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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 08.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note depositate da entrambe le parti, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1493/2022 R.g. Previdenza
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mimmo Parte_1 C.F._1
Napoletano ed elettivamente domiciliato in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Barone ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2022 la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'accertamento definitivo sanzionatorio, ricevuto in data 22.01.2021, con cui gli è stato contestato, a seguito di controlli incrociati, l'omesso pagamento di contributi dovuti a seguito dell'accertamento di maggiori dati reddituali per gli anni 2007, 2008 e 2009, per l'importo complessivo di € 9.383,56.
A fondamento della domanda ha esposto di essere iscritto dal 1979 all'Ordine dei ragionieri e Periti
Commerciali nonché dall'anno 1998 anche all'Ordine degli Avvocati e di aver optato ai fini previdenziali per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Ente Nazionale di Previdenza dei Consulenti
Pag. 1 di 8 del Lavoro;
di aver sempre ed esclusivamente svolto attività contabile e di revisore contabile e di aver svolto sino al 28.07.2020, data di cancellazione dall'ordine degli avvocati, attività di avvocato in maniera occasionale e non continuativa, non prevalente e in assenza del requisito della abitualità; che i redditi prodotti negli anni 2007, 2008 e 2009 derivano esclusivamente dallo svolgimento dell'attività di revisore contabile, unica attività in concreto svolta e che, tuttavia, in virtù di tali redditi la cassa Forense ha provveduto alla sua iscrizione d'ufficio. Ha dedotto la prescrizione dei crediti rivendicati, la non assoggettabilità a contribuzione dei redditi derivanti da attività diversa da quella di avvocato e l'assenza di motivazione del provvedimento reso all'esito del reclamo.
Ha concluso chiedendo di accertare la non sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla cassa,
l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali e, per l'effetto, annullare l'accertamento definitivo impugnato anche, in subordine, per i motivi esposti in ricorso. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la Cassa Forense ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Ha evidenziato che non può dirsi maturato alcun termine prescrizionale, in quanto validamente interrotto, e che il pagamento dei contributi per cui è causa trova origine dall'accertamento di un maggiore reddito non dichiarato alla CP_1
Letti gli atti, la causa, istruita documentalmente, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare di merito va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
Quanto al regime applicabile si è registrata la presenza di due diverse discipline.
L'art. 19 della legge 576 del 1980 prevede che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
Di contro, i commi 9 e 10 dell'art. 3, l. 8/8/1995 n. 335 statuiscono per le contribuzioni successive alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione quinquennale (in luogo di quella precedente decennale), prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente” (così art. 3, co. 10, cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 3 L. 335/1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge – 17 agosto 1995 - la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio
1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la
Pag. 2 di 8 prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cf in tal senso Cass. Sez. Lav. 7/1/2004, n. 46, Est. La Terza;
Cass. Sez. Lav. 9/08/2005 n. 16759 Est. La
Terza)”.
La Suprema Corte nella sentenza 18698 del 2007, dopo aver richiamato alcune precedenti pronunce in argomento, si è espressa nel senso della durata quinquennale del termine di prescrizione.
Invero, già a partire da alcune pronunce del 2006, la Corte di Cassazione ha ritenuto che
“l'abbreviazione del termine di prescrizione si applica anche ai contributi dovuti alla stante CP_1 Controparte_1 la espressa previsione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lettera a), che fa riferimento a «la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie». La previsione ha quindi un carattere assolutamente generale: per «tutte» le gestioni pensionistiche obbligatorie la prescrizione dei relativi contributi è ridotta da dieci a cinque anni” (così Cass Sez. L. sent n. 5622 del 15/03/2006 est. La Terza, ma cfr. anche Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006 est. Monaci, ove si legge che la L. 335/1995 “ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali”).
