Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di liquidazione alle parti sostanziali

    La notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro al notaio è legittima, poiché il notaio è obbligato in solido ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, e l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere a chi rivolgersi. L'avvenuto pagamento da parte del notaio estingue il rapporto tributario anche nei confronti delle altre coobbligate, impedendo loro di opporre l'atto o chiedere il rimborso, salvo agire in regresso o rivalsa.

  • Altro
    Carenza e contraddittorietà di motivazione

    Non esaminato a causa del rilievo preliminare sull'inammissibilità.

  • Altro
    Erronea determinazione della base imponibile (TFR)

    Non esaminato a causa del rilievo preliminare sull'inammissibilità.

  • Altro
    Erronea determinazione dell'imponibile anche qualora il TFR fosse considerato accollo di debito

    Non esaminato a causa del rilievo preliminare sull'inammissibilità.

  • Altro
    Annullamento in autotutela parziale dell'avviso di liquidazione

    La parziale autotutela ha portato alla rideterminazione dell'imposta dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 14
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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