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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/11/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 951 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 30, Codice Fiscale Parte_1
e Partita IVA di Gruppo in persona del suo legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca del foro di
Milano, in forza di procura generale notarile in atti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Gian Paolo Campus, in via Roma n. 140 in Sassari;
appellante contro
c.f. , residente in [...], ed ivi elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliata nel viale Caprera, nc 1/O presso lo studio dell'avv. Antonello Piana e dell'avv.
LA LA, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 18.04.24;
nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello del 03.04.25; tutte richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 465/2023, del
17.10.23, emessa nel procedimento R.G. 1677/2021, con la quale veniva accolta la domanda della sig.ra e dichiarate nulle le clausole contrattuali che prevedono commissioni e CP_1
Part spese, prive di giustificazione causale, con condanna di alla restituzione di tutti i costi illegittimi pagati del finanziamento, su base proporzionale ed alla vita residua del prestito in applicazione del criterio di rimborso proporzionale per €. 1.263,00 oltre €. 300,00 per spese di mediazione, oltre interessi e spese di lite.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
In fatto esponeva che in data 6 maggio 2021, sottoscriveva il contratto di finanziamento n. 358281, da rimborsare con mandato a pagare su stipendio, per un capitale lordo mutuato di €. 19.440,00
rimborsabile in 120 rate da €. 162,00 ciascuna. Al contratto venivano applicate dalla finanziaria le seguenti commissioni: € 395,00 a titolo di spese di istruttoria (di cui alla voce SIP del prospetto economico); €. 1.263,60 a titolo di commissioni di intermediazione (di cui alla voce CI del prospetto economico); €. 38,54 a titolo di oneri erariali (di cui alla voce TAX del prospetto economico). Il
contratto veniva concluso con l'intermediazione del mediatore creditizio Premia Finance s.p.a., al quale all'epoca l'attrice si era rivolta per la scelta e la concessione del finanziamento, sottoscrivendo con lo stessa un contratto di conferimento di incarico, con il quale si impegnava a corrispondergli una provvigione di €. 1.263,60. Alla clausola n. 6 di tale contratto, l'attrice pattuiva con Premia Finance che pagina 2 di 5 detto importo dovesse essere trattenuto dalla Banca dal capitale erogato e corrisposto a quest'ultima al
Part momento dell'erogazione del finanziamento. Delegazione di pagamento cui dava esatto adempimento al momento dell'erogazione del finanziamento. La sig.ra lamentava CP_1
“l'illegittima imputazione” a suo carico delle “commissioni accessorie o di gestione e di
intermediazione” e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente versate o, in subordine il ricalcolo del piano di ammortamento.
Part
rappresentava che la sig.ra firmando il contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, CP_1
comma 2, e 1342 c.c., dichiarava di approvare specificatamente le clausole contrattuali che prevedevano le commissioni di gestione e attivazione, rilevando che lo standard dei modelli utilizzati da per il prospetto informativo del finanziamento per cessione del quinto sarebbe infatti Parte_1
estremamente semplice e facilmente intellegibile, tale da non richiedere particolare attenzione e/o preparazione tecnica o specifica diligenza da parte del consumatore, che comunque non può lamentarsi della propria approssimazione nell'assunzione delle obbligazioni. Rappresentava che le attività
istruttorie poste in essere per consentire alla consumatrice l'accesso alla cessione del quinto sarebbero articolate, dovendo coinvolgere anche il datore di lavoro e che le polizze assicurative sarebbero imposte dalla legge. Censurava inoltre la genericità della motivazione della sentenza impugnata,
trattandosi di motivazioni di mero stile in cui non sarebbe però stato esplicitato il ragionamento giuridico alla base delle conclusioni raggiunte. Quanto alle commissioni di intermediazione, deduceva di aver prodotto il contratto di conferimento incarico per l'attività di intermediazione creditizia stipulato tra la sig.ra e Premia Finance s.p.a., cui spetta quindi la provvigione per il contratto di CP_1
finanziamento concluso. Da ultimo, rappresentava come le spese per il procedimento di mediazione dovrebbero restare in capo al soggetto che promuove l'azione, trattandosi di condizione di procedibilità
della stessa.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e diritto la ricostruzione dell'appellante, CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Sull'intermediazione pagina 3 di 5 finanziaria deduceva che nessuna attività sarebbe stata svolta sulla base del fatto che l'incarico
Pa recherebbe la stessa data del finanziamento, e sarebbe legittimata in solido con Premia Finance per la restituzione delle somme indebitamente versate dall'appellata. Riproponeva inoltre le questioni assorbite, sempre relative alla non chiarezza e intelligibilità delle clausole, della loro vessatorietà in relazione alla duplicazione ingiustificata di costi.
