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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott. Francesco Rizzi Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 270/2024, avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” - “danni a cose ” promossa da: (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (CF ) elettivamente domiciliati in Ovada (AL) Corso Saracco n. 38 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Federico Giunti ( ) e dell'Avv. to Erika CodiceFiscale_3 Peruzzo (CF pec che li C.F._4 Email_1 rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLANTI Contro (CF ) e (CF Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Genova Via D. Fiasella 7/3 presso lo C.F._6 studio dell'Avv. Alessandro Spinelli (CF pec C.F._7
che li rappresenta e difende come da procura Email_2 in atti APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 15.5.2025
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14.3.2025 Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, disporre che gli appellati abbiano unicamente diritto di percepire la complessiva somma di 7.545,43 euro senza interessi, addebitando agli stessi appellati tutte le spese di ATP, comprese quelle di CTP e legali, condannandoli conseguentemente alla rifusione delle spese di primo e secondo grado di giudizio, da corrispondersi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 1.4.2025 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie processuali meglio viste e ritenute in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello principale per mancanza di specificità dei motivi ovvero per le altre ragioni meglio viste e ritenute. In subordine e nella denegata ipotesi di rigetto della predetta conclusione respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto. Voglia, inoltre, la Corte accogliere l'appello incidentale per le ragioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e di risposta ovvero per le altre meglio viste e ritenute. Conseguentemente, si compiccia il Collegio, di condannare gli appellanti al pagamento al pagamento di euro 1.067,50 (mille sessantasette \ 50) calcolati ad euro 106,75 (cento sei \75) al mese – stima del c.t.u. – dalla data dell'evento (febbraio 2018) a quella della citazione (dicembre 2018) oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo. Condanni, infine, la Corte gli appellanti al pagamento di una somma equitativamente determinata quale indennizzo dovuto agli appellati per l'impossibilità di utilizzare metà appartamento durante i trenta giorni necessari per eseguire all'interno della loro proprietà le opere indicate dal c.t.u. Vinti i compensi del giudizio in merito cui questa difesa si dichiara antistataria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Alessandria, e Parte_1 [...] affinché, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c., Pt_2 accertata la loro responsabilità ex art. 2051 c.c., detti Convenuti fossero condannati a risarcire i danni conseguenti all'incendio divampato a causa della rottura della canna fumaria in uso presso la loro abitazione. Gli attori precisavano come dalla CTU in corso di ATP, fosse emerso che: a) la causa dell'incendio era da ricondursi, senza ombra di smentita, alla rottura della vecchia canna fumaria in corrispondenza del solaio interpiano (tra i due immobili) in uso ai Convenuti;
b) il totale complessivo dei costi delle opere previste per il ripristino fosse pari a € 7.331,91 oltre IVA al 10%; c) il danno cagionato dal mancato utilizzo del proprio appartamento fosse stimato in € 106,75 al mese a far tempo dalla data del sinistro (5.2.2018) fino all'ultimazione dei lavori e, sebbene i Convenuti avessero eseguito le opere strutturali di ripristino indicate nell'elaborato peritale, non avevano però provveduto a pagare i danni all'immobile a cui in ogni caso avrebbero dovuto aggiungersi il costo della CTU e il compenso del CTP nonché il risarcimento per il mancato utilizzo dell'immobile.
e si costituivano in giudizio contestando l'addebito della Parte_1 Parte_2 responsabilità e chiedendo di respingersi la domanda risarcitoria;
in ogni caso, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in garanzia la per vedersi da essa manlevare da CP_3 quanto fossero stati eventualmente condannati a pagare. I Convenuti allegavano di essere rimasti sorpresi dall'azione di ATP promossa nei loro confronti perché, dopo il sinistro del 4.2.2018, loro stessi avevano “aperto il sinistro” presso la propria IA di assicurazione e quella del Condominio e, una volta “aperto il sinistro”, il perito della IA si sarebbe recato nell'appartamento al fine di accertare i danni;
onde, visto che “i soggetti che avrebbero potuto sanare l'accaduto e risarcire tutti gli interessati” erano intervenuti spontaneamente, i danneggiati non avrebbero avuto alcuna ragione per promuovere l'ATP. I Convenuti allegavano infine che l'ATP si era concluso con un “nulla di fatto” perché gli Attori non avevano ritenuto adeguata la proposta risarcitoria formulata dal Perito della IA, ragion per cui chiedevano: di respingersi le domanda di pagamento dei danni avanzata nei loro confronti e dichiararsi la congruità della somma proposta ai danneggiati in sede di ATP dalla IA Unipol S.p.A.
La si costituiva in giudizio precisando come l'ATP non gli fosse opponibile CP_3 attesa la mancata partecipazione alla procedura non essendo stata chiamata a prendervi parte;
nel merito contestava: a) agli Attori, di non avere provato i fatti storici e il nesso di causalità nonché la determinazione del quantum risarcitorio invocato;
b) ai Convenuti, i limiti della polizza atteso la sua inoperatività con riferimento alle spese di ATP.
Il Giudice concedeva i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale invocata dai soli Convenuti.
Con sentenza n. 687/2023 del 21.7.2023 il Tribunale di Alessandria dichiarava la responsabilità di e condannandoli al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 Pt_2 e quantificati in € 7.331,93 oltre IVA al 10% oltre € 106,75 per interessi e CP_1 CP_2 rivalutazione nonché € 4.473,88 per il rimborso di spese di CTU e CTP e le spese della procedura di ATP liquidate in € 2.337,00 per compensi e € 345,92 per spese;
respingeva le domande dei Convenuti nei confronti della IA terza chiamata. Il Tribunale condannava infine i Convenuti e a pagare le spese di lite a Parte_1 Pt_2 favore degli Attori e e della terza chiamata liquidate CP_1 CP_2 Controparte_4 in € 5.077,00 ciascuno.
