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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 523 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 – alla quale è
stata riunita la causa rg. n. 646/2022 - ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice
di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Michela Carillo, unitamente alla quale ha Parte_1
eletto domicilio in SA PP AN (NA) alla via Salvati 57/3;
APPELLANTE nel giudizio rg. N. 523/2022
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Iovino presso il cui studio ha eletto Parte_2
domicilio in Ottaviano (NA) alla Via Franzese n. 1;
APPELLANTE nel giudizio rg. N. 646/2022
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenza Mazzeo e Antonella Mazzeo presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7;
APPELLATA
E residente in [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
residente in [...]; CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1499/2020 il Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Amoroso – ritenendo sussistente il difetto di legittimazione, sia attiva che passiva - ha dichiarato improcedibili: la domanda dell'attore,
, di risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo di sua proprietà in Parte_2
conseguenza del sinistro verificatosi in SA PP AN il 18.6.2013; la domanda dell'interventore, di risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in Parte_1
occasione del medesimo sinistro. Ha compensato tra le parti le spese di lite e quelle della CTU
espletata sull'interventore.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza di primo grado censurandola nella parte in cui ha asserito la mancanza di prova della sua legittimazione attiva, nonché della legittimazione passiva dei convenuti. Nel merito, ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Nel giudizio così incardinato, e recante rg. N. 523/2022, si è costituita Controparte_1
preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello e reiterando le eccezioni già proposte in primo grado di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e essere decorsi oltre due anni dal verificarsi del sinistro. Nel merito ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con separato atto di gravame ha proposto appello anche censurando la sentenza di Parte_2
primo grado nella parte in cui ha affermato l'improcedibilità della domanda, sull'assunto della mancata prova della legittimazione;
ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Anche nel giudizio così incardinato e recante r. n. 646/2022 si è costituita Controparte_1
eccependo l'inammissibilità del gravame, reiterando le eccezioni (di nullità dell'atto di citazione, di improcedibilità ed improponibilità della domanda, di prescrizione dell'azione) già proposte in primo grado;
nel merito ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica, non si sono costituiti, invece, e Controparte_2 CP_3
che sono stati dichiarati contumaci.
È stata disposta in corso di causa la riunione del giudizio recante rg. N. 646/2022 a quello recante rg. N. 523/2022.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità degli atti di gravame: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017). Non vi è dubbio, difatti, che entrambi gli appelli proposti consentano la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito delle proposte impugnazioni, secondo il giudice di pace l'attore non avrebbe provato documentalmente la proprietà del ciclomotore danneggiato né la proprietà in capo ai convenuti del veicolo danneggiante, mentre l'interventore non avrebbe depositato alcuna documentazione, non rinvenendosi nel fascicolo di parte il certificato di pronto soccorso.
Al riguardo in punto di diritto occorre preliminarmente distinguere tra la legittimazione attiva e passiva e la titolarità attiva e passiva del credito azionato: la legittimazione è condizione dell'azione e attiene alla prospettazione attorea della titolarità attiva e passiva del credito, indipendentemente dal suo accertamento che è rimesso al momento della decisione;
laddove la titolarità attiva e passiva attiene al merito della controversia e alla fondatezza della domanda e il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio,
purché emerga dagli atti del processo (sul punto cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 2951/2016 ). La
titolarità della posizione soggettiva può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Il difetto di legittimazione ad agire, ovvero a contraddire, condurrà ad una conclusione del processo con una pronuncia in rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartiene all'attore: tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno
(Cass., sez. un., 1912 del 2012) ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 20978 del 2013; Cass. n. 25573 del 2009; Cass. n.11837
del 2007). Alla luce dei principi sopra richiamati appare evidente che – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – l'eventuale difetto di prova della proprietà dei veicoli coinvolti nel sinistro e dell'effettività delle lesioni subite dal danneggiato (che il primo Giudice sembra escludere ove sottolinea la mancanza in atti del certificato di pronto soccorso) non incidono sulla legitimatio ad
causam delle parti che – come detto , secondo i più recenti itinerari interpretativi della giurisprudenza di legittimità - va intesa come diritto potestativo a ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte, prescindendo dalla effettiva titolarità del medesimo rapporto (Cass., sez. un., n.1912 del 2012 e Cass. n. 23568 del 2011).
Pertanto, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, sia la domanda proposta da parte attrice che quella dell'interventore devono ritenersi procedibili non difettando una condizione dell'azione, con conseguente erroneità della statuizione di primo grado.
Né può ritenersi che difetti la prova della titolarità attiva e passiva.
Infatti, l'affermazione di cui alla sentenza di prime cure che l'interventore non avrebbe depositato alcuna documentazione a comprova della legittimazione/titolarità non rinvenendosi nel fascicolo di parte il certificato di pronto soccorso è contraddetta dal verbale dell'udienza del 18.1.2017 - verbale che ha efficacia probatoria di atto pubblico, a norma dell'art. 2700 cod. civ. - nella quale in primo grado interveniva l'odierno appellante, depositando la propria produzione Parte_1
(ridepositata nel presente giudizio) e trascrivendo a verbale i documenti presenti nel proprio fascicolo, tra cui quelli relativi alla titolarità attiva del medesimo (certificato di PS e successivi referti medici).
Che detti documenti fossero realmente presenti nella produzione di parte dell'interventore è
confermato dalla circostanza che i medesimi sono stati esaminati dal CTU nominato in primo grado,
il quale anche sulla base dei medesimi ha redatto all'elaborato peritale (come si evince dalla lettura di quest'ultimo). Alla stessa udienza del 18.1.2017, peraltro, come si legge dai verbali di primo grado, parte attrice articolava le proprie richieste istruttorie e depositava documentazione attestante la titolarità attiva
(copia libretto del ciclomotore, foto e preventivo di riparazione intestato a ) e passiva Parte_2
(copia carta circolazione del veicolo dei responsabili civili) delle parti in causa.
L'affermazione della sussistenza della legittimazione delle parti e della prova della titolarità attiva e passiva, impone l'esame nel merito delle domande risarcitorie proposte.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni - di nullità dell'atto di citazione, di improponibilità
della domanda e di prescrizione dell'azione – sollevate in primo grado dalla e reiterate in CP_1
appello.
Corretta è la statuizione del primo Giudice che ha, implicitamente, rigettato l'eccezione di nullità,
ex art. 163 e 164 c.p.c., dell'atto di citazione. Invero nel giudizio innanzi al Giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato dall'art. 318 c.p.c. e nel caso di specie l'atto introduttivo contiene tutti i requisiti previsti da detta disposizione codicistica.
Peraltro, costituisce ius receptum che, per aversi nullità dell'atto introduttivo, è necessario che il
petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
tale ipotesi sicuramente non ricorre nel caso de quo.
Diversamente da quanto prospettato dalla compagnia assicurativa appellata, inoltre, deve essere affermata la proponibilità delle domande risarcitorie promosse ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del d. lgs. 209/05. Infatti, in primo grado parte attrice e l'interventore hanno dimostrato di aver spedito, prima dell'introduzione del giudizio e nel rispetto dello spatium
deliberandi previsto dalla legge, alla compagnia assicuratrice convenuta la richiesta di risarcimento del danno – con raccomandata del 26.6.2014 ricevuta il 3.7.2014 - contenente i requisiti richiesti dalla norma di legge.
Infondata è anche la deduzione della compagnia assicurativa secondo la quale la domanda risarcitoria sarebbe improponibile, non essendo stato consentito di sottoporre ad ispezione tecnica il veicolo. La compagnia assicurativa non ha provato un'attività ostativa alla perizia da parte del danneggiato;
infatti, la notula depositata in primo grado da è priva Controparte_1
dell'evidenza dell'invio e della ricezione.
Contrariamente a quanto eccepito, dalla compagnia assicurativa, inoltre, il diritto alla pretesa azionata non è prescritto.
Giova rammentare che il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un sinistro stradale è regolato dall'art. 2947 c.c., che al secondo comma prevede una prescrizione biennale,
valevole per tutte le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali a cose. Per i danni alla persona
è riconosciuto il più lungo termine di prescrizione (previsto dalla legge penale) laddove il fatto sia considerato dalla legge come reato. In tale ultimo caso, non è necessario che sia stata esercitata l'azione penale ma solo che sia astrattamente configurabile come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell'evento anche come conseguenza mediata e indiretta.
In applicazione di tali principi, per la richiesta dell'interventore in primo grado, essendo astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose, trova applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per tale ultimo reato, pari ad anni sei, e il suddetto termine non era ancora decorso al momento della notifica dell'atto di citazione nel 2016.
