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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/11/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC TT Presidente dott. RI SI DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2059/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA con l'avv. Raffaele De Luca Tamajo Parte_1
APPELLANTE
E
, con gli avv. Barbara Starna e Sabina Di Giacomo Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 952/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2022 Parte_1 proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo n.
474/2022 con il quale lo stesso Tribunale gli aveva intimato il pagamento della somma di
€ 50.554,84 oltre accessori in favore del proprio dipendente a titolo Controparte_1 di retribuzione spettante nei giorni di ferie in base alla sentenza n. 4032/2021 emessa da questa stessa Corte di appello.
Con il ricorso monitorio il aveva dedotto che la sentenza menzionata aveva CP_1 dichiarato “inter partes illegittimo il meccanismo di quantificazione della retribuzione
Pag. 1 di 8 spettante per i giorni di ferie previsto dal CCNL CAI, sezione comandanti (art. 8, commi
1, 3 e 9, e art. 18, comma 1) e dal CCNL Assoaereo (art. 10, commi 1 e 3, e art. 22, come integrato dall'accordo del 16 luglio 2014, ultimo capoverso del paragrafo relativo a
“ferie personale navigante”), nella parte in cui non prevede che il personale tecnico navigante con la qualifica di comandante debba percepire, nei periodi di ferie, una retribuzione comprensiva anche dell'indennità di volo oraria”; e che aveva conseguentemente dichiarato: “il diritto di parte appellante di percepire, nei periodi di ferie, una retribuzione comprensiva anche di tale indennità, quantificata tenendo conto della media del volato relativo ai 5 mesi immediatamente precedenti a ogni singolo periodo di ferie fruite e, per l'effetto, condanna al pagamento di Controparte_2 quanto dovuto a titolo di differenze retributive risultanti dall'applicazione della predetta modalità di calcolo””; che, sulla base delle buste paga prodotte in atti – dalle quali si evincevano le ore volate, i giorni di volo e l'indennità di volo percepita – aveva proceduto al calcolo della somma spettantegli a tale titolo sommando il valore dell'IVO percepita nei 5 mesi precedenti alle ferie, quindi dividendo il dato ricavato per il numero di giorni volati negli stessi 5 mesi precedenti, infine moltiplicando il valore medio così determinato per il numero di giorni di ferie goduti, ottenendo la citata somma di € 50.554,84 trasfusa nel decreto ingiuntivo indicato.
Nella sua opposizione CAI richiedeva in via preliminare la sospensione del giudizio, essendo pendente presso la Corte di cassazione l'impugnativa avverso la sentenza n.
4032/2021 della Corte di appello;
nel merito, adduceva il difetto dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo in quanto fondato su una sentenza che non aveva ancora acquisito il valore di giudicato e per via della mancanza dei dati per quantificare l'importo preteso;
contestava dunque i conteggi di parte opposta in quanto il calcolo dell'IVO era fondato su parametri diversi da quelli contrattuali o normativi, evidenziando che la media dei 5 mesi anteriori al periodo di ferie era riferita ad un periodo troppo breve per stabilire con equità la tendenza delle ore volate;
affermava, inoltre, che il calcolo era effettuato sulle giornate che determinano l'IVO invece che sulle ore volate, le quali servivano invece come base per la liquidazione dell'indennità, chiarendo che l'azienda liquidava la voce in questione su base oraria e non già su base giornaliera, così lamentando l'erroneità del calcolo e un incremento “considerevole e ingiustificato” dell'indennità in esame.
