Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7207 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati RI Antonio Angelelli, Lorenzo Tardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Roma del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui veniva respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nonché di ogni altro atto, anche presupposto e/o applicativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LB Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui veniva respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
In data -OMISSIS- ha depositato dichiarazione di carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere per aver ottenuto il permesso di soggiorno ad altro titolo ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR VO, Presidente
LB Di RI, Consigliere, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LB Di RI | AR VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.