Aggiungasi a tanto che sono stati depositati due atti interruttivi della prescrizione – raccomandata a.r. del 26.6.2014 ricevuta dalla compagnia assicurativa il 3.7.2014 e raccomandata a.r. del
10.10.2015 ricevuta dalla compagnia assicurativa il 19.10.2015, con la conseguenza che non è
maturata la prescrizione del diritto, sia per quanto la richiesta di risarcimento dei danni a cose, che per la domanda di ristoro delle lesioni personali.
Quanto al merito della controversia, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado,
- indifferente ai fatti di causa e che ha dichiarato di aver assistito al sinistro - ha Testimone_1
confermato le circostanze di tempo e di luogo come descritte dall'attore e dall'interventore attuali appellanti. E difatti, ha riferito: di trovarsi alla guida della sua autovettura una decina di metri dietro ad un ciclomotore Piaggio Liberty di colore azzurro condotto da un ragazzo che indossava il casco protettivo e che viaggiava a velocità moderata mantenendo strettamente la destra;
che il motorino aveva rallentato nell'avvicinarsi all'incrocio, in piena curva, tra Via Querce e Via Poggi ove vi era ferma allo stop una Lancia Ypsilon;
che dalla direzione di marcia opposta era sopravvenuta una Fiat
Croma di colore scuro che nell'eseguire la curva aveva invaso l'altra corsia di marcia urtando con la fiancata sinistra contro la fiancata sinistra del Piaggio Liberty;
che conseguentemente alla collisione il conducente del motorino aveva perso il controllo dello stesso e nel cadere aveva urtato con la parte anteriore la fiancata anteriore sinistra della Lancia Ypsilon ferma allo stop;
che il conducente del motorino era caduto a terra riportando escoriazioni e lamentando dolori agli arti e alla schiena;
che a seguito dell'impatto il motorino non era marciante ed era stato spostato sul lato destro della carreggiata;
che a seguito dell'urto il motorino aveva riportato i danni come riconosciuti nelle foto prodotte in atti ed esibite al teste.
A conforto di tale ricostruzione, inoltre, militano il referto di pronto soccorso riferito ad Parte_1
nonché le foto versate in atti da dalle quali si evincono i danni riportati dal
[...] Parte_2
motociclo
Sussistono, dunque, validi elementi per ascrivere la esclusiva responsabilità del sinistro stradale per cui si controverte ai convenuti/responsabili civili, che vanno dunque condannati, in solido con la compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e dall'interventore.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni materiali subiti dal motociclo – e di cui chiede il risarcimento il proprietario - sono state prodotte in atti le foto comprovanti i danni Parte_2
subiti dal motociclo Piaggio Liberty, un preventivo di spesa (recante la stessa data del sinistro, ossia il 18.6.2013), pur non supportato da documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute
(per un importo di euro 1.750,00), e la carta di circolazione (dalla quale si evince che il veicolo è
stato immatricolato nel 2007).
Al riguardo si evidenzia che, ai fini della prova del quantum, la fattura emessa dall'autofficina o il preventivo di spesa assumono valore di indizio e sono pertanto discrezionalmente valutabili dal giudice di merito, il quale comunque ben può ricorrere al criterio della liquidazione equitativa ex
art. 1226 c.c., (che presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare). Del resto, stante il principio iudex peritus peritorum, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, il giudice non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio,
potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, il quantum risarcibile viene determinato in via equitativa, sulla base di regole di comune esperienza e conoscenza, tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo e delle fotografie allegate agli atti, nonché delle risultanze della prova orale in ordine alla dinamica del sinistro, in € 1.000,00.
Non può invece essere riconosciuto il danno da cd. fermo tecnico richiesto da . Parte_2
Al riguardo si osserva che il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 - e via via consolidandosi, Cass. 14/10/2015, n. 20620;
Cass. 31/05/2017, n. 13718; Cass. 4/4/2019 n. 9348), cui questo giudice intende prestare adesione,
ritiene che l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;
che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato, indipendentemente dal fatto che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante,
“deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera
indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per
procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi
ricavabili dall'uso del mezzo” (Cassazione n. 5447 del 28/02/2020). Ciò nonostante, l'appellante, disattendendo siffatto onere, ha totalmente omesso di allegare alcun elemento concreto utile a tal fine, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno materiale subito dal motociclo e del fermo tecnico.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante,
consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17
febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Relativamente invece alla domanda risarcitoria proposta in primo grado da va Parte_1
osservato che la dinamica riferita e le lesioni lamentate dall'interventore/odierno appellante sono state ritenute tra loro compatibili dal CTU nominato in primo grado, dott. , il cui Persona_1
elaborato viene interamente condiviso, in quanto sufficientemente dettagliato ed immune da censure. Il consulente tecnico d'ufficio ha, difatti, ritenuto soddisfatti i criteri necessari per accertare la compatibilità tra i fatti e le lesioni dedotte e medicalmente accertate. Pertanto, è rimasto accertato che in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha subito un danno biologico Parte_1
permanente nella misura del 2% ed un danno biologico di natura temporanea ragguagliabile a 5
giorni di inabilità temporanea totale, 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed ulteriori
15 giorni di invalidità temporanea parziale nella misura del 50%.
Circa la quantificazione del danno, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.
SU 11 novembre 2008, n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della
Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità
dell'individuo.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% -
come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal
giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato”.
E difatti, secondo la Corte di Cassazione, alla quale si presta adesione, “in presenza di una lesione
della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili
teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che
dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto,
che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale",
resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione
dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità
di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce
dall'alternativa: o è una conseguenza «normale» del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che
abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del
danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita,
adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione".
Ne consegue, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e
valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di
fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già
previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass.
n. 14364 del 27.5.2019). In altri termini, secondo la Suprema Corte l'importo liquidato a titolo di danno biologico contiene già in sé tutte le sofferenze normalmente derivanti da quella derivata lesione;
per poter liquidare importi diversi e superiori occorrerà pertanto fornire la prova delle particolari circostanze che sorreggono una tale decisione.
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di evidenziate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (17 anni, essendo nato il
21.7.1995), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate – aggiornate all'attualità - deve liquidarsi in favore dell'attuale appellante
Parte_1
• € 1.311,95 per invalidità temporanea;
• € 2.011,12 per danno biologico permanente, ragguagliato ad una percentuale del 2%.
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta pertanto,
all'attualità, ad € 3.323,07. Anche in questo caso l'importo liquidato, costituendo debito di valore, va maggiorato del cd. lucro cessante, e la quantificazione – come detto - va operata mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, e la vanno Controparte_2 CP_3 Controparte_1
condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di e delle spese Parte_2 Parte_1
di lite per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione ai procuratori degli appellanti, dichiaratisi anticipatari.
La relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 (avendo riguardo, quanto alla sentenza di primo grado, alla formulazione vigente al momento di pubblicazione della sentenza) tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n.
21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è
ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”). Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado come liquidate in corso di giudizio, devono essere poste a definitivo carico degli appellati, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie gli appelli, per le ragioni di cui in parte motiva, ed in riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Croma
nella causazione del sinistro stradale del 18.6.2013, condanna in solido Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e al
[...] CP_3 Controparte_2
risarcimento in favore di dei danni materiali subiti per effetto del suddetto Parte_2
sinistro liquidati in euro 1.000,00 oltre interessi al tasso legale, sulla somma liquidata devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e via via rivalutata anno per anno, nonché ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo, nonché al risarcimento in favore di Parte_1
dei danni per le lesioni subite per effetto del suddetto sinistro liquidati in euro 3.323,07
[...]
oltre interessi al tasso legale, sulla somma liquidata devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e via via rivalutata anno per anno, nonché ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2. Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_3
e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_2
che si liquidano, per il primo grado in euro 237,00 per spese ed euro 671,00 Parte_1
per compensi, e per il presente grado di giudizio in euro 174,00 per spese ed euro 1.278,00
per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
3. Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_3
e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_2
, che si liquidano, per il primo grado in euro 125,00 per spese ed euro 250,00 per Parte_2
compensi, e per il presente grado di giudizio in euro 174,00 per spese ed euro 450,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
4. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel corso del giudizio di primo grado,
a definitivo carico degli appellati, in solido tra loro, che condanna al rimborso in favore della parte appellante di quanto quest'ultima documenti di aver già versato a tale titolo.
Nola, 3.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
164 c.p.c., di improcedibilità ed improponibilità della domanda, di prescrizione dell'azione per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 523 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 – alla quale è
stata riunita la causa rg. n. 646/2022 - ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice
di pace”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Michela Carillo, unitamente alla quale ha Parte_1
eletto domicilio in SA PP AN (NA) alla via Salvati 57/3;
APPELLANTE nel giudizio rg. N. 523/2022
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Iovino presso il cui studio ha eletto Parte_2
domicilio in Ottaviano (NA) alla Via Franzese n. 1;
APPELLANTE nel giudizio rg. N. 646/2022
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenza Mazzeo e Antonella Mazzeo presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7;
APPELLATA
E residente in [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
E
residente in [...]; CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1499/2020 il Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Amoroso – ritenendo sussistente il difetto di legittimazione, sia attiva che passiva - ha dichiarato improcedibili: la domanda dell'attore,
, di risarcimento dei danni materiali subiti dal motociclo di sua proprietà in Parte_2
conseguenza del sinistro verificatosi in SA PP AN il 18.6.2013; la domanda dell'interventore, di risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in Parte_1
occasione del medesimo sinistro. Ha compensato tra le parti le spese di lite e quelle della CTU
espletata sull'interventore.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza di primo grado censurandola nella parte in cui ha asserito la mancanza di prova della sua legittimazione attiva, nonché della legittimazione passiva dei convenuti. Nel merito, ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Nel giudizio così incardinato, e recante rg. N. 523/2022, si è costituita Controparte_1
preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello e reiterando le eccezioni già proposte in primo grado di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e essere decorsi oltre due anni dal verificarsi del sinistro. Nel merito ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con separato atto di gravame ha proposto appello anche censurando la sentenza di Parte_2
primo grado nella parte in cui ha affermato l'improcedibilità della domanda, sull'assunto della mancata prova della legittimazione;
ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Anche nel giudizio così incardinato e recante r. n. 646/2022 si è costituita Controparte_1
eccependo l'inammissibilità del gravame, reiterando le eccezioni (di nullità dell'atto di citazione, di improcedibilità ed improponibilità della domanda, di prescrizione dell'azione) già proposte in primo grado;
nel merito ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica, non si sono costituiti, invece, e Controparte_2 CP_3
che sono stati dichiarati contumaci.
È stata disposta in corso di causa la riunione del giudizio recante rg. N. 646/2022 a quello recante rg. N. 523/2022.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità degli atti di gravame: sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017). Non vi è dubbio, difatti, che entrambi gli appelli proposti consentano la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito delle proposte impugnazioni, secondo il giudice di pace l'attore non avrebbe provato documentalmente la proprietà del ciclomotore danneggiato né la proprietà in capo ai convenuti del veicolo danneggiante, mentre l'interventore non avrebbe depositato alcuna documentazione, non rinvenendosi nel fascicolo di parte il certificato di pronto soccorso.
Al riguardo in punto di diritto occorre preliminarmente distinguere tra la legittimazione attiva e passiva e la titolarità attiva e passiva del credito azionato: la legittimazione è condizione dell'azione e attiene alla prospettazione attorea della titolarità attiva e passiva del credito, indipendentemente dal suo accertamento che è rimesso al momento della decisione;
laddove la titolarità attiva e passiva attiene al merito della controversia e alla fondatezza della domanda e il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio,
purché emerga dagli atti del processo (sul punto cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 2951/2016 ). La
titolarità della posizione soggettiva può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Il difetto di legittimazione ad agire, ovvero a contraddire, condurrà ad una conclusione del processo con una pronuncia in rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartiene all'attore: tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno
(Cass., sez. un., 1912 del 2012) ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata (Cass. 20978 del 2013; Cass. n. 25573 del 2009; Cass. n.11837
del 2007). Alla luce dei principi sopra richiamati appare evidente che – diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice – l'eventuale difetto di prova della proprietà dei veicoli coinvolti nel sinistro e dell'effettività delle lesioni subite dal danneggiato (che il primo Giudice sembra escludere ove sottolinea la mancanza in atti del certificato di pronto soccorso) non incidono sulla legitimatio ad
causam delle parti che – come detto , secondo i più recenti itinerari interpretativi della giurisprudenza di legittimità - va intesa come diritto potestativo a ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte, prescindendo dalla effettiva titolarità del medesimo rapporto (Cass., sez. un., n.1912 del 2012 e Cass. n. 23568 del 2011).
Pertanto, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, sia la domanda proposta da parte attrice che quella dell'interventore devono ritenersi procedibili non difettando una condizione dell'azione, con conseguente erroneità della statuizione di primo grado.
Né può ritenersi che difetti la prova della titolarità attiva e passiva.
Infatti, l'affermazione di cui alla sentenza di prime cure che l'interventore non avrebbe depositato alcuna documentazione a comprova della legittimazione/titolarità non rinvenendosi nel fascicolo di parte il certificato di pronto soccorso è contraddetta dal verbale dell'udienza del 18.1.2017 - verbale che ha efficacia probatoria di atto pubblico, a norma dell'art. 2700 cod. civ. - nella quale in primo grado interveniva l'odierno appellante, depositando la propria produzione Parte_1
(ridepositata nel presente giudizio) e trascrivendo a verbale i documenti presenti nel proprio fascicolo, tra cui quelli relativi alla titolarità attiva del medesimo (certificato di PS e successivi referti medici).
Che detti documenti fossero realmente presenti nella produzione di parte dell'interventore è
confermato dalla circostanza che i medesimi sono stati esaminati dal CTU nominato in primo grado,
il quale anche sulla base dei medesimi ha redatto all'elaborato peritale (come si evince dalla lettura di quest'ultimo). Alla stessa udienza del 18.1.2017, peraltro, come si legge dai verbali di primo grado, parte attrice articolava le proprie richieste istruttorie e depositava documentazione attestante la titolarità attiva
(copia libretto del ciclomotore, foto e preventivo di riparazione intestato a ) e passiva Parte_2
(copia carta circolazione del veicolo dei responsabili civili) delle parti in causa.
L'affermazione della sussistenza della legittimazione delle parti e della prova della titolarità attiva e passiva, impone l'esame nel merito delle domande risarcitorie proposte.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni - di nullità dell'atto di citazione, di improponibilità
della domanda e di prescrizione dell'azione – sollevate in primo grado dalla e reiterate in CP_1
appello.
Corretta è la statuizione del primo Giudice che ha, implicitamente, rigettato l'eccezione di nullità,
ex art. 163 e 164 c.p.c., dell'atto di citazione. Invero nel giudizio innanzi al Giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato dall'art. 318 c.p.c. e nel caso di specie l'atto introduttivo contiene tutti i requisiti previsti da detta disposizione codicistica.
Peraltro, costituisce ius receptum che, per aversi nullità dell'atto introduttivo, è necessario che il
petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
tale ipotesi sicuramente non ricorre nel caso de quo.
Diversamente da quanto prospettato dalla compagnia assicurativa appellata, inoltre, deve essere affermata la proponibilità delle domande risarcitorie promosse ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del d. lgs. 209/05. Infatti, in primo grado parte attrice e l'interventore hanno dimostrato di aver spedito, prima dell'introduzione del giudizio e nel rispetto dello spatium
deliberandi previsto dalla legge, alla compagnia assicuratrice convenuta la richiesta di risarcimento del danno – con raccomandata del 26.6.2014 ricevuta il 3.7.2014 - contenente i requisiti richiesti dalla norma di legge.
Infondata è anche la deduzione della compagnia assicurativa secondo la quale la domanda risarcitoria sarebbe improponibile, non essendo stato consentito di sottoporre ad ispezione tecnica il veicolo. La compagnia assicurativa non ha provato un'attività ostativa alla perizia da parte del danneggiato;
infatti, la notula depositata in primo grado da è priva Controparte_1
dell'evidenza dell'invio e della ricezione.
Contrariamente a quanto eccepito, dalla compagnia assicurativa, inoltre, il diritto alla pretesa azionata non è prescritto.
Giova rammentare che il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un sinistro stradale è regolato dall'art. 2947 c.c., che al secondo comma prevede una prescrizione biennale,
valevole per tutte le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali a cose. Per i danni alla persona
è riconosciuto il più lungo termine di prescrizione (previsto dalla legge penale) laddove il fatto sia considerato dalla legge come reato. In tale ultimo caso, non è necessario che sia stata esercitata l'azione penale ma solo che sia astrattamente configurabile come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell'evento anche come conseguenza mediata e indiretta.
In applicazione di tali principi, per la richiesta dell'interventore in primo grado, essendo astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose, trova applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per tale ultimo reato, pari ad anni sei, e il suddetto termine non era ancora decorso al momento della notifica dell'atto di citazione nel 2016.
Aggiungasi a tanto che sono stati depositati due atti interruttivi della prescrizione – raccomandata a.r. del 26.6.2014 ricevuta dalla compagnia assicurativa il 3.7.2014 e raccomandata a.r. del
10.10.2015 ricevuta dalla compagnia assicurativa il 19.10.2015, con la conseguenza che non è
maturata la prescrizione del diritto, sia per quanto la richiesta di risarcimento dei danni a cose, che per la domanda di ristoro delle lesioni personali.
Quanto al merito della controversia, la deposizione resa dall'unico teste escusso in primo grado,
- indifferente ai fatti di causa e che ha dichiarato di aver assistito al sinistro - ha Testimone_1
confermato le circostanze di tempo e di luogo come descritte dall'attore e dall'interventore attuali appellanti. E difatti, ha riferito: di trovarsi alla guida della sua autovettura una decina di metri dietro ad un ciclomotore Piaggio Liberty di colore azzurro condotto da un ragazzo che indossava il casco protettivo e che viaggiava a velocità moderata mantenendo strettamente la destra;
che il motorino aveva rallentato nell'avvicinarsi all'incrocio, in piena curva, tra Via Querce e Via Poggi ove vi era ferma allo stop una Lancia Ypsilon;
che dalla direzione di marcia opposta era sopravvenuta una Fiat
Croma di colore scuro che nell'eseguire la curva aveva invaso l'altra corsia di marcia urtando con la fiancata sinistra contro la fiancata sinistra del Piaggio Liberty;
che conseguentemente alla collisione il conducente del motorino aveva perso il controllo dello stesso e nel cadere aveva urtato con la parte anteriore la fiancata anteriore sinistra della Lancia Ypsilon ferma allo stop;
che il conducente del motorino era caduto a terra riportando escoriazioni e lamentando dolori agli arti e alla schiena;
che a seguito dell'impatto il motorino non era marciante ed era stato spostato sul lato destro della carreggiata;
che a seguito dell'urto il motorino aveva riportato i danni come riconosciuti nelle foto prodotte in atti ed esibite al teste.
A conforto di tale ricostruzione, inoltre, militano il referto di pronto soccorso riferito ad Parte_1
nonché le foto versate in atti da dalle quali si evincono i danni riportati dal
[...] Parte_2
motociclo
Sussistono, dunque, validi elementi per ascrivere la esclusiva responsabilità del sinistro stradale per cui si controverte ai convenuti/responsabili civili, che vanno dunque condannati, in solido con la compagnia assicurativa, al risarcimento dei danni subiti dall'attore e dall'interventore.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni materiali subiti dal motociclo – e di cui chiede il risarcimento il proprietario - sono state prodotte in atti le foto comprovanti i danni Parte_2
subiti dal motociclo Piaggio Liberty, un preventivo di spesa (recante la stessa data del sinistro, ossia il 18.6.2013), pur non supportato da documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute
(per un importo di euro 1.750,00), e la carta di circolazione (dalla quale si evince che il veicolo è
stato immatricolato nel 2007).
Al riguardo si evidenzia che, ai fini della prova del quantum, la fattura emessa dall'autofficina o il preventivo di spesa assumono valore di indizio e sono pertanto discrezionalmente valutabili dal giudice di merito, il quale comunque ben può ricorrere al criterio della liquidazione equitativa ex
art. 1226 c.c., (che presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare). Del resto, stante il principio iudex peritus peritorum, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, il giudice non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio,
potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, il quantum risarcibile viene determinato in via equitativa, sulla base di regole di comune esperienza e conoscenza, tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo e delle fotografie allegate agli atti, nonché delle risultanze della prova orale in ordine alla dinamica del sinistro, in € 1.000,00.
Non può invece essere riconosciuto il danno da cd. fermo tecnico richiesto da . Parte_2
Al riguardo si osserva che il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 - e via via consolidandosi, Cass. 14/10/2015, n. 20620;
Cass. 31/05/2017, n. 13718; Cass. 4/4/2019 n. 9348), cui questo giudice intende prestare adesione,
ritiene che l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato;
che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.
La Suprema Corte ha anche di recente ribadito che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato, indipendentemente dal fatto che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante,
“deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera
indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per
procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi
ricavabili dall'uso del mezzo” (Cassazione n. 5447 del 28/02/2020). Ciò nonostante, l'appellante, disattendendo siffatto onere, ha totalmente omesso di allegare alcun elemento concreto utile a tal fine, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno materiale subito dal motociclo e del fermo tecnico.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante,
consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17
febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Relativamente invece alla domanda risarcitoria proposta in primo grado da va Parte_1
osservato che la dinamica riferita e le lesioni lamentate dall'interventore/odierno appellante sono state ritenute tra loro compatibili dal CTU nominato in primo grado, dott. , il cui Persona_1
elaborato viene interamente condiviso, in quanto sufficientemente dettagliato ed immune da censure. Il consulente tecnico d'ufficio ha, difatti, ritenuto soddisfatti i criteri necessari per accertare la compatibilità tra i fatti e le lesioni dedotte e medicalmente accertate. Pertanto, è rimasto accertato che in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha subito un danno biologico Parte_1
permanente nella misura del 2% ed un danno biologico di natura temporanea ragguagliabile a 5
giorni di inabilità temporanea totale, 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed ulteriori
15 giorni di invalidità temporanea parziale nella misura del 50%.
Circa la quantificazione del danno, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.
SU 11 novembre 2008, n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della
Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità
dell'individuo.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% -
come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal
giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato”.
E difatti, secondo la Corte di Cassazione, alla quale si presta adesione, “in presenza di una lesione
della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili
teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che
dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto,
che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale",
resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione
dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità
di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce
dall'alternativa: o è una conseguenza «normale» del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che
abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del
danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita,
adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione".
Ne consegue, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e
valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di
fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già
previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass.
n. 14364 del 27.5.2019). In altri termini, secondo la Suprema Corte l'importo liquidato a titolo di danno biologico contiene già in sé tutte le sofferenze normalmente derivanti da quella derivata lesione;
per poter liquidare importi diversi e superiori occorrerà pertanto fornire la prova delle particolari circostanze che sorreggono una tale decisione.
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di evidenziate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (17 anni, essendo nato il
21.7.1995), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate – aggiornate all'attualità - deve liquidarsi in favore dell'attuale appellante
Parte_1
• € 1.311,95 per invalidità temporanea;
• € 2.011,12 per danno biologico permanente, ragguagliato ad una percentuale del 2%.
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta pertanto,
all'attualità, ad € 3.323,07. Anche in questo caso l'importo liquidato, costituendo debito di valore, va maggiorato del cd. lucro cessante, e la quantificazione – come detto - va operata mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, e la vanno Controparte_2 CP_3 Controparte_1
condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di e delle spese Parte_2 Parte_1
di lite per entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione ai procuratori degli appellanti, dichiaratisi anticipatari.
La relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 (avendo riguardo, quanto alla sentenza di primo grado, alla formulazione vigente al momento di pubblicazione della sentenza) tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n.
21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è
ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”). Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado come liquidate in corso di giudizio, devono essere poste a definitivo carico degli appellati, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie gli appelli, per le ragioni di cui in parte motiva, ed in riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Croma
nella causazione del sinistro stradale del 18.6.2013, condanna in solido Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e al
[...] CP_3 Controparte_2
risarcimento in favore di dei danni materiali subiti per effetto del suddetto Parte_2
sinistro liquidati in euro 1.000,00 oltre interessi al tasso legale, sulla somma liquidata devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e via via rivalutata anno per anno, nonché ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo, nonché al risarcimento in favore di Parte_1
dei danni per le lesioni subite per effetto del suddetto sinistro liquidati in euro 3.323,07
[...]
oltre interessi al tasso legale, sulla somma liquidata devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e via via rivalutata anno per anno, nonché ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2. Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_3
e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_2
che si liquidano, per il primo grado in euro 237,00 per spese ed euro 671,00 Parte_1
per compensi, e per il presente grado di giudizio in euro 174,00 per spese ed euro 1.278,00
per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
3. Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_3
e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_2
, che si liquidano, per il primo grado in euro 125,00 per spese ed euro 250,00 per Parte_2
compensi, e per il presente grado di giudizio in euro 174,00 per spese ed euro 450,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
4. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel corso del giudizio di primo grado,
a definitivo carico degli appellati, in solido tra loro, che condanna al rimborso in favore della parte appellante di quanto quest'ultima documenti di aver già versato a tale titolo.
Nola, 3.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
164 c.p.c., di improcedibilità ed improponibilità della domanda, di prescrizione dell'azione per