Pag. 2 di 8 Sulla base di tanto concludeva richiedendo: “- In via preliminare e di rito: sospendere il presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 e/o dell'art. 337, II co., c.p.c.;
- In ogni caso accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo e/o privarlo di efficacia per le causali tutte esposte”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il deducendo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione, della quale richiedeva il rigetto.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 952/2024, depositata il 26 gennaio 2024, che
• rigettava l'istanza di sospensione ritenendo insussistente un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico
• rigettava l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo in base al rilievo che anche una condanna generica poteva costituire atto scritto a tale scopo, unitamente alle buste paga in atti
• quanto al merito, richiamava la sentenza n. 4032/2021 di questa Corte di appello anche in ordine ai criteri di calcolo dell'indennità spettante sulla base della media del volato nei 5 mesi immediatamente precedenti a ogni singolo periodo di ferie fruite, precisando che, trattandosi di un giudizio sul quantum, non potevano essere valutati in questa sede elementi non già considerati nella sentenza menzionata
• evidenziava che a bene vedere CAI non aveva contestato i conteggi ma solo il criterio di computo, senza nemmeno fornire un calcolo alternativo che potesse confermare le discrepanze dedotte rispetto alla concreta liquidazione operata dal lavoratore
• affermava la correttezza dei criteri di calcolo e dei risultati ottenuti così respingendo l'opposizione e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 23 luglio 2024 CAI impugnava la sentenza citata affidandosi ai seguenti motivi.
Con il primo censurava la mancata sospensione del giudizio, sostenendo che il Tribunale aveva richiamato giurisprudenza inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa.
Ribadiva che le pretese azionate in questa sede presupponevano la definizione del precedente giudizio, pendente dinanzi alla Corte di cassazione, e che soltanto la sua
Pag. 3 di 8 definizione in senso favorevole al lavoratore avrebbe potuto “costituire il presupposto logico-giuridico per fondare la pretesa dello stesso come attivata in sede monitoria”, ancora sub iudice, con la conseguenza che le due cause erano legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza che avrebbe imposto la sospensione ai sensi dell'art. 295
c.p.c., pena la violazione del principio del ne bis in idem. Ricordava di avere richiesto la sospensione anche ai sensi degli artt. 337 e 649 c.p.c. evidenziando che nel caso di specie emergevano elementi tali da determinarne l'opportunità e che non erano state dedotte circostanze di carattere alimentare che potessero giustificare un'immediata pronuncia in favore del lavoratore.
Con il secondo motivo si doleva di quella che definiva come erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio. In particolare, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, deduceva di avere “tempestivamente eccepito nell'ambito dell'altro giudizio di appello espressamente richiamato l'erroneità,
l'irrilevanza e finanche l'ammissibilità dei conteggi di controparte”, anche richiamando sul punto il contenuto del ricorso per cassazione, e di avere inoltre espressamente contestato i conteggi nel corpo dell'opposizione, ove vi aveva dedicato un intero capitolo.
Né la sentenza presupposta, oltretutto “non definitiva”, consentiva di pervenire con un semplice calcolo matematico alla determinazione dell'importo senza ricorrere all'acquisizione di ulteriori documenti, così difettando i requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità prescritti dall'art. 474 c.p.c. per potersi procedere all'esecuzione forzata;
non si poteva dunque addossare all'opponente l'onere di fornire un non meglio precisato conteggio alternativo, infine sollecitandosi l'esperimento di una consulenza tecnica contabile.
Concludeva richiedendo “in via preliminare ed in riforma della sentenza impugnata sospendere il giudizio intercorrente tra le parti alla luce di quanto esposto nel presente atto e nei precedenti scritti difensivi;
in ogni caso: accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 952/2024 resa inter partes nel giudizio di cui al n. r.g.
8191/2022 dal Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro - pubblicata in data 26.1.2024
e non notificata, rigettare integralmente le domande originariamente proposte dal Sig. in quanto infondate sia in fatto che in diritto alla luce delle motivazioni CP_1 espresse nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado e, per l'effetto, revocare
e/o annullare e/o privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 474/2022 reso il 26.01.2022
Pag. 4 di 8 dal Tribunale di Roma tempestivamente opposto in quanto, oltretutto, privo degli indefettibili presupposti e/o requisiti per la sua ammissibilità. Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si costituiva il concludendo per la CP_1 conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e loro distrazione.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per i motivi che seguono.
Occorre ricordare innanzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Pertanto, l'opposizione non può essere proposta sulla base di motivi attinenti soltanto ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì essa deve avere riguardo al merito del credito. Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
Tanto premesso, non ha pregio il primo motivo di impugnazione, atteso in primo luogo che lo strumento di cui all'art. 295 c.p.c. non è utilizzabile in quanto in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi della disposizione citata (per tutte, Cass. SS.UU. n. 21763/2021).
