito personalmente – ha ribadito sostanzialmente le proprie tesi già esposte in modo esauriente negli atti di costituzione in giudizio.
Udienza 13.5.2025 Veniva sentito il ricorrente che dichiarava:
<Non so dove si trovi la signora. L'ho vista qualche volta in giro per il paese e qualche volta mi ha contattato telefonicamente;
tuttavia, saranno due anni che non abbiamo contatti. Quella è l'ex residenza dove vivevamo noi, insieme, e lei non ha mai cancellato la residenza. Io sono andato dai vigili. Io ho comprato casa sempre a Castel San Pietro, via Albertazzi. Sto pagando il mutuo, con rata di circa 900 euro al mese, per almeno altri 20 anni. In quella abitazione ci sono già state due altre famiglia. Io sono andato via nel 2017. Io e i miei figli abitiamo sostanzialmente a casa di mia madre, perché lei mi aiuta nella gestione dei bambini. In casa siamo io, i bambini e mia madre. Nella casa di proprietà andiamo saltuariamente, ad esempio siamo stati lì per il ponte del Primo Maggio. L'ho appena ristrutturata completamente. La mia scelta di vivere con mia madre è logistica, legata alla necessità di accudire i miei figli. È mia madre che si occupa degli accompagnamenti e dei pasti. Io lavoro dalla mattina alle 7 alle 17 circa. Il sabato e la domenica lavoro in trasferta. Io sono un dipendente montatore trasfertista presso IMA. Percepisco circa 2.200 euro al mese per 14 mensilità, cui si devono aggiungere le trasferte, fino ad un totale di 4.000 / 5.000 euro al mese circa. I bambini inizialmente facevano incontri protetti con la madre e pensavamo di “riprenderla” così.
pagina 2 di 7 Poi tra il 2022/2023 io avevo bisogno della sua firma per il rinnovo del passaporto dei minori: io le ho dato i documenti da firmare ad un incontro protetto ma lei non ha firmato e poi è scomparsa definitivamente. È saltato il viaggio che avevo in programma e ho dovuto ricorrere al G.T. I bambini non vedono la madre da ormai due anni. Loro chiedono, ma hanno capito la situazione. Non sono stupidi, sebbene io cerchi sempre di tamponare anche la sua assenza. Adesso i bambini sono consapevoli che sia una volontà della madre stessa di essersi allontanati. La signora non ha mai contribuito economicamente.>> ADR. <Non ho altri beni immobili oltre alla casa. Ho il mutuo.>> ADR. <Mia madre vive in una casa popolare SOLARIS, per cui paga un canone. È sempre stata la loro casa. Io contribuisco alle spese.>>
Nell'impossibilità di solo tentare la conciliazione, era dichiarata la contumacia di Controparte_1
ed il giudice disponeva per il prosieguo del giudizio anche con acquisizione di
[...] documentazione reddituale della donna (ai sensi dell'art.473-bis. 2 c.p.c.) e per ricevere relazioni di aggiornamento da parte del servizio sociale.
Quindi, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni del che reiterava le richieste di Pt_1 cui al ricorso introduttivo.
Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Relazione di giugno 2025 Premessa: nella relazione di aggiornamento inoltrata al TM di Bologna, il Servizio sociale segnalava l'impossibilità di ipotizzare modalità di incontro con la madre dei minori, se non in forma protetta, precisando che la madre si rendeva irreperibile, senza vedere le minori dal novembre 2022. Relazione I minori vivono presso il padre, ma durante la settimana sono domiciliati presso la casa paterna. Il padre è impegnato con il lavoro, spesso all'estero, per cui è la nonna paterna che si occupa della gestione dei minori, dagli accompagnamenti alla loro quotidianità nei periodi di trasferta. Il padre, infatti, riesce ad occuparsi delle altre attività che impegnano i minori quando si trova sul territorio. Il padre è attento ai bisogni dei figli, dimostrando di saper cogliere le indicazioni dei Servizi: dal 2023 il nucleo partecipa a un progetto che offre supporto ai minori e ai genitori, ove lui si reca regolarmente. Il Servizio sociale svolge periodicamente colloqui congiunti anche con la nonna dei minori per supportarla nella gestione degli stessi e delle difficoltò emotive che questi necessariamente manifestano. Minori. I minori sono a carico del Servizio NPIA e svolgono colloqui periodici con una psicologa, la quale, oltre a monitorare il loro benessere e collaborare con il Servizio, sostiene i minori nell'elaborazione dell'assenza della mamma. Data l'età dei bambini, le operatrici hanno avviato con i minori dei colloqui in cui si motiva l'assenza della madre tramite concetti adeguati all'età. Di recente il Servizio ha introdotto la figura di una volontaria che possa sostenere i minori nello svolgimento dei compiti e trascorrere del tempo con loro proponendo attività ricreative. Il Servizio sociale mantiene contatti periodici per monitorare l'andamento dei minori e il loro benessere nel contesto: durante lo scorso anno sono state segnalate grosse difficoltà di apprendimento e di concentrazione da parte di In seguito a specifica diagnosi del NPIA, ha potuto usufruire Per_2 Per_2 del sostegno a scuola durante l'anno.
pagina 3 di 7 I minori appaiono sereni e vitali, partecipano attivamente alle attività proposte e mostrano fiducia negli operatori. Nel ricordo della madre, talvolta, esplicita la sua frustrazione per l'assenza della figura materna, Per_2 verbalizzando rabbia e la consapevolezza di essere stata abbandonata. , invece, esterna più Per_1 raramente la sua sofferenza. Madre. Nell'aprile 2023, la signora ha contattato il Servizio sociale (con cui non prendeva contatti dal novembre 2022) ottenendo un appuntamento: ha riferito di essere molto in difficoltà, l'aspetto fisico non era curato, trasandata, unghie sporche, difficoltà a rimanere seduta calma. Ha riferito di vivere in un edificio abbandonato insieme al compagno. In nessun momento del colloquio la signora ha chiesto notizie dei figli, nonostante non li vedesse o sentisse da sei mesi. Non si è presentata agli appuntamenti successivi, anche a quelli che lei stessa aveva richiesto. Nell'estate 2024, la signora ha ricontattato i Servizi chiedendo di poter incontrare i figli. Ha riferito di aver lasciato il compagno e la casa abbandonata, per trasferirsi in un alloggio con fratello e sorella, a Bologna. Ha affermato di essere consapevole dei danni causati ai figli e di sentirsi pronta a concentrarsi sulla sua vita, chiedendo dei figli in maniera marginale. Non comprendeva le ragioni per cui non potesse vedere i figli liberamente, sostenendo di vedere i suoi altri tre figli (avuti da altro compagno) liberamente. Si precisa, tuttavia, che anche con i tre figli citati la signora intrattiene rapporti sporadici e incostanti Part La signora ha accettato l'invio al e ha intrapreso un percorso;
tuttavia, ha disdetto molti appuntamenti senza preavviso. Ad oggi, inoltre, non sembrerebbe aver intrapreso un lavoro stabile che le consenta l'avvio di uno stile di vita autonomo. Negli ultimi mesi, infine, il padre dei minori ha informato il Servizio di essere stato contattato in diverse occasioni dalla signora che gli avrebbe proposto rapporti di natura sessuale e insultandolo. Valutazioni conclusive. Il padre si è sempre mostrato idoneo alla cura dei minori, pur poggiandosi sull'aiuto pratico della nonna paterna che lo coadiuva nella corretta cura e gestione dei minori. La nonna risulta adeguata e attenta alle esigenze dei nipoti e si è sempre mostrata disponibile e collaborante con il Servizio. Permangono le difficoltà della madre, osservate negli anni di vigilanza del nucleo. Non è stato possibile un recupero neppure parziale delle competenze genitoriali materne, che rimangono ampiamente insufficienti per poter ipotizzare un riavvicinamento protetto ai minori. Tale riavvicinamento sarebbe ipotizzabile, esclusivamente se la madre, beneficiando di un costante supporto da parte del CSM, dimostrasse costanza e impegno: ad oggi la madre dimostra di non aver mentalizzato in maniera sufficiente i figli e il livello di malessere procurato a loro da suo reiterato comportamento negligente. Il risvolto emotivo e psicologico a carico dei minori per la sua scomparsa rende necessario un lavoro multiprofessionale di supporto di tutto il nucleo. Gli operatori coinvolti sulla situazione valutano idonea la richiesta del padre di ottenere un affido esclusivo rafforzato che gli consenta di ovviare, anche dal punto di vista burocratico e amministrativo, all'assenza della madre.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316
pagina 4 di 7 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, il disinteresse della madre per i figli è palese: sono anni che non ci sono rapporti tra loro (da novembre 2022), né la madre ha collaborato con il servizio sociale incaricato per tentare una ripresa della relazione. Oltre all'abbandono morale, vi è anche quello materiale, in quanto la madre non contribuisce in alcun modo alle esigenze più elementari dei figli, nonostante un primo decreto che ha stabilito un assegno di mantenimento per la prole. Nella presente situazione, inoltre, tutte le scelte per le necessità di vita di e non possono Per_1 Per_2 che essere prese in totale autonomia dal padre: da quelle inerenti alla salute, a quelle riguardanti la scuola (per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe al padre di poter agire liberamente. È meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda di affido c.d. “super-esclusivo”: esattamente trattandosi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.).
Sul collocamento dei figli presso il padre e l'intervento del servizio sociale, il ricorrente non domanda una modifica del precedente decreto, ma la sua conferma. Gli aspetti economici Non essendosi costituita in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dalla madre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto, sono stati effettuati accertamenti sui suoi redditi – tramite ed Agenzia delle Entrate CP_2 che hanno fornito ulteriori elementi di conoscenza che si possono sintetizzare come di seguito. I redditi delle parti Convenuta CU 22 = lavoro a tempo determinato gg.87 tot. €.2.212,84 CU 22 = lavoro a tempo determinato gg.4 tot. €.68,52 CU 23 = lavoro a tempo determinato gg.73 tot. €.1.135,07 CU 23 = lavoro a tempo determinato gg.17 tot. €.643 CU 23 = lavoro a tempo determinato gg.15 tot. €.725,58 CU 25 = lavoro a tempo determinato gg.27 tot. €.656,69 CU 25 = lavoro a tempo determinato gg.71 tot. €.1.326,32
Ricorrente Mod.730/22 = al mese netti circa €.
4.150 Mod.730/23 = al mese netti circa €.
3.400 Mod.730/24 = al mese netti circa €.
3.880 Mod.730/25 = al mese netti circa €.4.250.
Allora, riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore.
pagina 5 di 7 Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.300,00 mensili (€.150,00 per ciascun figlio); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo, vista la semplicità della causa e la contumacia della convenuta che ha comportato una ridotta attività processuale dell'attore.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in accoglimento della domanda attrice;
in parziale modifica del decreto del tribunale 27.11.2018:
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa agli stessi, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); conferma incontri protetti madre-figli, indicativamente una volta la settimana, la cui regolamentazione concreta è demandata allo stesso servizio, con facoltà di incremento in caso di esito positivo – fino alla loro possibile liberalizzazione - ovvero di riduzione, fino a sospensione e interruzione, in caso di esito negativo (se disturbanti per i minori); on decorrenza dalla domanda, pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile complessiva di €.300,00 (centocinquanta per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o pagina 6 di 7 oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.1.453,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi anche al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 10.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1430/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONTI CLAUDIA
ATTORE contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5.2.2025 – ai sensi dell'art.337 quinquies c.c. - (Castel San Pietro Parte_1 Terme 7.1.1980) agisce nei confronti di (Bologna 8.3.1988) per una Controparte_1 nuova regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli e la determinazione di un assegno di mantenimento per i loro bambini. Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio, hanno 2 figli minori: (23.9.2014 – oggi 11 anni) e (13.7.2016 – oggi 9 anni). Per_1 Per_2 Con precedente decreto collegiale 27.11.2018 (in procedimento in cui la madre era rimasta contumace, ma era comparsa personalmente), il tribunale è stato stabilito, tra l'altro, un affido esclusivo dei figli al padre. Dal dispositivo decreto in questione (cfr. doc. n.3): dispone che i figli minori ed siano affidati in via esclusiva al padre, con collocamento Per_2 Per_1 presso la sua abitazione,
pagina 1 di 7 dispone che i Servizi Sociali monitorino l'intero nucleo per la durata di quattro anni, calendarizzando gli incontri fra madre e figli con cadenza almeno settimanale e con la presenza di un educatore professionale, con facoltà per gli stessi di incrementare le visite, anche in forma libera, qualora le stesse dovessero dare buoni esiti o interromperle se disturbanti per i minori. Durante il periodo del monitoraggio i Servizi dovranno segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli alle autorità competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni), pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli mediante il pagamento, a favore del sig. della somma mensile pari ad € 300,00, (€ Pt_1 150,00 per ciascuno), da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
la madre, inoltre, dovrà contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (come da Protocollo). Con l'odierno ricorso il domanda: l'affido super-esclusivo dei figli a sé, un calendario di visite Pt_1 della madre tramite servizio sociale, un assegno di mantenimento di €.300 per ogni figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione a sé dell'assegno unico al 100%. La convenuta non si è costituita in giudizio. La notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata tentata a mani presso l'indirizzo di residenza della convenuta – via Cleto Tomba n. 1, Castel San Pietro Terme (BO) (cfr. certificato di residenza 11.02.2025). Non essendo stato rinvenuto il suo nominativo a tale indirizzo, si è proceduto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Alla luce del contenuto della domanda questo Giudice, già col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione dinanzi a sé, ha chiesto al servizio sociale competente una relazione sul nucleo familiare. Proprio inconseguenza della mancata costituzione della convenuta, il ricorrente si è poi limitato a depositare una sola ulteriore memoria (ex art.473-bis. 17 c.p.c.), nella quale ha sostanzialmente ribadito le sue posizioni già esposte avanzando altresì istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, l'attore – sentito personalmente – ha ribadito sostanzialmente le proprie tesi già esposte in modo esauriente negli atti di costituzione in giudizio.
Udienza 13.5.2025 Veniva sentito il ricorrente che dichiarava:
<Non so dove si trovi la signora. L'ho vista qualche volta in giro per il paese e qualche volta mi ha contattato telefonicamente;
tuttavia, saranno due anni che non abbiamo contatti. Quella è l'ex residenza dove vivevamo noi, insieme, e lei non ha mai cancellato la residenza. Io sono andato dai vigili. Io ho comprato casa sempre a Castel San Pietro, via Albertazzi. Sto pagando il mutuo, con rata di circa 900 euro al mese, per almeno altri 20 anni. In quella abitazione ci sono già state due altre famiglia. Io sono andato via nel 2017. Io e i miei figli abitiamo sostanzialmente a casa di mia madre, perché lei mi aiuta nella gestione dei bambini. In casa siamo io, i bambini e mia madre. Nella casa di proprietà andiamo saltuariamente, ad esempio siamo stati lì per il ponte del Primo Maggio. L'ho appena ristrutturata completamente. La mia scelta di vivere con mia madre è logistica, legata alla necessità di accudire i miei figli. È mia madre che si occupa degli accompagnamenti e dei pasti. Io lavoro dalla mattina alle 7 alle 17 circa. Il sabato e la domenica lavoro in trasferta. Io sono un dipendente montatore trasfertista presso IMA. Percepisco circa 2.200 euro al mese per 14 mensilità, cui si devono aggiungere le trasferte, fino ad un totale di 4.000 / 5.000 euro al mese circa. I bambini inizialmente facevano incontri protetti con la madre e pensavamo di “riprenderla” così.
pagina 2 di 7 Poi tra il 2022/2023 io avevo bisogno della sua firma per il rinnovo del passaporto dei minori: io le ho dato i documenti da firmare ad un incontro protetto ma lei non ha firmato e poi è scomparsa definitivamente. È saltato il viaggio che avevo in programma e ho dovuto ricorrere al G.T. I bambini non vedono la madre da ormai due anni. Loro chiedono, ma hanno capito la situazione. Non sono stupidi, sebbene io cerchi sempre di tamponare anche la sua assenza. Adesso i bambini sono consapevoli che sia una volontà della madre stessa di essersi allontanati. La signora non ha mai contribuito economicamente.>> ADR. <Non ho altri beni immobili oltre alla casa. Ho il mutuo.>> ADR. <Mia madre vive in una casa popolare SOLARIS, per cui paga un canone. È sempre stata la loro casa. Io contribuisco alle spese.>>
Nell'impossibilità di solo tentare la conciliazione, era dichiarata la contumacia di Controparte_1
ed il giudice disponeva per il prosieguo del giudizio anche con acquisizione di
[...] documentazione reddituale della donna (ai sensi dell'art.473-bis. 2 c.p.c.) e per ricevere relazioni di aggiornamento da parte del servizio sociale.
Quindi, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni del che reiterava le richieste di Pt_1 cui al ricorso introduttivo.
Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Relazione di giugno 2025 Premessa: nella relazione di aggiornamento inoltrata al TM di Bologna, il Servizio sociale segnalava l'impossibilità di ipotizzare modalità di incontro con la madre dei minori, se non in forma protetta, precisando che la madre si rendeva irreperibile, senza vedere le minori dal novembre 2022. Relazione I minori vivono presso il padre, ma durante la settimana sono domiciliati presso la casa paterna. Il padre è impegnato con il lavoro, spesso all'estero, per cui è la nonna paterna che si occupa della gestione dei minori, dagli accompagnamenti alla loro quotidianità nei periodi di trasferta. Il padre, infatti, riesce ad occuparsi delle altre attività che impegnano i minori quando si trova sul territorio. Il padre è attento ai bisogni dei figli, dimostrando di saper cogliere le indicazioni dei Servizi: dal 2023 il nucleo partecipa a un progetto che offre supporto ai minori e ai genitori, ove lui si reca regolarmente. Il Servizio sociale svolge periodicamente colloqui congiunti anche con la nonna dei minori per supportarla nella gestione degli stessi e delle difficoltò emotive che questi necessariamente manifestano. Minori. I minori sono a carico del Servizio NPIA e svolgono colloqui periodici con una psicologa, la quale, oltre a monitorare il loro benessere e collaborare con il Servizio, sostiene i minori nell'elaborazione dell'assenza della mamma. Data l'età dei bambini, le operatrici hanno avviato con i minori dei colloqui in cui si motiva l'assenza della madre tramite concetti adeguati all'età. Di recente il Servizio ha introdotto la figura di una volontaria che possa sostenere i minori nello svolgimento dei compiti e trascorrere del tempo con loro proponendo attività ricreative. Il Servizio sociale mantiene contatti periodici per monitorare l'andamento dei minori e il loro benessere nel contesto: durante lo scorso anno sono state segnalate grosse difficoltà di apprendimento e di concentrazione da parte di In seguito a specifica diagnosi del NPIA, ha potuto usufruire Per_2 Per_2 del sostegno a scuola durante l'anno.
pagina 3 di 7 I minori appaiono sereni e vitali, partecipano attivamente alle attività proposte e mostrano fiducia negli operatori. Nel ricordo della madre, talvolta, esplicita la sua frustrazione per l'assenza della figura materna, Per_2 verbalizzando rabbia e la consapevolezza di essere stata abbandonata. , invece, esterna più Per_1 raramente la sua sofferenza. Madre. Nell'aprile 2023, la signora ha contattato il Servizio sociale (con cui non prendeva contatti dal novembre 2022) ottenendo un appuntamento: ha riferito di essere molto in difficoltà, l'aspetto fisico non era curato, trasandata, unghie sporche, difficoltà a rimanere seduta calma. Ha riferito di vivere in un edificio abbandonato insieme al compagno. In nessun momento del colloquio la signora ha chiesto notizie dei figli, nonostante non li vedesse o sentisse da sei mesi. Non si è presentata agli appuntamenti successivi, anche a quelli che lei stessa aveva richiesto. Nell'estate 2024, la signora ha ricontattato i Servizi chiedendo di poter incontrare i figli. Ha riferito di aver lasciato il compagno e la casa abbandonata, per trasferirsi in un alloggio con fratello e sorella, a Bologna. Ha affermato di essere consapevole dei danni causati ai figli e di sentirsi pronta a concentrarsi sulla sua vita, chiedendo dei figli in maniera marginale. Non comprendeva le ragioni per cui non potesse vedere i figli liberamente, sostenendo di vedere i suoi altri tre figli (avuti da altro compagno) liberamente. Si precisa, tuttavia, che anche con i tre figli citati la signora intrattiene rapporti sporadici e incostanti Part La signora ha accettato l'invio al e ha intrapreso un percorso;
tuttavia, ha disdetto molti appuntamenti senza preavviso. Ad oggi, inoltre, non sembrerebbe aver intrapreso un lavoro stabile che le consenta l'avvio di uno stile di vita autonomo. Negli ultimi mesi, infine, il padre dei minori ha informato il Servizio di essere stato contattato in diverse occasioni dalla signora che gli avrebbe proposto rapporti di natura sessuale e insultandolo. Valutazioni conclusive. Il padre si è sempre mostrato idoneo alla cura dei minori, pur poggiandosi sull'aiuto pratico della nonna paterna che lo coadiuva nella corretta cura e gestione dei minori. La nonna risulta adeguata e attenta alle esigenze dei nipoti e si è sempre mostrata disponibile e collaborante con il Servizio. Permangono le difficoltà della madre, osservate negli anni di vigilanza del nucleo. Non è stato possibile un recupero neppure parziale delle competenze genitoriali materne, che rimangono ampiamente insufficienti per poter ipotizzare un riavvicinamento protetto ai minori. Tale riavvicinamento sarebbe ipotizzabile, esclusivamente se la madre, beneficiando di un costante supporto da parte del CSM, dimostrasse costanza e impegno: ad oggi la madre dimostra di non aver mentalizzato in maniera sufficiente i figli e il livello di malessere procurato a loro da suo reiterato comportamento negligente. Il risvolto emotivo e psicologico a carico dei minori per la sua scomparsa rende necessario un lavoro multiprofessionale di supporto di tutto il nucleo. Gli operatori coinvolti sulla situazione valutano idonea la richiesta del padre di ottenere un affido esclusivo rafforzato che gli consenta di ovviare, anche dal punto di vista burocratico e amministrativo, all'assenza della madre.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316
pagina 4 di 7 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, il disinteresse della madre per i figli è palese: sono anni che non ci sono rapporti tra loro (da novembre 2022), né la madre ha collaborato con il servizio sociale incaricato per tentare una ripresa della relazione. Oltre all'abbandono morale, vi è anche quello materiale, in quanto la madre non contribuisce in alcun modo alle esigenze più elementari dei figli, nonostante un primo decreto che ha stabilito un assegno di mantenimento per la prole. Nella presente situazione, inoltre, tutte le scelte per le necessità di vita di e non possono Per_1 Per_2 che essere prese in totale autonomia dal padre: da quelle inerenti alla salute, a quelle riguardanti la scuola (per considerare solo quelle più impellenti), rispetto alle quali il solo affido esclusivo non consentirebbe al padre di poter agire liberamente. È meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda di affido c.d. “super-esclusivo”: esattamente trattandosi di affido esclusivo rafforzato, comprendendo anche ogni decisione di maggiore interesse relativa alla prole, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (ai sensi degli artt.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.).
Sul collocamento dei figli presso il padre e l'intervento del servizio sociale, il ricorrente non domanda una modifica del precedente decreto, ma la sua conferma. Gli aspetti economici Non essendosi costituita in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dalla madre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto, sono stati effettuati accertamenti sui suoi redditi – tramite ed Agenzia delle Entrate CP_2 che hanno fornito ulteriori elementi di conoscenza che si possono sintetizzare come di seguito. I redditi delle parti Convenuta CU 22 = lavoro a tempo determinato gg.87 tot. €.2.212,84 CU 22 = lavoro a tempo determinato gg.4 tot. €.68,52 CU 23 = lavoro a tempo determinato gg.73 tot. €.1.135,07 CU 23 = lavoro a tempo determinato gg.17 tot. €.643 CU 23 = lavoro a tempo determinato gg.15 tot. €.725,58 CU 25 = lavoro a tempo determinato gg.27 tot. €.656,69 CU 25 = lavoro a tempo determinato gg.71 tot. €.1.326,32
Ricorrente Mod.730/22 = al mese netti circa €.
4.150 Mod.730/23 = al mese netti circa €.
3.400 Mod.730/24 = al mese netti circa €.
3.880 Mod.730/25 = al mese netti circa €.4.250.
Allora, riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore.
pagina 5 di 7 Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.300,00 mensili (€.150,00 per ciascun figlio); esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore minimo, vista la semplicità della causa e la contumacia della convenuta che ha comportato una ridotta attività processuale dell'attore.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in accoglimento della domanda attrice;
in parziale modifica del decreto del tribunale 27.11.2018:
- dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, anche riguardo ad ogni decisione di maggiore interesse relativa agli stessi, nel campo dell'istruzione, dell'educazione, della salute e alla scelta della residenza abituale (art.337 quater, co.3° ultima parte c.c. e 337 ter, co.3° c.c.); conferma incontri protetti madre-figli, indicativamente una volta la settimana, la cui regolamentazione concreta è demandata allo stesso servizio, con facoltà di incremento in caso di esito positivo – fino alla loro possibile liberalizzazione - ovvero di riduzione, fino a sospensione e interruzione, in caso di esito negativo (se disturbanti per i minori); on decorrenza dalla domanda, pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile complessiva di €.300,00 (centocinquanta per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o pagina 6 di 7 oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.1.453,00 oltre accessori come per legge. Si comunichi anche al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 10.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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