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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/10/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio UA
1 Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio UA, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza scritta ex art. 127ter del 02/10/2025 nella causa n. 2226/2023 avente ad oggetto “azione accertamento negativo” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CHIEFFO ALFONSO MARIA
- attore - e
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_2 ministero/assistenza dell'avv. PEDACE ULISSE ANTONIO
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 02/10/2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal 2 Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, giova in apertura precisare come la presente controversia abbia ad oggetto l'azione con cui Parte_1 premesso di essere venuta a conoscenza, a seguito di accesso sul cassetto fiscale della società, di una pretesa creditizia da parte della Controparte_1
fondata sulle seguenti cartelle esattoriali: 1. 01220120008818084502
[...] anno d'imposta 2009 asseritamente notificata 19/02/2016 2. 01220130015213235502 anno d'imposta 2010 asseritamente notificata 19/02/2016 3. 01220140010067886502 anno d'imposta 2011 asseritamente notificata 19/02/2016 4. 01220150000087050502 anno d'imposta 2011 asseritamente notificata 19/02/2016 5. 01220150009249469502 anno d'imposta 2011 asseritamente notificata 19/02/2016 6.01220150012782863501 anno d'imposta 2012 asseritamente notificata 12/02/2016 7. 01220160000094212501 anno d'imposta 2012 asseritamente notificata 23/04/2016 8. 01220160000402526501 anno d'imposta 2013 asseritamente notificata 31/10/2016 9. 01220160009775007501 anno d'imposta 2013 asseritamente notificata 05/12/2016 10. 01220170003540043501 anno d'imposta 2013 asseritamente notificata 16/03/2016 11. 01220170009002173501 anno d'imposta 2014 12. 01220170010057222501 anno d'imposta 2014, ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta, per essere la Parte_1 stata costituita in data 13/09/2016 con operatività dal 20/09/2016 e REA AV 191497, con conseguente difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditizia, relative ad annualità precedenti la costituzione della medesima società. Ebbene, inammissibile, anche alla stregua delle difese articolate dalla controparte, esaminate nei termini di cui in seguito, deve dichiararsi l'azione, così come proposta. Come efficacemente eccepito dall' Controparte_1 debitamente costituitasi (v. comparsa di costituzione), in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha novellato l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inserendo il comma 4-bis, dal seguente tenore: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
3 Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Si tratta di norme applicabili anche ai processi pendenti, come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a risoluzione del contrasto registratosi in materia, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (v. Sezioni Unite n. 26283/2022). La Suprema Corte, invero, ha chiarito la riferibilità della citata norma anche a fattispecie extratributarie: La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). Quanto poi alla portata applicativa della suddetta disposizione, giova precisare come la questione sottoposta alle Sezioni Unite concernesse la possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Fino all'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, la giurisprudenza aveva ammesso tale possibilità, affermando che
“il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e se il debito è conosciuto per il tramite di tale atto rilasciato dal concessionario della riscossione” (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704). Con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di contro, è stata espressamente prevista la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tassative e residuali eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite conferma tale regola e la ritiene applicabile, come in precedenza chiarito, anche ai processi in corso,
4 Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). La Suprema Corte invero ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della sua natura di atto interno dell'amministrazione finanziaria, essendo un mero “elaborato informatico” - al pari degli esiti della consultazione del cassetto fiscale avutasi nel caso di specie - formato dall'esattore e non avente alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con la conseguenza che l'esercizio della pretesa tributaria non emergerebbe da alcun atto giuridicamente efficace. La inidoneità dell'estratto a contenere qualsivoglia autonoma e/o nuova pretesa impositiva diretta o indiretta comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per assoluta mancanza di interesse del debitore ex art. 100 c.p.c. a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento senza incidere su quanto in esso rappresentato. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono oggi suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale. Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. Da tanto non può che discendere l'inammissibilità dell'azione come proposta, difettando anche in questo caso una minaccia attuale nei confronti dell'attore, che non ha, nemmeno in corso di causa, formulato deduzioni circa l'eventuale sussistenza nella fattispecie in esame di una delle ipotesi normativamente previste (v. atto di citazione e scritti difensivi). Deve infatti mettersi in evidenza come, secondo la citata pronuncia a Sezioni Unite, In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito
5 Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022). Da quanto precede, dunque, deriva l'inammissibilità dell'azione, così come proposta, con il contestuale assorbimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, unitamente all'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, da ultimo esitato nelle citate pronunce a Sezioni Unite, ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio UA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , respinta, o comunque Controparte_1 assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile l'azione così come proposta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 02/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio UA
6
