Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11432/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. COMMISSO SERENA VALENTINA e con gli avv. MAZZOLI Parte_1
EDOARDO ( ) VIA BROLETTO 20 20121 MILANO;
C.F._1 [...]
( ) VIA BROLETTO, 20 20121 MILANO;
CP_1 C.F._2 CP_2
( ) VIA BROLETTO 20 20121 MILANO;
e
[...] C.F._3
contro:
con l'avv. TROMBETTA FEDERICO e gli avv. e Parte_2
OGGETTO: dimissioni per giusta causa, indennità sostitutiva del preavviso
e pagamento somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato il 3 ottobre
2024, la si è opposta al decreto ingiuntivo n. 1869/2024, ottenuto da Parte_1
, sostenendo l'infondatezza delle pretese creditorie del Parte_2
medesimo.
In particolare, ha illustrato che quest'ultimo avrebbe fatto parte del proprio team
M&A Guidato da e si sarebbe reso responsabile di una gravissima CP_3
Infatti, avrebbe concorso a un piano teso ad annientare l'attività di impresa della società e si sarebbe reso responsabile della sottrazione massiva di segreti commerciali, know-how, informazioni e dati riservati della medesima, per trasferirli alla Tyche Finance
s.r.l., una nuova realtà imprenditoriale appena avviata, con cui avrebbe iniziato a collaborare quando ancora era dipendente della per poi dimettersi da Parte_1
quest'ultima senza preavviso e con giustificazioni apparenti e fittizie.
Sicché, la condotta illecita della parte opposta e la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà incombenti ex artt. 2104 e 2105 c.c., nonché delle policy aziendali dell'opponente, verrebbero a giustificare il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto da parte di quest'ultima.
Peraltro, gli importi di cui al decreto ingiuntivo sarebbero stati anche erroneamente conteggiati, anche in un'ottica di compensazione impropria, stante il mancato preavviso nelle dimissioni e per aver indebitamente percepito Parte_2
l'ultimo stipendio, quando di fatto già avrebbe lavorato per una realtà concorrente.
Al fine di dimostrare l'illecita condotta, la avrebbe anche ottenuto Parte_1 un provvedimento cautelare per descrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.i., funzionale all'accertamento dell'illiceità della condotta di , Parte_2 CP_3
della Tyche Finance s.r.l. e delle altre risorse che componevano il team M&A
[...]
della società per sottrazione di segreti
Tra l'altro, poi, ha allegato che appena una settimana dopo la revoca di CP_3
dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di in
[...] Parte_1
data 23 aprile 2024, e le altre risorse che componevano il Parte_2
Contr team si sarebbero dimessi in blocco e senza preavviso dalla società.
Per questo, nelle conclusioni, la opponente ha chiesto di:
“A. in via preliminare,
1) con provvedimento inaudita altera parte, ovvero - in subordine - previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
1869/2024 - R.g. n. 9365/2024, emesso dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, in data 29 luglio 2024, pubblicato il 29 luglio 2024, e notificato a mezzo posta elettronica certificata il 23 settembre 2024, per tutte le ragioni esposte in atti;
B. nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese di pagamento del sig.
[...]
, e quindi rigettare integralmente dette pretese, per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, Parte_2 annullare, revocare e comunque dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1869/2024 - R.g. n.
