Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2596/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Donata Pennisi, giusta procura in Parte_1
atti;
-ricorrente- contro
[...]
in Controparte_1
persona del Presidente e Assessore pro tempore, patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (C.F. ), presso i cui Uffici in via Vecchia Ognina n. 149 sono ex lege P.IVA_1
domiciliati, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: indennità di fuoriuscita.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il difensore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 03.03.2023, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Catania per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a ricevere dalla Regione Siciliana, Assessorato Parte_1
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, l'ulteriore somma di € 35.731,27 ex
1
Regionale delle Autonomia Locali e della Funzione Pubblica, al pagamento della sopra indicata somma di € 35.731,27 o a quella maggiore o minore somma che Codesto Ill.mo G.L. vorrà determinare;
- Condannare la controparte alle spese ed onorari di giudizio”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della
Regione Siciliana, in virtù di molteplici contratti a tempo determinato, per 18 anni, 9 mesi e 14 giorni fino al provvedimento dirigenziale n. 3/419 del 24.08.2020 con cui il Comune di Catania le aveva comunicato la risoluzione del contratto, avendo ella prestato servizio presso il Comune di Catania, con la qualifica di Istruttore Amministrativo, in quanto inserita nell'elenco previsto dall'art. 30, comma 1, Legge Regionale n. 5/2014 e di essere stata contrattualizzata ai sensi della Legge Regionale
n. 85/1995.
Richiamava l'art. 3, comma 19, L.R. n. 27/2016, secondo cui: “I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'art. 30 comma 1 L.R. n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa
l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci”.
Asseriva che, in applicazione di tale disposizione normativa, l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con circolare n. 9287 del 29.06.2018, informava i
Comuni, le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi e le Unioni di Comuni Siciliani circa la possibilità di “fuoriuscita” dall'organico in servizio, prevista per i titolari di contratti a tempo determinato: da qui l'istanza del 26.07.2018, con cui richiedeva - oltre la fuoriuscita – un'indennità omnicomprensiva pari a 5 anni della retribuzione.
Affermava, altresì, che parte resistente – con decreto dirigenziale n. 122 del 06.05.2020, pubblicato il 07.05.2020 – aveva previsto per i “soggetti indicati nell'allegato “A” il riconoscimento dell'importo indicato a fianco di ciascun nominativo, determinato secondo i criteri sopra enunciati che complessivamente” ammontava “a cinque annualità dello stipendio in godimento detratti gli emolumenti stipendiali non aventi carattere fisso e continuativo, nonché gli oneri sociali e previdenziali legati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa” da corrispondersi in rate annuali secondo le previsioni della norma”; precisando come l'appena citato “Allegato A” fosse stato
2 successivamente sostituito dall'”Allegato B”, in virtù del decreto dirigenziale n. 203 del 03.07.2020, indicante lo stipendio annuo – pari a € 15.160,75 - su cui calcolare la somma complessiva spettante.
Deduceva di aver ricevuto dalla Regione Siciliana l'importo totale errato di € 75.237,38 (€ 15.160,75
x 5 annualità, come disposto dalla normativa regionale) - essendo stati esclusi, in virtù di un'interpretazione restrittiva, i contributi sociali e previdenziali - nonostante il Comune di Catania avesse stabilito che, in base alle buste paga, la retribuzione annua lorda fosse pari ad € 22.193,73.
Rilevava di aver proposto, pertanto, ricorso innanzi al ai fini del riconoscimento dei CP_2
contributi sociali e previdenziali dovutile, a seguito del quale era stata emessa la sentenza n. 2781 del
19.09.2022 Reg. Prov. Coll., dichiarante il difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Contestava, dunque, il contrasto sussistente tra il summenzionato art. 3, comma 19, L.R. n. 27/2016 ed il decreto dirigenziale n. 122 del 06.05.2020, avendo quest'ultimo detratto persino “gli oneri sociali e previdenziali legati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Spiegava, altresì, che anche i contributi assistenziali, previdenziali e fiscali concorrono alla formazione della retribuzione - in quanto elementi costitutivi della retribuzione differita – e che l'art. 3, comma 19, L.R. n. 27/2016 si limita a parlare genericamente di retribuzione, senza alcuna esplicita precisazione.