Il Giudice di primo grado respingeva la domanda di manleva nei confronti della IA perché i Convenuti e pur essendo onerati di farlo, non avevano prodotto Parte_1 Pt_2 la copia integrale della polizza rendendo impossibile una pronuncia sulla copertura assicurativa;
respingeva altresì ogni altra domanda formulata nei confronti della IA. Il Giudice di primo grado precisava che la IA, pur non essendo costituita nella procedura di ATP, aveva partecipato a mezzo del proprio fiduciario al primo incontro avanzando, in tale occasione, una proposta transattiva;
tuttavia, oltre al fatto che detta proposta non risultava essere stata accettata dai danneggiati, in quanto il perito da essi incaricato si era riservato di valutarla, era anche stata oggetto di critiche da parte del CTU il quale aveva suggerito di integrarla con la corresponsione di altri € 1.300,00 per le spese professionali del CTU;
onde, ritenuto che non fosse stata offerta la prova primaria del riconoscimento dell'obbligazione di pagamento da parte della IA, respingeva la domanda di condanna al pagamento della somma offerta a titolo risarcitorio. Quanto alla domanda degli Attori nei confronti dei Convenuti (anche in virtù dell'eccezione dei Convenuti che si dolevano del fatto che, se gli Attori avessero accettato la proposta risarcitoria formulata, la lite non sarebbe neppure sorta e non sarebbero stati esposti ad una obbligazione risarcitoria ben più gravosa rispetto all'offerta di indennizzo) il Giudice rilevava come il CTU avesse accertato un danno pari a € 7.331,93 oltre IVA e un danno pari a € 106,75 per il mancato godimento dell'habitat, ritenendo sufficiente un mese per l'esecuzione dei lavori;
tuttavia, come la proposta formulata dal perito - pari a € 7.000,00 - non fosse in effetti a totale copertura di quanto riconosciuto dal CTU in sede di ATP (€ 7.331,93 oltre IVA) e a compensazione delle spese legali e delle spese di ATP (del CTP e del CTU), verso la rinuncia del risarcimento per il mancato godimento dell'immobile; senza tacere il fatto che non risultava dimostrato che la proposta fosse stata formulata prima del deposito dell'ATP. Il Giudice condannava gli Attori a risarcire i danni come da CTU e a rimborsare le spese del CTU e del CTP, come documentate, per un totale di € 4.473,88, nonché a pagare le spese dell'ATP liquidate in € 2.337,00 per compensi oltre oneri e € 345,92 per spese mentre respingeva la domanda di riconoscimento degli altri danni lamentati dagli Attori (disagio che sarebbero stati costretti a sopportare durante l'esecuzione delle opere di ripristino) in assenza di prova adeguata e, in ogni caso, attesa l'impossibilità di poterli stimare. In virtù del principio della soccombenza, condannava i Convenuti al pagamento delle spese di lite e a favore degli attori e della IA.
2) e hanno proposto appello avverso la sentenza 687/2023 del Tribunale Parte_1 Pt_2 di Alessandria. Con un unico motivo, gli Appellanti hanno impugnato la sentenza ribadendo che “il danno sarebbe stato ampiamente e completamente liquidato dalla IA prima dell'instaurarsi dell'ATP” e, pertanto, che i e non avrebbero avuto motivo CP_1 CP_2 di instaurare l'ATP. A parere degli Appellanti, il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di ritenere che l'unica offerta risarcitoria fosse stata quella formulata informalmente dal Perito della IA in occasione del primo sopralluogo nell'ambito dell'ATP; se il Giudice di primo grado avesse valutato correttamente le dichiarazioni rese dai testimoni, avrebbe invece rilevato che il perito della IA - ben prima del deposito dell'ATP avvenuto il 1.3.2018 - aveva proposto ai danneggiati di corrispondere loro una somma compresa tra € 9.000,00 e € 10.000,00. Gli Appellanti hanno dedotto che la proposta risarcitoria formulata dal Perito della IA, avanzata ben prima dell'instaurarsi dell'ATP, sarebbe stata l'unica che in effetti i danneggiati avrebbero avuto diritto di percepire;
poiché detta proposta sarebbe stata rifiutata sul presupposto, smentito dal CTU, che i danneggiati avrebbero potuto “ricavare molto di più”, nulla sarebbe loro dovuto per le spese dell'ATP, del CTU e del CT di Parte - inutilmente promosso - nonché per le spese legali del giudizio di primo grado. Gli Appellanti hanno quindi concluso chiedendo di riformarsi la sentenza e accertarsi che la pretesa risarcitoria di cui avrebbero avuto diritto i danneggiati fosse pari a € 7.545,43 (€ 7.331,93 a titolo risarcitorio dei danni e € 106,75 per l'inagibilità della sala da pranzo e delle camere solo parzialmente utilizzabili) senza interessi e addebitando le spese di ATP, comprese quelle di CTU e le spese di lite, a e CP_1 CP_2
Nel procedimento così instaurato, si sono costituiti i e contestando ed CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello perché gli Appellanti non avrebbero impugnato la parte argomentativa della sentenza laddove il Giudice ha chiarito che la proposta transattiva formulata risultava essere a copertura totale di quanto riconosciuto dalla CTU prevedendo tra l'altro la compensazione delle spese dei CTP e CTU nonché della procedura dell'ATP. In ogni caso, qualora la Corte ritenesse l'appello ammissibile, gli Appellati hanno dedotto l'assenza della prova dell'accettazione da parte del perito della IA di integrare la proposta aggiungendo la corresponsione di € 1.300,00 per le spese legali del CTU nominato nell'ambito dell'ATP; dunque, come non fosse provato che la IA avesse riconosciuto alcuna obbligazione dio pagamento. Gli Appellati hanno proposto appello incidentale. Con il primo motivo, gli Appellati si dolgono dell'errata interpretazione della CTU laddove il perito ha chiarito che la parziale inagibilità e inutilizzabilità dell'unita immobiliare arrecava ai danneggiati un danno pari a € 106,75 al mese a partire dalla data del sinistro (4.2.2024) fino alla ultimazione dei lavori mentre il Giudice ha ritenuto di liquidare detto importo per il tempo sufficiente (1 mese) ad eseguire i lavori. Gli Appellati hanno quindi invocato il riconoscimento del corrispettivo di € 1.067,50; ossia € 106,75 per il numero dei mesi dal 4.2.2018 (data dell'evento) alla data della citazione (dicembre 2018). Con il secondo motivo gli appellanti hanno chiesto di liquidarsi, in via equitativa, il danno conseguente al disagio per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino.
Alla richiesta del Consigliere Istruttore di estendere il contraddittorio anche alla
[...]
gli Appellanti hanno dichiarato di non avere provveduto a notificare Controparte_5 tempestivamente l'atto di appello avendo deciso di prestare acquiescenza al capo della sentenza riguardante la statuizione a favore della IA, passata quindi in giudicato. All'udienza del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Gli Appellanti con la comparsa conclusionale hanno dedotto la tardività del deposito delle note di precisazione delle conclusioni e contestato la fondatezza dei motivi a fondamento dell'appello incidentale.
3) Quanto alla domanda di inammissibilità dell'atto di appello formulata dagli Appellati e fondata sulla dedotta genericità e/o assenza di idonee censure, la Corte rileva che l'art. 342 c.p.c. impone che l'appello contenga “1) 'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte ritiene che l'atto di appello, seppure piuttosto laconico, sia idoneo a specificare, quantomeno in maniera sufficiente, la violazione in cui, a parere degli Appellanti, sarebbe incorso il Tribunale e per la quali è richiesto l'intervento del Giudice del gravame. Gli Appellanti, difatti, si dolgono dell'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado delle dichiarazioni rese dai testi che, se fossero state interpretate correttamente, lo avrebbero condotto a ritenere confermata la circostanza che i danneggiati avrebbero ricevuto una offerta risarcitoria compresa tra € 9.000,00 e 10.000,00, ben prima dell'instaurarsi dell'ATP con la conseguenza che, non rendendosi necessario instaurare il procedimento cautelare, e non avrebbero dovuto essere condannati a rimborsare le Parte_1 Pt_2 spese conseguenti a detto procedimento. Gli Appellanti hanno quindi evidenziato la violazione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, i principi di legge asseritamente violati nonché le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti. Gli Appellati, da parte loro, si sono costituiti replicando diffusamente al profilo di criticità sostanziale che per e avrebbe reso la sentenza suscettibile di riforma. Parte_1 Pt_2 Ne consegue, dunque, che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
4) Quanto alla dedotta tardività del deposito delle note di precisazione delle conclusioni, la Corte rileva che gli Appellati hanno in effetti precisato le conclusioni il 1.4.2025 anziché entro il 16.3.2025 (ossia, nel termine di 60 giorni prima dell'udienza del 15.5.2025). La Corte, nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale, rileva tuttavia che la mancata precisazione delle conclusioni non determina alcuna conseguenza diretta per la parte che ha omesso di farlo, dovendo in tal caso intendersi richiamate le domande o le eccezioni, ivi comprese le istanze istruttorie, precedentemente invocate nelle conclusioni dei propri atti difensivi. Nel caso di specie, sebbene il deposito delle note di precisazione delle conclusioni sia stato indubbiamente tardivo, il contenuto di dette note riproduce esattamente le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e, pertanto, dalla tardività del deposito non discende alcuna conseguenza nei confronti degli Appellati. 5) Quanto al motivo dell'appello principale, la Corte rileva che gli Appellanti si sono limitati a censurare la sentenza allegando che il Giudice di primo grado, se avesse “tenuto conto” e valutato correttamente le dichiarazioni rese dai testimoni, non sarebbe incorso nell'errore di ritenere che l'unica offerta formulata, peraltro informalmente, fosse stata quella manifestata in sede di ATP, ma avrebbe accertato che, precedentemente all'instaurarsi del procedimento di accertamento, il perito della Assicurazione (ing. aveva offerto ai Persona_1
una somma risarcitoria compresa tra i 9.000,00 e i 10.000,00 €. Parte_3 Dunque, poiché i danneggiati - strumentalmente (a dire degli Appellanti, perché avevano pensato di “ricavarci molto di più”) - non avrebbero accettato la proposta, nulla sarebbe loro dovuto per le spese dell'ATP, inutilmente instaurato, del CTU e del CT di Parte nonché per le spese legali del giudizio ordinario.
La Corte rileva che la statuizione in ordine alla declaratoria di responsabilità e di condanna al risarcimento non sono state impugnate e dunque sono passate in giudicato.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
5.a) La Corte, condividendo la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado, ritiene che dall'istruttoria non sia affatto emersa la prova che, prima del deposito del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo fosse sopraggiunta una proposta risarcitoria da parte del Perito di che potesse condurre a ritenere che vi fosse stata una CP_3 ricognizione di debito da parte di detta IA e, dunque, che i danneggiati avrebbero inutilmente promosso il procedimento cautelare. La Corte rileva che l'Ing. (CTU in sede di ATP) ha chiarito come il Perito della Per_2 IA (Ing. fosse intervenuto solo in occasione del primo CP_3 Per_1 sopralluogo nell'immobile eseguito il 28.5.2018 (ma non abbia partecipato alle operazioni peritali successive svolte il 12.6 e il 25.6.2018) e, pertanto, come in quella occasione (dunque quando l'ATP era già pendente) fosse stata verbalizzata la proposta di un indennizzo di € 7.000,00. Per completezza va detto che, come si legge nel verbale delle operazioni peritali del 28.5.2018 (cfr. verbale allegato alla Relazione), il perito dei danneggiati ha dichiarato di riservarsi di valutare la proposta e il CTU ha verbalizzato che sarebbe stato opportuno integrarla con l'aggiunta della somma di € 1.300,00 per le spese professionali di CTU. Dunque, diversamente da quanto prospettato dagli Appellanti, il teste non ha affatto confermato la circostanza che la IA, a seguito della ricognizione di debito, avrebbe offerto - precedentemente all'instaurarsi dell'ATP - un risarcimento tra € 9.000,00 e € 10.000,00 (cfr. cap. 2 memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c.); a maggior ragione rilevato che il teste addirittura non ricorda neppure chi abbia formulato l'offerta (“non ricordo chi l'abbia riportata”). Del resto, lo stesso perito della IA (Ing. , escusso sulla circostanza, ha Per_1 dichiarato di non ricordare di avere proposto a e un risarcimento compreso CP_1 CP_2 tra € 9.000,00 e 10.000,00, anche se l'ordine di grandezza dei danni poteva essere quello;
ha però precisato di avere formulato una offerta “dinanzi al CTU”. Dal che deriva che l'offerta che il teste ricorda di avere suggerito, è quella che ha formulata quando l'ATP era già pendente di cui al verbale del 28.5.2018. Infine, in ogni caso, deve aggiungersi che anche il perito nominato da e Parte_1 Pt_2 ha affermato: da un lato, “di essere stato incaricato subito dopo l'evento”, di ricordare che anche l'Ing. perito della IA, fosse “intervenuto dopo l'evento prima che Per_1 iniziasse l'ATP”; di contro, ha però dichiarato “l'Ing. aveva offerto una somma Per_1 compresa tra € 9.000,00 e 10.000,00” in occasione di un sopralluogo senza chiarire quando sarebbe avvenuto tale sopralluogo (se prima dell'instaurarsi dell'ATP oppure successivamente), lasciando così supporre che il sopralluogo fosse quello del 28.5.2018 posto che, interrogato sulla circostanza di cui al cap. 3) della memoria (“vero che alle operazioni relative all'ATP ha partecipato anche l'Ing. quale Persona_3 perito incaricato della IA di assicurazione ha risposto: ”così ricordo, credo CP_3 che sia stato pure messo a verbale la presenza dell'ing. . Per_1 Per quanto precede la Corte ritiene che dall'esame delle dichiarazioni dei testi non emerga affatto la dimostrazione che prima dell'instaurarsi il procedimento di ATP, la IA avesse formulato la dedotta proposta risarcitoria compresa tra € 9.000,00 e € 10.000,00.
5.b) In ogni caso, quand'anche si voglia riconoscere (ma così non è) che in un momento antecedente l'instaurarsi dell'ATP, il perito della IA avesse formulato una proposta di indennizzo fondata sulla ricognizione di debito che i danneggiati - strumentalmente - al fine di ottenere un risarcimento maggiore, non avrebbero accettato, la debitrice (per suo conto, gli assicurati) avrebbe potuto liberarsi della sua obbligazione soltanto se, a fronte del rifiuto del creditore di accettare l'offerta, avesse eseguito il deposito della somma offerta. Nel caso di specie, non risulta che la IA di Assicurazione abbia formalmente messo in mora il creditore offrendo un indennizzo a titolo risarcitorio, né risulta che, a seguito del dedotto rifiuto dei danneggiati di ricevere l'indennizzo, la IA abbia provveduto a depositare l'offerta rendendola loro disponibile. Dunque, pur volendo sorvolare sulla collocazione temporale in cui sarebbe stato offerto l'indennizzo (prima dell'ATP oppure, come risulta dal verbale del 28.5.2018, quando l'ATP era già stato instaurato ed era pendente), appare assorbente il rilievo che qualsiasi somma sia mai stata offerta, non essendo mai stata depositata, non è mai entrata nella sfera della disponibilità dei danneggiati;
il che impedisce di attribuire al supposto tentativo di pagamento, efficacia estintiva dell'obbligazione. Gli Appellanti non possono dunque dolersi della decisione di e di CP_1 CP_2 instaurare il procedimento di ATP e il sillogismo da loro proposto, fondato sul presupposto che, se i danneggiati avessero accettato la proposta, la lite non sarebbe iniziata o si sarebbe conclusa, è insuscettibile di essere condiviso. Del resto, per completezza, va detto che le parti di un contenzioso non sono tenute ad accettare una proposta transattiva;
a tutto voler concedere, sarà il Giudice che potrà tenere conto del loro contegno oppositivo in occasione della regolazione delle spese processuali alla luce dell'artt. 91 c.p.c..
Per quanto precede, il motivo di appello viene quindi respinto per manifesta infondatezza con la conseguente conferma della sentenza in ordine al rimborso di € 4.473,88 per spese di CTU e CTP nonché al rimborso delle spese del procedimento cautelare di ATP come liquidate;
importi che non sono stati oggetto di censura in ordine alla loro quantificazione e dunque insuscettibili di essere riesaminati.
6) Resta alla Corte esaminare i motivi di appello incidentale che meritano disamina congiunta.
Gli Appellati si dolgono del travisamento delle conclusioni peritali in ordine alla liquidazione del danno per il mancato godimento dell'immobile che ha condotto il Giudice di primo grado a liquidare la somma di € 106,75 “ritenendo sufficiente un mese per l'esecuzione dei lavori”. La Corte rileva che il CTU, esaminate le osservazioni dell'Ing. CTP di Per_4 Parte_3
ha concluso ritenendo che il danno per l'inagibilità e l'inutilizzabilità dell'immobile
[...] doveva stimarsi in € 106,75 mese per il numero dei mesi dal 5.2.2018 (giorno successivo a quello in cui si è verificato l'incendio) sino alla fine dei lavori e ha stimato in 30 giorni, naturali e consecutivi, il tempo necessario al ripristino delle strutture e all'esecuzione delle opere edili nell'alloggio , precisando altresì che, nel corso dei lavori, Parte_3 l'immobile è utilizzabile al 50%. La Corte ritiene dunque che il Giudice di primo grado, laddove ha liquidato la somma di € 106,75 “ritenendo sufficiente un mese per l'esecuzione dei lavori”, sia in effetti incorso nell'errore di sovrapporre la domanda di risarcimento del danno (stimato in € 106,75 al mese) per la inutilizzabilità dell'immobile dalla data dell'evento alla data di esecuzione dei lavori alla domanda di risarcimento del danno per i disagi che i danneggiati hanno sopportato nel periodo necessario ad eseguire detti interventi (30 giorni). Quanto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per il periodo di inutilizzabilità dell'immobile stimato dagli Appellati in € 1.067,50 ossia € 106,75 per un periodo di 10 mesi da febbraio 2018 a dicembre 2018 (data della citazione), la Corte ritiene che sia suscettibile di accoglimento limitatamente ad 8 mensilità; ossia, per il periodo a far tempo dal mese di febbraio (il 4.2.2018 è occorso l'evento a cui, il giorno successivo, è seguita la dichiarazione della inagibilità da parte del Sindaco di Ovada per un porzione dell'immobile) fino al 20.8.2018, data in cui è stata depositata la Relazione nell'ambito dell'ATP da cui si trae evidenza del fatto che, pur non essendo ancora iniziati, le parti decidevano “di avviare fin da subito le procedure per il ripristino” e quindi oltre 30 giorni per l'esecuzione di detti lavori;
dunque: € 854,00 oltre interessi legali e rivalutazione, dalla data della domanda al saldo, trattandosi di debito di valore. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per i disagi che i danneggiati hanno sopportato nel periodo necessario ad eseguire i lavori di ripristino (30 giorni) la Corte ritiene che la domanda seppure suscettibile di accoglimento debba liquidarsi nella misura pari a € 150,00 in via equitativa, tenuto conto che il CTU ha chiarito che, dell'immobile, avrebbe potuto essere utilizzata la zona notte (esclusa la cabina armadio) e solo parzialmente l'ingresso; oltre interessi legali e rivalutazione, dalla data della domanda al saldo, trattandosi di debito di valore.
