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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, giusta autorizzazione di Parte_1 P.IVA_1 cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 20.12.2022 (doc. 1), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta (C.F. ), Nicoletta Ongaro (C.F. C.F._1 [...]
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (C.F. ) della Civica Avvocatura e C.F._4 Parte_4 C.F._5 dell'avv. Sabrina Mazzeo del Foro di (C.F. ) elettivamente domiciliato Pt_3 C.F._6 presso il suo studio di quest'ultima in – Piazza di Centa 13/1, giusta procura alle liti depositata Pt_3 contestualmente nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO (C.F. e P. IVA con sede legale a – Piazza Silvio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Pt_3
Pellico n. 5 – 38122 , in persona del legale rappresentante / amministratore dott. Pt_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Odorizzi (C.F. del Foro di CP_2 C.F._7
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Calepina 65, 38122 , giusta Pt_3 Pt_3 procura alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, nonché con la precedente istanza di visibilità dd. 14.03.2024 già agli atti;
APPELLATA
E
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Arona (NO) – Via San Carlo n. 2 Controparte_3 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Barletta, ed elettivamente domiciliata P.IVA_4 presso il suo studio in Milano – Via Manara n. 11, giusta procura speciale alle liti in atti;
APPELLATO
E
Agente della Riscossione per la Provincia di (C.F. RT Pt_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_5
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 10 E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cefalù (PA) – Controparte_5 P.IVA_6
Corso Ruggiero n. 139;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Ostuni (BA) – Controparte_6 P.IVA_7
Piazza della Libertà n. 68; APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Alessano Controparte_7 P.IVA_8
(LE) – Piazza Don Tonino Bello n. 17;
APPELLATO CONTUMACE E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_8 P.IVA_9
Melito di Porto Salvo (RC) – Viale delle Rimembranze n. 19;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Gioia Controparte_9 P.IVA_10 CP_10
Tauro (RC) – Via Trento n. 57;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Olbia (SS) – CP_11 P.IVA_11
Via Dante n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Tropea (VV) – Controparte_12 P.IVA_12 CP_10
Largo Municipio;
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 264/2023, depositata il Pt_3
22.08.2023. CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE 1)riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 264/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio R.G. 2298/2022, depositata in data 22.08.2023 e, per l'effetto:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 0000722204 000 CP_1 emessa da;
RT
-confermare la suddetta cartella di pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
2)dichiarare inammissibili, in quanto tardivamente proposti in primo grado, e in ogni caso respingere nel merito i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di Pace ed espressamente riproposti da CP_1 ai sensi dell'art. 346 cpc.
[...]
Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi. CONCLUSIONI DELL'APPELLATA CP_1 pagina 2 di 10 -in via principale: rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della Parte_1 sentenza del G.d.P. di Trento n. 264/2023 impugnata;
-in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021 0000722
04 000 emessa da , dichiarando in ogni caso che RT CP_1 non è debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice della strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al convenuto. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. CONCLUSIONI DELL'APPELLATO Controparte_3
Riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 264/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio R.G.
228/2022, depositata in data 22.08.2023 e comunicata dalla Cancelleria in data 23.08.2023 e, per l'effetto:
-confermare la cartella di pagamento n. 112 2021 0000 7222 04 000 emessa da RT
, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di
[...] competenza del Comune di CP_3
Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello proposto, si chiede fin da subito la compensazione delle spese di liti, viste le argomentazioni svolte da questa Amministrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con atto di citazione datato 16.07.2022, ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avanti il Giudice di Pace di , avverso la cartella di Pt_3 pagamento n. 112 2021 0000 7222 04 000, notificata il 20.06.2022, convenendo in giudizio
[...]
, , RT Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 CP_5
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_11 Parte_1
e
[...] Controparte_12
In particolare deduceva l'opponente: A) l'illegittimità della cartella per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione;
B) l'illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012; C) in subordine, l'illegittimità della cartella in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'opponente; D) in ulteriore subordine, l'illegittimità della cartella per difetto di legittimazione passiva di a seguito del venir CP_1 meno della propria responsabilità solidale in ragione della condotta di quest'ultima; E) in ulteriore subordine, l'illegittimità della cartella per intervenuto annullamento ex lege dei verbali e, comunque, per inutilizzabilità degli stessi nei confronti di Controparte_1 Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, dichiarare la nullità o, comunque, annullare la cartella di pagamento n. 112 2021 0000 7222 04 000, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative CP_1 alle violazioni al Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella e riferiti ai Comuni convenuti;
spese di giudizio rifuse. Costituitasi con comparsa dd. 19.09.2022 l' chiedeva, in via RT preliminare, dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della deducente, con conseguente sua estromissione del giudizio e rigetti della domanda attorea;
in via subordinata, dichiarare la domanda attorea inammissibile e, per l'effetto, rigettare la stessa;
spese di giudizio rifuse.
pagina 3 di 10 Costituitosi con comparsa dd. 16.08.2022 il chiedeva, in via preliminare, accertarsi Parte_1
e dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito, il rigetto dell'opposizione; spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con comparsa depositata in data 11.10.2022 il chiedeva dichiarare Controparte_5 cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, in ragione della determina di discarico n. 288 dd. 28.09.2022. Con sentenza n. 264/2023 dd. 22.08.2023 il Giudice di Pace di Trento così statuiva: “Accoglie la domanda e annulla la cartella esattoriale opposta per inefficacia e/o per sopravvenuta inefficacia dei verbali – titoli esecutivi sottesi”.