9365/2024, emesso dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, in data 29 luglio 2024, pubblicato il 29 luglio
2024, e notificato a mezzo posta elettronica certificata il 23 settembre 2024; accertare e dichiarare la fondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese di pagamento formulate da nei confronti del sig. , per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, Parte_1 Parte_2 condannare il sig. al pagamento, in favore di dell'importo complessivo Parte_2 Parte_1 di euro 50.773,69 (o della diversa somma ritenuta di giustizia), previa eventuale compensazione impropria, anche parziale, con l'eventuale credito del sig. che dovesse essere accertato in Parte_2 corso di causa;
il tutto oltre interessi legali dalla data del dovuto a quella dell'instaurazione del presente procedimento e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data dell'instaurazione del presente procedimento all'effettivo soddisfo;
autorizzare, con decreto emesso inaudita altera parte ex art. 669-sexies, comma 2,
c.p.c., ovvero - in subordine - previa fissazione dell'udienza di discussione e comparizione delle parti ex art. 669-sexies, comma 1, c.p.c., il sequestro conservativo “a mani proprie” delle somme eventualmente dovute da al sig. sino alla concorrenza di tutti gli importi eventualmente dovuti Parte_1 Parte_2 da al sig. , nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, Parte_1 Parte_2 nell'attesa dell'accertamento del
contro
-credito di , anche ai fini della compensazione, con le Pt_1 conseguenti pronunce di legge”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi con articolata memoria difensiva, ha Parte_2
contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte opponente, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, ha rappresentato come sarebbe
“stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato per giusta causa (doc. 4, modulo recesso rapporto di lavoro) a seguito degli illegittimi comportamenti posti in essere dalla Società nei suoi confronti, da lui denunciati con comunicazione di pari data (doc. 5, lettera di dimissioni), la cui gravità era tale da rendere intollerabile la prosecuzione persino provvisoria del suo rapporto di lavoro”; di aver ricevuto, “a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, (…) il cedolino di maggio 2024 (doc. 3), nel quale venivano anzitutto riconosciute come dovute le seguenti “competenze”: o
“quota TFR PREVINDAI/PREVINDAPI” per euro 219,29; o “importo buoni mensa elettronici” per euro
121,00; o “ferie non godute” per euro 3.588,43; o “perm. ex festività non goduti” per euro 1.722,05; o
“festività” per euro 414,20; o “13.ma mensilità” per euro 3.589,13; o “T.F.R.” per euro 6.137,30; o
“addizionale comunale aggiunt. Dovuta” per euro 169,84; o “Addizionale Regionale Dovuta” per euro 577,43; per un totale di euro 16.538,67”; di non avere “ancora ricevuto il pagamento delle somme sopra indicate, pure pacificamente dovute”, rilevando nel contempo che “nel medesimo cedolino sub doc. 3 venivano operate, in modo del tutto arbitrario e senza nemmeno addurre alcuna motivazione, le seguenti illegittime trattenute:
“trattenuta mancato preavviso” per euro 45.120,69;
“trattenuta cautelativa competenze fine rapporto” per euro 8.673,33;
“trattenuta cautelativa TFR” per euro 6.137,30; [e che,] pertanto, al netto di tale ultima trattenuta (finalizzata ad azzerare arbitrariamente la corrispondente voce “TFR” delle “competenze” sopra menzionate), al dott. è stato indebitamente Pt_2 trattenuto un complessivo importo di euro 53.794,02”.
Tuttavia, avrebbe ottenuto il decreto ingiuntivo solo per la limitata somma di €
16.538,67 lordi.
Il complessivo importo richiesto con il ricorso (euro 50.773,69) sarebbe il risultato della somma tra l'indennità sostitutiva del preavviso non prestato e l'importo di euro
5.653,00, pari alla retribuzione netta percepita con il cedolino del mese di aprile 2024.
Si dovrebbe, infatti, accertare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni del medesimo che avrebbe diritto, in via riconvenzionale, al pagamento i) degli ulteriori importi richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di trattenute illegittimamente operate dalla società con il cedolino di maggio 2024, per euro 53.794,02 e per euro
45.120,69, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c., per un totale di euro 98.914,71.
In particolare, la parte opposta ha illustrato che, nel 2023, sarebbero iniziate ad insorgere “le prime tensioni con quando il dott. nel pieno esercizio Parte_3 CP_3 del suo ruolo di amministratore delegato della filiale italiana e in adempimento dell'obbligo di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della società da lui amministrata, ha posto
l'attenzione su una serie di decisioni di , che, in violazione dei principi di Parte_3
corretta gestione della controllata italiana, miravano a incrementare artificialmente la reddittività del socio spagnolo a scapito della controllata italiana”.
Tuttavia, la reazione di “ ai rilievi del dott. sarebbe stata Parte_3 CP_3 immediata “e ha innescato una serie di ritorsioni contro il dott. (e il suo team) “Il 25 CP_3 gennaio 2024”, quindi, “il C.d.A. di ha deliberato la revoca ad nutum (con Parte_4
effetto dal 31 gennaio 2024) delle deleghe conferite al dott. in esecuzione degli CP_3
accordi scritti, che invece prevedevano espressamente una autonomia e una primazia del ruolo del dott. In sostanza il dott. veniva esautorato e messo così in CP_3 CP_3 condizioni di … non più ostacolare la politica di gestione … del socio spagnolo votato soltanto a curare i propri interessi a scapito di quelli della filiale italiana”. …
A febbraio 2024 si sarebbe, poi, tenuto un incontro tra Persona_1
(fondatore di , Executive Chairman ed azionista di maggioranza della società Per_2
capogruppo TR Partner SA e quindi, di fatto, vertice ultimo della catena di comando a livello di gruppo) e tutti i dipendenti, nel corso del quale questi avrebbe espresso la forte preoccupazione per il momento di mercato particolarmente sfavorevole, comunicando la necessità di una riorganizzazione a livello di gruppo, insieme ad una serie di misure che
Contr avrebbero colpito esclusivamente il team non sarebbero stati corrisposti bonus e aumenti di stipendio, sarebbero state bloccate le promozioni e non sarebbe stato più riconosciuto il welfare aziendale.
Tale comunicazione avrebbe destato forti preoccupazioni e, in particolare all'interno Contr del team sarebbe stata percepita come ingiustamente discriminatoria.
Vi sarebbero state, poi, diverse dimissioni di dipendenti e lettere di licenziamento.
Nel corso dell'incontro del 4 marzo 2024, poi, non avrebbe offerto ai Per_3 dipendenti alcun tipo di rassicurazione sul futuro, ribadendo anzi che l'esigenza del
Gruppo sarebbe stata di un drastico ridimensionamento dei costi della filiale italiana, che sul piano economico si sarebbe tra l'altro tradotto nell'immediato “blocco” del riconoscimento di qualsiasi bonus e/o piano di welfare, nonché nella mancato rinnovo e/o assunzione degli stagisti.
Nei giorni successivi, inoltre, vi sarebbe stata la “imposizione ai dipendenti del Contr team” di di trasferirsi dagli uffici di Piazza San Fedele negli uffici di via Borgonuovo con abbandono di una sede prestigiosa e che sarebbe stata da loro allestita con la massima cura, fortemente apprezzata dalla clientela e considerata un fiore all'occhiello, per passare in una situazione di chiaro sovraffollamento negli uffici angusti di via
Contr Borgonuovo, del tutto inadeguati ad accogliere il personale del team
Vi sarebbero state, poi, le lamentele dei dipendenti e il 4 Marzo 2024 il ricorrente avrebbe inviato una mail alla parte opponente, con rimostranze simili a quelle rappresentate ancora nella lettera di dimissioni a giustificazione del recesso.
Poi, il 23 aprile 2024, si sarebbe rivolto ai dipendenti che avevano inviato Per_1 missive simili con le seguenti parole: “ovviamente noi abbiamo una strategia molto più precisa da seguire, e la condivideremo con voi una volta che sarete qui e una volta che avrete deciso cosa fare, perché se avessi scritto una lettera come queste mi sarei dimesso immediatamente dopo la lettera. Per le cose che avete scritto in alcune lettere, se avete dignità dimettetevi. Non rimarrei mai in un'azienda in cui ritengo che i decisori siano irrazionali o irragionevoli. Se credete queste cose per favore andatevene, dimettetevi, non restate”.
In data 1° maggio 2024, pertanto, si sarebbe visto Parte_2
costretto a rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato per giusta causa, con la seguente comunicazione: “la mia forte sensazione, condivisa anche dai miei colleghi, è che non abbia più fiducia nel Pt_1 Cont team italiano e non vuole investire (come dimostra, ad esempio, l'eliminazione del piano di welfare e la decisione di non pagare i bonus). E per di più non è stato preparato un piano B.
Anche il SI , durante la riunione dello scorso 23 aprile, dopo aver invitato chi Persona_1 Per_ aveva scritto la mail ad a dimettersi, ha deciso di non rivelare la nuova strategia per il team italiano di Cont
Noi, soprattutto i giovani professionisti, non siamo felici, siamo demotivati, sottopagati (rispetto ad Per_ altri IB) e senza riconoscimenti (ad esempio, come ha detto i bonus per l'anno fiscale 2024 saranno influenzati dai costi di ristrutturazione).
Inoltre, la mancanza di una chiara leadership e l'incomprensibile volontà di non condividere una strategia chiara e vincente con il team, hanno fatto venir meno la fiducia con . Pt_1
Come hanno fatto molti colleghi nelle ultime settimane, sono giunto alla conclusione che non Pt_1
è l'azienda per cui voglio lavorare.
Pertanto, con la presente rassegno le mie dimissioni con effetto immediato”.