All'accoglimento dell'appello incidentale e alla parziale riforma della sentenza consegue: a) l'accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per il periodo di inutilizzabilità dell'immobile con conseguente condanna al pagamento di €
€ 854,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data domanda al saldo;
b) l'accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per i disagi che i danneggiati hanno sopportato nel periodo necessario ad eseguire i lavori di re la conseguente condanna al pagamento di 150,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data domanda al saldo. Sentenza confermata nel resto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli Appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo. Con distrazione a favore dell'Avv. Alessandro Spinelli dichiaratosi antistatario.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico degli Appellanti principali
[...] e Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 687/2024 resa dal Tribunale di Alessandria il 21.7.2024
[...] pubblicata in pari data, nel procedimento RG 1003/2019; accoglie l'appello incidentale proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 687/2024 resa dal Tribunale di Alessandria il Parte_2 21.7.2024 pubblicata in pari data, nel procedimento RG 1003/2019 e così provvede: in parziale riforma della sentenza, condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di € 854,00 oltre interessi e rivalutazione a favore di Controparte_1
per il mancato utilizzo dell'immobile; Controparte_2 condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di € 150,00 oltre interessi e rivalutazione a favore di Controparte_1
per i disagi patiti durante i lavori di ripristino dell'immobile; Controparte_2 conferma nel resto l'appellata sentenza;
condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese del presente grado del giudizio a favore di e Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, Controparte_2 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
con distrazione a favore dell'Avv. Alessandro Spinelli dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico delle parti Appellanti principali. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 19.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott. Francesco Rizzi Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 270/2024, avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” - “danni a cose ” promossa da: (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (CF ) elettivamente domiciliati in Ovada (AL) Corso Saracco n. 38 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Federico Giunti ( ) e dell'Avv. to Erika CodiceFiscale_3 Peruzzo (CF pec che li C.F._4 Email_1 rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLANTI Contro (CF ) e (CF Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in Genova Via D. Fiasella 7/3 presso lo C.F._6 studio dell'Avv. Alessandro Spinelli (CF pec C.F._7
che li rappresenta e difende come da procura Email_2 in atti APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 15.5.2025
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14.3.2025 Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, disporre che gli appellati abbiano unicamente diritto di percepire la complessiva somma di 7.545,43 euro senza interessi, addebitando agli stessi appellati tutte le spese di ATP, comprese quelle di CTP e legali, condannandoli conseguentemente alla rifusione delle spese di primo e secondo grado di giudizio, da corrispondersi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI PER GLI APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 1.4.2025 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie processuali meglio viste e ritenute in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello principale per mancanza di specificità dei motivi ovvero per le altre ragioni meglio viste e ritenute. In subordine e nella denegata ipotesi di rigetto della predetta conclusione respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto. Voglia, inoltre, la Corte accogliere l'appello incidentale per le ragioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e di risposta ovvero per le altre meglio viste e ritenute. Conseguentemente, si compiccia il Collegio, di condannare gli appellanti al pagamento al pagamento di euro 1.067,50 (mille sessantasette \ 50) calcolati ad euro 106,75 (cento sei \75) al mese – stima del c.t.u. – dalla data dell'evento (febbraio 2018) a quella della citazione (dicembre 2018) oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo. Condanni, infine, la Corte gli appellanti al pagamento di una somma equitativamente determinata quale indennizzo dovuto agli appellati per l'impossibilità di utilizzare metà appartamento durante i trenta giorni necessari per eseguire all'interno della loro proprietà le opere indicate dal c.t.u. Vinti i compensi del giudizio in merito cui questa difesa si dichiara antistataria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Alessandria, e Parte_1 [...] affinché, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c., Pt_2 accertata la loro responsabilità ex art. 2051 c.c., detti Convenuti fossero condannati a risarcire i danni conseguenti all'incendio divampato a causa della rottura della canna fumaria in uso presso la loro abitazione. Gli attori precisavano come dalla CTU in corso di ATP, fosse emerso che: a) la causa dell'incendio era da ricondursi, senza ombra di smentita, alla rottura della vecchia canna fumaria in corrispondenza del solaio interpiano (tra i due immobili) in uso ai Convenuti;
b) il totale complessivo dei costi delle opere previste per il ripristino fosse pari a € 7.331,91 oltre IVA al 10%; c) il danno cagionato dal mancato utilizzo del proprio appartamento fosse stimato in € 106,75 al mese a far tempo dalla data del sinistro (5.2.2018) fino all'ultimazione dei lavori e, sebbene i Convenuti avessero eseguito le opere strutturali di ripristino indicate nell'elaborato peritale, non avevano però provveduto a pagare i danni all'immobile a cui in ogni caso avrebbero dovuto aggiungersi il costo della CTU e il compenso del CTP nonché il risarcimento per il mancato utilizzo dell'immobile.
e si costituivano in giudizio contestando l'addebito della Parte_1 Parte_2 responsabilità e chiedendo di respingersi la domanda risarcitoria;
in ogni caso, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in garanzia la per vedersi da essa manlevare da CP_3 quanto fossero stati eventualmente condannati a pagare. I Convenuti allegavano di essere rimasti sorpresi dall'azione di ATP promossa nei loro confronti perché, dopo il sinistro del 4.2.2018, loro stessi avevano “aperto il sinistro” presso la propria IA di assicurazione e quella del Condominio e, una volta “aperto il sinistro”, il perito della IA si sarebbe recato nell'appartamento al fine di accertare i danni;
onde, visto che “i soggetti che avrebbero potuto sanare l'accaduto e risarcire tutti gli interessati” erano intervenuti spontaneamente, i danneggiati non avrebbero avuto alcuna ragione per promuovere l'ATP. I Convenuti allegavano infine che l'ATP si era concluso con un “nulla di fatto” perché gli Attori non avevano ritenuto adeguata la proposta risarcitoria formulata dal Perito della IA, ragion per cui chiedevano: di respingersi le domanda di pagamento dei danni avanzata nei loro confronti e dichiararsi la congruità della somma proposta ai danneggiati in sede di ATP dalla IA Unipol S.p.A.
La si costituiva in giudizio precisando come l'ATP non gli fosse opponibile CP_3 attesa la mancata partecipazione alla procedura non essendo stata chiamata a prendervi parte;
nel merito contestava: a) agli Attori, di non avere provato i fatti storici e il nesso di causalità nonché la determinazione del quantum risarcitorio invocato;
b) ai Convenuti, i limiti della polizza atteso la sua inoperatività con riferimento alle spese di ATP.
Il Giudice concedeva i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale invocata dai soli Convenuti.
Con sentenza n. 687/2023 del 21.7.2023 il Tribunale di Alessandria dichiarava la responsabilità di e condannandoli al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 Pt_2 e quantificati in € 7.331,93 oltre IVA al 10% oltre € 106,75 per interessi e CP_1 CP_2 rivalutazione nonché € 4.473,88 per il rimborso di spese di CTU e CTP e le spese della procedura di ATP liquidate in € 2.337,00 per compensi e € 345,92 per spese;
respingeva le domande dei Convenuti nei confronti della IA terza chiamata. Il Tribunale condannava infine i Convenuti e a pagare le spese di lite a Parte_1 Pt_2 favore degli Attori e e della terza chiamata liquidate CP_1 CP_2 Controparte_4 in € 5.077,00 ciascuno.
Il Giudice di primo grado respingeva la domanda di manleva nei confronti della IA perché i Convenuti e pur essendo onerati di farlo, non avevano prodotto Parte_1 Pt_2 la copia integrale della polizza rendendo impossibile una pronuncia sulla copertura assicurativa;
respingeva altresì ogni altra domanda formulata nei confronti della IA. Il Giudice di primo grado precisava che la IA, pur non essendo costituita nella procedura di ATP, aveva partecipato a mezzo del proprio fiduciario al primo incontro avanzando, in tale occasione, una proposta transattiva;
tuttavia, oltre al fatto che detta proposta non risultava essere stata accettata dai danneggiati, in quanto il perito da essi incaricato si era riservato di valutarla, era anche stata oggetto di critiche da parte del CTU il quale aveva suggerito di integrarla con la corresponsione di altri € 1.300,00 per le spese professionali del CTU;
onde, ritenuto che non fosse stata offerta la prova primaria del riconoscimento dell'obbligazione di pagamento da parte della IA, respingeva la domanda di condanna al pagamento della somma offerta a titolo risarcitorio. Quanto alla domanda degli Attori nei confronti dei Convenuti (anche in virtù dell'eccezione dei Convenuti che si dolevano del fatto che, se gli Attori avessero accettato la proposta risarcitoria formulata, la lite non sarebbe neppure sorta e non sarebbero stati esposti ad una obbligazione risarcitoria ben più gravosa rispetto all'offerta di indennizzo) il Giudice rilevava come il CTU avesse accertato un danno pari a € 7.331,93 oltre IVA e un danno pari a € 106,75 per il mancato godimento dell'habitat, ritenendo sufficiente un mese per l'esecuzione dei lavori;
tuttavia, come la proposta formulata dal perito - pari a € 7.000,00 - non fosse in effetti a totale copertura di quanto riconosciuto dal CTU in sede di ATP (€ 7.331,93 oltre IVA) e a compensazione delle spese legali e delle spese di ATP (del CTP e del CTU), verso la rinuncia del risarcimento per il mancato godimento dell'immobile; senza tacere il fatto che non risultava dimostrato che la proposta fosse stata formulata prima del deposito dell'ATP. Il Giudice condannava gli Attori a risarcire i danni come da CTU e a rimborsare le spese del CTU e del CTP, come documentate, per un totale di € 4.473,88, nonché a pagare le spese dell'ATP liquidate in € 2.337,00 per compensi oltre oneri e € 345,92 per spese mentre respingeva la domanda di riconoscimento degli altri danni lamentati dagli Attori (disagio che sarebbero stati costretti a sopportare durante l'esecuzione delle opere di ripristino) in assenza di prova adeguata e, in ogni caso, attesa l'impossibilità di poterli stimare. In virtù del principio della soccombenza, condannava i Convenuti al pagamento delle spese di lite e a favore degli attori e della IA.
2) e hanno proposto appello avverso la sentenza 687/2023 del Tribunale Parte_1 Pt_2 di Alessandria. Con un unico motivo, gli Appellanti hanno impugnato la sentenza ribadendo che “il danno sarebbe stato ampiamente e completamente liquidato dalla IA prima dell'instaurarsi dell'ATP” e, pertanto, che i e non avrebbero avuto motivo CP_1 CP_2 di instaurare l'ATP. A parere degli Appellanti, il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di ritenere che l'unica offerta risarcitoria fosse stata quella formulata informalmente dal Perito della IA in occasione del primo sopralluogo nell'ambito dell'ATP; se il Giudice di primo grado avesse valutato correttamente le dichiarazioni rese dai testimoni, avrebbe invece rilevato che il perito della IA - ben prima del deposito dell'ATP avvenuto il 1.3.2018 - aveva proposto ai danneggiati di corrispondere loro una somma compresa tra € 9.000,00 e € 10.000,00. Gli Appellanti hanno dedotto che la proposta risarcitoria formulata dal Perito della IA, avanzata ben prima dell'instaurarsi dell'ATP, sarebbe stata l'unica che in effetti i danneggiati avrebbero avuto diritto di percepire;
poiché detta proposta sarebbe stata rifiutata sul presupposto, smentito dal CTU, che i danneggiati avrebbero potuto “ricavare molto di più”, nulla sarebbe loro dovuto per le spese dell'ATP, del CTU e del CT di Parte - inutilmente promosso - nonché per le spese legali del giudizio di primo grado. Gli Appellanti hanno quindi concluso chiedendo di riformarsi la sentenza e accertarsi che la pretesa risarcitoria di cui avrebbero avuto diritto i danneggiati fosse pari a € 7.545,43 (€ 7.331,93 a titolo risarcitorio dei danni e € 106,75 per l'inagibilità della sala da pranzo e delle camere solo parzialmente utilizzabili) senza interessi e addebitando le spese di ATP, comprese quelle di CTU e le spese di lite, a e CP_1 CP_2
Nel procedimento così instaurato, si sono costituiti i e contestando ed CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello perché gli Appellanti non avrebbero impugnato la parte argomentativa della sentenza laddove il Giudice ha chiarito che la proposta transattiva formulata risultava essere a copertura totale di quanto riconosciuto dalla CTU prevedendo tra l'altro la compensazione delle spese dei CTP e CTU nonché della procedura dell'ATP. In ogni caso, qualora la Corte ritenesse l'appello ammissibile, gli Appellati hanno dedotto l'assenza della prova dell'accettazione da parte del perito della IA di integrare la proposta aggiungendo la corresponsione di € 1.300,00 per le spese legali del CTU nominato nell'ambito dell'ATP; dunque, come non fosse provato che la IA avesse riconosciuto alcuna obbligazione dio pagamento. Gli Appellati hanno proposto appello incidentale. Con il primo motivo, gli Appellati si dolgono dell'errata interpretazione della CTU laddove il perito ha chiarito che la parziale inagibilità e inutilizzabilità dell'unita immobiliare arrecava ai danneggiati un danno pari a € 106,75 al mese a partire dalla data del sinistro (4.2.2024) fino alla ultimazione dei lavori mentre il Giudice ha ritenuto di liquidare detto importo per il tempo sufficiente (1 mese) ad eseguire i lavori. Gli Appellati hanno quindi invocato il riconoscimento del corrispettivo di € 1.067,50; ossia € 106,75 per il numero dei mesi dal 4.2.2018 (data dell'evento) alla data della citazione (dicembre 2018). Con il secondo motivo gli appellanti hanno chiesto di liquidarsi, in via equitativa, il danno conseguente al disagio per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino.
Alla richiesta del Consigliere Istruttore di estendere il contraddittorio anche alla
[...]
gli Appellanti hanno dichiarato di non avere provveduto a notificare Controparte_5 tempestivamente l'atto di appello avendo deciso di prestare acquiescenza al capo della sentenza riguardante la statuizione a favore della IA, passata quindi in giudicato. All'udienza del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Gli Appellanti con la comparsa conclusionale hanno dedotto la tardività del deposito delle note di precisazione delle conclusioni e contestato la fondatezza dei motivi a fondamento dell'appello incidentale.