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio UA
1 Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio UA, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza scritta ex art. 127ter del 02/10/2025 nella causa n. 2226/2023 avente ad oggetto “azione accertamento negativo” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CHIEFFO ALFONSO MARIA
- attore - e
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_2 ministero/assistenza dell'avv. PEDACE ULISSE ANTONIO
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 02/10/2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal 2 Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, giova in apertura precisare come la presente controversia abbia ad oggetto l'azione con cui Parte_1 premesso di essere venuta a conoscenza, a seguito di accesso sul cassetto fiscale della società, di una pretesa creditizia da parte della Controparte_1
fondata sulle seguenti cartelle esattoriali: 1. 01220120008818084502
[...] anno d'imposta 2009 asseritamente notificata 19/02/2016 2. 01220130015213235502 anno d'imposta 2010 asseritamente notificata 19/02/2016 3. 01220140010067886502 anno d'imposta 2011 asseritamente notificata 19/02/2016 4. 01220150000087050502 anno d'imposta 2011 asseritamente notificata 19/02/2016 5. 01220150009249469502 anno d'imposta 2011 asseritamente notificata 19/02/2016 6.01220150012782863501 anno d'imposta 2012 asseritamente notificata 12/02/2016 7. 01220160000094212501 anno d'imposta 2012 asseritamente notificata 23/04/2016 8. 01220160000402526501 anno d'imposta 2013 asseritamente notificata 31/10/2016 9. 01220160009775007501 anno d'imposta 2013 asseritamente notificata 05/12/2016 10. 01220170003540043501 anno d'imposta 2013 asseritamente notificata 16/03/2016 11. 01220170009002173501 anno d'imposta 2014 12. 01220170010057222501 anno d'imposta 2014, ha chiesto accertarsi l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta, per essere la Parte_1 stata costituita in data 13/09/2016 con operatività dal 20/09/2016 e REA AV 191497, con conseguente difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditizia, relative ad annualità precedenti la costituzione della medesima società. Ebbene, inammissibile, anche alla stregua delle difese articolate dalla controparte, esaminate nei termini di cui in seguito, deve dichiararsi l'azione, così come proposta. Come efficacemente eccepito dall' Controparte_1 debitamente costituitasi (v. comparsa di costituzione), in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha novellato l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inserendo il comma 4-bis, dal seguente tenore: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
3 Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Si tratta di norme applicabili anche ai processi pendenti, come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a risoluzione del contrasto registratosi in materia, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (v. Sezioni Unite n. 26283/2022). La Suprema Corte, invero, ha chiarito la riferibilità della citata norma anche a fattispecie extratributarie: La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). Quanto poi alla portata applicativa della suddetta disposizione, giova precisare come la questione sottoposta alle Sezioni Unite concernesse la possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Fino all'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, la giurisprudenza aveva ammesso tale possibilità, affermando che
“il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e se il debito è conosciuto per il tramite di tale atto rilasciato dal concessionario della riscossione” (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704). Con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di contro, è stata espressamente prevista la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tassative e residuali eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite conferma tale regola e la ritiene applicabile, come in precedenza chiarito, anche ai processi in corso,
4 Tribunale di Avellino n. 2226/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). La Suprema Corte invero ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della sua natura di atto interno dell'amministrazione finanziaria, essendo un mero “elaborato informatico” - al pari degli esiti della consultazione del cassetto fiscale avutasi nel caso di specie - formato dall'esattore e non avente alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con la conseguenza che l'esercizio della pretesa tributaria non emergerebbe da alcun atto giuridicamente efficace. La inidoneità dell'estratto a contenere qualsivoglia autonoma e/o nuova pretesa impositiva diretta o indiretta comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per assoluta mancanza di interesse del debitore ex art. 100 c.p.c. a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento senza incidere su quanto in esso rappresentato. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono oggi suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale. Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. Da tanto non può che discendere l'inammissibilità dell'azione come proposta, difettando anche in questo caso una minaccia attuale nei confronti dell'attore, che non ha, nemmeno in corso di causa, formulato deduzioni circa l'eventuale sussistenza nella fattispecie in esame di una delle ipotesi normativamente previste (v. atto di citazione e scritti difensivi). Deve infatti mettersi in evidenza come, secondo la citata pronuncia a Sezioni Unite, In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito
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dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022). Da quanto precede, dunque, deriva l'inammissibilità dell'azione, così come proposta, con il contestuale assorbimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, unitamente all'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, da ultimo esitato nelle citate pronunce a Sezioni Unite, ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio UA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , respinta, o comunque Controparte_1 assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile l'azione così come proposta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 02/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio UA
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