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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3008/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018.1T.008365.000.001.2019.00 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5475/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in liquidazione con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1
e costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'avviso di liquidazione in epigrafe descritto notificato in data 7.4.2025 per imposta di registro anno 2019 dovuta su contratto di locazione stipulato nel 2018 tra la Ricorrente_1 srl e Società_1 per immobile sito in Salerno, per l'importo di €. 3.240,00 oltre sanzioni e interessi.
A sostegno del ricorso la società eccepiva l'erroneità del calcolo di quanto dovuto perché non si era tenuto conto degli acconti già versati e per aver incluso nella base imponibile anche le fatture relative alle spese comuni invece escluse, secondo contratto, dal calcolo dell'imposta di registro. Lamentava, inoltre, la carenza di motivazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso, spese vinte e distrazione al difensore costituito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate sostenendo la pienezza della motivazione dell'atto e, quanto ai calcoli, rideterminava per l'anno 2019, una imposta di €. 3.240,00 da cui detraeva l'acconto di €. 1.400,00 con un residuo di euro 1.840,00 dovuto. Concludeva, quindi, con richiesta di un residuo dovuto di euro 1.840,00 oltre sanzioni e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso va accolto parzialmente in ragione dell'avvenuta rideterminazione di quanto dovuto per imposta di registro con detrazione degli acconti già versati per una somma residua di euro
1.840,00 sulla quale vanno rideterminati le sanzioni e gli interessi da parte dell'ufficio.
Quanto alle spese comuni, come ha sostenuto l'ufficio, non sono da prendere in considerazione perché il contratto le pone a carico del conduttore.
Le spese, in ragione della decisione adottata, rimangono compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese. Il Giudice
Monocratico dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3008/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018.1T.008365.000.001.2019.00 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5475/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl in liquidazione con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1
e costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'avviso di liquidazione in epigrafe descritto notificato in data 7.4.2025 per imposta di registro anno 2019 dovuta su contratto di locazione stipulato nel 2018 tra la Ricorrente_1 srl e Società_1 per immobile sito in Salerno, per l'importo di €. 3.240,00 oltre sanzioni e interessi.
A sostegno del ricorso la società eccepiva l'erroneità del calcolo di quanto dovuto perché non si era tenuto conto degli acconti già versati e per aver incluso nella base imponibile anche le fatture relative alle spese comuni invece escluse, secondo contratto, dal calcolo dell'imposta di registro. Lamentava, inoltre, la carenza di motivazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso, spese vinte e distrazione al difensore costituito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate sostenendo la pienezza della motivazione dell'atto e, quanto ai calcoli, rideterminava per l'anno 2019, una imposta di €. 3.240,00 da cui detraeva l'acconto di €. 1.400,00 con un residuo di euro 1.840,00 dovuto. Concludeva, quindi, con richiesta di un residuo dovuto di euro 1.840,00 oltre sanzioni e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso va accolto parzialmente in ragione dell'avvenuta rideterminazione di quanto dovuto per imposta di registro con detrazione degli acconti già versati per una somma residua di euro
1.840,00 sulla quale vanno rideterminati le sanzioni e gli interessi da parte dell'ufficio.
Quanto alle spese comuni, come ha sostenuto l'ufficio, non sono da prendere in considerazione perché il contratto le pone a carico del conduttore.
Le spese, in ragione della decisione adottata, rimangono compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese. Il Giudice
Monocratico dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno