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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6610 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 05/06/2025, nella causa R.G. n. 5562/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA appresentato e difeso dall'avv. De Negri Giorgio Paolo, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
Ing. nonché Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Dioguardi Maurizio, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/02/2024, il sig. adiva questo Tribunale, Parte_1 assumendo di aver prestato attività lavorativa in qualità di manovale-muratore alle dipendenze dell'Ing. nonché della società Controparte_1 Controparte_2 con un unico rapporto di lavoro subordinato full time dal giorno 01 gennaio 2002 al
[...]
30.11.2018.
Il ricorrente deduceva che, sebbene fossero state emesse numerose buste-paga, solo parte delle stesse erano state effettivamente corrisposte in termini economici, e pertanto chiedeva la condanna dei resistenti in solido al pagamento delle retribuzioni ritenute dovute e quantificate nella somma complessiva di € 144.396,17, per tutte le ragioni indicate in ricorso, oltre accessori di legge.
La società resistente e l'Ing. si costituivano in giudizio, contestando integralmente CP_1 la domanda, negando l'esistenza di un rapporto subordinato e allegando che il sig. Per_1 aveva prestato attività solo saltuariamente e senza vincolo di subordinazione.
[...]
All'esito dell'istruttoria, comprendente produzione documentale e assunzione di prova testimoniale, la causa veniva riservata per la decisione.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non merita accoglimento e deve pertanto essere rigettata.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e delle connesse spettanze retributive grava sul lavoratore che agisce in giudizio.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato le proprie pretese esclusivamente sulla produzione di una pluralità di buste-paga, affermando contestualmente che esse sarebbero “solo formali”
e che la prestazione lavorativa non sarebbe stata in realtà pienamente retribuita.
Tuttavia, tale documentazione, pur potendo costituire mero indizio, non ha efficacia probatoria piena, trattandosi di atti unilaterali provenienti dal datore di lavoro, come affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità: “Le buste paga costituiscono atti unilaterali del datore di lavoro e, come tali, non hanno valore probatorio pieno della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato né del pagamento delle retribuzioni ivi indicate, trattandosi di meri indizi, non sufficienti in sé a provare il diritto vantato in giudizio.” (Cass. civ., Sezione Lavoro, ord. n. 11949/2023).
Né può ritenersi che il lavoratore abbia fornito idonea prova testimoniale: le dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, non hanno confermato l'esistenza di un vincolo di subordinazione, né la continuità e stabilità della prestazione lavorativa. Anzi, da alcuni elementi è emersa una collaborazione solo occasionale e priva dei tratti tipici della subordinazione, quali il vincolo di orario, la soggezione al potere direttivo e disciplinare, e la continuità organizzata della prestazione.
Anche la tesi secondo cui le buste-paga sarebbero state solo “formalmente emesse” non trova riscontro oggettivo e risulta anzi contraddittoria rispetto alla pretesa della loro valenza probatoria.
Pertanto, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato stabile e continuativo, né dell'inadempimento datoriale invocato.
Dal rigetto della domanda consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano, in favore della parte resistente, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, applicabili alle controversie di lavoro, con riferimento allo scaglione tra € 5.200 e € 26.000, e tenuto conto delle attività effettivamente svolte: fase di studio della controversia: € 810,00; fase introduttiva: € 735,00; fase istruttoria: € 930,00, fase decisionale: € 885,00, per un totale di € 3.360,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1) rigetta il ricorso proposto dal sig. ei confronti dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 nonché della società Controparte_2
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore della parte resistente in complessivi € 3.360,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti. Roma, 05/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 05/06/2025, nella causa R.G. n. 5562/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA appresentato e difeso dall'avv. De Negri Giorgio Paolo, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
Ing. nonché Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Dioguardi Maurizio, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/02/2024, il sig. adiva questo Tribunale, Parte_1 assumendo di aver prestato attività lavorativa in qualità di manovale-muratore alle dipendenze dell'Ing. nonché della società Controparte_1 Controparte_2 con un unico rapporto di lavoro subordinato full time dal giorno 01 gennaio 2002 al
[...]
30.11.2018.
Il ricorrente deduceva che, sebbene fossero state emesse numerose buste-paga, solo parte delle stesse erano state effettivamente corrisposte in termini economici, e pertanto chiedeva la condanna dei resistenti in solido al pagamento delle retribuzioni ritenute dovute e quantificate nella somma complessiva di € 144.396,17, per tutte le ragioni indicate in ricorso, oltre accessori di legge.
La società resistente e l'Ing. si costituivano in giudizio, contestando integralmente CP_1 la domanda, negando l'esistenza di un rapporto subordinato e allegando che il sig. Per_1 aveva prestato attività solo saltuariamente e senza vincolo di subordinazione.
[...]
All'esito dell'istruttoria, comprendente produzione documentale e assunzione di prova testimoniale, la causa veniva riservata per la decisione.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non merita accoglimento e deve pertanto essere rigettata.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e delle connesse spettanze retributive grava sul lavoratore che agisce in giudizio.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato le proprie pretese esclusivamente sulla produzione di una pluralità di buste-paga, affermando contestualmente che esse sarebbero “solo formali”
e che la prestazione lavorativa non sarebbe stata in realtà pienamente retribuita.
Tuttavia, tale documentazione, pur potendo costituire mero indizio, non ha efficacia probatoria piena, trattandosi di atti unilaterali provenienti dal datore di lavoro, come affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità: “Le buste paga costituiscono atti unilaterali del datore di lavoro e, come tali, non hanno valore probatorio pieno della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato né del pagamento delle retribuzioni ivi indicate, trattandosi di meri indizi, non sufficienti in sé a provare il diritto vantato in giudizio.” (Cass. civ., Sezione Lavoro, ord. n. 11949/2023).
Né può ritenersi che il lavoratore abbia fornito idonea prova testimoniale: le dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, non hanno confermato l'esistenza di un vincolo di subordinazione, né la continuità e stabilità della prestazione lavorativa. Anzi, da alcuni elementi è emersa una collaborazione solo occasionale e priva dei tratti tipici della subordinazione, quali il vincolo di orario, la soggezione al potere direttivo e disciplinare, e la continuità organizzata della prestazione.
Anche la tesi secondo cui le buste-paga sarebbero state solo “formalmente emesse” non trova riscontro oggettivo e risulta anzi contraddittoria rispetto alla pretesa della loro valenza probatoria.
Pertanto, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato stabile e continuativo, né dell'inadempimento datoriale invocato.
Dal rigetto della domanda consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano, in favore della parte resistente, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, applicabili alle controversie di lavoro, con riferimento allo scaglione tra € 5.200 e € 26.000, e tenuto conto delle attività effettivamente svolte: fase di studio della controversia: € 810,00; fase introduttiva: € 735,00; fase istruttoria: € 930,00, fase decisionale: € 885,00, per un totale di € 3.360,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1) rigetta il ricorso proposto dal sig. ei confronti dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 nonché della società Controparte_2
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore della parte resistente in complessivi € 3.360,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti. Roma, 05/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile