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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/05/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 31/07/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
Causa discussa e decisa all'udienza del 28/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
NEL MERITO:
A) IN ORDINE AGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertato e pronunciato che le mansioni svolte dalla ricorrente debbono inquadrarsi nel 3° livello del CCNL del Turismo Settore
Pubblici Esercizi e/o le altre date e/o gli altri termini che emergeranno in corso di causa e accertato e pronunciato il lavoro supplementare e straordinario svolto dalla ricorrente, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte la somma di Euro 2.026,81.-
e/o l'altra che risulterà in corso di causa.
B) IN ORDINE AL RAPPORTO DI LAVORO: Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia anche in ordine alla nullità e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o antigiuridicità e/o infondatezza della causale afferente il termine e della clausola del patto di prova, piaccia all'Ill.mo Giudice accertare e/o pronunciare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, richiedendo in subordine, ex art. 28 D.L.vo 81/2015, la conversione del rapporto di lavoro inizialmente instaurato a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine e/o alle date risultanti di giustizia;
C) IN ORDINE AL LICENZIAMENTO: Piaccia al Giudicante, previo ogni opportuno accertamento, pronunciare e dichiarare inefficace e/o nullo per motivo illecito determinante e/o ritorsivo e/o persecutorio e/o invalido e/o ingiustificato e/o infondato e/o annullabile e/o sproporzionato e/o illegittimo e/o privo di giusta causa e giustificato motivo, il licenziamento intimato con nota datata 10/03/2024 dall'odierna resistente a parte ricorrente. Conseguentemente, condannare la odierna resistente in via gradata:
C.1) In via principale, sulla base del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra le parti sussistente:
C.1.1) sulla base dell'articolo 3 comma 2 del D.L.vo 23/2015, a reintegrare l'odierna parte ricorrente e con condanna altresì dell'odierna resistente al risarcimento del danno, a favore di parte ricorrente, pari alle retribuzioni tutte dovute dal licenziamento alla effettiva reintegra, nel limite massimo di dodici mensilità della ultima retribuzione utile ai fini del TFR, oltre alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo fino alla effettiva reintegra;
C.1.2) in via subordinata: sulla base dell'articolo 3 comma 1 del
D.L.vo 23/2015, a corrispondere all'odierna ricorrente, previa pronuncia di illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità che il
Giudice riterrà di giustizia fra sei e trentasei, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, come sopra quantificata in funzione del livello attribuito;
C.1.3) in via ulteriormente subordinata, sulla base dell'articolo
4 comma 1 del D.L.vo 23/2015, a corrispondere all'odierna ricorrente, previa pronuncia di illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in diciassette mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità che il Giudice riterrà di giustizia fra tre e diciassette oltre all'indennità sostitutiva del preavviso come sopra quantificata in funzione del livello attribuito;
C.1.4) in via ultima subordinata e salvo appello, ordinarsi ex art. 9 comma 1 D.Lvo 23/2015 di riassumere la ricorrente e/o di risarcire il danno patito nella misura di sei mensilità (e/o l'altra che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia) oltre all'indennità sostitutiva del preavviso come sopra quantificata in funzione del livello attribuito;
C.2) In via subordinata alternativa, in denegata ipotesi in cui non risultasse applicata la tutela di cui al D.L.vo 23/2015
e salvo appello, previa la pronuncia della nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o illegittimità e/o antigiuridicità del patto di prova e del conseguente licenziamento intimato, condannarsi la società resistente a ripristinare e/o riammettere in servizio e ricostituire il rapporto di lavoro di parte ricorrente e con condanna a versargli a titolo di risarcimento del danno la somma corrispondente a tutte le retribuzioni maturate fino all'esecuzione del disposto giudiziale, ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
C.2) In via subordinata alternativa, in denegata ipotesi in cui risultasse acclarata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e salvo appello, previa la pronuncia della nullità e invalidità del licenziamento intimato, voglia l'Ill.mo Giudice condannare parte resistente a versare alla ricorrente, e ciò anche a titolo di risarcimento del danno, tutte le mensilità maturate dall'illegittima espulsione fino al 30/09/2024 e/o le altre date e importi ritenuti di giustizia;
E)
Condannare le parti resistenti alla maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme tutte che verranno riconosciute oltre interessi moratori ex art. 1284 CC dalla domanda al saldo F) Spese legali in ogni caso rifuse. La presente controversia di valore indeterminato è inerente a rapporto di lavoro subordinato, non è soggetta al versamento del contributo unificato avendo il ricorrente un reddito inferiore a 38.500,00.- (All.9)
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 31/07/2024 da Parte_1
– soggetto che iniziava a lavorare dal 13 febbraio 2024 quale cuoco dell “ ” a
[...] CP_1 CP_1
Tramonti di Sotto di cui risulta titolare la convenuta , rimasta Controparte_1
contumace nel corso del giudizio – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono:
A) l'invocata invalidità della clausola afferente il termine del contratto di lavoro intercorso tra le parti, con conseguente costituzione ab origine di un rapporto subordinato a tempo indeterminato;
B) l'accertamento in merito all'asserita illegittimità del licenziamento intimato con nota d.d.