Ed ancora, a sostegno della propria pretesa, richiamava il parere prot. n. 7266/2019 dell'Ufficio
Legislativo e Legale della Regione Siciliana – antecedente il predetto decreto dirigenziale – secondo cui “non resta che orientarsi in via interpretativa”, divenendo così necessario l'intervento legislativo sul concetto di “retribuzione”.
Riteneva, infine, che il parere in esame fosse contraddittorio, in quanto – da un lato - parlava di
“retribuzione già in godimento”, ricomprendente “una serie di voci distinte (stipendio tabellare, contingenza, contributi previdenziali e assistenziali, assegni per il nucleo familiare)”; dall'altro, affermava invece che “nel contributo in atto erogato sono ricomprese solo le voci di stipendio tabellare annuo, tredicesima mensilità e oneri sociali, con esclusione degli assegni familiari”.
1.2. Con memoria di costituzione depositata in data 21.09.2023, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo – in primis – l'improcedibilità del Controparte_1
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nonché il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Deduceva di aver stipulato, con la una convenzione necessaria Controparte_3 all'applicazione dell'art. 3, comma 20, L. R. n. 27/2016, che così statuiva: “I beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e
3 successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 percento presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del
Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative. L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico dell'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli Istituti di credito individuati”.
Asseriva, inoltre, che in data 7 agosto 2020 era stato stipulato un contratto di cessione di credito - con conseguente perdita della titolarità dello stesso - tra la ed i Controparte_3
lavoratori che avevano optato per la fuoriuscita dal bacino con conseguente riconoscimento dell'indennità omnicomprensiva: da qui la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di questi ultimi.
Ed ancora, sottolineava che i dipendenti avevano ceduto i crediti così come precedentemente quantificati, affermando altresì che “nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del
Decreto 122/2020 e la data del presente atto non sono intervenute contestazioni di nessuna natura, aventi ad oggetto o relative alla titolarità, all'esistenza ed alla consistenza dei crediti”.
Relativamente al merito, ribadiva che il parere n. 7266 del 29 marzo 2019 dell'Ufficio Legislativo e
Legale della Presidenza della Regione, ha così statuito circa la possibilità di riconoscere anche i contributi previdenziali ed assistenziali: “Una volta esercitato il diritto di opzione da parte del lavoratore la sua fuoriuscita dal bacino renderebbe privo di causa il suddetto obbligo di pagamento”.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “In accoglimento della preliminare eccezione dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ovvero rigettare il ricorso avversario per le causali esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi all'Avvocatura dello Stato, distrattaria ex lege”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
4 2. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'
[...]
in merito alla sopravvenuta carenza di interesse Controparte_1
ad agire stante la sopravvenuta cessione di credito, in data successiva in verità alla proposizione di ricorso al G.A.
Al riguardo, è opportuno ricordare che la - partecipando alle operazioni creditizie di Controparte_4
cessione dei crediti predisposte dai beneficiari, quale debitore ceduto – ha sottoscritto (con atto repertorio n. 55561, raccolta n. 16208 del 26.06.2020), apposita convenzione con la
[...]
, in attuazione dell'art. 3, comma 20, L. R. n. 27/2016. Controparte_3
Conseguentemente - in data 07.08.2020 e con atto repertorio n. 55608, raccolta n. 16236 – è stato stipulato il relativo contratto di cessione del credito tra la banca cessionaria de quo ed i procuratori dei lavoratori che avevano optato per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, con accettazione dell'indennità omnicomprensiva in alternativa alla stabilizzazione (cfr. nota n. 8957 del
21.08.2020 di cui all'allegato n. 3 della memoria di costituzione depositata in data 21.09.2023).
Si è, dunque, accertato che la ricorrente ed altri 107 dipendenti (su 115) hanno provveduto alla cessione in blocco - ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e seguenti del codice civile - del proprio credito complessivo, relativo alle indennità di cui alla Legge Regionale n. 27/2016 ed ammontante ad € 7.467.500,90 (cfr. doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione depositata in data 21.09.2023).
In virtù del principio di “libera cedibilità del credito”, ex art. 1260, comma 1, c.c., ciascun beneficiario cedente ha pertanto ceduto pro-soluto, in base alla parte spettante, il credito derivante dall'esercizio del diritto d'opzione previsto dalla legge, con precipuo rimando al D.D.G. n. 122 del 6 maggio 2020 oggetto di impugnazione, con cui il Dirigente Generale decreta: “Art.
1 - Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 19 e 20, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i. è approvato il prospetto allegato “A” che fa parte integrante del presente provvedimento nel quale è compreso il numero dei lavoratori che hanno avanzato richiesta di fuoriuscita dal bacino le cui istanze sono state istruite positivamente ai sensi della norma in precedenza riportata distinto per nominativo e relativa retribuzione annua con un ammontare di spesa pari a € 1.597.181,32 annui. Così come disposto dalla predetta norma per i 5 anni, l'operazione creditizia ammonta a € 7.985.906,60 con esclusione degli oneri derivanti dalle cessioni di credito ancora da quantificare.
Il presente provvedimento costituisce per i soggetti indicati nell'allegato “A” atto di riconoscimento del beneficio di cui al comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 corrispondente alla somma in danaro loro spettante per effetto della fuoriuscita dal bacino dei lavoratori di cui al comma
1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 in luogo del diritto alla stabilizzazione che non potrà più essere esercitato.
5 All'esercizio del suddetto diritto di opzione consegue, per i soggetti indicati nell'allegato “A” il riconoscimento dell'importo indicato a fianco di ciascun nominativo, determinato secondo i criteri sopra enunciati che complessivamente ammonta a cinque annualità dello stipendio in godimento detratti gli emolumenti stipendiali non aventi carattere fisso e continuativo, nonché gli oneri sociali
e previdenziali legati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, e sarà corrisposto in ratei annuali secondo le previsioni della norma” (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso depositato in data
03.03.2023 e doc. n. 2 allegato alla memoria costitutiva depositata il 21.09.2023).
Segnatamente nell'anzidetto contratto di cessione del credito stipulato il 7 agosto 2020, la ricorrente
- a mezzo del proprio procuratore - ha espressamente dichiarato:
“a) di avere presentato alla Regione Siciliana istanza per beneficiare dell'indennità di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 27/2016 nei termini e con le modalità previsti dalla stessa legge e dalle sue disposizioni attuative;
b) che i crediti sono esistenti, effettivi e si riferiscono all'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni della retribuzione in godimento, come certificato e riconosciuto dalla
Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – a mezzo del
D.D.G. n. 122/2020 e s.m.i. con eccezione dei relativi oneri riflessi;
c) che nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Decreto n. 122/2020 e la data del presente atto non sono intervenute contestazioni di nessuna natura, aventi ad oggetto o relative alla titolarità, all'esistenza ed alla consistenza dei crediti;
d) che alla data del presente atto i crediti sono liberi da vincoli, oneri, pegni, pignoramenti o qualsiasi altro peso o gravame che ne riduca il valore o ne limiti la facoltà di disporre;
e) che i crediti sono di titolarità dei cedenti e che non sono stati precedentemente alienati o promessi in cessione a terzi, ovvero che i cedenti non ne hanno disposto in alcun modo ostativo ai fini della presente cessione;
f) che i dati identificativi dei cedenti, così come risultanti dal presente atto e suoi allegati, sono coincidenti con i dati specificati nei ripetuti DDG n.122/2020, n. 203/2020 e n. 239/2020 della
Regione Siciliana” (cfr. doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione depositata in data 21.09.2023).
La cessione del credito costituisce, inoltre, condizione risolutiva del contratto di lavoro instaurato tra i cedenti e gli enti locali previsti dalla Legge Regionale n. 27/2016.
Dal summenzionato contratto di cessione del credito emerge da parte della ricorrente, la mancanza di qualsivoglia dissenso riguardante la consistenza del credito, come stimato dal D.D.G. n. 122/2020 che ha approvato il prospetto di retribuzione annua, comprovata dall'ente di appartenenza ai fini della definizione dell'indennità. Fermo comunque restando all'evidenza che l'importo contrattuale anno
6 per ciascun cedente va parametrato alla tipologhia di contratto in concreto intercorso tra le parti (full time o part time).
Tale cessione di credito - accompagnata dalla chiara ed inequivocabile dichiarazione di accettazione della consistenza dello stesso - seppur manifestatasi tra il deposito del ricorso al T.A.R. (26 giugno
2020) ed il seguente ricorso in riassunzione di fronte al giudice ordinario (3 marzo 2023), ha privato la ricorrente dell'interesse ad agire in questa sede;
per effetto del “principio consensualistico”, la mera dichiarazione sottoscritta dalla cedente - che confermi l'intervenuta cessione del credito - rappresenta infatti “una prova liquida idonea a dimostrare la titolarità del diritto azionato e la legittimazione attiva della cessionaria laddove contenga l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti che permettano di individuare con certezza l'inserimento del credito oggetto di lite nel perimetro della cessione” (cfr., Corte d'Appello Milano, n. 220 del 24 gennaio 2023).
La cedente, invero, una volta stipulato il contratto di cessione, ha perso ogni diritto nel rapporto sottostante che, a seguito del “principio successorio”, si trasmette al cessionario, non potendo dunque più agire nei confronti dell'odierna parte resistente.
In via generale, “La cessione del credito si configura quale contratto tra il creditore (cedente) e il terzo (cessionario) in forza del quale quest'ultimo subentra al primo nella titolarità del diritto di credito, restando l'obbligazione inalterata in tutti gli altri elementi: in tal modo, si verifica un'ipotesi di successione a titolo particolare nel credito, con conseguente trasferimento dal cedente al cessionario di tutte le azioni che possono essere esperite a tutela del diritto ceduto” (cfr., ex multis,
Tribunale Torino, Sez. IV, n. 3418/2023).
La cessione - esito dell'accordo fra cedente e cessionario - traslando pertanto la titolarità del diritto ceduto, conferisce al solo cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto, fermo restando il diritto del lavoratore ad ottenere infine l'importo spettante nei confronti del cessionario.
Nel contratto di cessione del credito - in cui l'unico mutamento avviene sul piano soggettivo, mentre su quello oggettivo il credito non muta - si assiste allora alla “scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che permane in capo al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che viene trasmessa invece al cessionario. Quest'ultimo acquista esclusivamente i diritti e le azioni finalizzati alla realizzazione del credito ceduto e all'adempimento della prestazione, compresi privilegi, garanzie reali e personali e altri accessori ex art. 1263 c.c., ma non le azioni inerenti all'essenza del contratto originario” (cfr. Cass. civile, Sez. III, ordinanza n. 1790 del 24 gennaio 2025).
In ogni caso, assume rilievo la dichiarazione espressa in sede di cessione “di assenza di contestazioni relative alla consistenza del credito” (cfr. lett. c del contratto di cessione del 07.08.2020), che si traduce in una sorta di acquiescenza circa l'ammontare del credito ceduto oggetto dell'indennità
7 omnicomprensiva, come sostenuto dall'Amministrazione regionale, non parendo plausibile una rideterminazione del presunto dovuto, considerata il riferimento alla sola dichiarazione in atti del
Comune di Catania che peraltro si riferisce genericamente all'ammontare della retribuzione annua complessivamente dovuta (euro 22.193,73 pari ad una retribuzione complessiva lorda di euro
1.707,21 per tredici mensilità), laddove è pacifico dagli atti che la retribuzione ordinaria lorda mensile della ricorrente è pari al 66%, come da buste paga, era pari a euro 1.138,03, in ragione del regime di part time del rapporto.
Pertanto, il ricorso va integralmente rigettato con assorbimento della questione di merito.
3. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, spese che liquida in euro 3.689,00 oltre accessori come per legge.
Catania, in data 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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