TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 495 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/09/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Cani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/08/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/08/2002 tra e trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Cagliari, anno 2002, numero 78, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Cagliari in data 8 agosto 2002 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3) Confermare le condizioni indicate nel ricorso per separazione consensuale di seguito riportate:
Per_ a) la LI , maggiorenne ma non economicamente indipendente, avrà collocamento prevalente presso la madre.
b) La IG.ra affetta da una patologia psicologica, titolare di una Pt_1 pensione di invalidità, continuerà a vivere a Cagliari nella casa coniugale Per_ con la LI mentre il IG. si è trasferito a Samarate (VA) CP_1 dove lavora come operaio.
c) Il IG. verserà un assegno di mantenimento in favore della LI, CP_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad €. 250,00 mensili e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici
Pag. 2 di 3 del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale oltre al
50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
Per_ d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita potrà vedere il padre quando vorrà compatibilmente agli impegni scolastici e agli impegni lavorativi del IG. . CP_1
e) I coniugi sono autonomi e indipendenti dal punto di vista economico, per cui si impegnano a non pretendere nulla l'uno dall'altro.
f) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e comunicheranno ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge, pur con il diritto di fissare liberamente la propria residenza nel proprio territorio U.E.
g) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
h) I coniugi si impegnano a comunicare nell'interesse della LI via sms.
i) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 495 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/09/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Cani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/08/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/08/2002 tra e trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Cagliari, anno 2002, numero 78, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Cagliari in data 8 agosto 2002 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
3) Confermare le condizioni indicate nel ricorso per separazione consensuale di seguito riportate:
Per_ a) la LI , maggiorenne ma non economicamente indipendente, avrà collocamento prevalente presso la madre.
b) La IG.ra affetta da una patologia psicologica, titolare di una Pt_1 pensione di invalidità, continuerà a vivere a Cagliari nella casa coniugale Per_ con la LI mentre il IG. si è trasferito a Samarate (VA) CP_1 dove lavora come operaio.
c) Il IG. verserà un assegno di mantenimento in favore della LI, CP_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad €. 250,00 mensili e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici
Pag. 2 di 3 del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale oltre al
50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
Per_ d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita potrà vedere il padre quando vorrà compatibilmente agli impegni scolastici e agli impegni lavorativi del IG. . CP_1
e) I coniugi sono autonomi e indipendenti dal punto di vista economico, per cui si impegnano a non pretendere nulla l'uno dall'altro.
f) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e comunicheranno ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge, pur con il diritto di fissare liberamente la propria residenza nel proprio territorio U.E.
g) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
h) I coniugi si impegnano a comunicare nell'interesse della LI via sms.
i) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3