Sicché, ritenendo la sussistenza di una giusta causa di dimissioni ex articolo 2119 cc e, quindi, il proprio diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, Parte_2
ha domandato il rigetto del ricorso in opposizione e, in via riconvenzionale, ha
[...]
formulato domanda per ottenere le ulteriori somme sopra rappresentate.
In udienza, la ha rinunciato a un'ulteriore nota di replica rispetto Parte_1
alla domanda riconvenzionale, riportandosi a quanto già allegato col ricorso in opposizione.
Quindi, tentata inutilmente la conciliazione, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte opponente sono risultate parzialmente fondate.
A) L'ASSENZA DI GIUSTA CAUSA DELLE DIMISSIONI DI Parte_2
.
[...]
Per motivare, occorre rilevare come abbia Parte_2 lavorato per la dall'11 febbraio 2022, con la qualifica di dirigente e la Parte_1
mansione di director, con applicazione del CCNL Dirigenti Credito, percependo una retribuzione lorda annuale pari a euro 140.000, oltre bonus, da corrispondersi in tredici mensilità (doc. 4 ric.). Non è controverso che abbia prestato il proprio operato nel settore del corporate
Contr finance e dell' con progetto avviato nel febbraio 2022 e affidato a , che CP_3
ha rivestito anche il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione della società.
Dal documento 9 ric. (verbale CDA del 27 Novembre 2023), poi, si evince un risultato al di sotto delle aspettative nel 2023, come riconosciuto dal medesimo CP_3
con le seguenti parole:
[...]
“Mr. leads the discussion and gives an overview of the evolution of the Company's CP_3 business and activities during these past two years. Then moves on to describe the pipeline for 2023/2024 and expected deal flow, including statistics on the deal nature, solidity of the deal in terms of likeliness of positive outcome and, although defending what in his opinion is a solid pipeline, recognises that the value creation for the Company has been very slow and that significant revenues can only be expected to materialise in the following year 2024”.
Nello stesso verbale del Cda sono chiesti a chiarimenti circa la CP_3
Contr delicata situazione finanziaria della società e sui costi del team del medesimo ( e viene rappresentato che l'esercizio 2023 si sarebbe chiuso con perdite che vanno da 1,5 milioni di euro nello scenario peggiore e 0,5 milioni di euro nel migliore.
In seguito, poi, il 23 Aprile 2024, l'assemblea dei soci ha deliberato la revoca per giusta causa di dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione. CP_3
Pertanto, già da tale prospettazione emerge una minore redditività (con una perdita
Contr per l'opponente) del gruppo di lavoro al quale apparteneva Parte_2
, nel 2023 rispetto al 2022.
[...]
Appare, poi, a tal punto, giustificato quanto dedotto dalla parte opposta per cui, nel frattempo, a febbraio 2024, si teneva un incontro tra (fondatore di Persona_1
Executive Chairman ed azionista di maggioranza della società capogruppo TR Partner
SA) e tutti i dipendenti, nel corso del quale questi ha espresso la forte preoccupazione per il momento di mercato particolarmente sfavorevole, comunicando la necessità di una riorganizzazione a livello di gruppo e una serie di misure che avrebbero colpito
Contr esclusivamente il team per cui non sarebbero stati corrisposti bonus e aumenti di stipendio, sarebbero state bloccate le promozioni e non sarebbe stato più riconosciuto il welfare aziendale (cap, 2.22 res.). Contr Si evidenzi, infatti, che tali misure relative al team riguardano componenti della retribuzione variabile (bonus), oppure aumenti di stipendio e benefit che, evidentemente, non possono che essere collegati a un buon andamento del settore di Contr appartenenza, mentre, nel caso, dal doc. 9 ric., emerge chiaramente che il settore non aveva affatto soddisfacenti risultati, ponendosi quindi come giustificate le suddette soluzioni aziendali volte a contenerne i costi.
D'altronde, si osservi anche come , pur svolgendo Parte_2
una domanda riconvenzionale, non ha mai sostenuto nel presente processo alcun diritto a bonus non concessi, ad ulteriore conferma della correttezza della scelta della società di non elargire la retribuzione variabile nella suddetta situazione critica.
Ugualmente, in tal senso, non appaiono, quindi, costituire elementi a supporto di una giusta causa delle dimissioni della parte opposta le affermazioni contenute nei capitoli successivi della memoria (cfr. cap.
2.23 e ss.) per i quali (Global Head of Persona_5
Human Capital del gruppo) non ha offerto rassicurazioni ai dipendenti, confermando anzi il mancato riconoscimento dei bonus, dei benefit del welfare e la mancata assunzione di stagisti, per l'esigenza di ridurre i costi.
