Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01918/2026REG.PROV.COLL.
N. 02156/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2156 del 2025, proposto da
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AI ES, NE MO, IN GI, NI CO, HI CO, TA SA, Di LA EM, AV LU, AT ES, ZI RO, TI GI, MO NO, LI DA, IC AR, AZ TT, SC NI, VO NL, TA VI EL, RI EL, non costituiti in giudizio;
ES AI, MO NE, GI IN, CO NI, CO HI, SA TA, EM Di LA, LU AV, ES AT, RO ZI, GI TI, AR IC, TT AZ, NI SC, NL VO, VI EL TA, EL RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Paolo Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00588/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ES AI e di MO NE e di GI IN e di CO NI e di CO HI e di SA TA e di EM Di LA e di LU AV e di ES AT e di RO ZI e di GI TI e di AR IC e di TT AZ e di NI SC e di NL VO e di VI EL TA e di EL RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. VI TE e nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame il Ministero odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 588 del 2025 del Tar Lazio, di accoglimento dell’originario gravame. Con quest’ultimo le odierne parti appellate avevano adito il Giudice di prime cure al fine di ottenere l’annullamento degli atti del concorso interno, per soli titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024 ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c-bis), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, lamentando di non aver potuto inserire, in sede di compilazione della domanda con modalità telematiche, i corsi professionali e di specializzazione conseguiti nel settore aereo, non previsti dall’art. 5, lett. a), n. 7, del bando tra le categorie di titoli ammessi a valutazione (fino a 2 punti); chiedevano pertanto la condanna in forma specifica dell’amministrazione intimata a considerare ai fini della graduatoria i titoli non valutati e per l’effetto dichiarare vincitori i ricorrenti e far frequentare loro il corso di formazione iniziale per l’immissione nel ruolo degli ispettori.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar, respinte le eccezioni preliminari della difesa erariale, accoglieva il ricorso sulla base della ritenuta irragionevolezza della scelta di tenere le attività formative del servizio aereo fuori dal complesso dei titoli valutabili nel concorso interno di cui si discute, “con conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nella parte in cui non include i corsi del settore aereo di cui al decreto del 13 marzo 2007, modificato e integrato con decreto del 18 maggio 2012, tra quelli oggetto di valutazione, e obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi coerentemente con i principi espressi nel presente provvedimento”.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava le argomentazioni di cui alla sentenza impugnata, formulando i seguenti motivi di appello:
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che una lettura coordinata del decreto in data 8 gennaio 2024 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e dell’art. 55, lett. a), 4) del decreto del Ministero dell’Interno in data 9 settembre 2022 n. 3 168 “depone per l’irragionevolezza della scelta di tenere le attività formative del servizio aereo fuori dal complesso dei titoli valutabili nel concorso interno di cui si discute”;
- riproposizione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado a ragione dell’omessa impugnazione, da parte degli interessati, del decreto Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza in data 8 gennaio 2024.
4. Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
5. Con ordinanza n. 1271 del 2025 veniva respinta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
6. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2026 la causa passava in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. La normativa primaria di riferimento è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. c-quater), del d.lgs. 95/2017, a mente de quale “ con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter), nonché l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio ”.
9. In termini attuativi il Decreto del Capo della Polizia dell’8 gennaio 2024 (cfr. sub doc. n. 3 del fascicolo di primo grado), all'art. 7, comma 1, punto 7, prevede tra i titoli valutabili ai fini del concorso anche tutti i titoli attinenti alla formazione professionale, richiamando in proposito in particolare quelli indicati nel Decreto del Capo della Polizia datato 8 marzo 2022 (cfr. sub doc. n. 2); tale ultimo decreto all’art. 1, comma 1, richiama espressamente i titoli conseguiti per il settore aereo, specificando come gli stessi non necessitino di ulteriore disciplina e restino quindi disciplinati in base al relativo decreto del 2007, già adeguato nel 2012.
10. Pertanto, se per un verso la lex specialis rettamente intesa– ai fini della garanzia di partecipazione a tutti i soggetti dotati di adeguata specializzazione e di completa valutazione delle varie professionalità, nell’interesse della stessa amministrazione al fine di selezionare i migliori concorrenti – già consente, anzi impone, la valutazione dei titoli in questione, per un altro e conseguente verso nessun onere di impugnativa immediata sussisteva a carico degli originari ricorrenti, odierni appellati.
11. Invero, la prospettiva formale e limitativa dell’amministrazione appellata, oltre a scontrarsi con i principi e le finalità predetti, non trova appiglio nella formulazione degli atti concorsuali, i quali rettamente intesi già prevedevano l’utilità dei titoli in questione. Trattasi infatti di titoli di formazione e specializzazione per i quali nessun elemento sostanziale viene indicato circa le ragioni sottese alla eventuale – ma non espressa e quindi inapplicabile – volontà di non considerazione.
12. In materia va ribadito che l’esclusione, al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti, disposta in base a valutazioni formaliste collide, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 25/03/2025, n. 2474).
13. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
14. Sussistono giusti motivi, stante la peculiarità della questione controversa e la formulazione degli atti generali in questione, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente FF
VI TE, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI TE | IO ER |
IL SEGRETARIO