3) Quanto alla domanda di inammissibilità dell'atto di appello formulata dagli Appellati e fondata sulla dedotta genericità e/o assenza di idonee censure, la Corte rileva che l'art. 342 c.p.c. impone che l'appello contenga “1) 'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte ritiene che l'atto di appello, seppure piuttosto laconico, sia idoneo a specificare, quantomeno in maniera sufficiente, la violazione in cui, a parere degli Appellanti, sarebbe incorso il Tribunale e per la quali è richiesto l'intervento del Giudice del gravame. Gli Appellanti, difatti, si dolgono dell'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado delle dichiarazioni rese dai testi che, se fossero state interpretate correttamente, lo avrebbero condotto a ritenere confermata la circostanza che i danneggiati avrebbero ricevuto una offerta risarcitoria compresa tra € 9.000,00 e 10.000,00, ben prima dell'instaurarsi dell'ATP con la conseguenza che, non rendendosi necessario instaurare il procedimento cautelare, e non avrebbero dovuto essere condannati a rimborsare le Parte_1 Pt_2 spese conseguenti a detto procedimento. Gli Appellanti hanno quindi evidenziato la violazione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, i principi di legge asseritamente violati nonché le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti. Gli Appellati, da parte loro, si sono costituiti replicando diffusamente al profilo di criticità sostanziale che per e avrebbe reso la sentenza suscettibile di riforma. Parte_1 Pt_2 Ne consegue, dunque, che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
4) Quanto alla dedotta tardività del deposito delle note di precisazione delle conclusioni, la Corte rileva che gli Appellati hanno in effetti precisato le conclusioni il 1.4.2025 anziché entro il 16.3.2025 (ossia, nel termine di 60 giorni prima dell'udienza del 15.5.2025). La Corte, nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale, rileva tuttavia che la mancata precisazione delle conclusioni non determina alcuna conseguenza diretta per la parte che ha omesso di farlo, dovendo in tal caso intendersi richiamate le domande o le eccezioni, ivi comprese le istanze istruttorie, precedentemente invocate nelle conclusioni dei propri atti difensivi. Nel caso di specie, sebbene il deposito delle note di precisazione delle conclusioni sia stato indubbiamente tardivo, il contenuto di dette note riproduce esattamente le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e, pertanto, dalla tardività del deposito non discende alcuna conseguenza nei confronti degli Appellati. 5) Quanto al motivo dell'appello principale, la Corte rileva che gli Appellanti si sono limitati a censurare la sentenza allegando che il Giudice di primo grado, se avesse “tenuto conto” e valutato correttamente le dichiarazioni rese dai testimoni, non sarebbe incorso nell'errore di ritenere che l'unica offerta formulata, peraltro informalmente, fosse stata quella manifestata in sede di ATP, ma avrebbe accertato che, precedentemente all'instaurarsi del procedimento di accertamento, il perito della Assicurazione (ing. aveva offerto ai Persona_1
una somma risarcitoria compresa tra i 9.000,00 e i 10.000,00 €. Parte_3 Dunque, poiché i danneggiati - strumentalmente (a dire degli Appellanti, perché avevano pensato di “ricavarci molto di più”) - non avrebbero accettato la proposta, nulla sarebbe loro dovuto per le spese dell'ATP, inutilmente instaurato, del CTU e del CT di Parte nonché per le spese legali del giudizio ordinario.
La Corte rileva che la statuizione in ordine alla declaratoria di responsabilità e di condanna al risarcimento non sono state impugnate e dunque sono passate in giudicato.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
5.a) La Corte, condividendo la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado, ritiene che dall'istruttoria non sia affatto emersa la prova che, prima del deposito del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo fosse sopraggiunta una proposta risarcitoria da parte del Perito di che potesse condurre a ritenere che vi fosse stata una CP_3 ricognizione di debito da parte di detta IA e, dunque, che i danneggiati avrebbero inutilmente promosso il procedimento cautelare. La Corte rileva che l'Ing. (CTU in sede di ATP) ha chiarito come il Perito della Per_2 IA (Ing. fosse intervenuto solo in occasione del primo CP_3 Per_1 sopralluogo nell'immobile eseguito il 28.5.2018 (ma non abbia partecipato alle operazioni peritali successive svolte il 12.6 e il 25.6.2018) e, pertanto, come in quella occasione (dunque quando l'ATP era già pendente) fosse stata verbalizzata la proposta di un indennizzo di € 7.000,00. Per completezza va detto che, come si legge nel verbale delle operazioni peritali del 28.5.2018 (cfr. verbale allegato alla Relazione), il perito dei danneggiati ha dichiarato di riservarsi di valutare la proposta e il CTU ha verbalizzato che sarebbe stato opportuno integrarla con l'aggiunta della somma di € 1.300,00 per le spese professionali di CTU. Dunque, diversamente da quanto prospettato dagli Appellanti, il teste non ha affatto confermato la circostanza che la IA, a seguito della ricognizione di debito, avrebbe offerto - precedentemente all'instaurarsi dell'ATP - un risarcimento tra € 9.000,00 e € 10.000,00 (cfr. cap. 2 memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c.); a maggior ragione rilevato che il teste addirittura non ricorda neppure chi abbia formulato l'offerta (“non ricordo chi l'abbia riportata”). Del resto, lo stesso perito della IA (Ing. , escusso sulla circostanza, ha Per_1 dichiarato di non ricordare di avere proposto a e un risarcimento compreso CP_1 CP_2 tra € 9.000,00 e 10.000,00, anche se l'ordine di grandezza dei danni poteva essere quello;
ha però precisato di avere formulato una offerta “dinanzi al CTU”. Dal che deriva che l'offerta che il teste ricorda di avere suggerito, è quella che ha formulata quando l'ATP era già pendente di cui al verbale del 28.5.2018. Infine, in ogni caso, deve aggiungersi che anche il perito nominato da e Parte_1 Pt_2 ha affermato: da un lato, “di essere stato incaricato subito dopo l'evento”, di ricordare che anche l'Ing. perito della IA, fosse “intervenuto dopo l'evento prima che Per_1 iniziasse l'ATP”; di contro, ha però dichiarato “l'Ing. aveva offerto una somma Per_1 compresa tra € 9.000,00 e 10.000,00” in occasione di un sopralluogo senza chiarire quando sarebbe avvenuto tale sopralluogo (se prima dell'instaurarsi dell'ATP oppure successivamente), lasciando così supporre che il sopralluogo fosse quello del 28.5.2018 posto che, interrogato sulla circostanza di cui al cap. 3) della memoria (“vero che alle operazioni relative all'ATP ha partecipato anche l'Ing. quale Persona_3 perito incaricato della IA di assicurazione ha risposto: ”così ricordo, credo CP_3 che sia stato pure messo a verbale la presenza dell'ing. . Per_1 Per quanto precede la Corte ritiene che dall'esame delle dichiarazioni dei testi non emerga affatto la dimostrazione che prima dell'instaurarsi il procedimento di ATP, la IA avesse formulato la dedotta proposta risarcitoria compresa tra € 9.000,00 e € 10.000,00.
5.b) In ogni caso, quand'anche si voglia riconoscere (ma così non è) che in un momento antecedente l'instaurarsi dell'ATP, il perito della IA avesse formulato una proposta di indennizzo fondata sulla ricognizione di debito che i danneggiati - strumentalmente - al fine di ottenere un risarcimento maggiore, non avrebbero accettato, la debitrice (per suo conto, gli assicurati) avrebbe potuto liberarsi della sua obbligazione soltanto se, a fronte del rifiuto del creditore di accettare l'offerta, avesse eseguito il deposito della somma offerta. Nel caso di specie, non risulta che la IA di Assicurazione abbia formalmente messo in mora il creditore offrendo un indennizzo a titolo risarcitorio, né risulta che, a seguito del dedotto rifiuto dei danneggiati di ricevere l'indennizzo, la IA abbia provveduto a depositare l'offerta rendendola loro disponibile. Dunque, pur volendo sorvolare sulla collocazione temporale in cui sarebbe stato offerto l'indennizzo (prima dell'ATP oppure, come risulta dal verbale del 28.5.2018, quando l'ATP era già stato instaurato ed era pendente), appare assorbente il rilievo che qualsiasi somma sia mai stata offerta, non essendo mai stata depositata, non è mai entrata nella sfera della disponibilità dei danneggiati;
il che impedisce di attribuire al supposto tentativo di pagamento, efficacia estintiva dell'obbligazione. Gli Appellanti non possono dunque dolersi della decisione di e di CP_1 CP_2 instaurare il procedimento di ATP e il sillogismo da loro proposto, fondato sul presupposto che, se i danneggiati avessero accettato la proposta, la lite non sarebbe iniziata o si sarebbe conclusa, è insuscettibile di essere condiviso. Del resto, per completezza, va detto che le parti di un contenzioso non sono tenute ad accettare una proposta transattiva;
a tutto voler concedere, sarà il Giudice che potrà tenere conto del loro contegno oppositivo in occasione della regolazione delle spese processuali alla luce dell'artt. 91 c.p.c..
Per quanto precede, il motivo di appello viene quindi respinto per manifesta infondatezza con la conseguente conferma della sentenza in ordine al rimborso di € 4.473,88 per spese di CTU e CTP nonché al rimborso delle spese del procedimento cautelare di ATP come liquidate;
importi che non sono stati oggetto di censura in ordine alla loro quantificazione e dunque insuscettibili di essere riesaminati.
6) Resta alla Corte esaminare i motivi di appello incidentale che meritano disamina congiunta.
Gli Appellati si dolgono del travisamento delle conclusioni peritali in ordine alla liquidazione del danno per il mancato godimento dell'immobile che ha condotto il Giudice di primo grado a liquidare la somma di € 106,75 “ritenendo sufficiente un mese per l'esecuzione dei lavori”. La Corte rileva che il CTU, esaminate le osservazioni dell'Ing. CTP di Per_4 Parte_3
ha concluso ritenendo che il danno per l'inagibilità e l'inutilizzabilità dell'immobile
[...] doveva stimarsi in € 106,75 mese per il numero dei mesi dal 5.2.2018 (giorno successivo a quello in cui si è verificato l'incendio) sino alla fine dei lavori e ha stimato in 30 giorni, naturali e consecutivi, il tempo necessario al ripristino delle strutture e all'esecuzione delle opere edili nell'alloggio , precisando altresì che, nel corso dei lavori, Parte_3 l'immobile è utilizzabile al 50%. La Corte ritiene dunque che il Giudice di primo grado, laddove ha liquidato la somma di € 106,75 “ritenendo sufficiente un mese per l'esecuzione dei lavori”, sia in effetti incorso nell'errore di sovrapporre la domanda di risarcimento del danno (stimato in € 106,75 al mese) per la inutilizzabilità dell'immobile dalla data dell'evento alla data di esecuzione dei lavori alla domanda di risarcimento del danno per i disagi che i danneggiati hanno sopportato nel periodo necessario ad eseguire detti interventi (30 giorni). Quanto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per il periodo di inutilizzabilità dell'immobile stimato dagli Appellati in € 1.067,50 ossia € 106,75 per un periodo di 10 mesi da febbraio 2018 a dicembre 2018 (data della citazione), la Corte ritiene che sia suscettibile di accoglimento limitatamente ad 8 mensilità; ossia, per il periodo a far tempo dal mese di febbraio (il 4.2.2018 è occorso l'evento a cui, il giorno successivo, è seguita la dichiarazione della inagibilità da parte del Sindaco di Ovada per un porzione dell'immobile) fino al 20.8.2018, data in cui è stata depositata la Relazione nell'ambito dell'ATP da cui si trae evidenza del fatto che, pur non essendo ancora iniziati, le parti decidevano “di avviare fin da subito le procedure per il ripristino” e quindi oltre 30 giorni per l'esecuzione di detti lavori;
dunque: € 854,00 oltre interessi legali e rivalutazione, dalla data della domanda al saldo, trattandosi di debito di valore. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per i disagi che i danneggiati hanno sopportato nel periodo necessario ad eseguire i lavori di ripristino (30 giorni) la Corte ritiene che la domanda seppure suscettibile di accoglimento debba liquidarsi nella misura pari a € 150,00 in via equitativa, tenuto conto che il CTU ha chiarito che, dell'immobile, avrebbe potuto essere utilizzata la zona notte (esclusa la cabina armadio) e solo parzialmente l'ingresso; oltre interessi legali e rivalutazione, dalla data della domanda al saldo, trattandosi di debito di valore.
All'accoglimento dell'appello incidentale e alla parziale riforma della sentenza consegue: a) l'accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per il periodo di inutilizzabilità dell'immobile con conseguente condanna al pagamento di €
€ 854,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data domanda al saldo;
b) l'accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per i disagi che i danneggiati hanno sopportato nel periodo necessario ad eseguire i lavori di re la conseguente condanna al pagamento di 150,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data domanda al saldo. Sentenza confermata nel resto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli Appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo. Con distrazione a favore dell'Avv. Alessandro Spinelli dichiaratosi antistatario.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico degli Appellanti principali
[...] e Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 687/2024 resa dal Tribunale di Alessandria il 21.7.2024
[...] pubblicata in pari data, nel procedimento RG 1003/2019; accoglie l'appello incidentale proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 687/2024 resa dal Tribunale di Alessandria il Parte_2 21.7.2024 pubblicata in pari data, nel procedimento RG 1003/2019 e così provvede: in parziale riforma della sentenza, condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di € 854,00 oltre interessi e rivalutazione a favore di Controparte_1
per il mancato utilizzo dell'immobile; Controparte_2 condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di € 150,00 oltre interessi e rivalutazione a favore di Controparte_1
per i disagi patiti durante i lavori di ripristino dell'immobile; Controparte_2 conferma nel resto l'appellata sentenza;
condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese del presente grado del giudizio a favore di e Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, Controparte_2 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
con distrazione a favore dell'Avv. Alessandro Spinelli dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico delle parti Appellanti principali. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 19.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni