Sentenza 18 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/11/2002, n. 16209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16209 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 16209 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CAS ONE Oggetto PROPRIETA A DIFESA ALLONI A I Magistrati: Composta dag. Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 7276/00 Presidente Cron. 38007 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 4282 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 11/07/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio Sole dal Sig. SEN T ENZA per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: -7-8-NOV-2002 il IL CANCELLIERE generale di GL AN n.q. di procuratore PE AN, PE AN M., PE SE e PE AN J. (tutti deceduti), elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO DEL BASSO DE CARO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente AM IA NC, domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato MARIO MONGILLO, 2002 ANTONIO ACETO, difesa 1157 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 903/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 21/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per 1 'inammissibilità del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 20/1/1987 NA AG, nella qualità di procuratrice generale di NA, LO, PH e NY PE, tutti residenti negli USA, conveniva in giudizio davanti al Pretore di RR TA AT AR ET e, lamentando che costei occupava senza titolo un fabbricato di sette vani di proprietà dei suoi rappresentati, sito in Petraroia, Via Castello nn.52 e 54, riportato in catasto alla partita 208, foglio 14, ne chiedeva la condanna al rilascio. La convenuta, costituitasi, eccepiva di possedere 1'immobile, che era di tre e non di sette vani, da oltre vent'anni. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che acquisto a suo favore dellafosse dichiarato l'avvenuto proprietà dell'immobile. All'esito dell'istruttoria, il Pretore, con sentenza 14/12/1994, condannava la convenuta a rilasciare a AG NA il fabbricato in suo possesso, rigettando la riconvenzionale. La decisione veniva riformata dal Tribunale di Benevento che, rilevato - per la parte che ancora interessa che gli attori non avevano dato la prova rigorosa della proprietà, con sentenza 21/12/1999, accogliendo parzialmente l'appello proposto dalla AT, rigettava la domanda di rilascio proposta dalla AG , confermando, nel resto, l'impugnata sentenza. 4 Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione la AG per due motivi. Resisteva al ricorso la AT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Vanno anzitutto esaminate le preliminari eccezioni sollevate dalla resistente, la quale ha lamentato la mancata indicazione nell'epigrafe del ricorso per cassazione degli estremi della procura generale in forza della quale AG L NA ha conferito al difensore il mandato per ricorrere in cassazione in nome e per conto dei PE, e l'inidoneità della procura generale, rilasciata dai PE alla AG nel 1985 a contenuta negli atti del processo, in quanto limitata soltanto ai giudizi davanti al Conciliatore. Le eccezioni, volte a far dichiarare l'inammissibilità del gravame, sono infondate. La procura per ricorrere in cassazione è stata rilasciata dalla AG all'avv.Umberto Del Basso De Caro in calce al ricorso. deve perciò ritenersi In ragione di tale collocazione, il requisito della specialità richiesto soddisfatto dall'art.365 c.p.c, a nulla rilevando la mancata indicazione, nell'epigrafe del ricorso, degli estremi della procura generale in forza della quale la AG ha conferito al difensore l'anzidetta procura speciale, dovendo, in difetto, farsi riferimento a quella generale in atti. 5 Tale procura generale, conferita in data 30/8/1985 alla AG da NA PE, LO M. PE, PH A. PE e NY J. PE, per atto del Console d'Italia in St. Louis, Missouri, USA, è ampia e dettagliata in ordine agli atti per i quali venne conferito alla AG il potere rappresentativo. In particolare, quanto al potere di L promuovere giudizi, la lunga elencazione dei casi e le espressioni usate per indicarli ("iniziare e portare a termine pratiche anche giudiziarie, con facoltà di nominare difensori, di presentare ricors, appelli, ......fare tutte quelle impugnative che possano giovare ai mandanti") fa ritenere : compreso nei poteri conferiti alla AG anche quello di ricorrere per cassazione. Lo specifico riferimento ai giudici conciliatori, lungi dall'essere limitativo del potere di promuovere e portare a termine pratiche giudiziarie presso tutti gli uffici giudiziari, va ritenuto soltanto un'ulteriore specificazione, riferita al particolare tipo di giudizio davanti al conciliatore, dato il tenore dell'espressione usata (anche personalmente, presso i giudici conciliatori ) e la sua collocazione, di seguito all'indicazione delle attività da svolgere, invece, a mezzo del difensore. Va infine rilevato che la documentazione depositata nel presente giudizio dalla resistente e costituita dai certificati di morte di PE LO, ON e PH, al fine di dimostrare che, rispetto a costoro, la AG, al momento in cui conferì al difensore la procura speciale per ricorrere in cassazione, era priva del potere di rappresentanza per essere estinta la procura per morte dei mandanti, osserva il Collegio che ai sensi dell'art.372 c.p.c. la documentazione doveva essere notificata alla controparte, il che non è avvenuto. Essa, pertanto, non può essere presa in considerazione. II - Passando all'esame del ricorso, i due motivi possono essere congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per avere la sentenza impugnata qualificato l'azione proposta dai ricorrenti come azione di rivendicazione, anziché come azione di rilascio, e di conseguenza rigettato la domanda per difetto della prova rigorosa della proprietà, senza tenere conto che l'azione era stata qualificata dal giudice di primo grado come azione di natura personale e che tale qualificazione non era stata posta in discussione da nessuna delle parti, ditalché sul punto il giudice d'appello non poteva più pronunziarsi e, avendolo fatto, era incorso nel vizio di ultrapetizione (art.112 c.p.c.). Col secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente ° contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la sentenza qualificato la domanda dei ricorrenti come azione di rivendicazione omettendo del tutto la motivazione in ordine a 7 tale punto decisivo. In particolare, nell'affermare che i ricorrenti non avevano dato prova del titolo di proprietà, il giudicante non aveva tenuto conto che la convenuta non aveva contestato che i PE erano i figli di PE ON, avente causa da d'EL AR, che aveva concesso in godimento l'immobile a AT LA, padre della convenuta. Entrambe le censure vanno disattese. La sentenza ha correttamente osservato, in conformità di pacifica giurisprudenza, che l'onere per i ricorrenti di provare rigorosamente la proprietà dell'immobile di cui avevano chiesto il rilascio, nasceva dalla domanda di usucapione proposta in riconvenzionale dalla convenuta, la quale, tra l'al non eraaveva dedotto che l'usucapione sil'altro, verificata solo successivamente al venire in essere del titolo vantato dai ricorrenti. Altrettanto correttamente ha osservato che se è vero che il godimento dell'immobile risultava essere stato concesso al padre della convenuta da D'EL AR, madre di PE ON, padre dei ricorrenti, tuttavia non era sufficiente il rapporto di parentela tra i ricorrenti e l'ava, per dimostrare l'esistenza di un titolo di proprietà a loro favore. Tale ratio decidendi, che assorbe ogni questione in ordine alla qualificazione della domanda principale, non risulta specificamente censurata. B I motivi vanno, perciò, ritenuti inammissibili, prima ancora che infondati. Si ritiene giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 11 luglio 2002 Destensore Il presidente Traukles ло IL CANCELLIERE C1 Paolo Tala zco. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IT4 8 NOV. 20.52 Roma IL CANCELLIERE co 109T 129,11 AGENZIA DELLE ENTRATE, ROMA 2 Registrato in data. ибот 20,66 ** Serie 5269 versate € 15.5.77 ain. (OTO INDO SENDVANTAG 149.47 6,20 p. Il Dirigente Area Servizi - Responsabile Servizio Asti Gladia во 55,77 От. Мика просію 1