Invero, in ipotesi, come quella di specie, di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum, tra essi sussiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, non anche in senso tecnico-giuridico,
Pag. 5 di 8 essendo eventualmente applicabile l'art. 337, secondo comma c.p.c. Tale norma, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, dovendosi tenere altresì conto del fatto che, a norma dell'art. 336, secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum, anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati (ex multis, Cass. n. 8885/2023; Cass. n.
20351/2024).
Orbene, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. n. 14146/2020; Cass. n. 8065/2023;
Cass. n. 17537/2025).
Nel caso oggetto del presente giudizio, dalla lettura della sentenza n. 4032/2021 di questa
Corte di appello non emergono motivi tali da far ritenere che essa sia controvertibile, se solo si considera che si inserisce nel solco di un filone ormai consolidato in ordine alla spettanza al lavoratore nel periodo feriale di una retribuzione non dissuasiva, dunque comprensiva delle ordinarie voci che la compongono, ivi compresa per quanto di rilievo ai fini della presente decisione l'indennità di volo, computata in base a conteggi definiti come non contestati, il che comporto il rigetto della prima censura.
Non ha maggiore fondamento la seconda doglianza.
Occorre premettere che non si ravvisa alcuna erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, atteso che il primo giudice si è solo limitato a rilevare che, fermo l'accertamento nell'an della spettanza di differenze retributive a favore del la società aveva mancato di chiarire in quale misura i criteri CP_1 elaborati dal lavoratore conducessero a quell'incremento “considerevole e ingiustificato” dell'indennità di volo, genericamente allegato, ma non specificamente dimostrato.
Pag. 6 di 8 Si aggiunga che, dalla disamina della sentenza presupposta si rileva che la Corte ha motivato come segue la decisione in ordine ai criteri di individuazione di quanto dovuto al lavoratore: “In ordine alla modalità di quantificazione del relativo importo, si stima congruo – anche in considerazione della mancanza di specifiche contestazioni di parte appellata – il criterio proposto da parte ricorrente (odierna appellante) di considerare la media del volato relativo ai 5 mesi immediatamente precedenti a ogni singolo periodo di ferie fruite”.
Dunque, la sentenza in esame non ha affatto mancato di indicare i criteri secondo i quali pervenire alla quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità di volo da percepire anche nel periodo feriale. Infatti, la natura di condanna generica dell'originaria sentenza tra le parti non esclude che, ferma restando tale natura, la pronuncia possa in concreto già definire – come è nel caso di specie – in via parimenti generica, ma preclusiva rispetto a ricostruzioni successive diverse, alcuni profili della base di calcolo del diritto riconosciuto (Cass. n. 23113/2025).
Ne consegue che è impedita in questa sede quantificatoria una nuova individuazione di criteri per la determinazione delle somme dovute a titolo di indennità di volo da percepire anche nel periodo feriale, siccome stabiliti con la citata sentenza n. 4032/2021, in quanto la Corte di appello pur emettendo una condanna generica – come da domanda proposta dal lavoratore – ha tenuto conto dei conteggi elaborati dal nell'individuazione CP_1 del criterio di quantificazione delle differenze retributive dovute.
Si consideri, infine, che nel caso di specie ci si muove nell'ambito di un procedimento per decreto ingiuntivo e non di esecuzione della sentenza;
dunque, risultano incongrue le argomentazioni riguardanti l'impossibilità di determinare le somme eventualmente dovute a mezzo di un semplice calcolo matematico, in disparte quanto già osservato in precedenza in ordine alla natura di giudizio ordinario di cognizione propria del giudizio di opposizione a provvedimento monitorio.
Sulla base di quanto fino a questo punto esposto, l'appello va conclusivamente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pag. 7 di 8 Si deve, infine, dare atto che per le parti appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 23 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 952/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI SI DO IT SC TT
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC TT Presidente dott. RI SI DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2059/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA con l'avv. Raffaele De Luca Tamajo Parte_1
APPELLANTE
E
, con gli avv. Barbara Starna e Sabina Di Giacomo Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 952/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2022 Parte_1 proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo n.
474/2022 con il quale lo stesso Tribunale gli aveva intimato il pagamento della somma di
€ 50.554,84 oltre accessori in favore del proprio dipendente a titolo Controparte_1 di retribuzione spettante nei giorni di ferie in base alla sentenza n. 4032/2021 emessa da questa stessa Corte di appello.
Con il ricorso monitorio il aveva dedotto che la sentenza menzionata aveva CP_1 dichiarato “inter partes illegittimo il meccanismo di quantificazione della retribuzione
Pag. 1 di 8 spettante per i giorni di ferie previsto dal CCNL CAI, sezione comandanti (art. 8, commi
1, 3 e 9, e art. 18, comma 1) e dal CCNL Assoaereo (art. 10, commi 1 e 3, e art. 22, come integrato dall'accordo del 16 luglio 2014, ultimo capoverso del paragrafo relativo a
“ferie personale navigante”), nella parte in cui non prevede che il personale tecnico navigante con la qualifica di comandante debba percepire, nei periodi di ferie, una retribuzione comprensiva anche dell'indennità di volo oraria”; e che aveva conseguentemente dichiarato: “il diritto di parte appellante di percepire, nei periodi di ferie, una retribuzione comprensiva anche di tale indennità, quantificata tenendo conto della media del volato relativo ai 5 mesi immediatamente precedenti a ogni singolo periodo di ferie fruite e, per l'effetto, condanna al pagamento di Controparte_2 quanto dovuto a titolo di differenze retributive risultanti dall'applicazione della predetta modalità di calcolo””; che, sulla base delle buste paga prodotte in atti – dalle quali si evincevano le ore volate, i giorni di volo e l'indennità di volo percepita – aveva proceduto al calcolo della somma spettantegli a tale titolo sommando il valore dell'IVO percepita nei 5 mesi precedenti alle ferie, quindi dividendo il dato ricavato per il numero di giorni volati negli stessi 5 mesi precedenti, infine moltiplicando il valore medio così determinato per il numero di giorni di ferie goduti, ottenendo la citata somma di € 50.554,84 trasfusa nel decreto ingiuntivo indicato.
Nella sua opposizione CAI richiedeva in via preliminare la sospensione del giudizio, essendo pendente presso la Corte di cassazione l'impugnativa avverso la sentenza n.
4032/2021 della Corte di appello;
nel merito, adduceva il difetto dei presupposti per emettere il decreto ingiuntivo in quanto fondato su una sentenza che non aveva ancora acquisito il valore di giudicato e per via della mancanza dei dati per quantificare l'importo preteso;
contestava dunque i conteggi di parte opposta in quanto il calcolo dell'IVO era fondato su parametri diversi da quelli contrattuali o normativi, evidenziando che la media dei 5 mesi anteriori al periodo di ferie era riferita ad un periodo troppo breve per stabilire con equità la tendenza delle ore volate;
affermava, inoltre, che il calcolo era effettuato sulle giornate che determinano l'IVO invece che sulle ore volate, le quali servivano invece come base per la liquidazione dell'indennità, chiarendo che l'azienda liquidava la voce in questione su base oraria e non già su base giornaliera, così lamentando l'erroneità del calcolo e un incremento “considerevole e ingiustificato” dell'indennità in esame.