Avverso detta sentenza proponeva gravame il con atto di citazione dd. 21.02.2024, Parte_1 ritualmente notificato, convenendo in giudizio , CP_1 RT
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 Controparte_8
, , e
[...] Controparte_9 CP_11 Controparte_12
Chiedeva l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 112 2021 00007222 04 000 emessa da;
confermare detta cartella RT di pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse, oltre agli oneri riflessi. Parte_1
In particolare deduceva l'appellante: 1) “Error in indicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196, 84 e 180 C.d.S., nonché dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992). Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1 L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”; 2) “Error in indicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S. – travisamento dei fatti – Carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Ingiustizia manifesta”; 3) “Error in indicando – Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cpc, in combinato disposto con gli artt. 203 e 204 C.d.S.”. Costituitosi con comparsa dd. 09.05.2024 l'appellata chiedeva, in via principale, CP_1 rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della sentenza impugnata;
Parte_1 in via subordinata, esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado, riproposti dalla deducente ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021 0000 7222 04 000, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative CP_1 alle violazioni al Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al Pt_1 convenuto;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con memoria dd. 09.05.2024 il chiedeva, in riforma della sentenza Controparte_3 impugnata, confermare la cartella di pagamento impugnata, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del con rifusione Controparte_3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
oltre agli oneri riflessi e alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi;
nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle argomentazioni svolte dalla stessa appellata.
pagina 4 di 10 Gli appellati e i , , Controparte_13 Controparte_14 CP_6 CP_7 Controparte_15
, , , ancorché fosse stato loro ritualmente notificato l'atto di citazione
[...] CP_9 CP_16 in appello, non provvedevano a costituirsi. All'udienza dd. 05.06.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza dd. 23.04.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, risulta inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta da CP_1 con atto di citazione ex art. 615 cpc dd. 16.07.2022 al fine di far valere la presunta assenza di
[...] responsabilità solidale in ordine agli illeciti amministrativi contestati.
In effetti preme osservare come tutti i verbali di contestazione, stante la rituale notifica degli stessi alla società opponente quale proprietaria – locatrice dei relativi veicoli sanzionati (v. docc. da 2) a 24) fasc.
1° grado) (circostanza non contestata), in quanto non impugnati nei termini di legge, hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo e non risultano più contestabili, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
Sul punto si rammenta che ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 co. 3 e 204 bis D. L.vo n.
285/1992 il destinatario del verbale dispone del termine di gg. 60 per provvedere al pagamento in misura ridotta o per proporre ricorso al Prefetto ovvero, in alternativa, opposizione avanti il Giudice di
Pace nel termine di gg. 30 dalla notifica del verbale ex art. 7 D. Lvo n. 150/2011. Decorso inutilmente tale termine, l'art. 203 co. 3 C.d.S. stabilisce che “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Qualora il destinatario deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comunicatogli stante la nullità o l'omessa notifica del verbale di contestazione di violazioni al C.d.S., è ammissibile l'opposizione avverso la stessa, sempreché proposta nel termine di gg. 30 della notifica (v. Cass. n. 9059/2021 e Cass. S.V. n. 22080/2017).
Tuttavia in tale sede è possibile dedurre solo fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali il pagamento o la prescrizione (v. Cass. n. 7829/2019), mentre le eccezioni relative all'accertamento effettuato vanno proposte sia in sede amministrativa che con l'impugnazione tempestiva del verbale.
Né può sostenersi da parte della società di autonoleggio, attuale appellata, al fine precipuo di escludere la propria responsabilità solidale, che la stessa “ha sin da subito provveduto a comunicare agli enti emittenti i contratti di noleggio dei veicoli interessati, così dando prova della sussistenza del rapporto di locazione, indicando espressamente i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero della patente del conduttore alla data e all'ora dell'infrazione (cfr. la documentazione allegata sub doc. 5)” (v. pag. 14 atto di citazione dd. 16.07.2022).
In particolare ha affermato l'opponente che “in dette comunicazioni ha sempre tempestivamente contestato la propria responsabilità solidale, dichiarando di non essere tenuta al pagamento delle sanzioni pecuniarie, con richiesta di rinotifica del verbale al locatario pro tempore del veicolo, cioè all'effettivo trasgressore o, comunque a colui il quale è obbligato in solido ex art. 196 C.d.S. con il conducente che ha commesso la violazione. La società ha altresì sempre chiesto l'annullamento nei pagina 5 di 10 suoi confronti dei verbali, invitando l'ente emittente a non procedere nei suoi confronti” (v. pag. 14 atto di citazione dd. 16.07.2022). Di talché “Una volta trasmesse le generalità del locatario, spettava quindi all'organo accertatore la verifica della correttezza dei dati ricevuti al fine di ri-notificare a questi il verbale” (v. pag. 15 atto di citazione cit). Di qui “l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per le violazioni al C.d.S. contestate” (v. pag. 15 cit.). Si noti che tale tesi è stata riproposta sia in sede di memoria autorizzata dd. 05.12.2022 (v. pagg. 2-3), sia in comparsa di costituzione e risposta dd. 09.05.2024 (v. pagg. 8-9) che in comparsa conclusionale dd. 19.03.2025 (v. pagg. 3-4).
In realtà alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. nn. 1383/2023, 510/2023 e
32920/2022), è del tutto irrilevante – contrariamente a quanto sostenuto dall'originaria opponente – la comunicazione dei dati del locatorio in quanto non equiparabile al ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S.
Invero, pur non prevedendo l'art. 203 C.d.S. adempimenti particolari per la proposizione del ricorso amministrativo, potendosi presentare anche presso l'ufficio di appartenenza dell'organo accertatore, preme evidenziare che essa non contiene i requisiti minimi che ne consentono la qualificazione come ricorso al Prefetto, in quanto priva dell'intestazione, con indicazione della competente autorità prefettizia cui è diretta, dell'epigrafe, con indicazione dei dati personali del ricorrente, degli estremi del verbale impugnato, con la relativa data della contestazione o notificazione, dei motivi dedotti, delle conclusioni e della sottoscrizione del ricorrente.
A fronte delle modalità e dei termini di opposizione, con specifica indicazione dei rimedi alternativi del ricorso ex artt. 203 e segg. C.d.S. e del ricorso giurisdizionale avanti il G.d.P., la società di autonoleggio si è limitata a comunicare i dati dei locatari in relazione a ciascun verbale contestato, con invito a rinotificare la sanzione al locatario ai sensi dell'art. 196 C.d.S. In realtà da tali comunicazioni non si evince la volontà della società di adire il Prefetto, di talché non si giustifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., né esse possano essere parificate ad un tacito accoglimento del ricorso.
Alla luce di quanto sopra esposto non si ritengono in alcun modo condivisibili le argomentazioni del primo giudice poste a sostegno della statuizione di accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc, secondo cui la comunicazione della società di autonoleggio al contenente i dati dei locatori Pt_1 dei veicoli è “ex lege” un ricorso amministrativo che non richiede formule sacramentali, che non ha un formalismo specifico prescritto della legge per i ricorsi giurisdizionali, e da essa scaturisce in ogni caso un diritto fondamentale per il locatore di ottenere una risposta positiva o negativa ai sensi dell'art. 204 a.d.s. …” (v. pag. 10 sent.) Ad avviso del giudicante “la comunicazione da parte del locatore dei dati del locatario permette all'Organo accertatore di trovarsi nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se fosse stato tecnicamente possibile la contestuale trascrizione al PRA … dei contratti di locazione senza conducente di breve durata. I verbali sottesi, dunque, appaiano erroneamente elevati a un soggetto che già al PRA risulta essere estraneo alla violazione …” (v. pag. 9 sent.) Ad ogni buon conto giova rammentare che alcuna norma del C.d.S. impone alle Amministrazioni di dare formale riscontro alle comunicazioni contenenti i dati identificativi dei locatari / trasgressori, laddove si consideri che le stesse, seppur introdotte nella prassi, risultano sprovviste di fondamento pagina 6 di 10 normativo e quindi prive di effetto estintivo della pretesa creditizia, come sostenuto da Cass. n. 8143/2020, secondo cui “la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17.01.2019, n. 1238; Cass. ord. 19.02.2019, n. 4735; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28030; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28209)”
(Conf. Cass nn. 1383/2023, 510/2023 e 329/2022).
Paramenti censurabili si appalesano le argomentazioni sulla base delle quali il giudicante ha escluso la corresponsabilità del locatore, affermando che a seguito della comunicazione da parte del locatore dei dati del locatario “L'organo accertatore avrebbe dovuto trasmettere al medesimo locatore una PEC- comunicazione diretta a conseguire entro un termine congruo di almeno trenta giorni, i dati del locatario”, e quindi “avrebbe dovuto procedere contro il locatario e avrebbe dovuto trasmettere al Prefetto – anche d'ufficio – i verbali erroneamente elevati ai sensi del terzo comma dell'art. 386 del Reg. di Att. del Cod. della Strada “ (v. pag. 9 sent.). Ad avviso del primo giudice “L'art. 196 c.d.s. esclude espressamente i proprietari “usufruttuari” i proprietari con “ patto di riservato dominio”, i proprietari che cedono “a titolo di locazione finanziaria” e avrebbe escluso espressamente ed esplicitamente anche i proprietari – locatari (che non sono inseriti dalla medesima norma tra gli obbligati in solido) se fosse stato tecnicamente possibile la trascrizione al
PRA di essi, di molteplici contratti di locazione senza conducente di breve durata, notoriamente di uno o pochi giorni e, dunque, ad oggi, vi è un'impossibilità tecnica per l'organo accertatore di risalire direttamente ad essi se non tramite il locatore” (v. pagg.
7-8 sent.). Sul punto il giudicante dà atto di condividere l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte in relazione all'art. 196 C.d.S., vigente all'epoca di contestazione dei verbali oggetto della cartella esattoriale opposta (v. pagg. 6-7-8 sent.), secondo cui “l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto dell'art. 196, 1 co. ed art. 84 del C.d.S., e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (v. Cass. ord. n.
10833/2020). Orbene, la tesi, sostenuta dal primo giudice dell'equiparabilità delle comunicazioni dei dati ei locatari a ricorsi al Prefetto, fondata sulla pronuncia sopra richiamata, non è in alcun modo condivisibile, laddove si consideri, per un verso, che tale decisione, peraltro isolata, risulta recentemente smentita da Cass. Ord. n. 1383/2023 ed ord. n. 510/2023 e, per l'altro, la stessa si fonda su argomentazioni palesemente in contrasto con il dettato normativo dell'art. 196 co. 1 C.d.S., vigente ratione temporis, secondo cui
“Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
pagina 7 di 10 La norma sopra richiamata sancisce, dunque, la regola generale della responsabilità solidale del proprietario dei veicolo per violazioni commesse dal trasgressore, disciplinando i casi tassativi in cui altri soggetti rispondono “in vece” del proprietario, ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame – fatta salva l'eventuale prova di una circolazione del veicolo contro la sua volontà. Si noti che nel secondo periodo del comma anzidetto (“Nelle ipotesi in cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4 bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo …”) tali soggetti vengono individuati come responsabili in solido, ma, diversamente dal primo periodo, non viene specificato che essi rispondono “in vece” del proprietario.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la responsabilità solidale del locatario / intestatario temporaneo si aggiunge a quella del proprietario / locatore, la cui responsabilità non è esclusa neppure nel caso in cui questi abbia comunicato i dati del locatario all'ente. Sempre nel punto vale richiamare il costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui “anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatario di cui all'art. 196, co. 1 C.d.S. sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti” (v. Cass. ord. n. 1214/2019; Cass. sent. nn. 1845/2018 e 14452/2018). Ed ancora: “l'opposizione con cui si deducono fatti inerenti al merito della contestazione è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione (Cass. Sez. Un. 22/09/2017 n. 22080) e che la circostanza che l'art. 196 C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (v. Cass. 24/09/2015, n. 18988 e Cass. 25/01/2018, n. 1845); né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386, regolamento di attuazione C.d.S., che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore dei veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (v. Cass. ord. 31/10/2019 n. 28030); pertanto la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17/01/2019, n. 1238; Cass. ord. 19/02/2019 n.
