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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5271/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nathalie Parte_1 C.F._1
Tomaselli
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo e Controparte_1 C.F._2
Sofia Beghin
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori Persona_1 secondo la regola dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre
LB (Vi), via Croce 1;
pagina 1 di 3 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori:
-ogni fine settimana dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.00, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
-due giorni alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
-15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31maggio di ogni anno;
-una settimana nel periodo delle festività natalizie ed almeno tre giorni nel periodo pasquale, avendo cura di alternare le festività tra i genitori.
3) contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di € 285,00 annualmente Controparte_1
rivalutata in base a indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese;
le spese straordinarie relative alla minore,come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno ripartite tra i genitori al 50%;
4) l'assegno unico verrà percepito esclusivamente da;
le parti concordano altresì Parte_1
che potrà godere e richiedere in via esclusiva, al 100%, le detrazioni fiscali Parte_1
spettanti perla figlia
6) spese legali integramente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.12.2024 la ha adito l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1
(n. 25.10.2009), nata dalla relazione con . Per tentare la conciliazione delle parti
[...] Controparte_1
veniva fissata udienza del 5.3.2025.
Con comparsa in data 30.1.2025 si è costituito in giudizio , contrastando le richieste attoree. Per_1
All'udienza del 5.3.2025, avanti il Giudice Relatore, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo coniugi e insistevano entrambe per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a pagina 2 di 3 carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento della minore sia regolamentato in Persona_1
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5271/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nathalie Parte_1 C.F._1
Tomaselli
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo e Controparte_1 C.F._2
Sofia Beghin
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori Persona_1 secondo la regola dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre
LB (Vi), via Croce 1;
pagina 1 di 3 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della medesima e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori:
-ogni fine settimana dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21.00, quando il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
-due giorni alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
-15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 31maggio di ogni anno;
-una settimana nel periodo delle festività natalizie ed almeno tre giorni nel periodo pasquale, avendo cura di alternare le festività tra i genitori.
3) contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di € 285,00 annualmente Controparte_1
rivalutata in base a indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese;
le spese straordinarie relative alla minore,come da protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno ripartite tra i genitori al 50%;
4) l'assegno unico verrà percepito esclusivamente da;
le parti concordano altresì Parte_1
che potrà godere e richiedere in via esclusiva, al 100%, le detrazioni fiscali Parte_1
spettanti perla figlia
6) spese legali integramente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.12.2024 la ha adito l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1
(n. 25.10.2009), nata dalla relazione con . Per tentare la conciliazione delle parti
[...] Controparte_1
veniva fissata udienza del 5.3.2025.
Con comparsa in data 30.1.2025 si è costituito in giudizio , contrastando le richieste attoree. Per_1
All'udienza del 5.3.2025, avanti il Giudice Relatore, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo coniugi e insistevano entrambe per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a pagina 2 di 3 carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento della minore sia regolamentato in Persona_1
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3