Articolo 634 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 633Articolo 635
Versione
12 maggio 1963
Art. 634. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1947-48, quali risultano dalla delibera-
zione della Corte dei conti, sono stabiliti
nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1947-48 (articolo 629) ....................... L. 88.022.505.502,85 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 632) ........... " 81.516.628.145,59
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1948 ... L. 169.539.133.648,44
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963