Pag. 2 di 8 Sulla base di tanto concludeva richiedendo: “- In via preliminare e di rito: sospendere il presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 e/o dell'art. 337, II co., c.p.c.;
- In ogni caso accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo e/o privarlo di efficacia per le causali tutte esposte”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il deducendo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione, della quale richiedeva il rigetto.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 952/2024, depositata il 26 gennaio 2024, che
• rigettava l'istanza di sospensione ritenendo insussistente un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico
• rigettava l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo in base al rilievo che anche una condanna generica poteva costituire atto scritto a tale scopo, unitamente alle buste paga in atti
• quanto al merito, richiamava la sentenza n. 4032/2021 di questa Corte di appello anche in ordine ai criteri di calcolo dell'indennità spettante sulla base della media del volato nei 5 mesi immediatamente precedenti a ogni singolo periodo di ferie fruite, precisando che, trattandosi di un giudizio sul quantum, non potevano essere valutati in questa sede elementi non già considerati nella sentenza menzionata
• evidenziava che a bene vedere CAI non aveva contestato i conteggi ma solo il criterio di computo, senza nemmeno fornire un calcolo alternativo che potesse confermare le discrepanze dedotte rispetto alla concreta liquidazione operata dal lavoratore
• affermava la correttezza dei criteri di calcolo e dei risultati ottenuti così respingendo l'opposizione e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 23 luglio 2024 CAI impugnava la sentenza citata affidandosi ai seguenti motivi.
Con il primo censurava la mancata sospensione del giudizio, sostenendo che il Tribunale aveva richiamato giurisprudenza inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa.
Ribadiva che le pretese azionate in questa sede presupponevano la definizione del precedente giudizio, pendente dinanzi alla Corte di cassazione, e che soltanto la sua
Pag. 3 di 8 definizione in senso favorevole al lavoratore avrebbe potuto “costituire il presupposto logico-giuridico per fondare la pretesa dello stesso come attivata in sede monitoria”, ancora sub iudice, con la conseguenza che le due cause erano legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza che avrebbe imposto la sospensione ai sensi dell'art. 295
c.p.c., pena la violazione del principio del ne bis in idem. Ricordava di avere richiesto la sospensione anche ai sensi degli artt. 337 e 649 c.p.c. evidenziando che nel caso di specie emergevano elementi tali da determinarne l'opportunità e che non erano state dedotte circostanze di carattere alimentare che potessero giustificare un'immediata pronuncia in favore del lavoratore.
Con il secondo motivo si doleva di quella che definiva come erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio. In particolare, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, deduceva di avere “tempestivamente eccepito nell'ambito dell'altro giudizio di appello espressamente richiamato l'erroneità,
l'irrilevanza e finanche l'ammissibilità dei conteggi di controparte”, anche richiamando sul punto il contenuto del ricorso per cassazione, e di avere inoltre espressamente contestato i conteggi nel corpo dell'opposizione, ove vi aveva dedicato un intero capitolo.
Né la sentenza presupposta, oltretutto “non definitiva”, consentiva di pervenire con un semplice calcolo matematico alla determinazione dell'importo senza ricorrere all'acquisizione di ulteriori documenti, così difettando i requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità prescritti dall'art. 474 c.p.c. per potersi procedere all'esecuzione forzata;
non si poteva dunque addossare all'opponente l'onere di fornire un non meglio precisato conteggio alternativo, infine sollecitandosi l'esperimento di una consulenza tecnica contabile.
Concludeva richiedendo “in via preliminare ed in riforma della sentenza impugnata sospendere il giudizio intercorrente tra le parti alla luce di quanto esposto nel presente atto e nei precedenti scritti difensivi;
in ogni caso: accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 952/2024 resa inter partes nel giudizio di cui al n. r.g.
8191/2022 dal Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro - pubblicata in data 26.1.2024
e non notificata, rigettare integralmente le domande originariamente proposte dal Sig. in quanto infondate sia in fatto che in diritto alla luce delle motivazioni CP_1 espresse nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado e, per l'effetto, revocare
e/o annullare e/o privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 474/2022 reso il 26.01.2022
Pag. 4 di 8 dal Tribunale di Roma tempestivamente opposto in quanto, oltretutto, privo degli indefettibili presupposti e/o requisiti per la sua ammissibilità. Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si costituiva il concludendo per la CP_1 conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e loro distrazione.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per i motivi che seguono.
Occorre ricordare innanzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Pertanto, l'opposizione non può essere proposta sulla base di motivi attinenti soltanto ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì essa deve avere riguardo al merito del credito. Se infatti il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno.
Tanto premesso, non ha pregio il primo motivo di impugnazione, atteso in primo luogo che lo strumento di cui all'art. 295 c.p.c. non è utilizzabile in quanto in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi della disposizione citata (per tutte, Cass. SS.UU. n. 21763/2021).
Invero, in ipotesi, come quella di specie, di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum, tra essi sussiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, non anche in senso tecnico-giuridico,
Pag. 5 di 8 essendo eventualmente applicabile l'art. 337, secondo comma c.p.c. Tale norma, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, dovendosi tenere altresì conto del fatto che, a norma dell'art. 336, secondo comma c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum, anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati (ex multis, Cass. n. 8885/2023; Cass. n.
20351/2024).
Orbene, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. n. 14146/2020; Cass. n. 8065/2023;
Cass. n. 17537/2025).
Nel caso oggetto del presente giudizio, dalla lettura della sentenza n. 4032/2021 di questa
Corte di appello non emergono motivi tali da far ritenere che essa sia controvertibile, se solo si considera che si inserisce nel solco di un filone ormai consolidato in ordine alla spettanza al lavoratore nel periodo feriale di una retribuzione non dissuasiva, dunque comprensiva delle ordinarie voci che la compongono, ivi compresa per quanto di rilievo ai fini della presente decisione l'indennità di volo, computata in base a conteggi definiti come non contestati, il che comporto il rigetto della prima censura.
Non ha maggiore fondamento la seconda doglianza.
Occorre premettere che non si ravvisa alcuna erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, atteso che il primo giudice si è solo limitato a rilevare che, fermo l'accertamento nell'an della spettanza di differenze retributive a favore del la società aveva mancato di chiarire in quale misura i criteri CP_1 elaborati dal lavoratore conducessero a quell'incremento “considerevole e ingiustificato” dell'indennità di volo, genericamente allegato, ma non specificamente dimostrato.
Pag. 6 di 8 Si aggiunga che, dalla disamina della sentenza presupposta si rileva che la Corte ha motivato come segue la decisione in ordine ai criteri di individuazione di quanto dovuto al lavoratore: “In ordine alla modalità di quantificazione del relativo importo, si stima congruo – anche in considerazione della mancanza di specifiche contestazioni di parte appellata – il criterio proposto da parte ricorrente (odierna appellante) di considerare la media del volato relativo ai 5 mesi immediatamente precedenti a ogni singolo periodo di ferie fruite”.
Dunque, la sentenza in esame non ha affatto mancato di indicare i criteri secondo i quali pervenire alla quantificazione delle somme dovute a titolo di indennità di volo da percepire anche nel periodo feriale. Infatti, la natura di condanna generica dell'originaria sentenza tra le parti non esclude che, ferma restando tale natura, la pronuncia possa in concreto già definire – come è nel caso di specie – in via parimenti generica, ma preclusiva rispetto a ricostruzioni successive diverse, alcuni profili della base di calcolo del diritto riconosciuto (Cass. n. 23113/2025).
Ne consegue che è impedita in questa sede quantificatoria una nuova individuazione di criteri per la determinazione delle somme dovute a titolo di indennità di volo da percepire anche nel periodo feriale, siccome stabiliti con la citata sentenza n. 4032/2021, in quanto la Corte di appello pur emettendo una condanna generica – come da domanda proposta dal lavoratore – ha tenuto conto dei conteggi elaborati dal nell'individuazione CP_1 del criterio di quantificazione delle differenze retributive dovute.
Si consideri, infine, che nel caso di specie ci si muove nell'ambito di un procedimento per decreto ingiuntivo e non di esecuzione della sentenza;
dunque, risultano incongrue le argomentazioni riguardanti l'impossibilità di determinare le somme eventualmente dovute a mezzo di un semplice calcolo matematico, in disparte quanto già osservato in precedenza in ordine alla natura di giudizio ordinario di cognizione propria del giudizio di opposizione a provvedimento monitorio.
Sulla base di quanto fino a questo punto esposto, l'appello va conclusivamente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pag. 7 di 8 Si deve, infine, dare atto che per le parti appellanti sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 23 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 952/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
- dà atto che per la parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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