Si tratta di provvedimenti, come già argomentato, giustificati dalla situazione critica della società e, in particolare, dell'ambito M&A e, dunque, non può considerarsi illegittima la loro conferma da parte di . Persona_5
Evidentemente, poi, non vengono a costituire una giusta causa di recesso per le dimissioni antecedenti di e i tre Parte_2 Persona_6
licenziamenti di e , Persona_7 Persona_8 Persona_9
non impattando in alcun modo sulla posizione della parte opposta.
Ugualmente, risulta chiaramente giustificata da un tentativo di ridurre i costi per il Contr team la scelta di trasferire gli uffici di Piazza San Fedele negli uffici di via
Borgonuovo, con abbandono di una sede più prestigiosa e tale ragionevole opzione della non può costituire elemento a supporto di una giusta causa delle Parte_1
dimissioni di . Parte_2
Peraltro, a fronte di tali decisioni, quest'ultimo si è espresso formulando la nota del
4 Marzo 2024 (doc. 13 bis ric.), in senso critico e con il seguente contenuto:
Per_
“Caro
Grazie per l'incontro di oggi.
Ho apprezzato molto il tuo sforzo per volare a Milano e avere un incontro faccia a faccia con noi. Mi dispiace per te che hai avuto lo spiacevole compito di parlare con il team: So che è il suo lavoro e che probabilmente non hai avuto alcun ruolo nel processo decisionale.
Mi aspetto che ora tu abbia una buona comprensione della situazione che stiamo vivendo a Milano da due mesi a questa parte. Pt_ Negli ultimi due anni, sotto la guida di , abbiamo ricostruito l'immagine di in dopo CP_3 Pt_1 una serie di scelte sbagliate fatte da qualcuno in Spagna: solo negli ultimi tempi i clienti hanno iniziato a fidarsi di noi e siamo riusciti a ottenere diversi nuovi mandati, vincendo gare
contro
IB ben consolidate (ad esempio Mediobanca, , Rothschild). Persona_10
Purtroppo, nonostante il buon numero di mandati, nel 2023 non siamo riusciti a chiudere un numero sufficiente di operazioni per essere redditizi. Ma la nostra reputazione sul mercato italiano è cresciuta molto e anche molti clienti istituzionali hanno scelto il nostro team per i loro progetti di M&A di grandi dimensioni
(oltre 100 milioni di euro) (ad esempio DeA Capital, Xenon Private Equity, Mindful Capital Partners). Come ho detto oggi, credo fermamente che in un vero gruppo, come pretende di essere, si condividano i Pt_1 profitti negli anni buoni e le perdite in quelli cattivi, soprattutto se questi ultimi sono causati da cattive condizioni di mercato.
L'attuale processo di riorganizzazione (cioè la leadership di in dubbio, il licenziamento, il CP_3 Cont trasferimento in BN), anticipato da settimane da voci di mercato, ha messo il team italiano di in una brutta posizione, distruggendo l'avviamento generato negli ultimi 24 mesi:
Nonostante le sue belle parole (apprezzate), è chiaro che l'Italia non rappresenta per un Pt_1 mercato in cui investire.
Le persone, soprattutto i giovani professionisti, non saranno felici di lavorare demotivati, schiacciati in un piccolo ufficio con altre 5 o 6 aziende, sottopagati (rispetto ad altre IB) e senza ricompense (ad esempio, come lei ha detto, i bonus per il FY2024 potrebbero essere influenzati dai costi di ristrutturazione), senza una strategia concreta per il futuro (ad esempio, “andare in verticale” non è una strategia concreta) e se ne andranno presto.
I clienti non saranno contenti del livello di servizio che saremo in grado di fornire con un numero inferiore di persone/un elevato turnover che ci aspettiamo di avere e inizieranno a lamentarsi.
Sarà impossibile creare e costruire una pipeline, poiché i concorrenti hanno già iniziato a usare voci contro di noi.
Il risultato di questa riorganizzazione è quello di perdere persone, business e, alla fine, credibilità sul mercato italiano. Esattamente il contrario di ciò che si aspetta di ottenere. Pt_1
Ciò di cui abbiamo bisogno è solo fiducia e tempo: fiducia nell'attuale team, a partire dalla leadership di , e tempo per chiudere alcuni accordi, ottenere le commissioni ed essere redditizi. E ci vorranno CP_3 pochi mesi, non anni.
Non sono sicuro che l'incontro di oggi e questo messaggio serviranno a far cambiare idea a qualcuno, ma non posso rimanere in silenzio.
Per favore, fatemi sapere se suggerite di condividere i miei pensieri con qualcun altro. Sono felice di organizzare un incontro nei prossimi giorni per discutere ulteriormente di quanto sopra”.
Ora, innanzitutto, si può evidenziare che tale comunicazione, per il suo contenuto, viene a confermare il quadro finora analizzato di seria situazione critica per la società nel
2023, con le parole “nel 2023 non siamo riusciti a chiudere un numero sufficiente di operazioni per essere redditizi”. A fronte di tale nota, poi, nella versione della parte opposta, si pone la frase pronunciata, il 23 aprile 2024, da che si sarebbe rivolto ai dipendenti che Per_1
avevano inviato missive simili con le seguenti parole (cfr. cap. da 2.40 a 2.42 res., di cui al doc. 8 res.):
“ovviamente noi abbiamo una strategia molto più precisa da seguire, e la condivideremo con voi una volta che sarete qui e una volta che avrete deciso cosa fare, perché se avessi scritto una lettera come queste mi sarei dimesso immediatamente dopo la lettera. Per le cose che avete scritto in alcune lettere, se avete dignità dimettetevi. Non rimarrei mai in un'azienda in cui ritengo che i decisori siano irrazionali o irragionevoli. Se credete queste cose per favore andatevene, dimettetevi, non restate”.
Si tratta, evidentemente, di un invito a considerare l'ipotesi delle dimissioni che è stato rivolto a chi aveva perso la fiducia circa le strategie aziendali, inviando missive critiche come quella sopra esposta del 4 Marzo 2024.
Tuttavia, tale sollecitazione non appare poter costituire una giusta causa di dimissioni per . Parte_2
Infatti, questi stesso, nella nota del 4 Marzo 2024, ha espresso proprie perplessità circa la conduzione aziendale, con motivazioni che, come già anticipato, non costituiscono certamente giusta causa di dimissioni per le ragioni finora analizzate, perché confermano una seria crisi di redditività nel 2023 e la giustificatezza dei provvedimenti adottati dalla società.
A ciò solo si aggiunge il confronto suddetto con , che, però, parimenti, Per_1
non può essere un elemento che porti alla giusta causa di dimissioni per
[...]
, posto come semplicemente costituisca un invito a valutare la Parte_2
possibilità di ritenere di proprio interesse o meno la prosecuzione del rapporto di lavoro, in ragione delle critiche espresse da questi all'operato aziendale.
Ovviamente, qualora gli interessati - dopo un siffatto chiarimento e confronto - avessero deciso di permanere in azienda, rinnovando in questo modo la fiducia nell'operato della società, sarebbero state condivise anche con costoro (“la condivideremo con voi una volta che sarete qui e una volta che avrete deciso cosa fare”), secondo le stesse parole di , le strategie aziendali future. Per_1
Peraltro, pur essendo stata formulata da una sollecitazione a tale Per_1
ponderazione circa l'opportunità di proseguire o meno il rapporto di lavoro, non è stato messo in dubbio, con le parole di questi, in alcun modo, il successivo adempimento da parte della società delle proprie obbligazioni e, perciò, tale confronto non può costituire giusta causa di risoluzione, non avendo avuto motivi il prestatore di perdere la fiducia nella corretta gestione della relazione lavorativa per il futuro.
Rispetto alla nota del 4 Marzo 2024 suddetta, poi, in analogo senso, si pone la lettera di dimissioni del 1 maggio 2024, con il seguente tenore (doc. 13.2 ric.):
“Caro , Per_11 faccio seguito alla mia e-mail a , il nostro responsabile risorse umane, dello scorso 4 Persona_5 marzo.
Come sapete, sono entrato in solo nel 2022, insieme a e NT con un progetto Pt_1 CP_3 Pt_ chiaro: ricostruire l'immagine di in dopo una serie di scelte sbagliate fatte da qualcuno in Pt_1
Spagna, riconquistando la fiducia dei clienti e conquistando nuovi mandati
contro
IB consolidate.
E ci siamo riusciti.
Purtroppo, nonostante il buon numero di mandati, nel 2023 non siamo stati in grado di concludere un
numero di operazioni sufficiente per essere redditizi, soprattutto a causa della difficile situazione dei mercati.
