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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7168 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 9.10.2025 udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa recante RGL. n. 17064/2023, proposta da:
, nata il [...] a [...] C.F.: Parte_1
n.q. di erede di nata a [...] C.F._1 Persona_1 il 13.08.1953 C.F.: , deceduta in Napoli il C.F._2
10.03.2019, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Giliberti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato CP_1
e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del Persona_2
22.03.23 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di CP_1
Via A. De Gasperi, 55- Napoli;
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione trattenute previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo quanto CP_1 segue: di essere erede di , la quale, con decorrenza Persona_1
1/04/2000, aveva ottenuto il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento e che, con verbale del 20.05.2011, sottoposta a visita medica di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari per poter usufruire delle prestazioni predette, era stata accertata la permanenza dei suddetti requisiti;
che la de cuius era stata coinvolta in una indagine c.d. “Falsi Invalidi” e di conseguenza era stata sottoposta a processo insieme ad altri soggetti che risultavano percettori di trattamenti assistenziali erogati illegittimamente in quanto mai sottoposti a visita medica presso la Commissione Medica di Prima Istanza, e che a partire dal 2014 era stata sospesa la erogazione delle prestazioni da parte dell' che CP_1
era deceduta in data 10.3.2019, per cui - con Persona_1 sentenza della 9^ Sezione penale del Tribunale di Napoli n. 11444/2019 del 31.10.2019, depositata in data 15.10.2020 - era stata dichiarata l'estinzione dei reati alla stessa ascritti per morte del reo;
che la beneficiaria si trovava nelle condizioni socio-economiche previste dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
che nonostante la conclusione del giudizio penale con sentenza di estinzione del reato, l' non CP_1 aveva ripristinato la posizione dell'assicurata mediante pagamento dei ratei maturati ed indebitamente trattenuti dal 1.12.2014 al 10.3.2019 (data del decesso).
Tanto premesso, concludeva “1)In via del tutto principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito riconosca l'esistenza del diritto alle prestazioni previdenziali, oggetto principale del presente giudizio, dichiarando che la sig.ra , a causa delle infermità da cui era affetta, si Persona_1 trovava nelle condizioni previste dalla norma per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, con conseguente diritto a godere delle prestazioni richieste, così come statuito dalla Commissione Medica di I istanza con decorrenza 01.04.2000 e confermato in sede di verifica con verbale del 20/05/2011; 2) Accertata l'esistenza del diritto alla prestazione, si ripete, oggetto della domanda e sul quale l'Ill.mo Tribunale adito in via principale dovrà pronunciarsi, dichiarare che l' istante abbia diritto a percepire i ratei arretrati e non corrisposti della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento della Sig.ra con Persona_1 decorrenza dal 01/12/2014 (data della sospensione) al 10/03/2019, data del decesso della sig.ra , oltre interessi legali e rivalutazione Persona_1 monetaria successivi;
3) Per l'effetto, condannare al pagamento, in favore CP_1 dell' istante, dell'importo di € 60.000,00 da liquidarsi con decorrenza e con interessi come per legge” con condanna dell' resistente al CP_2 pagamento di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' con propria memoria CP_1 opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto per i motivi ivi illustrati. Deduceva che la ricorrente non era stata assolta nel giudizio penale ma che la sentenza pronunciata nei suoi confronti era esclusivamente di carattere processuale (estinzione del reato per morte del reo ex art. 150 cp), per cui richiamava le previsioni dell'art. 198 c.p. in materia di estinzione del reato e della pena, non determinanti l'estinzione delle obbligazioni civili che derivano dal reato.
All'odierna udienza di discussione, sentite le conclusioni delle parti, la causa era decisa con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui era data lettura.
La legittimazione passiva e la qualità di erede della ricorrente risultano dimostrate attraverso la produzione della documentazione in atti (cfr. dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla qualità di unica erede legittima di ). Persona_1
La successione dei fatti come esposti in ricorso risulta confermata dal contenuto della documentazione prodotta dalle parti.
Nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito esplicati.
Secondo i principi generali sul riparto dell'onere della prova, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, dovendo dare dimostrazione dell'illegittimità della sospensione dell'erogazione della prestazione assistenziale in favore della sua dante causa a seguito dell'apertura di un procedimento penale in cui erano state contestate condotte di truffa e falsificazione dei documenti in danno dell' in altre parole, era suo onere dimostrare - nel CP_1 presente giudizio civilistico - il diritto della propria dante causa a percepire le prestazioni di cui risultava titolare (indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) e cioè il corretto espletamento del procedimento amministrativo ed il possesso dei requisiti necessari ai fini del detto riconoscimento. Orbene nella concreta fattispecie il giudizio penale nel quale ad erano stati ascritti reati di falso e truffa, e pertanto Persona_1 era stata contestata l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali in parola (cfr. in atti), si è concluso nei confronti della stessa con sentenza di estinzione del reato per morte del reo (art. 531 cpp e 150 cp), senza pertanto che in tale sede il giudice penale si sia pronunciato sull'accertamento – positivo o negativo – delle condotte costituenti i reati dei quali era stata accusata.
Tale tipologia di sentenza viene, invero, emessa “salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2 cpc”, e cioè quando non sussistono i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato per essere stata raccolta la prova positiva della insussistenza del fatto, della mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato ovvero che il fatto commesso non costituisce reato (“risulta evidente”), ovvero quando manchi del tutto tale prova.
Sulla scorta della predetta disposizione, pertanto, l'estinzione del reato – al ricorrere dei presupposti – deve essere dichiarata;
di contro ciò non può verificarsi quando risulti immediatamente sussistente, sulla base del compendio probatorio acquisito, una causa di assoluzione dell'imputato nel merito, in applicazione del principio della prevalenza della formula di merito rispetto a quella estintiva.
A fronte di tale situazione, nella concreta ipotesi fa difetto la prova positiva, emergente dalla sentenza conclusiva del giudizio penale in atti, della insussistenza dei fatti-reato ascritti ad . Persona_1
Sotto altro verso non può valere – a sostegno delle allegazioni di parte ricorrente – la circostanza che tutti gli altri co-imputati siano stati assolti dalle accuse loro mosse ai sensi dell'art. 530 cpv. cpc per insussistenza del fatto, dovendosi invece necessariamente sottoporre a valutazione, anche nella presente sede civile, la condotta mantenuta personalmente dalla ricorrente, la quale era stata accusata in sede penale – sulla base degli elementi indiziari posti a fondamento del rinvio a giudizio (cfr. decreto in atti) – dei reati di falso e truffa al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni e cioè delle pretese avanzate nella presente sede civilistica (pagamento dei ratei di prestazione assistenziale maturati dalla data di sospensione al decesso).
Dal tenore della decisione emessa in sede penale, come si è visto, non emerge alcun accertamento utile a far ritenere illegittima la sospensione della prestazione in parola, avendone invece la ricorrente (rectius la sua dante causa) diritto per insussistenza delle condotte di falsificazione delle domande e dei verbali relativi al CP_1 procedimento amministrativo culminato nel riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui è stato qui rivendicato il pagamento.
Parte ricorrente non ha, a tale riguardo, né formulato allegazioni né offerto prove, fondando il proprio assunto esclusivamente sull'intervenuta sentenza penale di estinzione del reato.
Conclusivamente, mentre in sede penale si è addivenuti ad una definizione della posizione della mediante Persona_1 declaratoria di estinzione dei reati alla stessa ascritti, la fattispecie civilistica qui azionata avrebbe avuto bisogno di essere sorretta da appositi elementi di prova afferenti i presupposti per la rivendicazione dei pagamenti (valida presentazione della domanda amministrativa, effettuazione di regolare visita dinanzi alla commissione condizioni di salute ecc.ecc), non essendo CP_1 automaticamente scaturiti dalla pronuncia penale innanzi indicata gli elementi dimostrativi necessari per l'esclusione delle illiceità delle condotte dell'imputata (e da cui, pertanto, deriverebbe il diritto a ricevere il pagamento dei ratei sospesi per ingiustificatezza della disposta sospensione).
Infine, in mancanza di prova di valida domanda amministrativa è inammissibile la richiesta di disporre l'accertamento in sede giudiziale della ricorrenza – ora per allora – dei requisiti sanitari per la pensione e l'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius sin dalla data della sospensione di erogazione delle prestazioni e fino al decesso.
Vista la ricorrenza di presupposti di cui all'art. 152 disp att dichiara compensate le spese di lite.
PQM
il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Napoli, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 9.10.2025 udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa recante RGL. n. 17064/2023, proposta da:
, nata il [...] a [...] C.F.: Parte_1
n.q. di erede di nata a [...] C.F._1 Persona_1 il 13.08.1953 C.F.: , deceduta in Napoli il C.F._2
10.03.2019, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Giliberti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato CP_1
e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del Persona_2
22.03.23 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di CP_1
Via A. De Gasperi, 55- Napoli;
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione trattenute previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo quanto CP_1 segue: di essere erede di , la quale, con decorrenza Persona_1
1/04/2000, aveva ottenuto il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento e che, con verbale del 20.05.2011, sottoposta a visita medica di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari per poter usufruire delle prestazioni predette, era stata accertata la permanenza dei suddetti requisiti;
che la de cuius era stata coinvolta in una indagine c.d. “Falsi Invalidi” e di conseguenza era stata sottoposta a processo insieme ad altri soggetti che risultavano percettori di trattamenti assistenziali erogati illegittimamente in quanto mai sottoposti a visita medica presso la Commissione Medica di Prima Istanza, e che a partire dal 2014 era stata sospesa la erogazione delle prestazioni da parte dell' che CP_1
era deceduta in data 10.3.2019, per cui - con Persona_1 sentenza della 9^ Sezione penale del Tribunale di Napoli n. 11444/2019 del 31.10.2019, depositata in data 15.10.2020 - era stata dichiarata l'estinzione dei reati alla stessa ascritti per morte del reo;
che la beneficiaria si trovava nelle condizioni socio-economiche previste dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
che nonostante la conclusione del giudizio penale con sentenza di estinzione del reato, l' non CP_1 aveva ripristinato la posizione dell'assicurata mediante pagamento dei ratei maturati ed indebitamente trattenuti dal 1.12.2014 al 10.3.2019 (data del decesso).
Tanto premesso, concludeva “1)In via del tutto principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito riconosca l'esistenza del diritto alle prestazioni previdenziali, oggetto principale del presente giudizio, dichiarando che la sig.ra , a causa delle infermità da cui era affetta, si Persona_1 trovava nelle condizioni previste dalla norma per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, con conseguente diritto a godere delle prestazioni richieste, così come statuito dalla Commissione Medica di I istanza con decorrenza 01.04.2000 e confermato in sede di verifica con verbale del 20/05/2011; 2) Accertata l'esistenza del diritto alla prestazione, si ripete, oggetto della domanda e sul quale l'Ill.mo Tribunale adito in via principale dovrà pronunciarsi, dichiarare che l' istante abbia diritto a percepire i ratei arretrati e non corrisposti della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento della Sig.ra con Persona_1 decorrenza dal 01/12/2014 (data della sospensione) al 10/03/2019, data del decesso della sig.ra , oltre interessi legali e rivalutazione Persona_1 monetaria successivi;
3) Per l'effetto, condannare al pagamento, in favore CP_1 dell' istante, dell'importo di € 60.000,00 da liquidarsi con decorrenza e con interessi come per legge” con condanna dell' resistente al CP_2 pagamento di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' con propria memoria CP_1 opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto per i motivi ivi illustrati. Deduceva che la ricorrente non era stata assolta nel giudizio penale ma che la sentenza pronunciata nei suoi confronti era esclusivamente di carattere processuale (estinzione del reato per morte del reo ex art. 150 cp), per cui richiamava le previsioni dell'art. 198 c.p. in materia di estinzione del reato e della pena, non determinanti l'estinzione delle obbligazioni civili che derivano dal reato.
All'odierna udienza di discussione, sentite le conclusioni delle parti, la causa era decisa con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui era data lettura.
La legittimazione passiva e la qualità di erede della ricorrente risultano dimostrate attraverso la produzione della documentazione in atti (cfr. dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla qualità di unica erede legittima di ). Persona_1
La successione dei fatti come esposti in ricorso risulta confermata dal contenuto della documentazione prodotta dalle parti.
Nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito esplicati.