4735; Cass. ord. 31/10/2019 n. 28030; Cass. ord. 31/10/2019 n. 28209); ne consegue che le censure proposte sarebbero, comunque, infondate”.
Ne vale invocare ad esclusione della corresponsabilità del locatore / proprietario il novellato art. 196
C.d.S. (v. pag. 13 atto di citazione dd. 16.07.2022), in quanto lo stesso è privo di efficacia retroattiva, giacché applicabile solo per il futuro ex art. 11 disp. prel. c.c., di talché non può essere valorizzato, all'evidenza, al fine di interpretare la norma precedentemente vigente, già oggetto di numerose pronunce di legittimità che hanno riconosciuto la responsabilità solidale e concorrente del proprietario / locatore e del locatario con il trasgressore.
Sul punto vale richiamare Cass. ord. n. 510/2023, secondo cui “va dato atto che la sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l'art. 196 cod. strada è stato infatti modificato dall'art. 1, comma 1 lett. g-ter, del decreto legge 10 settembre 2021 e 121 convertito, con pagina 8 di 10 modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021 n. 156), sebbene destinata, “pro futuro”, ad incidere sulla questione oggi all'esame di questa Corte, risulta priva di rilevanza, invece, rispetto al presente giudizio. Va, infatti, ribadito che in materia di sanzioni amministrative – tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione – non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (da ultimo cfr. Cass. sez. 2, sent. 13 giugno 2022, n. 19030, Rv 664993-01)”
In definitiva: 1) i verbali di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati alla società proprietaria del veicolo, responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.; 2) detti verbali non sono stati opposti nei termini di legge, non essendo stato proposto né ricorso amministrativo al Prefetto ex art. 203 C.d.S., né ricorso giurisdizionale avanti il Giudice di Pace ex art. 204 bis C.d.S.; 3) le comunicazioni inviate da contenenti i dati dei vari locatori, non possono essere equiparate ai ricorsi al Prefetto CP_1 ex art. 203 C.d.S. per le ragioni già espresse in precedenza;
4) pertanto detti verbali sono divenuti titolo esecutivo nei confronti della società proprietaria dei veicoli;
5) ne consegue, alla luce di quanto precede, che l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale emessa CP_1 dall' avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal primo RT giudice. A ciò si aggiunga, a confutazione di quanto sostenuto in sentenza, che l'art. 196 C.d.S., come si evince dal dato letterale e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale di legittimità, prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, del locatario e del trasgressore, e che comunque alcuna disposizione del C.d.S. contempla l'onere di comunicazione dei dati del locatario da parte del proprietario, né prevede che tale adempimento comporta l'efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della sanzione connessa alla commissione dell'illecito.
Quanto ai motivi di opposizione non esaminati dal giudice di prime cure, e riproposti ex art. 346 cpc nel presente grado di giudizio (v. pagg. 21 – 23 comparsa di costituzione e risposta dd. 09.05.2024), con cui l'appellata ha dedotto l'illegittimità de qua: A) “per la mancata indicazione della CP_1 data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e notifica del termine di cui all'art. 3, comma 35 bis d. l. n. 2023 del 2005)”; B) “per il mancato ivio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012”, essi si appalesano inammissibili e, comunque, infondati. Invero, in relazione al primo profilo, preme evidenziare che tale motivo di opposizione, in quanto relativo alla formazione e al contenuto della cartella di pagamento, doveva essere dedotto mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (v. Cass ord. n. 23531/2024) nel termine di gg 20, laddove, nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 20.06.2022, l'opposizione risulta notificata il 16.07.2022, con conseguente inammissibilità per tardività dello stesso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Inoltre, sempre preliminarmente, preme rilevare che il motivo sub A) attiene esclusivamente all'operato della concessionaria, con conseguente difetto di legittimazione passiva del il quale Parte_1 non risulta neppure in possesso della cartella, in quanto notificato esclusivamente ai debitori. Quanto al motivo sub B), anch'esso concernente l'operato dell' , RT con conseguente difetto di legittimazione del appellante, preme rilevare, quanto al merito, che Pt_1 tale carenza si appalesa del tutto infondata in quanto la comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012 attiene esclusivamente ai debiti di carattere tributario e alle riscossioni di importo inferiore ad pagina 9 di 10 € 1.000,00, mentre il debito della società, attuale appellata, ammonta ad € 41.631,88 (v. doc. 2)
1° grado). CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, coì provvede:
-dichiara la contumacia degli appellati , , RT Controparte_14 CP_6
, , , ; CP_7 Controparte_17 CP_9 CP_16
-in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 264/2023 depositata il 22.08.2023, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con atto di citazione dd. 16.07.2022, CP_1 notificato in pari data, avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 0000722204 000, notificata il
20.06.2022;
-condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute CP_1 dal che liquida, quanto al primo, in complessivi € 1.523,00 per compensi Parte_1 professionali (€ 425,00 per fase di studio, € 352,00 per fase introduttiva ed € 746,00 per fase decisionale), oltre a spese 15% ed oneri riflessi;
quanto al secondo, in complessivi € 6.192,50, di cui € 5.810,00 per compensi professionali (€ 1,701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 2.905,00 per fase decisionale) ed € 382,50 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi.
Trento, 23.05.2025 Dott. M. Morandini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, giusta autorizzazione di Parte_1 P.IVA_1 cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 20.12.2022 (doc. 1), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta (C.F. ), Nicoletta Ongaro (C.F. C.F._1 [...]