10/03/2024 per mancato superamento del periodo di prova;
C) la richiesta corresponsione ad opera della società datoriale delle differenze retributive maturate in funzione dell'ordinario rapporto di lavoro di 40 ore settimanali;
Ciò premesso, osserva il decidente quanto segue.
In merito alla domanda sub A), si impongono due considerazioni.
1) Innanzitutto la lettera si traduce in una MERA BOZZA per tale neppure firmata.
Orbene l'art. 19 co4 D.Lvo n°81/2015 prevede espressamente che “l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata entro 5 giorni al lavoratore”.
Qui difettano entrambi tali requisiti normativamente previsti.
2) In secondo luogo, a fronte della contestazione sollevata a pag. 5 dell'atto introduttivo inerente
L'INSUSSISTENZA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR), va doverosamente dato atto che l'odierna società convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha dimesso alcunché in tal modo non risultando assolto il relativo onere sulla medesima incombente.
Pare superfluo in proposito rammentare che a mente dell'art. 20 lett. d) D.Lvo n° 81/2015 – norma di indubbio carattere imperativo come statuito dalla Suprema Corte – l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa …” da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
Da ciò discende la nullità del termine con la conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per quel che concerne la domanda formulata sub B), il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova nel caso di specie appare invalido per essere insussistente in tal senso un valido patto, IN QUANTO NON DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI.
In tal senso il soggetto datoriale, per effetto della mancata costituzione, non risulta aver assolto l'onere, sul medesimo incombente ex art, 2697 cc, secondo comma cc, di dimostrare l'esistenza di un valido patto di prova e la sussistenza, all'atto della comunicazione del licenziamento, della permanenza di detta clausola.
La sanzione conseguente all'accertata illegittimità dell'adottato provvedimento espulsivo per insussistenza del fatto materiale dedotto (mancato superamento della prova) si traduce ex art. 3 co2 D.Lvo n° 23/2015 nell'applicazione della reintegra depotenziata, comportante il pagamento della indennità risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità ragguagliandosi la retribuzione utile ai fini del TFR ad € 1.990,00 previo assolvimento degli oneri contributivi ed assistenziali con debita maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
In relazione infine all'ultima domanda sub C) di premessa si evidenzia che nel momento in cui sussiste un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la conseguente retribuzione nel valore ordinario (ovvero le 40 ore settimanali del normale rapporto di lavoro sulla base del livello attribuito) spetta in ogni caso al dipendente. Importo che nel caso di specie risulta ammontare in linea capitale ad € 1.074,63 – debitamente maggiorato di interessi e rivalutazione -come da conteggio dimesso e dedotto quanto già percetto.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'invalidità della clausola afferente il termine del contratto di lavoro intercorso tra le parti con conseguente costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Dato atto altresì dell'illegittimità del licenziamento intimato con nota d.d 10/03/2024 per asserito mancato superamento del periodo di prova
2) Condanna per l'effetto la convenuta , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a reintegrare il signor nel posto di lavoro a mente Parte_1
dell'art. 3 co 2 D.Lvo n° 23/2015 nonché a corrispondergli, a titolo di indennità risarcitoria, le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale entro il limite massimo di dodici ragguagliandosi la retribuzione utile ai fini del TFR ad € 1.990,00 previo assolvimento degli oneri contributivi ed assistenziali. Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo. 3) Condanna altresì la convenuta società a corrispondere all'odierno ricorrente a titolo di retribuzione in funzione dell'ordinario rapporto di lavoro di 40 ore settimanali l'importo capitale di € 1.074,63 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
4) Condanna, infine, l'odierna resistente a rifondere a le spese di lite, Parte_1
complessivamente liquidate in € 5.500,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 28/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci