Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 741 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA con l'avv.to NACCARATO MARCO Parte_1
appellante
E
con l'avv.to CARNOVALE MARCELLO CP_1
appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4.3.2022 al tribunale di Castrovillari, ha contestato la pretesa Parte_1 restitutoria dell' che le imputava di aver indebitamente percepito, in qualità di CP_1
lavoratrice agricola, le indennità di malattia e di maternità per l'anno 2007 (periodo
19.1.2007/16.3.2007 importo di € 961,96)
Il tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso, affermando che: 1. il provvedimento di indebito è correttamente motivato da parte dell' , il quale ha indicato le ragioni del CP_1
recupero;
2.l'eccezione di prescrizione – che è decennale - è infondata, perché la pronuncia intervenuta tra le stesse parti, ed avente ad oggetto la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2007 è del 2019, con n.r.g. del 2016, pertanto alcuna prescrizione può dirsi maturata, atteso che i presupposti per il formarsi dell'indebito sono divenuti definitivi nel 2019, con la pronuncia 1882/2019, che ha sancito la correttezza della
3. l' ha CP_2
contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi dai quali, peraltro, vi è stata cancellazione.
E la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo oggetto della cancellazione dagli elenchi.
La ricorrente appella la sentenza perché lamenta che il tribunale non abbia correttamente delibato l'eccezione di prescrizione del credito restitutorio da lei sollevata in considerazione del fatto che l' lo aveva azionato, per la prima volta, solo in data 23.9.2021, ben oltre, CP_1
dunque, il termine decennale di prescrizione, non assumendo alcun rilievo la sentenza
CP_ favorevole all' relativa alla sua cancellazione per l'anno 2007.
L' – nel riproporre le difese già esposte in primo grado a fondamento della legittimità e CP_1
fondatezza della propria pretesa ripetitoria – chiede il rigetto dell'appello.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 1.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato.
La prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto alla ripetizione della prestazione previdenziale indebitamente erogata decorre dalla data del pagamento della prestazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2033 e 2935 c.c., venendo in considerazione un indebito oggettivo non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine (cfr Cass. 16612/2008).
Al suo decorso non ostano l'ignoranza del credito, né gli impedimenti fattuali al suo accertamento, poiché l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce efficacia impediente della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio (cfr Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
CP_ Nel caso di specie è pacifico che l'erogazione sia avvenuta nel 2007, mentre l' ha richiesto la restituzione con missiva del 23.9.2021, non essendo stati prodotti atti interruttivi medio tempore compiuti e non assumendo, peraltro, alcun rilievo il contenzioso intercorso tra le parti avente ad oggetto la cancellazione dagli elenchi per il periodo (successivo)
CP_ ottobre/dicembre 2007, in quanto per come dedotto dall' nella sua memoria di costituzione il recupero in oggetto (che attiene a prestazioni relative al periodo gennaio/marzo
2007) è scaturito dal disconoscimento dei rapporti di lavoro riferiti ad anni pregressi (quindi antecedenti al 2007), avvenuti successivamente al pagamento delle prestazioni economiche
Pag. 2 di 3 CP_ (cfr p. 2 della memoria in cui si afferma che l' procedeva alla cancellazione totale delle giornate OTD per gli anni lavorativi pregressi).
Per i motivi suesposti, la sentenza va riformata nei termini di cui in dispositivo.
2.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato in data 20.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 824/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza, dichiara estinto perché prescritto il credito restitutorio vantato dall' ; CP_1
2. condanna l' a rifondere all'appellante le spese processuali che distrae a favore del suo CP_1
difensore e liquida in € 341 per il primo grado e in € 337 per il secondo grado, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 29.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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