Articolo 64 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 63Articolo 65
Versione
19 maggio 1981
Art. 64. (Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL).

Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell' articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall' articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'articolo 2, lettera c) , della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sara' utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonche' per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128 .
Entrata in vigore il 19 maggio 1981
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