Secondo i principi generali sul riparto dell'onere della prova, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, dovendo dare dimostrazione dell'illegittimità della sospensione dell'erogazione della prestazione assistenziale in favore della sua dante causa a seguito dell'apertura di un procedimento penale in cui erano state contestate condotte di truffa e falsificazione dei documenti in danno dell' in altre parole, era suo onere dimostrare - nel CP_1 presente giudizio civilistico - il diritto della propria dante causa a percepire le prestazioni di cui risultava titolare (indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) e cioè il corretto espletamento del procedimento amministrativo ed il possesso dei requisiti necessari ai fini del detto riconoscimento. Orbene nella concreta fattispecie il giudizio penale nel quale ad erano stati ascritti reati di falso e truffa, e pertanto Persona_1 era stata contestata l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali in parola (cfr. in atti), si è concluso nei confronti della stessa con sentenza di estinzione del reato per morte del reo (art. 531 cpp e 150 cp), senza pertanto che in tale sede il giudice penale si sia pronunciato sull'accertamento – positivo o negativo – delle condotte costituenti i reati dei quali era stata accusata.
Tale tipologia di sentenza viene, invero, emessa “salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2 cpc”, e cioè quando non sussistono i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato per essere stata raccolta la prova positiva della insussistenza del fatto, della mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato ovvero che il fatto commesso non costituisce reato (“risulta evidente”), ovvero quando manchi del tutto tale prova.
Sulla scorta della predetta disposizione, pertanto, l'estinzione del reato – al ricorrere dei presupposti – deve essere dichiarata;
di contro ciò non può verificarsi quando risulti immediatamente sussistente, sulla base del compendio probatorio acquisito, una causa di assoluzione dell'imputato nel merito, in applicazione del principio della prevalenza della formula di merito rispetto a quella estintiva.
A fronte di tale situazione, nella concreta ipotesi fa difetto la prova positiva, emergente dalla sentenza conclusiva del giudizio penale in atti, della insussistenza dei fatti-reato ascritti ad . Persona_1
Sotto altro verso non può valere – a sostegno delle allegazioni di parte ricorrente – la circostanza che tutti gli altri co-imputati siano stati assolti dalle accuse loro mosse ai sensi dell'art. 530 cpv. cpc per insussistenza del fatto, dovendosi invece necessariamente sottoporre a valutazione, anche nella presente sede civile, la condotta mantenuta personalmente dalla ricorrente, la quale era stata accusata in sede penale – sulla base degli elementi indiziari posti a fondamento del rinvio a giudizio (cfr. decreto in atti) – dei reati di falso e truffa al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni e cioè delle pretese avanzate nella presente sede civilistica (pagamento dei ratei di prestazione assistenziale maturati dalla data di sospensione al decesso).
Dal tenore della decisione emessa in sede penale, come si è visto, non emerge alcun accertamento utile a far ritenere illegittima la sospensione della prestazione in parola, avendone invece la ricorrente (rectius la sua dante causa) diritto per insussistenza delle condotte di falsificazione delle domande e dei verbali relativi al CP_1 procedimento amministrativo culminato nel riconoscimento delle prestazioni assistenziali di cui è stato qui rivendicato il pagamento.
Parte ricorrente non ha, a tale riguardo, né formulato allegazioni né offerto prove, fondando il proprio assunto esclusivamente sull'intervenuta sentenza penale di estinzione del reato.
Conclusivamente, mentre in sede penale si è addivenuti ad una definizione della posizione della mediante Persona_1 declaratoria di estinzione dei reati alla stessa ascritti, la fattispecie civilistica qui azionata avrebbe avuto bisogno di essere sorretta da appositi elementi di prova afferenti i presupposti per la rivendicazione dei pagamenti (valida presentazione della domanda amministrativa, effettuazione di regolare visita dinanzi alla commissione condizioni di salute ecc.ecc), non essendo CP_1 automaticamente scaturiti dalla pronuncia penale innanzi indicata gli elementi dimostrativi necessari per l'esclusione delle illiceità delle condotte dell'imputata (e da cui, pertanto, deriverebbe il diritto a ricevere il pagamento dei ratei sospesi per ingiustificatezza della disposta sospensione).
Infine, in mancanza di prova di valida domanda amministrativa è inammissibile la richiesta di disporre l'accertamento in sede giudiziale della ricorrenza – ora per allora – dei requisiti sanitari per la pensione e l'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius sin dalla data della sospensione di erogazione delle prestazioni e fino al decesso.
Vista la ricorrenza di presupposti di cui all'art. 152 disp att dichiara compensate le spese di lite.
PQM
il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Napoli, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino