Sentenza 12 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/12/2023, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 03750/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2013, proposto da Medical s.r.l. di Bottino Pietro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Starvaggi e Davide Di Paola, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia ed eletto presso lo studio del secondo in NI, via Etnea, n. 289;
contro
Azienda provinciale di NI, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Argo s.a.s. di BO SA & c., laboratorio di analisi “Bakterion” s.r.l. e Centro di medicina fisica e riabilitativa Sant’Antonio società cooperativa, non costituiti in giudizio;
- Assessorato regionale della salute, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria in NI, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
- del contratto budget 2012, sottoscritto l’8 ottobre 2012, con assegnazione di un budget di € 173.212,31;
- della nota di convocazione per la sottoscrizione del contratto per l’anno 2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
e per il riconoscimento
del diritto a “contrattare il budget di propria pertinenza” e a “un legittimo e adeguato tetto di spesa”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Assessorato regionale della salute;
Viste la memoria e l’istanza di passaggio in decisione della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 7 dicembre 2012 e depositato il 7 gennaio 2013, la società Medical s.r.l. di Bottino Pietro, premesso di essere accreditata e convenzionata con il sistema sanitario regionale per la branca di patologia clinica, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del “contratto budget per il 2012” e il “riconoscimento del diritto” a “contrattare il budget di propria pertinenza” e a “un legittimo e adeguato tetto di spesa”.
Esposti i fatti ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: degli articoli 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241 del 1990; Contraddittorietà.
2) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: della contraddittorietà manifesta; del difetto d’istruttoria; del difetto di motivazione.
3) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 8 quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992; dell’art. 28, comma 6, della l.r. n. 2 del 2002; dell’art. 25 della l.r. n. 4 del 2003; dell’art. 24 della l.r. n. 2 del 2007; del d.a. n. 58 del 2007; del d.a. n. 2835 del 2007; del d.a. n. 1128 del 2009; dell’art. 25 della l.r.n. 5 del 2009.
4) Violazione e falsa applicazione: del d.a. n. 825 del 2012 e del d.a. n. 1629 del 2012. Difetto di procedimento. Mancanza d’istruttoria.
5) Violazione dell’art. 25 della l.r. n. 5 del 2009; dell’art. 2, commi 8 e 9, della l. n. 549 del 1995; dell’art. 1, comma 32, della l. n. 662 del 1996; dell’art. 32, comma 8, della l. n. 449 del 1997. Eccesso di potere sotto i profili: del vizio del procedimento; del difetto d’istruttoria; del difetto di motivazione. Violazione: dell’art. 13 del d.lgs. n. 502 del 1992; dell’art. 32, comma 8, della l. n. 449 del 1997; del principio della libera scelta; dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 1, comma 169, della l. n. 311 del 2004.
6) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 97 della Cost.; degli artt. 21 novies e 21 bis della l. n. 241 del 1990; del principio d’irretroattività; dell’art. 11 delle preleggi. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto ed erroneità dell’istruttoria; del difetto dei presupposti; della carenza d’istruttoria; della carenza di motivazione; della perplessità; della violazione del giusto procedimento.
7) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992; dell’art. 24, comma 9, della l.r. n. 2 del 2007; dell’art. 25 della l.r. n. 4 del 2003; dell’art. 28, comma 6, della l.r. n. 2 del 2002; dell’art. 24 della l.r. n. 2 del 2007; degli artt. 41 e 97 della Cost.; della l. n. 31 del 2008. Illegittimità derivata. Risarcimento del danno.
8) Illegittima previsione della non remunerabilità delle prestazioni rese in extrabudget.
9) Illegittima previsione dell’obbligo di erogare prestazioni extrabudget con tariffa sociale.
10) Illegittima applicazione degli sconti tariffari previsti dalla finanziaria 2007.
11) Illegittima inclusione dei contributi previdenziali nel budget assegnato.
12) Eccesso di potere. Violazione di contratto. Violazione dell’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 229 del 1999. Illegittimità clausole inique e vessatorie tra cui quella che prevede la costituzione della riserva del 50 % delle risorse attribuite a ciascuna struttura per l’abbattimento delle liste di attesa delle strutture pubbliche e quella sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
13) Illegittima previsione della sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quinquies del d.lgs. n, 502 del 1992. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502 del 1992.
14) Illegittimità derivata.
Parte ricorrente ha anche avanzato istanza istruttoria.
Per l’Assessorato regionale della salute si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
L’ASP di NI, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
In vista dell’udienza, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
La ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va dato atto che questo Giudice ritiene di potere porre a fondamento della propria decisione la questione rilevata d’ufficio della parziale inammissibilità del ricorso, poiché avente a oggetto un atto vincolato, in quanto di questa possibilità si è dato atto a verbale alla presenza della difesa erariale, ma non anche della ricorrente, che ha depositato istanza di passaggio di decisione.
In tal senso, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (vedi Consiglio di Stato, IV 24 novembre 2022, n. 10348), depongono due argomenti, l’uno letterale e l’altro logico.
Sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, c.p.a. prevede che tale questione sia semplicemente indicata in udienza dal Giudice, e che di ciò si dia atto a verbale, senza altre formalità; la necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, e non è evidentemente possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti.
Sotto il profilo sistematico, l’avviso in questione ha lo scopo di evitare la sorpresa processuale, ovvero la situazione in cui la parte veda decidere la controversia in modo per essa imprevedibile, perdendo quindi senza propria colpa la possibilità di far valere il proprio punto di vista in proposito. Questa logica non sussiste nel momento in cui la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza, accettando quindi il rischio che un avviso siffatto venga pronunciato in sua assenza.
Nella specie, come detto, la ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, accettando, pertanto, il rischio di una sentenza in rito.
2. Ciò premesso, va rilevato che il ricorso ha ad oggetto il contratto attributivo del budget per l’anno 2012, ma non anche i presupposti decreti assessoriali n. 825 dell’8 maggio 2012, pubblicato sulla GURS n. 23 dell’8 giugno 2012, e n. 1629 del 9 agosto 2012, pubblicato sulla GURS n. 37 del 31 agosto 2012, con cui stati determinati gli aggregati provinciali di spesa per l’anno 2012, da assegnare alle strutture private accreditate per l’attività specialistica ambulatoriale esterna, e approvato lo schema inderogabile di contratto.
La ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere proposto “autonomo ricorso al TAR di Palermo” senza indicare il numero di RG, né dare notizia sull’esito; da una ricerca nel sistema a libero accesso della giustizia amministrativa è, però, emerso che si tratta del ricorso cumulativo RG n. 1579 del 2012 rigettato con la sentenza del TAR Sicilia, Palermo, 3 dicembre 2013, n. 2343, confermata quasi integralmente con la sentenza del CGA n. 159 del 14 aprile 2016.
Trattasi di una circostanza che determina l’inammissibilità del ricorso in esame sotto due distinti profili, ovverosia violazione del principio del ne bis in idem relativamente alle censure riprodotte e avvenuta impugnazione di un atto non autonomo.
Per quanto riguarda il primo profilo, si farà riferimento all’avvenuta riproduzione delle medesime doglianze nella parte dedicata all’esame dei singoli motivi.
Con riferimento al secondo profilo, va ricordato che la legislazione di settore ha previsto un sistema bifasico, ispirato a ineludibili esigenze di controllo della spesa sanitaria, che comporta una fondamentale distinzione tra le competenze attribuite alle Regioni, a cui spetta la funzione di determinare il budget annuale complessivo della spesa del servizio sanitario regionale e di provvedere alla sua ripartizione tra le aziende sanitarie operanti sul territorio, e quelle attribuite a queste ultime, a cui è affidato il compito di provvedere alla contrattazione con le singole strutture private convenzionate in ordine al volume massimo di prestazioni erogabili e al corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate per i singoli settori d’intervento, nel rispetto dei limiti invalicabili dei tetti di spesa (regionali e provinciali) e del fabbisogno assistenziale accertato.
Tale sistema è previsto, oltre che negli artt. 8 quinquies e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992, anche nell’art. art. 28, comma 6, della l.r. n. 2 del 2002 il quale prevede che i direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private l’ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale “nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio”.
È poi incontroverso che la funzione programmatoria regionale ha carattere autoritativo in quanto la fissazione di limiti di spesa rappresenta l’adempimento di un preciso e ineludibile obbligo, dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, che influisce sulla possibilità stessa di attingere alle risorse economiche necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate, al fine di garantire che l’attività dei soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga in coerenza e nell’ambito di una pianificazione finanziaria rigorosa, soprattutto per le Regioni, come la Sicilia con significativi disavanzi in ambito sanitario (da ultimo, Consiglio di Stato, III, 7 agosto 2023, n. 7619).
Costituisce, infine, principio di diritto granitico quello secondo cui la fase della c.d. “contrattazione” tra l’ASP e il soggetto privato, in considerazione del necessario rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio, non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica tra soggetti operanti su un mercato concorrenziale, quanto piuttosto alla ripartizione, sulla base dei trasferimenti regionali delle risorse disponibili e nel rispetto dei criteri fissati a livello regionale per garantire la tutela del diritto alla salute dei cittadini, nel rispetto dei limiti derivanti dalle risorse organizzative e finanziarie disponibili. Ne deriva che non rientra nei poteri dell’azienda sanitaria discostarsi dalle direttive stabilite dai decreti di quantificazione degli aggregati per addivenire all’assegnazione di budget maggiorati ovvero “personalizzati”, sulla base di metodi applicativi e valutativi non approvati dall’Amministrazione regionale (in termini CGA, sez. giur., 17 luglio 2023, n. 438).
Concludendo sul punto può dirsi che il ricorso, in quanto volto a censurare il “contratto budget” e non anche i decreti regionali di quantificazione degli aggregati, è inammissibile con riferimento alle doglianze aventi ad oggetto gli aspetti vincolati dello stesso.
Valga, sotto tale profilo, il richiamo alle seguenti parti del decreto assessoriale n. 825 dell’8 maggio 2012:
- art. 2, che ha approvato, mediante il rinvio all’allegato A, i criteri per la determinazione dei budget da assegnare per l’anno 2012 alle singole strutture private accreditate, da parte dei direttori generali delle ASP;
- art. 3, che ha determinato l’aggregato provinciale invalicabile da assegnare alle strutture private accreditate per l’attività specialistica ambulatoriale esterna, per l’anno 2012, relativamente all’ASP di NI, in € 72.881.000,00, disponendo, autoritativamente, che:
-- il budget individuale era al netto del ticket e al lordo della compartecipazione di € 10,00 per ricetta;
-- il budget individuale era comprensivo dei contributi previdenziali;
-- restava fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, pertanto, andava applicato lo sconto tariffario;
- art. 15, il quale ha fissato i limiti di remunerabilità delle prestazioni contrassegnate con codice 048;
- art. 16, che ha previsto: l’obbligatorio utilizzo, da parte delle aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti relativi all’esercizio 2012, dello schema di contratto allegato sub D); la sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto.
Valga, altresì, il richiamo allo schema del contratto, il quale non poteva essere modificato dall’Azienda sanitaria, relativamente alle seguenti clausole:
- art. 2, laddove si dispone che: l’ammontare del budget era determinato “al netto dello sconto di cui all’art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27 dicembre 2006)”; la remunerazione delle prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate a patologia oncologica accertata era determinata sulla base del dato consolidato e riconosciuto alla struttura contraente nell’anno 2011;
- art. 4, il quale disponeva che: la remunerazione delle prestazioni alla struttura specialistica sarebbe avvenuto sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti previsti dall’art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27.12.2006, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non avrebbero potuto comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all’art. 2 del contratto (comma 1); in ogni caso, l’importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituiva il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006 (comma 2); la struttura s’impegnava a erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l’intero anno l’assistenza sanitaria di propria competenza (comma 3); le prestazioni eccedenti i limiti fissati non avrebbe potuto in ogni caso essere remunerate;
- art. 5, il quale prevedeva che, a fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l’ASP avrebbe corrisposto alla struttura privata mensilmente un importo non superiore a 1/12 del budget assegnato.
3. Così delineata la cornice di riferimento, può procedersi all’esame del primo motivo con cui si deduce l’omessa comunicazione d’avvio del procedimento, che è manifestamente infondato per la troncante considerazione che la partecipazione è assicurata a monte, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della l.r. n. 5 del 2009, mediante la consultazione delle organizzazioni di categoria e che viene in considerazione un contratto liberamente sottoscritto dalla struttura sanitaria.
4. Sono, invece, inammissibili (oltre che manifestamente infondati) il secondo, il quarto e il quinto motivo con cui si deduce che non sarebbe stato esplicitato il percorso motivazionale alla base della quantificazione del budget, né compiuta un’adeguata istruttoria, in quanto: trattasi di censure già esaminate nella succitata sentenza n. 2343 del 2013 (punto C11), che le ha ritenute infondate; la somma riconosciuta è il risultato dell’applicazione meccanica dei criteri fissati con il decreto assessoriale n. 825 dell’8 maggio 2012, il cui richiamo costituiva adeguata motivazione per relationem.
Né poteva aversi un discostamento dalla metodologia di calcolo o dal limite dell’aggregato fissati a monte, la cui eventuale non corretta applicazione o violazione non è, comunque, stata dedotta con conseguente inammissibilità delle doglianze che si sostanziano nella contestazione del presupposto decreto assessoriale di fissazione degli aggregati.
Deve, peraltro, per completezza richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui viene in considerazione un potere programmatorio caratterizzato da ampia discrezionalità nella previsione del dimensionamento e dei meccanismi di attribuzione delle risorse disponibili, con l’obiettivo di bilanciare molteplici e spesso contrapposti interessi di rilevanza anche costituzionale tra cui quelli al contenimento della spesa in base alle risorse concretamente disponibili e alla garanzia di prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate agli assistiti (cfr., tra le tante, TAR Sicilia, Palermo, I, 27 maggio 2022, n. 1752 con richiami a Cons. Stato, III, 7 dicembre 2021, n. 8161, e TAR Sicilia Palermo, I, 8 maggio 2018, n. 1018).
5. Il terzo motivo è, invece, manifestamente infondato, nella parte in cui deduce che l’Azienda avrebbe dovuto tenere conto delle potenzialità della struttura, inammissibile nella parte in cui contesta le modalità di remunerazione delle prestazioni indicate con il codice 048.
Per quanto riguarda il primo profilo, è sufficiente il richiamo alla succitata sentenza del CGA n. 438 del 2023, relativa ad analogo ricorso proposto da un laboratorio di analisi convenzionato con il patrocinio del medesimo difensore, che ha rilevato l’evidente infondatezza del motivo di appello avverso la sentenza di questo TAR n. 1966 del 2020, nella parte in cui aveva affermato che il budget era il frutto di una mera operazione matematica, in quanto, in assenza di prova dell’intervenuto annullamento degli atti presupposti, non poteva che concludersi per la legittimità del calcolo effettuato dall’Azienda sanitaria.
In ordine al secondo, va rilevato che trattasi di previsione contenuta nell’art. 2 dello schema di contratto approvato con il decreto assessoriale dell’8 maggio 2012 che non costituisce oggetto del presente giudizio.
6. Il sesto motivo, con cui si censura la stipula del contratto ad anno quasi concluso è inammissibile, in quanto: già esaminato al punto C.12 della succitata sentenza n. 2343 del 2013; in assenza della determinazione degli aggregati di spesa, le ASP non possono provvedere all’attribuzione del budget; nella specie il ritardo si è verificato a monte e doveva essere censurato in sede d’impugnazione del decreto di fissazione dell’aggregato.
Deve, comunque, sempre per completezza, richiamarsi il principio di diritto per il quale il ritardo con cui si sia pervenuti alla determinazione dei c.d. tetti di spesa sanitaria, rispetto all’inizio dell’anno di riferimento, non ne determina illegittimità in quanto non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività; è, infatti, evidente che in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa, solo in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo – fino a quando non risulti adottato un provvedimento – all’entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell’anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell’anno in corso (in termini C.G.A. parere n. 327/2017).
7. Parimenti inammissibile è il settimo motivo con cui si contesta il pagamento in dodicesimi stante: l’avvenuta riconosciuta infondatezza al punto C.15 della sentenza n. 2343 del 2013; la sua previsione nel decreto assessoriale a monte e nello schema di contratto.
La censura è, comunque, anche infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale previsione corrisponde alla necessità di evitare il fenomeno dell’esaurimento anticipato dei budget al fine di garantire il soddisfacimento della domanda di salute per l’intero anno di riferimento (per tutte succitata sentenza del TAR Sicilia, Palermo, n. 1752 del 2022).
8. Inammissibile è pure l’ottavo motivo, avente ad oggetto l’asserita illegittimità dell’omessa remunerazione delle prestazioni extrabudget in quanto prevista dal decreto presupposto e ritenuta infondata al punto C.15 della sentenza n. 2343 del 2013.
Il motivo è, comunque, anche infondato alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui all’Amministrazione non può essere imposto di erogare somme superiori alle proprie disponibilità per acquisire prestazioni sanitarie in eccedenza rispetto al budget predeterminato, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario può acquistare da ciascuna struttura (v. C.G.A., 14 giugno 2021, n. 531, ma anche Consiglio di Stato, III, 7 dicembre 2021, n. 8161; TAR Sicilia, sede di Palermo, I, 10 aprile 2019, n. 991).
9. Analoghe considerazioni valgono in ordine al nono motivo, avente ad oggetto l’imposizione della cosiddetta “tariffa sociale” per le prestazioni a pagamento erogate in extra-budget, che è inammissibile in quanto scrutinata con la sentenza n. 2343 del 2013 e diretto precipitato delle previsioni di cui al decreto assessoriale n. 825 del 2012.
La censura è, comunque, anche infondata alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui non c’è alcuna illegittimità, neppure sotto il profilo dell’eccesso di potere, posto che appare del tutto congruente con gli scopi perseguiti dalla sanità pubblica che sia imposto a chi voglia accreditarsi di mantenere piena identità di prezzi per tutti gli esami svolti, giacché altrimenti sarebbero scaricati su alcuni cittadini soltanto i costi lordi (comprensivi delle percentuali di profitto desiderate dall’imprenditore sanitario) dei servizi prestati (C.G.A., sez. riun., parere n. 9 del 13 gennaio 2015 e più di recente n. 295 del 12 aprile 2017).
10. Inammissibile è anche il decimo motivo, avente ad oggetto l’illegittima applicazione degli sconti tariffari previsti dalla finanziaria 2007, in quanto tale doglianza è già stata espressamente ritenuta infondata nel ricorso proposto dalla medesima struttura innanzi alla sede di Palermo che, con la più volte citata sentenza n. 2343 del 2013 (confermata in sede di appello) ha espressamente affermato che: “ L’applicazione di tali sconti deriva dall’applicazione della norma nazionale appena citata, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con sentenza n. 94/2009 (v. anche l’ordinanza della Consulta n. 243/2010); e che l’applicazione nella Regione Siciliana degli sconti tariffari costituisce attuazione del Piano di Rientro, recepito con D.A. 06.08.2007, di cui il Programma Operativo 2010/2012 ne costituisce prosecuzione (v., sul punto, C.G.A., 4 giugno 2012, n. 521). La circostanza, poi, che le Regioni abbiano una facoltà di fissare – ovviamente a carico dei propri bilanci e non del S.S.N. – le tariffe per talune prestazioni a livello superiore rispetto a quello legale, non implica, per ciò stesso l’illegittimità della scelta della Regione Siciliana di non fare uso di tale facoltà; coerentemente, del resto, con la grave crisi finanziaria che affligge anche il settore sanitario, che giustifica ampiamente le misure di rientro approvate dai Ministeri affiancanti, e l’applicazione della misura di contenimento della spesa prevista dalla citata norma nazionale (v. C.G.A., 18 settembre 2012, n. 783). Quanto, poi, alla dedotta inapplicabilità dello sconto per intervenuto annullamento dei provvedimenti amministrativi generali presupposti, come già rilevato, analogo argomento era già stato disatteso dal Giudice delle leggi. il quale ha espressamente escluso che “all’adozione di una determinata disciplina con norma di legge sia di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella contenuta in una fonte normativa secondaria o in un atto amministrativo (Corte cost. sentenza 94/2009 citata)”. (v. C.G.A., n. 783/2012 cit.) ”.
Deve, inoltre, aggiungersi che, come esplicitato al punto 2) a cui si rinvia, l’ultrattività degli sconti tariffari era prevista in maniera assolutamente chiara dal decreto assessoriale n. 825 dell’8 maggio 2012 e andava contestata in sede d’impugnazione dello stesso.
Vanno, sotto tale profilo, richiamati, oltre all’art. 3 del decreto e all’art. 2 dello schema di contratto, l’art. 4 del medesimo contratto laddove, giova ribadirlo, si disponeva:
- al comma 1, che la remunerazione delle prestazioni sarebbe avvenuto sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario “al netto degli sconti previsti dall’art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27.12.2006, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non avrebbero potuto comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all’art. 2 del contratto” (comma 1);
- al comma 2, che, in ogni caso, l’importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituiva il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006.
È, a ben vedere, evidente che la previsione dell’ultrattività dello sconto era prevista nel decreto a monte il quale si è premunito dal rischio di uno sforamento del tetto attraverso la previsione dell’irrilevanza di eventuali modifiche delle tariffe vigenti che non avrebbero potuto, comunque, comportare un aumento del budget, come determinato in applicazione dei criteri dallo stesso stabiliti, in sede di stipula del contratto individuale.
L’inammissibilità della censura non consente a questo Giudice di dare spazio all’orientamento favorevole richiamato da parte ricorrente nella memoria conclusiva, in quanto l’eventuale riconoscimento della fondatezza presuppone la ricevibilità della censura che, nella specie, difetta.
11. Inammissibile è poi l’undicesimo motivo, con cui si contesta la scelta di inserire i contributi previdenziali negli aggregati provinciali, in quanto la censura è stata scrutinata nella sentenza n. 2343 del 2013 e andava proposta (come fatto) avverso il decreto a monte.
La censura è, comunque, anche infondata alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui rappresenta una conseguenza inevitabile del fatto che gli aggregati sono limiti di spesa invalicabili che non possono essere incrementati con oneri ulteriori tra cui vanno ricompresi anche quelli in questione (sul punto C.G.A., 31 maggio 2016, n. 159/2016; TAR Sicilia, sede di Palermo, III, 3 febbraio 2015, n. 327).
12. Parimenti inammissibile è il dodicesimo motivo, con cui si contesta che sarebbe ancora vigente il contratto sottoscritto in forza dello schema approvato con il decreto assessoriale del 21 dicembre 2005, in quanto avrebbe dovuto essere dedotta avverso il decreto presupposto.
Deve, comunque, per completezza rilevarsi che il quadro normativo di riferimento è costituito dal Piano di rientro - di cui il Programma operativo 2010/2012 costituisce prosecuzione - ai sensi del quale gli interventi in esso previsti sono vincolanti per la Regione e comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi preesistenti, tra i quali va annoverato il previgente schema di contratto.
13. Inammissibile è pure il tredicesimo motivo con cui si contesta la legittimità della previsione della sospensione dell’accreditamento in assenza della negoziazione del contenuto del contratto, in quanto scrutinata nella sentenza n. 2343 del 2013 e prevista nel decreto a monte.
Trattasi, comunque, di censura infondata in quanto misura espressamente prevista dall’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, sulla cui legittimità si è espressa la giurisprudenza amministrativa la quale ha rilevato che la sospensione dell’accreditamento è un’opzione negoziale liberamente eleggibile da parte dell’imprenditore che non reputi remunerative le tariffe del servizio sanitario (in termini, C.G.A. parere n. 327/2017).
14. Non è, invece, scrutinabile la censura d’illegittimità derivata da quella dei contratti relativi agli anni precedenti in quanto, in assenza dell’indicazione di dati identificati delle relative impugnative, il collegio non è nelle condizioni di verificare l’esito.
Per quanto riguarda l’istanza istruttoria del laboratorio, la quale si presenta come esplorativa nella parte diretta ad acquisire eventuale documentazione inerente economie di spesa (negli stessi termini, con riferimento ad analoga fattispecie, CGA, sez. giur., 17 luglio 2023, n. 438) non si ritiene di darvi corso attesa l’inammissibilità del ricorso.
Concludendo, per le suesposte ragioni, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per la restante parte lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Assessorato regionale della salute delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO