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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai signori magistrati: dott.ssa Silvia R. Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1151/2024 R.G., rimesso in decisione all'udienza del 26.2.2025 e vertente
TRA con sede legale in Chieti alla Via Penne 153, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Monica D'Amico, elettivamente Parte_2
domiciliato presso il suo studio sito in Chieti alla Via Filandro Vicentini n. 12, giusta procura da intendersi in calce al reclamo
RECLAMANTE
E
, E tutti elettivamente Controparte_1 CP_2 Controparte_3 domiciliati in Montesilvano (PE) al C.so Umberto I° n. 17 presso lo studio dell'avv. Emelson
Agostinone che li rappresenta e difende giusta procura da intendersi in calce alla memoria di costituzione
RECLAMATI
NONCHE'
in persona del curatore dott. Controparte_4 Parte_1
Controparte_5
RECLAMATA – NON COSTITUITA
[...]
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Chieti n. 55/2024 pubblicata il 3.12.2024 di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Parte_1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante:
<< … – accogliere il reclamo proposto dalla società (P.I ) con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Chieti alla Via Penne 153, in persona del suo legale rappresentante p.t sig. Pt_2
nato a [...] il [...] ( ), residente in
[...] CodiceFiscale_1
Manoppello (PE) alla Via F.Paolo Tosti n.4,
– per l'effetto, revocare la sentenza n.55/2024 pubblicata all'esito del procedimento n.22/2024 R.F dal Tribunale di Chieti Sezione Fallimentare statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t;
– porre a carico dei sigg.ri (CF: ), (CF: Parte_3 C.F._2 CP_2
), (CF: , le spese della procedura di C.F._3 Controparte_3 C.F._4
liquidazione giudiziale e il compenso che sarà liquidato al curatore della procedura;
– condannare i sigg.ri (CF: ), (CF: Parte_3 C.F._2 CP_2
), (CF: alla rifusione delle spese, dei C.F._3 Controparte_3 C.F._4
diritti e degli onorari del presente giudizio.>>.
Reclamati
Rigettare il reclamo con vittoria di spese e competenze di lite
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Chieti, su ricorso depositato il 25.7.2024 da
, e – i quali avevano esposto di essere ancora creditori Parte_3 CP_2 Controparte_3 rispettivamente delle somme di € 6.412,52, di € 8.465,83 e di € 12.341,99 (per un ammontare totale di € 27.220,34), in forza di decreti ingiuntivi nn. 265/2020, 264/2020 e 26872020 non opposti e definitivamente esecutivi, della quali suoi ex lavoratori, società che risultava in Parte_1
possesso dei requisiti soggettivi per essere assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale e versava, altresì, in stato di insolvenza intesa quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
non costituitasi in giudizio. Parte_1
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni relative alla già menzionata società la quale:
- come risulta dalla visura camerale in atti, svolge attività commerciale di “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”; - non ha soddisfatto il credito vantato dai ricorrenti, malgrado il tempo trascorso dalla definitiva esecutività dei decreti ingiuntivi;
- è stata attinta da pignoramento presso terzi con esito solo parzialmente fruttuoso per i ricorrenti;
- ha debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione per € 12.128,89, di talché
l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria supera la soglia di cui all'art. 49 comma 5 d. lgs. n. 14/2019;
- l'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese risale all'anno 2018.
2. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la sulla base dei seguenti Parte_1
motivi.
2.1. Non sussiste il requisito della soglia minima del credito di € 30.000,00.
2.2. Non ricorrono, altresì, i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), c.c.i.i..
Dal deposito dei bilanci della società relativamente agli ultimi tre esercizi, emerge chiaramente come nessuno dei tre limiti previsti sia stato mai superato. Quanto all'attivo patrimoniale, l'importo totale è sempre stato di € 160.000,00 circa e segnatamente: anno 2021, € 168.516,00; anno 2022, €
168.295,00; Anno 2023, € 161.454,00. Ai fini del calcolo dell'attivo patrimoniale si fa riferimento all'elencazione contenuta nell'art. 2424 c.c. sulla scorta della quale si è provveduto a redigere lo stato patrimoniale della società. In merito ai ricavi, l'importo non eccede i 200.000,00 €: anno 2021, €
14.522,37; anno 2022, € 0,68; anno 2023 € 0,57. I ricavi, che rappresentano il fatturato dell'azienda, si evincono tra le voci del conto economico e includono non solo i ricavi relativi alla vendita o produzione dei prodotti e servizi, ma qualunque altra componente positiva che sia stata generata dall'attività d'impresa. Infine, circa i debiti, come risulta dalla situazione contabile in allegato, questi non hanno mai ecceduto l'importo di € 500.000,00; nello specifico: nel 2021, € 101.962,00; nel 2022,
€ 102.391,00; nel 2023, € 95.979,00.
2.3. Non sussiste, infine, il presupposto oggettivo dell'insolvenza. Non risultano protesti di titoli di credito, né constatazioni esecutive pendenti, non risulta la chiusura dei locali dell'impresa, né la cessazione dell'attività e tantomeno lo stato di liquidazione della società. Il bilancio seppur in perdita per se stesso considerato, non costituisce documento sufficiente alla prova dello stato di insolvenza, per l'ovvia ragione secondo cui, la mera perdita di esercizio non implica necessariamente l'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni. Gli elementi presi in considerazione dal Tribunale non sono di per se stessi sufficienti a provare lo stato d'insolvenza, tanto meno il mancato deposito dei bilanci. 3. Mediante il deposito di memoria, si sono costituiti in giudizio , Parte_3 CP_2
e resistendo al primo motivo di reclamo e rimettendosi per il resto alla Corte di Controparte_3
Appello, mentre è rimasta intimata la procedura di liquidazione giudiziale.
4. Sulle conclusioni innanzi riportate, all'udienza del 26.2.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie (non prescritta come necessaria dall'art. 51 c.c.i.i.).
5. Il primo motivo di reclamo è infondato.
5.1. Nel contestare il presupposto prescritto dall'art. 49, comma 5, c.c.i.i. (ammontare dei debiti non scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria complessivamente non inferiore ad € 30.000,00), la reclamante oblitera completamente il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per € 12.128,89
(risultante dalla certificazione INPS del 30.7.2024, in atti) che, sommato al debito dei reclamati, pari ad € 27.220,34, determina il superamento della soglia prevista dalla citata disposizione, come è stato correttamente rilevato dal Tribunale.
6. Il secondo motivo è fondato.
6.1. Come si è detto, la reclamante contesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d),
c.c.i.i., non essendo, invece, contestata la qualità di imprenditore commerciale.
6.2. A sostegno del proprio assunto la reclamante ha allegato i bilanci degli ultimi tre esercizi
(anni 2021, 2022 e 2023, non depositati presso il Registro delle Imprese) con relativa documentazione
(libro giornale, partitarii vari, schede contabili, situazione contabile).
6.3. La predetta allegazione è ammissibile stante il carattere devolutivo del reclamo (v., tra le altre, Cass. 22546/2010 e Cass. secondo cui il debitore può assolvere l'onere della prova dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, anche per la prima volta in sede di reclamo).
6.4. È, poi, noto che, malgrado i bilanci depositati costituiscano la base documentale principale ai fini della prova della non fallibilità di cui all'art. 2, lett. d), c.c.i.i., quest'ultima può essere fornita anche con strumenti probatori alternativi idonei a rappresentare, in modo attendibile, l'effettiva realtà dell'impresa (in tal senso, di recente, Cass. 6991/2019 e Cass. 21188/2021).
6.5. Ebbene, la copiosa documentazione contabile prodotta nella presente fase, tutta riferita al trascorso triennio ed avente le risultanze dedotte dalla reclamante ed innanzi richiamate (v. paragr.
2.2.), dimostra il non superamento dei limiti dimensionali in parola e, segnatamente, l'esistenza di attivo patrimoniale e ricavi ben inferiori alle rispettive soglie di € 300.000,00 ed € 200.000,00, e debiti non superiori ad € 500.000,00. Anche la certificazione ex art. 42 c.c.i.i. attesta debiti erariali inferiori a tale importo. Non vi è, d'altra parte, alcun elemento che consenta di confutare la documentazione appena menzionata e/o di opinare diversamente. Del resto, gli stessi creditori reclamati hanno preso atto delle già menzionate risultanze contabili. 7. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento dell'esame del terzo motivo di reclamo.
8. In conclusione, il reclamo va accolto e, di conseguenza, va revocata la dichiarazione di apertura della procedura della liquidazione giudiziale. Trattandosi di società apparentemente inattiva, non vanno disposti gli obblighi ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i.
9. Alla luce del fatto che i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio non sono stati depositati nel
Registro delle Imprese e, quindi, non erano conoscibili da parte dei ricorrenti-reclamati – i quali, per accedere al Fondo di garanzia dell'INPS, erano tenuti a presentare istanza di liquidazione giudiziale al Tribunale, sia se il datore fosse effettivamente assoggettabile alla procedura e sia nel caso non lo fosse e in questo caso per ottener il decreto reiezione del ricorso;
e tale onere è imposto anche se il credito vantato dal lavoratore è inferiore ad € 30.000,00 – ricorrono senz'altro le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 relativa all'art. 92
c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.
10. Quanto alle spese della procedura, l'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dal primo comma dell'art. 366 c.c.i.i. recita: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”; il secondo comma di tale articolo prevede: “Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del
Presidente del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 1942, n. 267”. Ebbene, nella fattispecie in esame l'apertura della procedura è imputabile alla società sia Parte_1
in ragione del mancato pagamento dei debiti nei confronti dei reclamati sia in ragione della mancata costituzione innanzi al Tribunale di Chieti che non è stato posto nelle condizioni di valutare il profilo dimensionale sopra esposto che, d'altro canto, non poteva essere a conoscenza della creditrice istante.
Pertanto, vanno poste a carico della società debitrice, odierna reclamante, le spese della procedura ed il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale.
11. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, c.i.i.i., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 c.c.i.i..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide: 1) revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) dichiara che l'apertura della procedura concorsuale è imputabile alla società debitrice reclamante e pone a suo carico le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)