Il giudizio, senza ulteriore istruzione rispetto al primo grado, veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Colgono nel segno le censure mosse da parte appellante, in quanto, dalla lettura della documentazione in atti (contratto di finanziamento, informazioni di base sul credito al consumo, conferimento incarico all'intermediario, fattura dell'intermediario a lui intestata come fornitore, contabile bonifico),emerge che le condizioni contrattuali sono chiaramente specificate e sono state sottoscritte espressamente dalla sig.ra così come le modalità di pagamento e la conclusione di diverso incarico di CP_1
intermediazione (per cui la mera circostanza della coincidenza della data rispetto al contratto di finanziamento non vale a dimostrare che l'attività pattuita non sia stata svolta). Si richiama, sul punto,
la più recente giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale ed applicabile al caso di specie, per cui le commissioni e spese indicate in contratto sono tutte riferibili ad attività specificamente diverse tra loro e dotate ciascuna di giustificazione causale che devono ritenersi svolte, tenuto anche conto che parte appellata non ha specificamente provato come non dovute se non con contestazioni generiche.
Nell'indicazione dei costi del finanziamento non sono ravvisabili elementi non individuati in modo chiari e comprensibile e non emerge alcuno squilibrio riguardante la distribuzione di diritti e obblighi tra le parti, peraltro nemmeno questo analiticamente contestato dall'appellata. Pertanto, la chiara indicazione delle condizioni di contratto, dei costi e delle spese e addirittura l'intervento di consulenza ed assistenza dell'intermediario, a cui si è rivolto l'attore, conducono ad escludere qualsivoglia pagina 4 di 5 violazione dei doveri di trasparenza e di correttezza in sede di conclusione ed esecuzione del contratto
(cfr. Tribunale Sassari n. 579/2023).
A tale stregua, l'appello deve essere accolto per le ragioni suesposte, tutte le altre questioni assorbite, e la sentenza di primo grado riformata, come indicato in parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio,
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a €. 5.200, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari n. 465/2023, lo accoglie e riforma l'impugnata sentenza, come indicato in parte motiva, rigettando le domande dell'attrice ; CP_1
Pa condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa e per il secondo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa,
come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 13.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 951 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
con sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 30, Codice Fiscale Parte_1
e Partita IVA di Gruppo in persona del suo legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca del foro di
Milano, in forza di procura generale notarile in atti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Gian Paolo Campus, in via Roma n. 140 in Sassari;
appellante contro
c.f. , residente in [...], ed ivi elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliata nel viale Caprera, nc 1/O presso lo studio dell'avv. Antonello Piana e dell'avv.
LA LA, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello del 18.04.24;
nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello del 03.04.25; tutte richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 465/2023, del
17.10.23, emessa nel procedimento R.G. 1677/2021, con la quale veniva accolta la domanda della sig.ra e dichiarate nulle le clausole contrattuali che prevedono commissioni e CP_1
Part spese, prive di giustificazione causale, con condanna di alla restituzione di tutti i costi illegittimi pagati del finanziamento, su base proporzionale ed alla vita residua del prestito in applicazione del criterio di rimborso proporzionale per €. 1.263,00 oltre €. 300,00 per spese di mediazione, oltre interessi e spese di lite.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
In fatto esponeva che in data 6 maggio 2021, sottoscriveva il contratto di finanziamento n. 358281, da rimborsare con mandato a pagare su stipendio, per un capitale lordo mutuato di €. 19.440,00
rimborsabile in 120 rate da €. 162,00 ciascuna. Al contratto venivano applicate dalla finanziaria le seguenti commissioni: € 395,00 a titolo di spese di istruttoria (di cui alla voce SIP del prospetto economico); €. 1.263,60 a titolo di commissioni di intermediazione (di cui alla voce CI del prospetto economico); €. 38,54 a titolo di oneri erariali (di cui alla voce TAX del prospetto economico). Il
contratto veniva concluso con l'intermediazione del mediatore creditizio Premia Finance s.p.a., al quale all'epoca l'attrice si era rivolta per la scelta e la concessione del finanziamento, sottoscrivendo con lo stessa un contratto di conferimento di incarico, con il quale si impegnava a corrispondergli una provvigione di €. 1.263,60. Alla clausola n. 6 di tale contratto, l'attrice pattuiva con Premia Finance che pagina 2 di 5 detto importo dovesse essere trattenuto dalla Banca dal capitale erogato e corrisposto a quest'ultima al
Part momento dell'erogazione del finanziamento. Delegazione di pagamento cui dava esatto adempimento al momento dell'erogazione del finanziamento. La sig.ra lamentava CP_1
“l'illegittima imputazione” a suo carico delle “commissioni accessorie o di gestione e di
intermediazione” e chiedeva la restituzione delle somme indebitamente versate o, in subordine il ricalcolo del piano di ammortamento.
Part
rappresentava che la sig.ra firmando il contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, CP_1
comma 2, e 1342 c.c., dichiarava di approvare specificatamente le clausole contrattuali che prevedevano le commissioni di gestione e attivazione, rilevando che lo standard dei modelli utilizzati da per il prospetto informativo del finanziamento per cessione del quinto sarebbe infatti Parte_1
estremamente semplice e facilmente intellegibile, tale da non richiedere particolare attenzione e/o preparazione tecnica o specifica diligenza da parte del consumatore, che comunque non può lamentarsi della propria approssimazione nell'assunzione delle obbligazioni. Rappresentava che le attività
istruttorie poste in essere per consentire alla consumatrice l'accesso alla cessione del quinto sarebbero articolate, dovendo coinvolgere anche il datore di lavoro e che le polizze assicurative sarebbero imposte dalla legge. Censurava inoltre la genericità della motivazione della sentenza impugnata,
trattandosi di motivazioni di mero stile in cui non sarebbe però stato esplicitato il ragionamento giuridico alla base delle conclusioni raggiunte. Quanto alle commissioni di intermediazione, deduceva di aver prodotto il contratto di conferimento incarico per l'attività di intermediazione creditizia stipulato tra la sig.ra e Premia Finance s.p.a., cui spetta quindi la provvigione per il contratto di CP_1
finanziamento concluso. Da ultimo, rappresentava come le spese per il procedimento di mediazione dovrebbero restare in capo al soggetto che promuove l'azione, trattandosi di condizione di procedibilità
della stessa.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e diritto la ricostruzione dell'appellante, CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Sull'intermediazione pagina 3 di 5 finanziaria deduceva che nessuna attività sarebbe stata svolta sulla base del fatto che l'incarico
Pa recherebbe la stessa data del finanziamento, e sarebbe legittimata in solido con Premia Finance per la restituzione delle somme indebitamente versate dall'appellata. Riproponeva inoltre le questioni assorbite, sempre relative alla non chiarezza e intelligibilità delle clausole, della loro vessatorietà in relazione alla duplicazione ingiustificata di costi.
Il giudizio, senza ulteriore istruzione rispetto al primo grado, veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Colgono nel segno le censure mosse da parte appellante, in quanto, dalla lettura della documentazione in atti (contratto di finanziamento, informazioni di base sul credito al consumo, conferimento incarico all'intermediario, fattura dell'intermediario a lui intestata come fornitore, contabile bonifico),emerge che le condizioni contrattuali sono chiaramente specificate e sono state sottoscritte espressamente dalla sig.ra così come le modalità di pagamento e la conclusione di diverso incarico di CP_1
intermediazione (per cui la mera circostanza della coincidenza della data rispetto al contratto di finanziamento non vale a dimostrare che l'attività pattuita non sia stata svolta). Si richiama, sul punto,
la più recente giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale ed applicabile al caso di specie, per cui le commissioni e spese indicate in contratto sono tutte riferibili ad attività specificamente diverse tra loro e dotate ciascuna di giustificazione causale che devono ritenersi svolte, tenuto anche conto che parte appellata non ha specificamente provato come non dovute se non con contestazioni generiche.
Nell'indicazione dei costi del finanziamento non sono ravvisabili elementi non individuati in modo chiari e comprensibile e non emerge alcuno squilibrio riguardante la distribuzione di diritti e obblighi tra le parti, peraltro nemmeno questo analiticamente contestato dall'appellata. Pertanto, la chiara indicazione delle condizioni di contratto, dei costi e delle spese e addirittura l'intervento di consulenza ed assistenza dell'intermediario, a cui si è rivolto l'attore, conducono ad escludere qualsivoglia pagina 4 di 5 violazione dei doveri di trasparenza e di correttezza in sede di conclusione ed esecuzione del contratto
(cfr. Tribunale Sassari n. 579/2023).
A tale stregua, l'appello deve essere accolto per le ragioni suesposte, tutte le altre questioni assorbite, e la sentenza di primo grado riformata, come indicato in parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio,
secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a €. 5.200, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Sassari n. 465/2023, lo accoglie e riforma l'impugnata sentenza, come indicato in parte motiva, rigettando le domande dell'attrice ; CP_1
Pa condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa e per il secondo grado in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa,
come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 13.11.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
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