La sentenza del 2007, dopo aver richiamato le pronunce del 2006 in tema di prescrizione quinquennale ha, poi, precisato quale sia il regime di decorrenza della prescrizione: “Le sentenze in questione affermano in via generale che la normativa sopravvenuta «ha regolato l'intera materia», ma a ben vedere non tutta la materia del termine di prescrizione inerente alle contribuzioni obbligatorie è attratta nella nuova disciplina: la legge n. 335/1995 per vero nulla ha disposto circa la decorrenza della prescrizione. Le sentenze citate non si occupano del problema della decorrenza del termine, che per gli avvocati è fissata nell'inoltro della dichiarazione mod. 5: l'art. 19 co. 2 della legge n. 576/1980 sopra ricordato non è stato inciso dalla normativa sopravvenuta, la quale ha unificato i termini di prescrizione. Ne deriva che in tema di previdenza obbligatoria per gli avvocati, gestita dalla
[...]
la decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale) coincide con l'inoltro della Controparte_2 dichiarazione del volume di affari, sul quale si applica l'aliquota” (così Cass. Sez. L sent. n. 18698 del 6/09/2007 est. Di . Per_1
Su questo punto, va anche ricordato che la Cassazione, con sent. 24414 del 2/10/2008, ha precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione decennale dei contributi in favore della
[...] in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di Controparte_1 trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della CP_1
Pag. 3 di 8 medesima legge, trattandosi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all'INPS ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo da un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale “contra non valentem agere non currit praescriptio”, non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa.
Così ricostruito l'indirizzo giurisprudenziale recente, deve rilevarsi che l'art. 66 della legge n. 247 del
31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”) ha riproposto nuovamente il tema della prescrizione nel sistema contributivo forense, disponendo che l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_2
.
[...]
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 6729/2013, ha “rilevato, infatti, che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche' la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente …”.
Quanto poi alla decorrenza della prescrizione, l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della prescrizione Controparte_2 medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (cfr. Cass.
9113/2007 e 6259 del 16/03/2011).
Per Cass. S.U. n. 20219 del 19/11/2012: “In tema di illecito disciplinare per omesso invio alla
[...] delle comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali e dei volumi di affari realizzati, Controparte_2 previsto dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla data in cui l'avvocato inoltra le comunicazioni prescritte, poiché la fattispecie ha natura di illecito permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo di comunicazione quella di consentire alla di riscuotere i contributi CP_1 obbligatori, con la conseguenza che coloro i quali sono tenuti a tale adempimento possono provvedervi sempre”.
Nel caso di specie, trova applicazione il termine di prescrizione decennale, in quanto al 02.02.2013, data di entrata in vigore della L. 247/2012, non era maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Ed infatti, è pacifico che l'istante ha inviato alla il mod. 5/2008 in data 03.07.2008 quanto ai CP_1 redditi relativi all'anno 2007, in data 29.07.2009 quanto ai redditi 2008 e, infine, ha inviato il mod.5 in
Pag. 4 di 8 data 29.09.2011 con riferimento ai redditi 2009.
Tuttavia, devono ritenersi prescritti i crediti previdenziali richiesti per l'anno 2007 e 2008 per intervenuta prescrizione decennale, non potendosi ritenere validi atti interruttivi della prescrizione le lettere notificate al ricorrente in data 25.06.2018, quanto all'anno 2007, e in data 22.07.2019, quanto all'anno 2008.
Con tali note, aventi ad oggetto la verifica dei dati reddituali comunicati alla cassa, la parte convenuta ha comunicato al ricorrente quanto segue: «…dalle verifiche eseguite è emerso che negli anni
2007 e 2008 ha prodotto redditi professionali forensi e/o volume d'affari iva dichiarati al Fisco diversi da quelli comunicati alla prima di procedere all'acquisizione dei dati reddituali Pt_2 CP_1 comunicati all'Anagrafe Tributaria, ritiene opportuno inviarle un riscontro con la documentazione in suo possesso e a segnalare tempestivamente ogni possibile precisione e/o elemento utile per pervenire ad una corretta definizione della sua posizione dichiarativa …Eventuali documentate osservazioni in riferimento a quanto esposto, dovranno essere trasmesse, entro 60 giorni dal ricevimento della presente
In assenza di riscontro nei 60 giorni successivi alla ricezione della presente, la riterrà definitivi i CP_1 dati reddituali ricevuti dall'Anagrafe Tributaria. A tal proposito, si fa espressa riserva di procedere all'accertamento degli eventuali contributi non versati e/o delle somme accessorie (sanzioni e interessi) determinate ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento per la Disciplina delle Sanzioni”». (cfr. all. 11 e 15, prod. tel. conv.).
Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto devecontenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore. (Cass., nr. 15714/2018).
Ebbene, si ritiene che la non abbia in alcun modo manifestato la pretesa di pagamento dei CP_1 contributi, né sollecitato con carattere di intimazione l'adempimento del ricorrente;
tali note contengono, al contrario, l'invito alla verifica dei redditi comunicati all'Anagrafe Tributaria, con la conseguenza che, in caso di mancato riscontro, tali redditi saranno considerati validi per la al fine CP_1 di quantificare l'importo dovuto.
Né può si può addivenire ad una diversa conclusione in virtù dell'espressa riserva di procedere all'accertamento degli eventuali contributi non versati, atteso che la costituzione in mora del debitore non può essere ravvisata in una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo (Cass., nr. 22751/2004).
Pag. 5 di 8 Non può neppure ipotizzarsi, come sostenuto dalla , un occultamento doloso del reddito, tale CP_1 da giustificare una sospensione del predetto decorso prescrizionale, nel fatto di aver dichiarato al Fisco redditi diversi da quelli comunicati alla Ed invero, questo Giudice intende aderire a quanto CP_1 affermato dalla Cassazione nella sentenza del 24 luglio 2018, n. 19640, poi ribadita anche da Cassazione
n. 14410 del 27 maggio 2019, nonché Cassazione del 25 ottobre 2019, n. 27393 e da ultimo anche dall'ordinanza della Cassazione n. 13601 del 2 luglio 2020, secondo cui “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. sent. n.
9113/2007).
Relativamente al caso di specie, ed in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere alla né che essa configuri impedimento assoluto, non CP_1 scongiurabile con i normali controlli che l'istituto ha invece attivato rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (cfr. Cass. sent. n. 17769/2015)”.
Idonee ad interrompere la prescrizione sarebbero state invece le successive comunicazioni del
28.06.2019, con riferimento sia all'anno 2007 che all'anno 2008, con cui la ha chiesto CP_1 espressamente il pagamento delle somme dovute ed accertate a seguito della registrazione dei nuovi dati reddituali;
tuttavia, sono state comunicate quando oramai il termine di prescrizione decennale era già maturato.
Non è invece maturata alcuna prescrizione con riferimento ai contributi relativi all'anno 2009 per i quali il mod. 5 è stato comunicato alla in data 29.09.2011 (circostanza non contestata dal CP_1 ricorrente) e la ha chiesto il relativo pagamento con l'accertamento definitivo in questa sede CP_1 impugnato e notificato pacificamente in data 22.01.2021, ovvero prima del decorso del termine decennale.
Parte ricorrente ha esposto di aver optato per l'iscrizione all'Ente Controparte_3
sin dal 1988, anno di iscrizione all'Ordine Forense di Napoli, e di aver sempre
[...] comunicato annualmente alla l'opzione prescelta con il mod.
5. Ha inoltre rappresentato CP_1 che la normativa previgente l'entrata in vigore della L. 247/2012 prevedeva la facoltà di opzione, atteso che solo con l'entrata in vigore della suddetta legge è diventato obbligatoria l'iscrizione alla CP_1
Pag. 6 di 8 anche se iscritto ad altra CP_1 CP_1
Orbene, l'art.10, comma 8, del Regolamento dei contributi cassa forense dispone che: «...Gli avvocati iscritti anche in altri albi professionali e alle relative Casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una di tali casse, se prevista da specifiche norme di legge, non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi».
L'art. 22, comma 1, della legge nr. 249/1991 di Riforma dell'Ente di previdenza e di assistenza dei consulenti del lavoro, rubricato “Iscrizione all'ente”, dispone che «L'iscrizione all'Ente è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, e facoltativa per gli iscritti agli albi stessi obbligatoriamente iscritti ad altro ente di previdenza per liberi professionisti, ad eccezione di coloro che, a norma di legge, hanno optato per altra cassa di previdenza per i liberi professionisti in quanto iscritti a due o più albi professionali. L'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. A tal fine, il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro deve comunicare all'Ente l'avvenuta iscrizione all'albo, così come l'eventuale cancellazione».
Nel caso di specie, l'Avv. , iscritto all'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei Parte_1 consulenti del lavoro dal 08.01.1972, si è iscritto all'albo avvocati il 01.01.1988 (circostanza entrambe non contestate dalla;
quindi, quando si è iscritto all'albo degli avvocati era iscritto CP_1 obbligatoriamente all'ente di previdenza dei consulenti del lavoro.
Ora, nel 2009 – anno per il quale la ha chiesto il pagamento dei contributi per cui è causa, e CP_1 non prescritti, - non era ancora in vigore l'obbligo di iscrizione alla per gli iscritti all'albo CP_1 degli avvocati;
per il suddetto anno il ricorrente rimane, ai sensi dell'art. 22 legge 249/91, iscritto all'ente di previdenza dei consulenti del lavoro e di tale circostanza ne ha dato rituale comunicazione alla
[...]
(cfr. all. 8, prod. tel. conv.). CP_1
L'obbligo di iscrizione alla diviene obbligatorio con l'entrata in vigore della L. CP_1
247/2012, segnatamente con l'art. 21, secondo cui «...non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla . Controparte_2
E difatti, quando entra in vigore l'art. 21 legge 247/2012 diviene efficace, anche per il ricorrente, la seconda opzione prevista dall'art. 22, comma 1, L. 249/1991, ossia essendo iscritto a più albi professionali, l'iscrizione all'ente di previdenza dei consulenti del lavoro diventa facoltativa, mentre diventa obbligatoria quella alla cassa forense: dall'obbligo correlato non è “salvato” neppure dall'iscrizione ad altra cassa di previdenza, che è ammesso solo su base volontaria e comunque non in alternativa all'iscrizione alla cassa forense.
In sostanza, l'inciso del comma 1 dell'art. 21 cit., secondo cui «ad eccezione di coloro che, a norma di legge, hanno optato per altra cassa di previdenza per i liberi professionisti in quanto iscritti a due o più albi professionali, non gli dà il diritto di esonero dall'iscrizione alla perché l'opzione CP_1 deve essere prevista “a norma di legge” – e, si intende per tale, la legge istitutiva dell'ente di previdenza
Pag. 7 di 8 alternativo a quello dei consulenti del lavoro di cui si occupa la legge 249/91 -, mentre, come visto, l'art. 22 legge 249/2012 vieta la possibilità di iscrizione alternativa, nel senso che nega in radice il diritto di opzione.
In definitiva, fino a quando non è entrata in vigore la legge n. 249/2012, il ricorrente aveva il diritto di opzione e, a norma dell'art. 10 del regolamento dei contributi della non era tenuto CP_1 all'invio delle dichiarazioni obbligatorie, perché, essendogli normativamente consentito, ha esercitato il diritto di opzione a favore dell'ente di previdenza consulenti del lavoro;
una volta entrata in vigore la legge n. 249/12, essendo venuto meno il diritto di opzione, è tenuto all'iscrizione alla e al CP_1 versamento dei relativi contributi previdenziali.
In conclusione, il ricorso va accolto e parte ricorrente non è tenuta né al pagamento dei contributi relativi agli anni 2007 e 2008 per intervenuta prescrizione né a quelli relativi all'anno 2009 per aver legittimamente esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 18, comma 8, Regolamento della cassa
Forense. È dunque illegittima l'iscrizione d'ufficio alla CP_1
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014. La particolarità della questione in diritto esaminata giustifica l'applicazione dei parametri minimi, espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara non dovuti, per le ragioni indicate in parte motiva, i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.865,00 oltre iva e cpa se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. all'avv. Mimmo Napoletano, dichiaratosi antistatario, oltre € 43,00 a titolo di contributo unificato.
SI COMUNICHI.
Nola, 08.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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