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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 514/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promossa da:
nata a [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale della Regione n. 61, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Adele Maria Marotta, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, e
, nato ad [...] l'[...], residente in [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 62, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Fabio Giorgio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 21.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nel ricorso introduttivo e nel suo accoglimento”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 12.8.2016 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2016, parte 2, serie A, n. 111, volume
1; che dal matrimonio è nato un figlio, , il 15.4.2024; Per_1
1 che i difensori, con le note scritte depositate per l'udienza del 21.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative, all'affidamento ed al mantenimento del figlio minorenne appaiono conformi alla legge e all'interesse del predetto figlio minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, di proprietà del e con facoltà per il Pt_2 padre di incontrarlo secondo la indicazioni contenute in ricorso (con pernottamento con il padre al raggiungimento dei tre anni d'età), e ponendo a carico del l'obbligo di versare ogni mese alla Pt_2
a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria Pt_1 annuale sulla base degli indici ISTAT, con assegno unico interamente in favore della madre, e oltre al
60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, con richiamo al protocollo adottato presso questo Tribunale, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 17.3.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 514/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promossa da:
nata a [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale della Regione n. 61, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Adele Maria Marotta, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, e
, nato ad [...] l'[...], residente in [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 62, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Fabio Giorgio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 21.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nel ricorso introduttivo e nel suo accoglimento”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 12.8.2016 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2016, parte 2, serie A, n. 111, volume
1; che dal matrimonio è nato un figlio, , il 15.4.2024; Per_1
1 che i difensori, con le note scritte depositate per l'udienza del 21.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative, all'affidamento ed al mantenimento del figlio minorenne appaiono conformi alla legge e all'interesse del predetto figlio minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore, con il collocamento prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, di proprietà del e con facoltà per il Pt_2 padre di incontrarlo secondo la indicazioni contenute in ricorso (con pernottamento con il padre al raggiungimento dei tre anni d'età), e ponendo a carico del l'obbligo di versare ogni mese alla Pt_2
a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria Pt_1 annuale sulla base degli indici ISTAT, con assegno unico interamente in favore della madre, e oltre al
60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, con richiamo al protocollo adottato presso questo Tribunale, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 17.3.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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