Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/04/2026, n. 6916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6916 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06916/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2026, proposto da OR TI TT, IE TI TT, PH TI TT, OR TT AL De IM, IA ES TI, LA TA, ER TA IO, GA TI De MO OR, AY ZO TI, AN OR RL, ER LU VE RR, EL VE RR, EL VE RR, MA TI De SU, LU FE TI De SU, RE TI De MO OR, SS UE TI, IO NI TA, LU DO TI De SU, AN OR RL in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore DO OR RL, RL ND RL in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore DO OR RL, AN OR RL in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore RA OR RL, RL ND RL in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore RA OR RL, RE TI De MO OR Inqualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Min. CI RG Forj, AN EI RG in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore CI RG OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Vernice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Squillace, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza dell’ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma con ordinanza R.G. 2265/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Squillace e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa ON GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorso è stato proposto per ottenere l’ottemperanza dell’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione il 07/12/2022 n. 24447/2022 sul ricorso R.G. n. 2265/2021, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, dichiarava gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Detta ordinanza è passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale di Roma del 2 maggio 2023.
Con atto depositato in data 8 aprile 2026 parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, visto che:
“ dopo l'iscrizione a ruolo del presente procedimento, il Comune di Squillace ha provveduto ad ottemperare a quanto previsto nell'ordinanza del Tribunale di Roma relativa al procedimento rubricato al numero di al numero di R.G. 2265 /2021 del suddetto Tribunale.
In data 9 febbraio 2026 si costituiva il Ministero dell'Interno con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, producendo la nota del Comune di Squillace con cui si dava atto che i certificati erano in fase di trascrizione.
Nei giorni scorsi questo difensore riceveva dal Comune di Squillace tutti i certificati dei ricorrenti regolarmente trascritti ”.
Alla luce di quanto sopra delineato, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma Repert. n. 24447/2022 del 07/12/2022.
Le spese di giudizio possono essere compensate alla stregua della giurisprudenza della sezione (vedi, da ultimo TAR Lazio, sez. V bis, n. 14589/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ZZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
ON GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON GI | FL ZZ |
IL SEGRETARIO