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
) e (C.F. ) della Civica Avvocatura e C.F._4 Parte_4 C.F._5 dell'avv. Sabrina Mazzeo del Foro di (C.F. ) elettivamente domiciliato Pt_3 C.F._6 presso il suo studio di quest'ultima in – Piazza di Centa 13/1, giusta procura alle liti depositata Pt_3 contestualmente nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO (C.F. e P. IVA con sede legale a – Piazza Silvio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 Pt_3
Pellico n. 5 – 38122 , in persona del legale rappresentante / amministratore dott. Pt_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Odorizzi (C.F. del Foro di CP_2 C.F._7
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Calepina 65, 38122 , giusta Pt_3 Pt_3 procura alle liti depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, nonché con la precedente istanza di visibilità dd. 14.03.2024 già agli atti;
APPELLATA
E
in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Arona (NO) – Via San Carlo n. 2 Controparte_3 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Barletta, ed elettivamente domiciliata P.IVA_4 presso il suo studio in Milano – Via Manara n. 11, giusta procura speciale alle liti in atti;
APPELLATO
E
Agente della Riscossione per la Provincia di (C.F. RT Pt_3
), in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_5
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 10 E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cefalù (PA) – Controparte_5 P.IVA_6
Corso Ruggiero n. 139;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Ostuni (BA) – Controparte_6 P.IVA_7
Piazza della Libertà n. 68; APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Alessano Controparte_7 P.IVA_8
(LE) – Piazza Don Tonino Bello n. 17;
APPELLATO CONTUMACE E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_8 P.IVA_9
Melito di Porto Salvo (RC) – Viale delle Rimembranze n. 19;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Gioia Controparte_9 P.IVA_10 CP_10
Tauro (RC) – Via Trento n. 57;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Olbia (SS) – CP_11 P.IVA_11
Via Dante n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, con sede in Tropea (VV) – Controparte_12 P.IVA_12 CP_10
Largo Municipio;
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 264/2023, depositata il Pt_3
22.08.2023. CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE 1)riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 264/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio R.G. 2298/2022, depositata in data 22.08.2023 e, per l'effetto:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 0000722204 000 CP_1 emessa da;
RT
-confermare la suddetta cartella di pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1
2)dichiarare inammissibili, in quanto tardivamente proposti in primo grado, e in ogni caso respingere nel merito i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di Pace ed espressamente riproposti da CP_1 ai sensi dell'art. 346 cpc.
[...]
Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi. CONCLUSIONI DELL'APPELLATA CP_1 pagina 2 di 10 -in via principale: rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della Parte_1 sentenza del G.d.P. di Trento n. 264/2023 impugnata;
-in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021 0000722
04 000 emessa da , dichiarando in ogni caso che RT CP_1 non è debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice della strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al convenuto. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. CONCLUSIONI DELL'APPELLATO Controparte_3
Riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 264/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio R.G.
228/2022, depositata in data 22.08.2023 e comunicata dalla Cancelleria in data 23.08.2023 e, per l'effetto:
-confermare la cartella di pagamento n. 112 2021 0000 7222 04 000 emessa da RT
, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di
[...] competenza del Comune di CP_3
Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello proposto, si chiede fin da subito la compensazione delle spese di liti, viste le argomentazioni svolte da questa Amministrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che con atto di citazione datato 16.07.2022, ritualmente notificato, CP_1 proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avanti il Giudice di Pace di , avverso la cartella di Pt_3 pagamento n. 112 2021 0000 7222 04 000, notificata il 20.06.2022, convenendo in giudizio
[...]
, , RT Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 CP_5
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_11 Parte_1
e
[...] Controparte_12
In particolare deduceva l'opponente: A) l'illegittimità della cartella per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione;
B) l'illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012; C) in subordine, l'illegittimità della cartella in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'opponente; D) in ulteriore subordine, l'illegittimità della cartella per difetto di legittimazione passiva di a seguito del venir CP_1 meno della propria responsabilità solidale in ragione della condotta di quest'ultima; E) in ulteriore subordine, l'illegittimità della cartella per intervenuto annullamento ex lege dei verbali e, comunque, per inutilizzabilità degli stessi nei confronti di Controparte_1 Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, dichiarare la nullità o, comunque, annullare la cartella di pagamento n. 112 2021 0000 7222 04 000, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative CP_1 alle violazioni al Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella e riferiti ai Comuni convenuti;
spese di giudizio rifuse. Costituitasi con comparsa dd. 19.09.2022 l' chiedeva, in via RT preliminare, dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della deducente, con conseguente sua estromissione del giudizio e rigetti della domanda attorea;
in via subordinata, dichiarare la domanda attorea inammissibile e, per l'effetto, rigettare la stessa;
spese di giudizio rifuse.
pagina 3 di 10 Costituitosi con comparsa dd. 16.08.2022 il chiedeva, in via preliminare, accertarsi Parte_1
e dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito, il rigetto dell'opposizione; spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con comparsa depositata in data 11.10.2022 il chiedeva dichiarare Controparte_5 cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, in ragione della determina di discarico n. 288 dd. 28.09.2022. Con sentenza n. 264/2023 dd. 22.08.2023 il Giudice di Pace di Trento così statuiva: “Accoglie la domanda e annulla la cartella esattoriale opposta per inefficacia e/o per sopravvenuta inefficacia dei verbali – titoli esecutivi sottesi”.
Avverso detta sentenza proponeva gravame il con atto di citazione dd. 21.02.2024, Parte_1 ritualmente notificato, convenendo in giudizio , CP_1 RT
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 Controparte_8
, , e
[...] Controparte_9 CP_11 Controparte_12
Chiedeva l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 112 2021 00007222 04 000 emessa da;
confermare detta cartella RT di pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse, oltre agli oneri riflessi. Parte_1
In particolare deduceva l'appellante: 1) “Error in indicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196, 84 e 180 C.d.S., nonché dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992). Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1 L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”; 2) “Error in indicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S. – travisamento dei fatti – Carenza, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Ingiustizia manifesta”; 3) “Error in indicando – Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 cpc, in combinato disposto con gli artt. 203 e 204 C.d.S.”. Costituitosi con comparsa dd. 09.05.2024 l'appellata chiedeva, in via principale, CP_1 rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della sentenza impugnata;
Parte_1 in via subordinata, esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado, riproposti dalla deducente ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021 0000 7222 04 000, dichiarando in ogni caso che non era debitrice per le sanzioni amministrative relative CP_1 alle violazioni al Codice della Strada, di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al Pt_1 convenuto;
spese di giudizio rifuse.
Costituitosi con memoria dd. 09.05.2024 il chiedeva, in riforma della sentenza Controparte_3 impugnata, confermare la cartella di pagamento impugnata, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del con rifusione Controparte_3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
oltre agli oneri riflessi e alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi;
nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, la compensazione delle spese di lite, in considerazione delle argomentazioni svolte dalla stessa appellata.
pagina 4 di 10 Gli appellati e i , , Controparte_13 Controparte_14 CP_6 CP_7 Controparte_15
, , , ancorché fosse stato loro ritualmente notificato l'atto di citazione
[...] CP_9 CP_16 in appello, non provvedevano a costituirsi. All'udienza dd. 05.06.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza dd. 23.04.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, risulta inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta da CP_1 con atto di citazione ex art. 615 cpc dd. 16.07.2022 al fine di far valere la presunta assenza di
[...] responsabilità solidale in ordine agli illeciti amministrativi contestati.
In effetti preme osservare come tutti i verbali di contestazione, stante la rituale notifica degli stessi alla società opponente quale proprietaria – locatrice dei relativi veicoli sanzionati (v. docc. da 2) a 24) fasc.
1° grado) (circostanza non contestata), in quanto non impugnati nei termini di legge, hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo e non risultano più contestabili, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.
Sul punto si rammenta che ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 co. 3 e 204 bis D. L.vo n.
285/1992 il destinatario del verbale dispone del termine di gg. 60 per provvedere al pagamento in misura ridotta o per proporre ricorso al Prefetto ovvero, in alternativa, opposizione avanti il Giudice di
Pace nel termine di gg. 30 dalla notifica del verbale ex art. 7 D. Lvo n. 150/2011. Decorso inutilmente tale termine, l'art. 203 co. 3 C.d.S. stabilisce che “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Qualora il destinatario deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comunicatogli stante la nullità o l'omessa notifica del verbale di contestazione di violazioni al C.d.S., è ammissibile l'opposizione avverso la stessa, sempreché proposta nel termine di gg. 30 della notifica (v. Cass. n. 9059/2021 e Cass. S.V. n. 22080/2017).
Tuttavia in tale sede è possibile dedurre solo fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, quali il pagamento o la prescrizione (v. Cass. n. 7829/2019), mentre le eccezioni relative all'accertamento effettuato vanno proposte sia in sede amministrativa che con l'impugnazione tempestiva del verbale.
Né può sostenersi da parte della società di autonoleggio, attuale appellata, al fine precipuo di escludere la propria responsabilità solidale, che la stessa “ha sin da subito provveduto a comunicare agli enti emittenti i contratti di noleggio dei veicoli interessati, così dando prova della sussistenza del rapporto di locazione, indicando espressamente i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero della patente del conduttore alla data e all'ora dell'infrazione (cfr. la documentazione allegata sub doc. 5)” (v. pag. 14 atto di citazione dd. 16.07.2022).
In particolare ha affermato l'opponente che “in dette comunicazioni ha sempre tempestivamente contestato la propria responsabilità solidale, dichiarando di non essere tenuta al pagamento delle sanzioni pecuniarie, con richiesta di rinotifica del verbale al locatario pro tempore del veicolo, cioè all'effettivo trasgressore o, comunque a colui il quale è obbligato in solido ex art. 196 C.d.S. con il conducente che ha commesso la violazione. La società ha altresì sempre chiesto l'annullamento nei pagina 5 di 10 suoi confronti dei verbali, invitando l'ente emittente a non procedere nei suoi confronti” (v. pag. 14 atto di citazione dd. 16.07.2022). Di talché “Una volta trasmesse le generalità del locatario, spettava quindi all'organo accertatore la verifica della correttezza dei dati ricevuti al fine di ri-notificare a questi il verbale” (v. pag. 15 atto di citazione cit). Di qui “l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per le violazioni al C.d.S. contestate” (v. pag. 15 cit.). Si noti che tale tesi è stata riproposta sia in sede di memoria autorizzata dd. 05.12.2022 (v. pagg. 2-3), sia in comparsa di costituzione e risposta dd. 09.05.2024 (v. pagg. 8-9) che in comparsa conclusionale dd. 19.03.2025 (v. pagg. 3-4).
In realtà alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. nn. 1383/2023, 510/2023 e
32920/2022), è del tutto irrilevante – contrariamente a quanto sostenuto dall'originaria opponente – la comunicazione dei dati del locatorio in quanto non equiparabile al ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S.
Invero, pur non prevedendo l'art. 203 C.d.S. adempimenti particolari per la proposizione del ricorso amministrativo, potendosi presentare anche presso l'ufficio di appartenenza dell'organo accertatore, preme evidenziare che essa non contiene i requisiti minimi che ne consentono la qualificazione come ricorso al Prefetto, in quanto priva dell'intestazione, con indicazione della competente autorità prefettizia cui è diretta, dell'epigrafe, con indicazione dei dati personali del ricorrente, degli estremi del verbale impugnato, con la relativa data della contestazione o notificazione, dei motivi dedotti, delle conclusioni e della sottoscrizione del ricorrente.
A fronte delle modalità e dei termini di opposizione, con specifica indicazione dei rimedi alternativi del ricorso ex artt. 203 e segg. C.d.S. e del ricorso giurisdizionale avanti il G.d.P., la società di autonoleggio si è limitata a comunicare i dati dei locatari in relazione a ciascun verbale contestato, con invito a rinotificare la sanzione al locatario ai sensi dell'art. 196 C.d.S. In realtà da tali comunicazioni non si evince la volontà della società di adire il Prefetto, di talché non si giustifica l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S., né esse possano essere parificate ad un tacito accoglimento del ricorso.
Alla luce di quanto sopra esposto non si ritengono in alcun modo condivisibili le argomentazioni del primo giudice poste a sostegno della statuizione di accoglimento dell'opposizione ex art. 615 cpc, secondo cui la comunicazione della società di autonoleggio al contenente i dati dei locatori Pt_1 dei veicoli è “ex lege” un ricorso amministrativo che non richiede formule sacramentali, che non ha un formalismo specifico prescritto della legge per i ricorsi giurisdizionali, e da essa scaturisce in ogni caso un diritto fondamentale per il locatore di ottenere una risposta positiva o negativa ai sensi dell'art. 204 a.d.s. …” (v. pag. 10 sent.) Ad avviso del giudicante “la comunicazione da parte del locatore dei dati del locatario permette all'Organo accertatore di trovarsi nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se fosse stato tecnicamente possibile la contestuale trascrizione al PRA … dei contratti di locazione senza conducente di breve durata. I verbali sottesi, dunque, appaiano erroneamente elevati a un soggetto che già al PRA risulta essere estraneo alla violazione …” (v. pag. 9 sent.) Ad ogni buon conto giova rammentare che alcuna norma del C.d.S. impone alle Amministrazioni di dare formale riscontro alle comunicazioni contenenti i dati identificativi dei locatari / trasgressori, laddove si consideri che le stesse, seppur introdotte nella prassi, risultano sprovviste di fondamento pagina 6 di 10 normativo e quindi prive di effetto estintivo della pretesa creditizia, come sostenuto da Cass. n. 8143/2020, secondo cui “la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17.01.2019, n. 1238; Cass. ord. 19.02.2019, n. 4735; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28030; Cass. ord. 31.10.2019, n. 28209)”
(Conf. Cass nn. 1383/2023, 510/2023 e 329/2022).
Paramenti censurabili si appalesano le argomentazioni sulla base delle quali il giudicante ha escluso la corresponsabilità del locatore, affermando che a seguito della comunicazione da parte del locatore dei dati del locatario “L'organo accertatore avrebbe dovuto trasmettere al medesimo locatore una PEC- comunicazione diretta a conseguire entro un termine congruo di almeno trenta giorni, i dati del locatario”, e quindi “avrebbe dovuto procedere contro il locatario e avrebbe dovuto trasmettere al Prefetto – anche d'ufficio – i verbali erroneamente elevati ai sensi del terzo comma dell'art. 386 del Reg. di Att. del Cod. della Strada “ (v. pag. 9 sent.). Ad avviso del primo giudice “L'art. 196 c.d.s. esclude espressamente i proprietari “usufruttuari” i proprietari con “ patto di riservato dominio”, i proprietari che cedono “a titolo di locazione finanziaria” e avrebbe escluso espressamente ed esplicitamente anche i proprietari – locatari (che non sono inseriti dalla medesima norma tra gli obbligati in solido) se fosse stato tecnicamente possibile la trascrizione al
PRA di essi, di molteplici contratti di locazione senza conducente di breve durata, notoriamente di uno o pochi giorni e, dunque, ad oggi, vi è un'impossibilità tecnica per l'organo accertatore di risalire direttamente ad essi se non tramite il locatore” (v. pagg.
7-8 sent.). Sul punto il giudicante dà atto di condividere l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte in relazione all'art. 196 C.d.S., vigente all'epoca di contestazione dei verbali oggetto della cartella esattoriale opposta (v. pagg. 6-7-8 sent.), secondo cui “l'unica forma di responsabilità, nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla responsabilità solidale del locatario con l'autore della violazione. Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto dell'art. 196, 1 co. ed art. 84 del C.d.S., e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni” (v. Cass. ord. n.
10833/2020). Orbene, la tesi, sostenuta dal primo giudice dell'equiparabilità delle comunicazioni dei dati ei locatari a ricorsi al Prefetto, fondata sulla pronuncia sopra richiamata, non è in alcun modo condivisibile, laddove si consideri, per un verso, che tale decisione, peraltro isolata, risulta recentemente smentita da Cass. Ord. n. 1383/2023 ed ord. n. 510/2023 e, per l'altro, la stessa si fonda su argomentazioni palesemente in contrasto con il dettato normativo dell'art. 196 co. 1 C.d.S., vigente ratione temporis, secondo cui
“Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
pagina 7 di 10 La norma sopra richiamata sancisce, dunque, la regola generale della responsabilità solidale del proprietario dei veicolo per violazioni commesse dal trasgressore, disciplinando i casi tassativi in cui altri soggetti rispondono “in vece” del proprietario, ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – ipotesi che non ricorrono nella fattispecie in esame – fatta salva l'eventuale prova di una circolazione del veicolo contro la sua volontà. Si noti che nel secondo periodo del comma anzidetto (“Nelle ipotesi in cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4 bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo …”) tali soggetti vengono individuati come responsabili in solido, ma, diversamente dal primo periodo, non viene specificato che essi rispondono “in vece” del proprietario.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la responsabilità solidale del locatario / intestatario temporaneo si aggiunge a quella del proprietario / locatore, la cui responsabilità non è esclusa neppure nel caso in cui questi abbia comunicato i dati del locatario all'ente. Sempre nel punto vale richiamare il costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui “anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatario di cui all'art. 196, co. 1 C.d.S. sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti” (v. Cass. ord. n. 1214/2019; Cass. sent. nn. 1845/2018 e 14452/2018). Ed ancora: “l'opposizione con cui si deducono fatti inerenti al merito della contestazione è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione (Cass. Sez. Un. 22/09/2017 n. 22080) e che la circostanza che l'art. 196 C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (v. Cass. 24/09/2015, n. 18988 e Cass. 25/01/2018, n. 1845); né può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386, regolamento di attuazione C.d.S., che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore dei veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (v. Cass. ord. 31/10/2019 n. 28030); pertanto la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass. ord. 17/01/2019, n. 1238; Cass. ord. 19/02/2019 n.
4735; Cass. ord. 31/10/2019 n. 28030; Cass. ord. 31/10/2019 n. 28209); ne consegue che le censure proposte sarebbero, comunque, infondate”.
Ne vale invocare ad esclusione della corresponsabilità del locatore / proprietario il novellato art. 196
C.d.S. (v. pag. 13 atto di citazione dd. 16.07.2022), in quanto lo stesso è privo di efficacia retroattiva, giacché applicabile solo per il futuro ex art. 11 disp. prel. c.c., di talché non può essere valorizzato, all'evidenza, al fine di interpretare la norma precedentemente vigente, già oggetto di numerose pronunce di legittimità che hanno riconosciuto la responsabilità solidale e concorrente del proprietario / locatore e del locatario con il trasgressore.
Sul punto vale richiamare Cass. ord. n. 510/2023, secondo cui “va dato atto che la sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l'art. 196 cod. strada è stato infatti modificato dall'art. 1, comma 1 lett. g-ter, del decreto legge 10 settembre 2021 e 121 convertito, con pagina 8 di 10 modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021 n. 156), sebbene destinata, “pro futuro”, ad incidere sulla questione oggi all'esame di questa Corte, risulta priva di rilevanza, invece, rispetto al presente giudizio. Va, infatti, ribadito che in materia di sanzioni amministrative – tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione – non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (da ultimo cfr. Cass. sez. 2, sent. 13 giugno 2022, n. 19030, Rv 664993-01)”
In definitiva: 1) i verbali di accertamento sono stati tutti ritualmente notificati alla società proprietaria del veicolo, responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.; 2) detti verbali non sono stati opposti nei termini di legge, non essendo stato proposto né ricorso amministrativo al Prefetto ex art. 203 C.d.S., né ricorso giurisdizionale avanti il Giudice di Pace ex art. 204 bis C.d.S.; 3) le comunicazioni inviate da contenenti i dati dei vari locatori, non possono essere equiparate ai ricorsi al Prefetto CP_1 ex art. 203 C.d.S. per le ragioni già espresse in precedenza;
4) pertanto detti verbali sono divenuti titolo esecutivo nei confronti della società proprietaria dei veicoli;
5) ne consegue, alla luce di quanto precede, che l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale emessa CP_1 dall' avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal primo RT giudice. A ciò si aggiunga, a confutazione di quanto sostenuto in sentenza, che l'art. 196 C.d.S., come si evince dal dato letterale e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale di legittimità, prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, del locatario e del trasgressore, e che comunque alcuna disposizione del C.d.S. contempla l'onere di comunicazione dei dati del locatario da parte del proprietario, né prevede che tale adempimento comporta l'efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della sanzione connessa alla commissione dell'illecito.
Quanto ai motivi di opposizione non esaminati dal giudice di prime cure, e riproposti ex art. 346 cpc nel presente grado di giudizio (v. pagg. 21 – 23 comparsa di costituzione e risposta dd. 09.05.2024), con cui l'appellata ha dedotto l'illegittimità de qua: A) “per la mancata indicazione della CP_1 data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e notifica del termine di cui all'art. 3, comma 35 bis d. l. n. 2023 del 2005)”; B) “per il mancato ivio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012”, essi si appalesano inammissibili e, comunque, infondati. Invero, in relazione al primo profilo, preme evidenziare che tale motivo di opposizione, in quanto relativo alla formazione e al contenuto della cartella di pagamento, doveva essere dedotto mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (v. Cass ord. n. 23531/2024) nel termine di gg 20, laddove, nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 20.06.2022, l'opposizione risulta notificata il 16.07.2022, con conseguente inammissibilità per tardività dello stesso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Inoltre, sempre preliminarmente, preme rilevare che il motivo sub A) attiene esclusivamente all'operato della concessionaria, con conseguente difetto di legittimazione passiva del il quale Parte_1 non risulta neppure in possesso della cartella, in quanto notificato esclusivamente ai debitori. Quanto al motivo sub B), anch'esso concernente l'operato dell' , RT con conseguente difetto di legittimazione del appellante, preme rilevare, quanto al merito, che Pt_1 tale carenza si appalesa del tutto infondata in quanto la comunicazione di cui all'art. 1 co. 544 L. n. 228/2012 attiene esclusivamente ai debiti di carattere tributario e alle riscossioni di importo inferiore ad pagina 9 di 10 € 1.000,00, mentre il debito della società, attuale appellata, ammonta ad € 41.631,88 (v. doc. 2)
1° grado). CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, coì provvede:
-dichiara la contumacia degli appellati , , RT Controparte_14 CP_6
, , , ; CP_7 Controparte_17 CP_9 CP_16
-in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 264/2023 depositata il 22.08.2023, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da con atto di citazione dd. 16.07.2022, CP_1 notificato in pari data, avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 0000722204 000, notificata il
20.06.2022;
-condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute CP_1 dal che liquida, quanto al primo, in complessivi € 1.523,00 per compensi Parte_1 professionali (€ 425,00 per fase di studio, € 352,00 per fase introduttiva ed € 746,00 per fase decisionale), oltre a spese 15% ed oneri riflessi;
quanto al secondo, in complessivi € 6.192,50, di cui € 5.810,00 per compensi professionali (€ 1,701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 2.905,00 per fase decisionale) ed € 382,50 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed oneri riflessi.
Trento, 23.05.2025 Dott. M. Morandini
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