Tuttavia, la nostra reputazione sul mercato italiano è cresciuta e anche molti clienti istituzionali hanno scelto Cont il nostro team per i loro importanti progetti di (€ l00m+). Cont E quell'anno negativo ha cambiato radicalmente la percezione del team italiano di e di CP_3 come leader, con la decisione di avviare un piano di ristrutturazione (compresi diversi licenziamenti), come Per_ anticipato da durante la sua ultima visita a Milano. Per_ Dopo l'incontro con ho sentito l'esigenza di scrivere, e di avvertire, che la strada intrapresa era Cont sbagliata, mettendo a rischio il team italiano di distruggendo il buon lavoro generato negli ultimi 24
mesi.
Sfortunatamente, i miei avvertimenti, deliberatamente non ascoltati, sono diventati realtà.
La mia forte sensazione, condivisa anche dai miei colleghi, è che non abbia più fiducia nel Pt_1 Cont team italiano e non vuole investire (come dimostra, ad esempio, l'eliminazione del piano di welfare e la decisione di non pagare i bonus). E per di più non è stato preparato un piano B.
Anche il SI , durante la riunione dello scorso 23 aprile, dopo aver invitato chi Persona_1 Per_ aveva scritto la mail ad a dimettersi, ha deciso di non rivelare la nuova strategia per il team italiano di Cont
Noi, soprattutto i giovani professionisti, non siamo felici, siamo demotivati, sottopagati (rispetto ad Per_ altri IB) e senza riconoscimenti (ad esempio, come ha detto i bonus per l'anno fiscale 2024 saranno influenzati dai costi di ristrutturazione).
Inoltre, la mancanza di una chiara leadership e l'incomprensibile volontà di non condividere una strategia chiara e vincente con il team, hanno fatto venir meno la fiducia con . Pt_1
Come hanno fatto molti colleghi nelle ultime settimane, sono giunto alla conclusione che non Pt_1
è l'azienda per cui voglio lavorare.
Pertanto, con la presente rassegno le mie dimissioni con effetto immediato”. Anche in questo caso, per le ragioni finora esposte, non vi sono motivi dedotti in tale missiva e neppure nella memoria di costituzione del dipendente che vengano a costituire una giusta causa di dimissioni per il lavoratore.
Piuttosto, vi è ancora l'ammissione di della crisi Parte_2
Contr gestionale del team con le parole “nel 2023 non siamo stati in grado di concludere un numero di operazioni sufficiente per essere redditizi”.
Inoltre, non costituiscono neppure giusta causa di recesso i richiamati licenziamenti già effettuati dalla società, non impattando sulla posizione della parte opposta.
Non appare, poi, fondata la tesi di una paga insufficiente, risultando una cospicua retribuzione a favore del dipendente (cfr. doc. 4 ric.).
Quanto poi, alla locuzione della lettera di dimissioni per cui vi sarebbe stata una
“forte sensazione, condivisa anche dai miei colleghi, è che non abbia più fiducia Pt_1
Contr nel team italiano e non vuole investire (come dimostra, ad esempio, l'eliminazione del piano di welfare e la decisione di non pagare i bonus)”, da un lato, si è già analizzato come appaia giustificata la scelta della opponente di non corrispondere la retribuzione variabile e i benefit nella situazione critica del settore M&A e, dall'altro, non risulta alcun elemento in fatto nella memoria per cui si potesse ipotizzare una chiusura imminente dell'ambito M&A presso la cosicché non si può ipotizzare che vi possa Parte_1
essere stata una perdita di fiducia giustificata da parte del prestatore.
Per tutti questi motivi, dunque, si deve ritenere che le dimissioni di
[...]
non siano supportate da giusta causa ex articolo 2119 cc e, perciò, Parte_2
non avendo offerto questi il periodo di preavviso, è tenuto a versare alla Parte_1
la corrispondente indennità sostitutiva, determinata ai sensi dell'articolo 26 del CCNL in tre mesi (cfr. doc. 4 bis ric.), nella somma di euro 45.120,69 (calcolata come da cap. 43 ric., non contestato).
Viceversa, non essendovi dubbi che il rapporto di lavoro è proseguito tra le parti fino al 1 gennaio 2024, non vi sono motivi per non elargire al dipendente euro 5.653,00 per la retribuzione per il mese di aprile 2024 (comunque già versata al dipendente: cfr. il verbale).
Eventuali condotte illegittime poste in essere da in Parte_2
tale mese in violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 cc si pongono, cioè, solo come ipotesi fondative di possibili domande risarcitorie non svolte nella presente causa, ma non fanno venir meno la considerazione che il rapporto ha, comunque, avuto esecuzione nell'aprile del 2024 con diritto alla relativa retribuzione. Per tali motivi, ugualmente, risultano, perciò, di non rilievo per il presente giudizio la relazione investigativa prodotta dall'opponente e la relazione del giudizio di descrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.i. (doc. 20, 21 e da 31 a 34 ric.), non avendo svolto l'opponente nel presente processo domande di tipo risarcitorio.
B) LE SOMME DOVUTE ALLA PARTE OPPOSTA.
Quanto, poi, alle competenze di fine rapporto, maturate comunque dalla parte opposta, è possibile esaminare l'ultima busta paga (doc. 36 ric.) e rilevare che l'opponente ha esposto che in tale prospetto risultano somme in parte non dovute.
Infatti, dalla busta paga di maggio del 2024 emergono tali voci:
“quota TFR PREVINDAI/PREVINDAPI” per euro 219,29;
“importo buoni mensa elettronici” per euro 121,00;
“ferie non godute” per euro 3.588,43;
“perm. ex festività non goduti” per euro 1.722,05;
“festività” per euro 414,20;
“13.ma mensilità” per euro 3.589,13;
“T.F.R.” per euro 6.137,30;
“addizionale comunale aggiunt. Dovuta” per euro 169,84;
“Addizionale Regionale Dovuta” per euro 577,43”.
Sennonché, pur figurando nella colonna “competenze” del cedolino del mese di maggio 2024, non tutte rappresentano somme di cui il lavoratore è creditore e, quindi, devono essere eliminate le seguenti voci:
“quota TFR PREVINDAI/PREVINDAPI” per euro 219,29”: questa voce è inserita correttamente a cedolino, ma si tratta di un importo indicato figurativamente del quale eventualmente è creditore solo il fondo pensione a cui il lavoratore ha scelto di destinare il proprio trattamento di fine rapporto.
“euro 121 (Importo buoni mensa elettronici)”: anche in questo caso, si tratta di un importo figurativo relativo ai buoni pasto già consegnati, come non oggetto di contestazione.
“euro 169,84 (Addiz. Comunale aggiunt. – Euro 577,43 - Addiz. Regionale)”: si tratta non di competenze maturate, bensì di importi figurativi di tipo fiscale.
Sicché, decurtati tali importi dal conteggio, resta la somma da versare a per complessivi euro 15.451,11 lordi pari a un importo Parte_2
netto di euro 9.067,88. Tale importo netto può essere oggetto di compensazione impropria (cfr. Cass.
Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024) rispetto alla somma di € 45.120,69 dovuta per il mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del dipendente.
E' da precisarsi, infatti, come possa essere oggetto di compensazione solo la somma netta pari ad euro 9.067,88 e non quella lorda corrispondente, in quanto la differenza tra tali due importi costituisce un credito degli enti pubblici (fiscale e previdenziale) che non può essere disponibile per il lavoratore per assolvere al proprio debito nei confronti del datore di lavoro tramite l'istituto della compensazione.
Cosicché, dalla differenza tra tali citati importi (€ 45.120,69 - 9.067,88), risulta che, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto, occorre condannare Parte_2
a versare alla euro 36.052,81 a titolo di indennità sostitutiva
[...] Parte_1
del preavviso, oltre interessi di legge dal 1 maggio 2024 al saldo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate a favore della opponente, tenendo conto del valore, della durata e della natura della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
1. Rigettate le residue domande e preso atto del già avvenuto versamento al dipendente di euro
5.653,00 per la retribuzione per il mese di aprile 2024 che si conferma come dovuta e accertata la assenza di giusta causa delle dimissioni del 1 omaggio 2024 di
[...]
e il diritto della all'indennità sostitutiva del Parte_2 Parte_1
preavviso ex articolo 2119 cc, già operata una compensazione con le somme nette dovute al dipendente per le competenze di fine rapporto, condanna Parte_2
a versare alla opponente euro 36.052,81, oltre interessi di legge dal 1 maggio 2024 al saldo.
2. Revocato il decreto ingiuntivo opposto, condanna a Parte_2 rimborsare alla le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € Parte_1
3500, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 06/02/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo