Articolo 204 del Codice di giustizia contabile
Articolo 201Articolo 203
Versione
7 ottobre 2016

Art. 204

(Procedimento)


1. La decisione sulla domanda di revocazione e' pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, puo' essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.


2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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