CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AN LE, RE
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ISCR.RUOLO n. 73714820140800282 DOGANE DAZI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Rimini
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 13720249003343736000 DOGANE DAZI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l. (già Nominativo 1 S.r.l.), con sede in Genova, impugna il ruolo (con rif cartella 73714820140800282) e il relativo atto di intimazione N. 137 2024 90033437
36/000 notificato il 28 maggio 2025.
Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È assorbente la considerazione in ordine all'esistenza di un giudicato interno tra le parti, atteso che la sentenza n. 598/2/2023 della CGT II grado della Liguria è passata in giudicato per mancata impugnazione.
Conseguentemente, la legittimità dell'avviso di accertamento e del relativo atto di irrogazione della sanzione, costituenti presupposto dell'atto di intimazione oggetto di ricorso, sono atti che non possono essere rimessi in discussione in questa sede.
La ricorrente, in qualità di rappresentante indiretto del soggetto per conto del quale è stata presentata la dichiarazione doganale oggetto di recupero (Società_1 S.r.l.), è obbligata in solido al pagamento dei dazi doganali non versati, ai sensi dell'art. 77 del Codice Doganale dell'Unione. Ne consegue che la fideiussione personale prestata dall'obbligata solidale Società_1 S.r.l. non può produrre effetti nei confronti della ricorrente.
È vero che la posizione di Società_1 è tuttora sub iudice e che, in linea teorica, la società potrebbe risultare vittoriosa nel contenzioso instaurato con l'Ufficio doganale;
ciò nondimeno, nulla preclude, nei rapporti interni tra le parti, l'eventuale azione di rivalsa della ricorrente nei confronti di Società_1 per quanto da essa versato all'Amministrazione.
In ogni caso, non possono essere riproposte in questa sede questioni già coperte dal giudicato tra le parti rilevanti nel presente giudizio.
Consegue il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AN LE, RE
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.ISCR.RUOLO n. 73714820140800282 DOGANE DAZI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Rimini
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 13720249003343736000 DOGANE DAZI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l. (già Nominativo 1 S.r.l.), con sede in Genova, impugna il ruolo (con rif cartella 73714820140800282) e il relativo atto di intimazione N. 137 2024 90033437
36/000 notificato il 28 maggio 2025.
Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate - Riscossione, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È assorbente la considerazione in ordine all'esistenza di un giudicato interno tra le parti, atteso che la sentenza n. 598/2/2023 della CGT II grado della Liguria è passata in giudicato per mancata impugnazione.
Conseguentemente, la legittimità dell'avviso di accertamento e del relativo atto di irrogazione della sanzione, costituenti presupposto dell'atto di intimazione oggetto di ricorso, sono atti che non possono essere rimessi in discussione in questa sede.
La ricorrente, in qualità di rappresentante indiretto del soggetto per conto del quale è stata presentata la dichiarazione doganale oggetto di recupero (Società_1 S.r.l.), è obbligata in solido al pagamento dei dazi doganali non versati, ai sensi dell'art. 77 del Codice Doganale dell'Unione. Ne consegue che la fideiussione personale prestata dall'obbligata solidale Società_1 S.r.l. non può produrre effetti nei confronti della ricorrente.
È vero che la posizione di Società_1 è tuttora sub iudice e che, in linea teorica, la società potrebbe risultare vittoriosa nel contenzioso instaurato con l'Ufficio doganale;
ciò nondimeno, nulla preclude, nei rapporti interni tra le parti, l'eventuale azione di rivalsa della ricorrente nei confronti di Società_1 per quanto da essa versato all'Amministrazione.
In ogni caso, non possono essere riproposte in questa sede questioni già coperte dal giudicato tra le parti rilevanti nel presente giudizio.
Consegue il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.