CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 103/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Serena Sommariva Presidente
Laura Bertoli Consigliera rel.
Francesca Beoni Consigliera ausiliaria
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 30244/2023 della Corte di Cassazione promosso da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Lorenzo Picotti e dall'avv. Gabriella de Strobel ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Verona, via Santa Chiara n. 15
Ricorrente in riassunzione
Contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Verticale ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Durini n. 4
Resistente in riassunzione
E contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi ed CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n.1, presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell'Ente
Resistente in riassunzione in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni coì precisate dalle parti: per : Parte_1 “Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con cui è stato disposto il rinvio a seguito dell'ordinanza in epigrafe, voglia:
1) Accertato e dichiarato per quanto occorrer possa, che la retribuzione contrattualmente pattuita e di fatto percepita dal ricorrente, per le causali dedotte in causa, non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, condannare
l' resistente all'adeguamento della retribuzione ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., CP_3
nonché art. 1 dl 2/2004 conv. in legge 63/2004, in misura pari al trattamento minimo del ricercatore confermato a tempo definito, per tutta la durata del rapporto da considerare unitario dalla prima assunzione il 1.11.1986 fino alle dimissioni il
29.8.2002;
2) Conseguentemente condannarsi l'Ateneo resistente al pagamento al dott. Pt_1
delle differenze retributive maturate in tutto detto periodo, da determinarsi con apposita CTU, nel caso siano contestati i conteggi dimessi in primo grado dal consulente tecnico di parte dr. e non specificamente contestati nella Persona_1
memoria di costituzione in primo grado, applicando il parametro del ricercatore confermato a tempo definito, con relativa progressione di classi stipendiali e scatti di anzianità, rispetto a quanto effettivamente percepito in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa, previa acquisizione delle buste paga e/o prospetti del percepito a titolo di rapporto di lavoro di , nella misura complessiva di euro Parte_2
302.270,46, o nella maggiore o minor misura che dovesse essere accertata, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sul capitale mensilmente rivalutato dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
3) Disporsi, a far data dalla prima assunzione, la completa ricostruzione della carriera lavorativa del ricorrente, con riconoscimento in suo favore degli scatti di anzianità, della progressione delle classi stipendiali, dell'indennità integrativa speciale maturata, della tredicesima mensilità, dell'indennità per ferie non godute, del diritto all'incremento del TFR percepito, il tutto da calcolarsi dalla data di prima assunzione sulla base della retribuzione da adeguare al parametro indicato nei punti precedenti;
4) Condannarsi l'Ateneo resistente a corrispondere al ricorrente le differenze sul TFR spettante, in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti, in
pag. 2/16 applicazione del parametro del ricercatore confermato a tempo definito, da calcolarsi con apposita CTU nei termini di cui al soprastante punto 2).
5) Accertare e dichiarare che l'Ateneo resistente è tenuto a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente nei confronti dell' dalla data di prima CP_2 costituzione del rapporto, confermando la condanna dell'Ateneo datore a corrispondere l'integrazione dei contributi dovuti in relazione all'effettivo e complessivo trattamento retributivo spettante, senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, essendo la mancata regolare corresponsione colposamente imputabile all'Ateneo; in subordine, in caso di prescrizioni maturate, accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 2116 C.C., e conseguentemente condannare
l' resistente al risarcimento di detti danni, da quantificare in causa mediante la CP_3
richiesta CTU, e comunque a costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 L. n.
1338/62, nella misura che verrà parimenti accertata a mezzo di CTU;
6) Con conferma della condanna dell' resistente al pagamento delle spese di CP_1
CTU espletata in primo grado e condanna della stessa al pagamento di CP_1
quelle della CTU che verrà ulteriormente disposta, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio compreso quello di Cassazione e questo presente di rinvio.
7) In via istruttoria: a) disporsi CTU, anche ex art. 441 c.p.c., ovvero la rinnovazione o
l'integrazione di quella già espletata in primo grado, per la precisa determinazione delle somme spettanti al ricorrente, di cui alle soprastanti conclusioni sub da 1) a 5); b) ordinarsi all' resistente l'esibizione: CP_3
- delle buste paga e/o dei prospetti di quanto effettivamente percepito dal ricorrente nell'intero corso del rapporto di lavoro di cui ai contratti per cui è causa nonché a titolo di TFR, oltre che dei documenti comprovanti il versamento dei relativi contributi previdenziali”; per : CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
- Rigettare, per le motivazioni esposte in atti in quanto inammissibili ed infondate, le domande contenute nel ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio
pag. 3/16 proposto dal dott. ; - Nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1
accoglimento anche solo parziale delle domande del ricorrente e di condanna ai danni della resistente , ridurre gli importi a titolo di differenze retributive e di CP_1
integrazione del TFR eventualmente dovute al dott. negli stretti limiti del Pt_1
rigorosamente provato e dovuto, con detrazione di tutto quanto già allo stesso corrisposto da in costanza di rapporto e dallo stesso riconosciuto nella tabella CP_1
40/c oltre a quanto già versato da in ottemperanza alla sentenza n. 841/2015; - CP_1
Contenere il versamento dei contributi previdenziali dovuti all' a favore del dott. CP_2
negli stretti limiti del rigorosamente provato e dovuto a seguito delle Pt_1
eventuali ulteriori differenze retributive che verranno accertate nel presente giudizio e tenuto conto di quanto già versato all' da parte di a titolo di contributi CP_2 CP_1
maturati dal dott. nel periodo novembre 1986 – agosto 2002 ed a seguito di Pt_1
quanto statuito (e già versato) nella sentenza n. 841/2015, con ogni miglior formula.
Con il favore dei compensi professionali del presente grado di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'integrazione della CTU già espletata in primo grado per l'esatto calcolo delle differenze retributive eventualmente ancora dovute al dott. con Pt_1
nomina del C.T.U. già incaricato in primo grado, Dr. , che è già a Persona_2
conoscenza della vicenda”; per CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale, sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per i motivi esposti in atti, per il caso che ne sussistano i presupposti e che non sia intervenuta prescrizione, dichiari con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, nei limiti della prescrizione quinquennale, rimettendo all' chiamato in causa l'esercizio della CP_4
prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e/o a titolo di rendita vitalizia. Con vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1089/2017 la Corte d'Appello di Milano, adita con appello principale da e con impugnazione incidentale dalla Parte_1 [...]
(di seguito anche solo l' , o ), ha Controparte_1 CP_1 CP_1
pag. 4/16 confermato le sentenze, parziale e definitiva, n. 2106/2014 e n.841/2015 con le quali il
Tribunale della stessa sede aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal Pt_1
e, accertata l'unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso fra le parti dall'anno accademico 1986/1987 al 29 agosto 2002, aveva riconosciuto il diritto dell'originario ricorrente a percepire un trattamento economico commisurato a quello del ricercatore confermato a tempo definito, secondo il parametro indicato dal d.l. n.
2/2004, ed aveva condannato l' al pagamento delle differenze retributive, CP_1 quantificate, in ragione dell'eccepita prescrizione quinquennale, in € 13.670,78.
La Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha:
a) ritenuto infondata la pretesa del di vedere regolato il rapporto sulla Pt_1 base della disciplina dettata dall'art. 28 del d.P.R. n. 382/1982 per i lettori di lingua straniera anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 120/1995 ed all'assunzione con la qualifica di collaboratore esperto linguistico;
b) escluso che il passaggio dal rapporto di lettorato a quello disciplinato dalla decretazione di urgenza avesse comportato un illegittimo demansionamento del
Pt_1
c) respinto la domanda, reiterata in appello, di accertamento del diritto a percepire la retribuzione spettante al professore associato o al ricercatore confermato a tempo pieno, perché il ricorrente, che si era limitato ad elencare nell'atto introduttivo le prestazioni rese, indicandole con definizioni del tutto generiche, non aveva fornito la prova delle mansioni superiori asseritamente svolte né aveva con precisione indicato l'impegno orario richiestogli dall' ; CP_1
d) ritenuto non necessarie l'esibizione delle buste paga e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il CTU aveva recepito i conteggi elaborati dallo stesso e detratto dall'ammontare delle somme dovute i compensi che Pt_1 quest'ultimo aveva indicato;
e) applicato a ritroso il termine quinquennale di prescrizione a partire dal 29 agosto
2002, data delle dimissioni rassegnate dal collaboratore linguistico, atteso che dal 1° novembre 1995 il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato ed il rapporto era stato assistito dalla garanzia della cosiddetta stabilità reale.
pag. 5/16 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione, per otto motivi, cui Pt_1
ha resistito con controricorso , mentre non ha svolto attività difensiva. CP_1 CP_2
Con l'ordinanza n. 30244/2023 la Corte di Cassazione ha respinto 7 degli 8 motivi di ricorso formulati da accogliendo solo il settimo motivo, con cui il Pt_1 ricorrente aveva denunciato “la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n.
63/2004 e dell'art. 2935 cod. civ. … il legislatore, per ottemperare alle numerose sentenze della Corte di Giustizia intervenute in materia, ha riconosciuto con efficacia retroattiva un trattamento retributivo minimo da garantire a tutta la categoria degli ex lettori divenuti collaboratori esperti linguistici e, pertanto, il giudice del merito non poteva ritenere maturata la prescrizione rispetto ad un diritto che al momento delle dimissioni del avvenute nel 2002, non era ancora sorto;
aggiunge che, in Pt_1
ogni caso, la prescrizione per i rapporti formalmente a termine, non assistiti da stabilità, la prescrizione può decorrere solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la conversione”.
Accogliendo detto motivo, la Suprema Corte ha così argomentato:
“merita (…) accoglimento il settimo motivo;
va ribadito il principio, enunciato da Cass.
n. 13175/2018 e da successive pronunce conformi, secondo cui «in tema di trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera delle Università, disciplinato dall'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della l. n. 240 del 2010, il termine di prescrizione per
l'esercizio del diritto a percepire tale trattamento comincia a decorrere solo dalla data in cui il diritto stesso poteva essere esercitato, vale a dire dall'entrata in vigore della nuova normativa, atteso che le sentenze della Corte di giustizia UE che avevano in precedenza accertato la violazione del principio di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dei diritti quesiti non avevano tuttavia indicato né le modalità con cui detti diritti dovevano essere garantiti né l'esatto ammontare della retribuzione da riconoscere»; la sentenza impugnata, pertanto, ha errato nell'assumere quale dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione il 29 agosto 2002, ossia le dimissioni del
perché a quella data il diritto del quale si discute non poteva essere ancora Pt_1
esercitato (cfr. anche in motivazione Cass. n. 16449/2022); in via conclusiva deve essere accolto il solo settimo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio
pag. 6/16 alla Corte territoriale indicata in dispositivo che provvederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio enunciato al punto 15 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione”.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in data 30.1.2024 ha riassunto il Pt_1
giudizio. ha ricordato di avere dedotto sin dal primo grado di giudizio di aver prestato Pt_1
la propria attività lavorativa presso lo di Milano in qualità di lettore di lingua e CP_1 letteratura inglese, dall'a.a. 1986/87 all'a.a. 2001/02, essendo stato assunto per la prima volta dal 1.11.1986 al 31.10.1987, con contratto a termine annuale di prestazione d'opera intellettuale per lettori di lingua straniera ai sensi dell'art. 28 del DPR
11.07.1982 n. 382, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sede di Milano
(doc. n. 2 all. fascicolo di parte di primo grado). Tale contratto era stato poi rinnovato annualmente anche per gli anni 1987/1988 e 1988/1989, senza soluzione di continuità
(docc. nn.
3-4 all. fascicolo di parte di primo grado). Nell'a.a. 1989/1990 per poter proseguire nel rapporto lavorativo con lo , il ricorrente ha ribadito di essere stato CP_1 costretto a stipulare con il medesimo un contratto a termine di “prestazione CP_1
d'opera intellettuale” a norma degli artt. 25 e 29 DPR 382/80, di carattere nominalmente autonomo. Per gli a.a. 1990/91 e 1991/92, intervenuta la prima sentenza della Corte di
Giustizia della Comunità europea in materia di rapporto di lettorato del 30.5.1989 (c.d.
Allué I), il ricorrente aveva poi stipulato con lo due ulteriori contratti a termine CP_1 annuale di prestazione d'opera intellettuale per lettori di lingua straniera ai sensi dell'art. 28 del DPR 11.07.1982 n. 382; ed ancora, per gli a.a. 1992/93 e 1993/94, essendo intervenuta la seconda sentenza della Corte di Giustizia sulla durata dei contratti di lettorato del 3.8.1993 (c.d. Allué II), altri due contratti ai sensi della medesima norma, qualificati come di lavoro subordinato (docc. nn. 6-7-8-9 all. fascicolo di parte di primo grado). Alla scadenza dell'ultimo contratto fissata per il
31.10.1994, lo gli propose di stipulare per l'a.a. 1994/1995 un diverso contratto CP_1 di lavoro subordinato a termine, con la nuova qualifica di “collaboratore ed esperto linguistico” (doc. n. 10 all. fascicolo di parte di primo grado), sulla base della nuova disciplina nel frattempo entrata in vigore, di cui all'art. 5 del DL 21.12.1993 n. 530 e successive reiterazioni (l'ultimo convertito in L. 236/95). Alla scadenza di detto pag. 7/16 contratto a termine il ricorrente era infine stato assunto come CEL, a tempo indeterminato, con effetto dall'1.11.1995, mediante lettera di assunzione sottoscritta per accettazione (docc. nn. 11-12-13 all. fascicolo di parte di primo grado), proseguito fino alle dimissioni presentate dal ricorrente in data 29.08.2002. ha pure ricordato di avere allegato di avere svolto per anche altri Pt_1 CP_1
incarichi, autonomamente retribuiti.
Ripercorso l'iter processuale che aveva condotto all'ordinanza rescindente, Pt_1
ha argomentato che in forza della menzionata ordinanza dovrà essere accertata la spettanza al ricorrente delle differenze retributive maturate fra il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito, da calcolare dalla data di prima assunzione quale lettore ex art. 28 DPR 382/1980 (contratto per l'a.a. 1986/1987), con relativa progressione di classi stipendiali e scatti di anzianità, fino alla data delle dimissioni del
29.8.2002, e quanto concretamente percepito nel corso del rapporto a titolo di retribuzioni mensili per tale attività contrattuale, escluso dal percepito ogni altro pagamento avente diversa o autonoma causale.
Al fine di correttamente stimare il quantum percepito, ha chiesto alla Corte di Pt_1 ordinare a l'esibizione in giudizio delle buste paga relativi al rapporto di lettorato CP_1
ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 27 marzo 2024 si è costituito , CP_2
richiamando le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio ed in particolare evidenziando di avere già prodotto agli atti ( doc.n.1 allegato alla memoria integrativa del 12.9.2013) un verbale ispettivo del 1989 che aveva accertato, per il periodo dal 1986 al 1989, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e lo CP_1
che risultava essere stato regolarizzato dall'Università.
Reiterando l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi, l' ha altresì CP_4 ribadito che «con la circolare n. 31 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, [l'Ente] aveva recepito l'orientamento della Suprema Corte in tema di modalità di computo del termine prescrizionale. Secondo tale orientamento la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, e solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo
pag. 8/16 dell'allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995».
Con memoria difensiva depositata in data 3 maggio 2024 l'Università si è costituita nel giudizio di rinvio.
ha innanzitutto ricordato il carattere chiuso del giudizio di rinvio ed i limiti CP_1
costituiti dal giudicato formatosi su molte delle questioni riproposte nel ricorso ex art. 392 c.p.c.
L'Università, nel chiedere l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, si è anche opposta all'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla difesa di richiamando sul punto il decisum della Suprema Corte di Cassazione. Pt_1
Respinta l'istanza ex art. 210 c.p.c. reiterata dal ricorrente allo scopo di ottenere la produzione in giudizio di copia dei propri cedolini paga al fine di determinare correttamente il c.d. percepito;
espletata CTU contabile;
all'udienza del 18.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Conviene in primo luogo ricordare che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa
Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ferme come ovvio le statuizioni su cui già si è formato il giudicato, in accoglimento delle domande svolte dal ricorrente, va accertato il diritto di quest'ultimo ad ottenere da le differenze retributive CP_1 rivendicate per l'intero periodo oggetto di causa, e cioè dal 1°.11.1986 al 29.8.2002, da pag. 9/16 stimare secondo i criteri già impiegati dal Tribunale, dovendosi tuttavia escludere che sia maturata la prescrizione quinquennale.
Ed infatti, come già sopra ricordato, nell'ordinanza rescindente la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera delle Università, disciplinato dall'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della l. n. 240 del
2010, il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto a percepire tale trattamento comincia a decorrere solo dalla data in cui il diritto stesso poteva essere esercitato, vale a dire dall'entrata in vigore della nuova normativa”.
Individuato il dies a quo nella data di entrata in vigore del d.l. n. 2 del 2004, e cioè il giorno 15.1.2004, va tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione compiuti da costituiti in particolare dalla diffida indirizzata a del 16.12.2008 (doc. Pt_1 CP_1
35) e, successivamente, dalla notifica del ricorso di primo grado (depositato in data
22.3.2013 e notificato all'Università in data 16.4.2013).
Considerato il tempestivo compimento di detti atti interruttivi, nessuna prescrizione del credito contributivo può dirsi maturata, dovendosi quindi rideterminare l'ammontare dalle differenze retributive spettanti a con riguardo all'intero periodo dal Pt_1
1°.11.1986 al 29.8.2002 (e non solo quello dal 29.8.1997 al 29.8.2002, già riconosciuto dalle precedenti statuizioni di merito).
Ai fini della quantificazione di tali differenze retributive, la Corte ha disposto CTU contabile, disponendo che il perito nominato nel giudizio di rinvio utilizzasse i medesimi criteri utilizzati dal CTU nominato dal Tribunale ed utilizzasse la documentazione e le risultanze istruttorie già acquisite al processo.
In particolare, per la quantificazione del “percepito” da detrarre dal totale delle differenze retributive rivendicate, la Corte ha ritenuto di dover respingere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dal ricorrente per acquisire ulteriore documentazione.
Nella prospettiva del ricorrente, detta acquisizione documentale sarebbe stata necessaria per la corretta determinazione del percepito, in quanto le somme indicate dallo stesso ricorrente come versategli da nella relazione di parte allegate al proprio ricorso CP_1
introduttivo ex art. 414 c.p.c. erano state tratte dall'estratto contributivo ed includevano
(non solo i compensi per i contratti di lettorato oggetto di causa ma anche) compensi per pag. 10/16 incarichi ulteriori e diversi rispetto a quelli di lettorato.
Il Collegio, tuttavia, nel respingere l'istanza ex art. 210 c.p.c. per difetto di indispensabilità (si trattava pur sempre di buste paga che avrebbero dovuto essere già nella disponibilità di e che, in ogni caso non era necessario acquisire da Pt_1
, stante le indicazioni dallo stesso fornite con ricorso ex art. 414 c.p.c. CP_1 Pt_1
su quanto versatogli dall' ), ha considerato il principio espresso dalla Suprema CP_5
Corte di Cassazione che, con riguardo all'identica statuizione della sentenza n.
1089/2017 di questo Ufficio, aveva disatteso le critiche formulate da nel Pt_1
sesto motivo di ricorso in Cassazione.
Così si legge nell'ordinanza n. 30244/2023: “la sesta critica, formulata ai sensi dell'art.
360 n. 3 cod. proc. civ., assume che la Corte distrettuale, nel respingere le richieste di esibizione delle buste paga e di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, è incorsa nella violazione degli artt. 61, 62, 191, 194, 196 e 210 cod. proc. civ.; il ricorrente premette che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata domandata la condanna dell' al pagamento degli importi specificamente CP_1
indicati attraverso il rinvio alla consulenza tecnica di parte «salva in ogni caso la maggiore o minore somma risultante in causa»; nel corso delle operazioni peritali il consulente tecnico di parte aveva sollecitato una verifica puntuale dei corrispettivi ricevuti dal ricorrente e precisato che i conteggi allegati al ricorso, in ragione della non disponibilità di tutte le buste paga, erano stati sviluppati utilizzando gli importi risultanti dall'estratto conto contributivo;
era, pertanto, onere del consulente verificare
l'effettività e la correttezza dei dati esposti nei conteggi e, comunque, la Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, considerato che la stessa
Università aveva ammesso che, in pendenza del rapporto di lettorato, erano stati conferiti al altri incarichi «del tutto autonomi e distinti dall'attività di lettore Pt_1
prima e di collaboratore esperto linguista poi». (…)il sesto motivo presenta profili di inammissibilità ed è infondato quanto alle censure mosse all'operato del consulente tecnico d'ufficio; è stato già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che
«l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto
pag. 11/16 dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa» ( Cass. 27412/2021 e negli stessi termini Cass. n. 9020/2019); correttamente, poi, la Corte territoriale ha escluso che il consulente tecnico d'ufficio fosse tenuto ad accertare autonomamente la retribuzione percepita dal nel corso del rapporto di lettorato, disattendendo il dato da Pt_1 quest'ultimo dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attraverso il rinvio alla consulenza di parte depositata;
le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui «in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che
è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio» ( Cass.
S.U. n. 3086/2022); ne hanno tratto la conseguenza che « l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.»; sulla base dei richiamati principi non merita alcuna censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che
l'ausiliare, una volta verificata l'inidoneità della documentazione prodotta dalle parti, potesse e dovesse autonomamente acquisire i documenti attestanti l'ammontare della retribuzione percepita dal superando la specifica indicazione della stessa Pt_1
contenuta nella consulenza di parte che il ricorrente aveva posto a fondamento della propria domanda di adeguamento retributivo”.
Detto principio, ad avviso del Collegio, vincola la Corte in merito all'individuazione del materiale probatorio utilizzabile per il quinquennio 1997-2002 ed, in ogni caso, a pag. 12/16 prescindere dal suo carattere vincolante o meno, il principio è perfettamente condivisibile e pienamente applicabile anche in questa sede.
Per queste ragioni, disattesa l'istanza ex art. 210 c.p.c. per difetto di indispensabilità, la
Corte ha disposto che il CTU, per la quantificazione dei utilizzasse il materiale probatorio già acquisito e utilizzasse i medesimi criteri di calcolo già impiegati dall'esperto nominato nel corso del giudizio di primo grado;
per le medesime ragioni, la
Corte reputa di dovere fare propri i risultati del prospetto sub B, in quanto redatti con detti criteri (e la cui esattezza aritmetica non è stata fatta oggetto di censura).
Pertanto, decidendo in sede di rinvio, viene rideterminato in euro 28.059,40 (di cui euro
1.935,13 per incidenze sul TFR) l'ammontare complessivo delle differenze retributive dovute da a per il periodo dal 1°.11.1986 al CP_1 Parte_1
29.8.2002, oltre accessori di legge e per l'effetto l' deve essere condannata al CP_1
relativo pagamento.
Quanto alla domanda con cui ha chiesto che l'Università fosse condannata Pt_1
alla regolarizzazione contributiva conseguente all'accertata l'unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso fra le parti dall'anno accademico 1986/1987 al
29 agosto 2002, con diritto di ad un trattamento economico commisurato a Pt_1
quello del ricercatore confermato a tempo definito, secondo il parametro indicato dal d.l. n. 2/2004, va osservato quanto segue.
Dalla successione dei contratti di lavoro esposta dallo stesso nel proprio Pt_1 ricorso ex art. 414 c.p.c., già sopra riprodotta, e dall'estratto contributivo prodotto da con la memoria integrativa depositata avanti il Tribunale in data 12.9.2013, risulta CP_2
che sia stato iscritto alla gestione previdenziale lavoratori dipendenti per Pt_1
tutto il periodo oggetto di causa, senza soluzione di continuità, dal 1986 al 2002. In tal senso depone l'estratto contributivo dell'agosto 2013, prodotto nel giudizio di primo grado, dal quale risulta che tra e si siano succeduti ininterrottamente CP_1 Pt_1
rapporti di lavoro subordinato (prima a tempo determinato e poi indeterminato) per l'intero periodo oggetto di causa (del resto, dal verbale ispettivo del 9.6.1989, prodotto da con la medesima memoria del 12.9.2013, emerge infatti che il rapporto di CP_2
lavoro apparentemente autonomo intercorso tra le parti nell'a.a. 1989/1990 sia stato considerato come subordinato).
pag. 13/16 La domanda di regolarizzazione contributiva concerne pertanto il diritto a vedere versati da ad contributi per le maggiori somme dovute a titolo di differenze CP_1 CP_2
retributive spettanti in forza del d.l. del 2004 già citato.
Se, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, il dies a quo del diritto del lavoratore a rivendicare le differenze retributive deve essere individuato in quello di entrato in vigore della norma già sopra menzionata (e cioè il 15.1.2004), allo stesso modo, ad avviso del Collegio, deve essere individuato il dies a quo del (diverso) diritto di a richiedere al datore di lavoro le differenze contributive sui maggiori CP_2
importi spettanti al dipendente a titolo di retribuzione.
Prima di tale data, infatti, nemmeno poteva far valere alcun diritto a maggiori CP_2
oneri contributivi.
Così individuato il dies a quo del termine prescrizionale (anche) del credito previdenziale, va osservato che la sentenza n. 841/2015 del Tribunale di Milano, sul punto mai impugnata, ha esplicitamente affermato la durata decennale di tale termine prescrizionale. Nel provvedimento si legge infatti che “per quel che attiene alla regolarizzazione della posizione previdenziale sulle somme dovute in forza del suddetto accertamento”- dell'accertamento, cioè, dell'unicità del rapporto di lavoro e della spettanza delle differenze retributive- “debbono senz'altro essere versati i contributi, non essendo decorso il relativo termine prescrizionale che, in forza delle denunce del lavoratore al datore, si deve reputare decennale ex art. 3 comma 9 lett. a legge n.
335/1995”.
L'affermazione della durata decennale del termine prescrizionale del credito contributivo, proprio perché mai impugnata, è - ad avviso del Collegio- divenuta definitiva e pertanto vincolante in questa sede.
Considerata l'affermata durata decennale del termine prescrizionale per rivendicare i contributi;
individuato nel 15.1.2004 il dies a quo per la relativa decorrenza;
evidenziato che ha interrotto la prescrizione in data 23.7.2013, quando- costituendosi nel CP_2
giudizio di primo grado- ha chiesto a il pagamento dei contributi non prescritti;
CP_1
nessuna prescrizione contributiva può dirsi maturata, essendo stato utilmente e tempestivamente interrotto il termine decennale di prescrizione.
pag. 14/16 Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n. 10245/19; Cass. n. 29202/2020).
Applicato il principio di soccombenza, deve pertanto essere condannato a pagare CP_1
le spese legali di e di . Pt_1 CP_2
Deve poi tenersi presente che “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del
2012” (Così Cass. Sez. 6 - 2, 11/02/2016 n. 2748; Sez. 6 - 3, 4/07/2018 n. 17577).
Per quanto riguarda avuto riguardo al valore della controversia, alla natura Pt_1
della stessa, al numero delle parti, allo svolgimento di istruttoria tecnica in primo grado e nel giudizio di rinvio, esse vengono determinate – secondo le tabelle ratione temporis applicabili- in euro 6.200,00 per il primo grado di giudizio, euro 4.300,00 per l'appello, euro 3.600,00 per il giudizio di Cassazione, ed euro 6.500,00 per il giudizio di rinvio, e così complessivi euro 20.600,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali.
Per quanto riguarda , avuto riguardo al valore del credito contributivo stimato dal CP_2
CTU, alla natura della controversia, al numero delle parti, allo svolgimento di istruttoria tecnica in primo grado e nel giudizio di rinvio, esse vengono determinate – secondo le tabelle ratione temporis applicabili- in euro 3800,00 per il primo grado, euro 2.900,00 per l'appello ed euro 3800,00 per il giudizio di rinvio (non avendo svolto attività CP_2
difensiva in Cassazione), e così complessivi euro 10.500, oltre rimborso forfettario spese generali.
Quanto ai costi di CTU- necessari tanto per la stima delle differenze retributive che per quelle contributive- il Collegio pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in egual misura, le spese delle due CTU svolte in corso di giudizio, nella misura già liquidata con separati provvedimenti.
PQM
pag. 15/16 Decidendo in sede di rinvio, ridetermina in euro 28.059,40 (di cui euro 1.935,13 per incidenze sul TFR) le differenze retributive dovute da a CP_1 Parte_1
per il periodo dal 1°.11.1986 al 29.8.2002, oltre accessori di legge e per
[...]
l'effetto condanna al relativo pagamento;
CP_1
condanna alla correlata regolarizzazione contributiva;
CP_1
condanna a rifondere a le spese di lite di tutte le CP_1 Parte_1
fasi processuali, liquidate in complessivi euro 20.600, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali;
condanna a rifondere ad le spese di tutte le fasi di giudizio, liquidate in CP_1 CP_2
complessivi euro 10.500, oltre rimborso forfettario spese generali;
pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in egual misura, le spese delle due CTU svolte in corso di giudizio, nella misura già liquidata con separati provvedimenti.
Milano, 18/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Serena Sommariva Laura Bertoli
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 103/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Serena Sommariva Presidente
Laura Bertoli Consigliera rel.
Francesca Beoni Consigliera ausiliaria
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 30244/2023 della Corte di Cassazione promosso da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Lorenzo Picotti e dall'avv. Gabriella de Strobel ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Verona, via Santa Chiara n. 15
Ricorrente in riassunzione
Contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Verticale ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Durini n. 4
Resistente in riassunzione
E contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi ed CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n.1, presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell'Ente
Resistente in riassunzione in data 18/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni coì precisate dalle parti: per : Parte_1 “Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con cui è stato disposto il rinvio a seguito dell'ordinanza in epigrafe, voglia:
1) Accertato e dichiarato per quanto occorrer possa, che la retribuzione contrattualmente pattuita e di fatto percepita dal ricorrente, per le causali dedotte in causa, non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, condannare
l' resistente all'adeguamento della retribuzione ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., CP_3
nonché art. 1 dl 2/2004 conv. in legge 63/2004, in misura pari al trattamento minimo del ricercatore confermato a tempo definito, per tutta la durata del rapporto da considerare unitario dalla prima assunzione il 1.11.1986 fino alle dimissioni il
29.8.2002;
2) Conseguentemente condannarsi l'Ateneo resistente al pagamento al dott. Pt_1
delle differenze retributive maturate in tutto detto periodo, da determinarsi con apposita CTU, nel caso siano contestati i conteggi dimessi in primo grado dal consulente tecnico di parte dr. e non specificamente contestati nella Persona_1
memoria di costituzione in primo grado, applicando il parametro del ricercatore confermato a tempo definito, con relativa progressione di classi stipendiali e scatti di anzianità, rispetto a quanto effettivamente percepito in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa, previa acquisizione delle buste paga e/o prospetti del percepito a titolo di rapporto di lavoro di , nella misura complessiva di euro Parte_2
302.270,46, o nella maggiore o minor misura che dovesse essere accertata, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sul capitale mensilmente rivalutato dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
3) Disporsi, a far data dalla prima assunzione, la completa ricostruzione della carriera lavorativa del ricorrente, con riconoscimento in suo favore degli scatti di anzianità, della progressione delle classi stipendiali, dell'indennità integrativa speciale maturata, della tredicesima mensilità, dell'indennità per ferie non godute, del diritto all'incremento del TFR percepito, il tutto da calcolarsi dalla data di prima assunzione sulla base della retribuzione da adeguare al parametro indicato nei punti precedenti;
4) Condannarsi l'Ateneo resistente a corrispondere al ricorrente le differenze sul TFR spettante, in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti, in
pag. 2/16 applicazione del parametro del ricercatore confermato a tempo definito, da calcolarsi con apposita CTU nei termini di cui al soprastante punto 2).
5) Accertare e dichiarare che l'Ateneo resistente è tenuto a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente nei confronti dell' dalla data di prima CP_2 costituzione del rapporto, confermando la condanna dell'Ateneo datore a corrispondere l'integrazione dei contributi dovuti in relazione all'effettivo e complessivo trattamento retributivo spettante, senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, essendo la mancata regolare corresponsione colposamente imputabile all'Ateneo; in subordine, in caso di prescrizioni maturate, accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 2116 C.C., e conseguentemente condannare
l' resistente al risarcimento di detti danni, da quantificare in causa mediante la CP_3
richiesta CTU, e comunque a costituire la rendita vitalizia di cui all'art. 13 L. n.
1338/62, nella misura che verrà parimenti accertata a mezzo di CTU;
6) Con conferma della condanna dell' resistente al pagamento delle spese di CP_1
CTU espletata in primo grado e condanna della stessa al pagamento di CP_1
quelle della CTU che verrà ulteriormente disposta, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite di tutti i gradi del giudizio compreso quello di Cassazione e questo presente di rinvio.
7) In via istruttoria: a) disporsi CTU, anche ex art. 441 c.p.c., ovvero la rinnovazione o
l'integrazione di quella già espletata in primo grado, per la precisa determinazione delle somme spettanti al ricorrente, di cui alle soprastanti conclusioni sub da 1) a 5); b) ordinarsi all' resistente l'esibizione: CP_3
- delle buste paga e/o dei prospetti di quanto effettivamente percepito dal ricorrente nell'intero corso del rapporto di lavoro di cui ai contratti per cui è causa nonché a titolo di TFR, oltre che dei documenti comprovanti il versamento dei relativi contributi previdenziali”; per : CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
- Rigettare, per le motivazioni esposte in atti in quanto inammissibili ed infondate, le domande contenute nel ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio
pag. 3/16 proposto dal dott. ; - Nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1
accoglimento anche solo parziale delle domande del ricorrente e di condanna ai danni della resistente , ridurre gli importi a titolo di differenze retributive e di CP_1
integrazione del TFR eventualmente dovute al dott. negli stretti limiti del Pt_1
rigorosamente provato e dovuto, con detrazione di tutto quanto già allo stesso corrisposto da in costanza di rapporto e dallo stesso riconosciuto nella tabella CP_1
40/c oltre a quanto già versato da in ottemperanza alla sentenza n. 841/2015; - CP_1
Contenere il versamento dei contributi previdenziali dovuti all' a favore del dott. CP_2
negli stretti limiti del rigorosamente provato e dovuto a seguito delle Pt_1
eventuali ulteriori differenze retributive che verranno accertate nel presente giudizio e tenuto conto di quanto già versato all' da parte di a titolo di contributi CP_2 CP_1
maturati dal dott. nel periodo novembre 1986 – agosto 2002 ed a seguito di Pt_1
quanto statuito (e già versato) nella sentenza n. 841/2015, con ogni miglior formula.
Con il favore dei compensi professionali del presente grado di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'integrazione della CTU già espletata in primo grado per l'esatto calcolo delle differenze retributive eventualmente ancora dovute al dott. con Pt_1
nomina del C.T.U. già incaricato in primo grado, Dr. , che è già a Persona_2
conoscenza della vicenda”; per CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale, sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per i motivi esposti in atti, per il caso che ne sussistano i presupposti e che non sia intervenuta prescrizione, dichiari con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, nei limiti della prescrizione quinquennale, rimettendo all' chiamato in causa l'esercizio della CP_4
prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e/o a titolo di rendita vitalizia. Con vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1089/2017 la Corte d'Appello di Milano, adita con appello principale da e con impugnazione incidentale dalla Parte_1 [...]
(di seguito anche solo l' , o ), ha Controparte_1 CP_1 CP_1
pag. 4/16 confermato le sentenze, parziale e definitiva, n. 2106/2014 e n.841/2015 con le quali il
Tribunale della stessa sede aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal Pt_1
e, accertata l'unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso fra le parti dall'anno accademico 1986/1987 al 29 agosto 2002, aveva riconosciuto il diritto dell'originario ricorrente a percepire un trattamento economico commisurato a quello del ricercatore confermato a tempo definito, secondo il parametro indicato dal d.l. n.
2/2004, ed aveva condannato l' al pagamento delle differenze retributive, CP_1 quantificate, in ragione dell'eccepita prescrizione quinquennale, in € 13.670,78.
La Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha:
a) ritenuto infondata la pretesa del di vedere regolato il rapporto sulla Pt_1 base della disciplina dettata dall'art. 28 del d.P.R. n. 382/1982 per i lettori di lingua straniera anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 120/1995 ed all'assunzione con la qualifica di collaboratore esperto linguistico;
b) escluso che il passaggio dal rapporto di lettorato a quello disciplinato dalla decretazione di urgenza avesse comportato un illegittimo demansionamento del
Pt_1
c) respinto la domanda, reiterata in appello, di accertamento del diritto a percepire la retribuzione spettante al professore associato o al ricercatore confermato a tempo pieno, perché il ricorrente, che si era limitato ad elencare nell'atto introduttivo le prestazioni rese, indicandole con definizioni del tutto generiche, non aveva fornito la prova delle mansioni superiori asseritamente svolte né aveva con precisione indicato l'impegno orario richiestogli dall' ; CP_1
d) ritenuto non necessarie l'esibizione delle buste paga e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il CTU aveva recepito i conteggi elaborati dallo stesso e detratto dall'ammontare delle somme dovute i compensi che Pt_1 quest'ultimo aveva indicato;
e) applicato a ritroso il termine quinquennale di prescrizione a partire dal 29 agosto
2002, data delle dimissioni rassegnate dal collaboratore linguistico, atteso che dal 1° novembre 1995 il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato ed il rapporto era stato assistito dalla garanzia della cosiddetta stabilità reale.
pag. 5/16 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione, per otto motivi, cui Pt_1
ha resistito con controricorso , mentre non ha svolto attività difensiva. CP_1 CP_2
Con l'ordinanza n. 30244/2023 la Corte di Cassazione ha respinto 7 degli 8 motivi di ricorso formulati da accogliendo solo il settimo motivo, con cui il Pt_1 ricorrente aveva denunciato “la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n.
63/2004 e dell'art. 2935 cod. civ. … il legislatore, per ottemperare alle numerose sentenze della Corte di Giustizia intervenute in materia, ha riconosciuto con efficacia retroattiva un trattamento retributivo minimo da garantire a tutta la categoria degli ex lettori divenuti collaboratori esperti linguistici e, pertanto, il giudice del merito non poteva ritenere maturata la prescrizione rispetto ad un diritto che al momento delle dimissioni del avvenute nel 2002, non era ancora sorto;
aggiunge che, in Pt_1
ogni caso, la prescrizione per i rapporti formalmente a termine, non assistiti da stabilità, la prescrizione può decorrere solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la conversione”.
Accogliendo detto motivo, la Suprema Corte ha così argomentato:
“merita (…) accoglimento il settimo motivo;
va ribadito il principio, enunciato da Cass.
n. 13175/2018 e da successive pronunce conformi, secondo cui «in tema di trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera delle Università, disciplinato dall'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della l. n. 240 del 2010, il termine di prescrizione per
l'esercizio del diritto a percepire tale trattamento comincia a decorrere solo dalla data in cui il diritto stesso poteva essere esercitato, vale a dire dall'entrata in vigore della nuova normativa, atteso che le sentenze della Corte di giustizia UE che avevano in precedenza accertato la violazione del principio di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dei diritti quesiti non avevano tuttavia indicato né le modalità con cui detti diritti dovevano essere garantiti né l'esatto ammontare della retribuzione da riconoscere»; la sentenza impugnata, pertanto, ha errato nell'assumere quale dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione il 29 agosto 2002, ossia le dimissioni del
perché a quella data il diritto del quale si discute non poteva essere ancora Pt_1
esercitato (cfr. anche in motivazione Cass. n. 16449/2022); in via conclusiva deve essere accolto il solo settimo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio
pag. 6/16 alla Corte territoriale indicata in dispositivo che provvederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio enunciato al punto 15 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione”.
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in data 30.1.2024 ha riassunto il Pt_1
giudizio. ha ricordato di avere dedotto sin dal primo grado di giudizio di aver prestato Pt_1
la propria attività lavorativa presso lo di Milano in qualità di lettore di lingua e CP_1 letteratura inglese, dall'a.a. 1986/87 all'a.a. 2001/02, essendo stato assunto per la prima volta dal 1.11.1986 al 31.10.1987, con contratto a termine annuale di prestazione d'opera intellettuale per lettori di lingua straniera ai sensi dell'art. 28 del DPR
11.07.1982 n. 382, presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sede di Milano
(doc. n. 2 all. fascicolo di parte di primo grado). Tale contratto era stato poi rinnovato annualmente anche per gli anni 1987/1988 e 1988/1989, senza soluzione di continuità
(docc. nn.
3-4 all. fascicolo di parte di primo grado). Nell'a.a. 1989/1990 per poter proseguire nel rapporto lavorativo con lo , il ricorrente ha ribadito di essere stato CP_1 costretto a stipulare con il medesimo un contratto a termine di “prestazione CP_1
d'opera intellettuale” a norma degli artt. 25 e 29 DPR 382/80, di carattere nominalmente autonomo. Per gli a.a. 1990/91 e 1991/92, intervenuta la prima sentenza della Corte di
Giustizia della Comunità europea in materia di rapporto di lettorato del 30.5.1989 (c.d.
Allué I), il ricorrente aveva poi stipulato con lo due ulteriori contratti a termine CP_1 annuale di prestazione d'opera intellettuale per lettori di lingua straniera ai sensi dell'art. 28 del DPR 11.07.1982 n. 382; ed ancora, per gli a.a. 1992/93 e 1993/94, essendo intervenuta la seconda sentenza della Corte di Giustizia sulla durata dei contratti di lettorato del 3.8.1993 (c.d. Allué II), altri due contratti ai sensi della medesima norma, qualificati come di lavoro subordinato (docc. nn. 6-7-8-9 all. fascicolo di parte di primo grado). Alla scadenza dell'ultimo contratto fissata per il
31.10.1994, lo gli propose di stipulare per l'a.a. 1994/1995 un diverso contratto CP_1 di lavoro subordinato a termine, con la nuova qualifica di “collaboratore ed esperto linguistico” (doc. n. 10 all. fascicolo di parte di primo grado), sulla base della nuova disciplina nel frattempo entrata in vigore, di cui all'art. 5 del DL 21.12.1993 n. 530 e successive reiterazioni (l'ultimo convertito in L. 236/95). Alla scadenza di detto pag. 7/16 contratto a termine il ricorrente era infine stato assunto come CEL, a tempo indeterminato, con effetto dall'1.11.1995, mediante lettera di assunzione sottoscritta per accettazione (docc. nn. 11-12-13 all. fascicolo di parte di primo grado), proseguito fino alle dimissioni presentate dal ricorrente in data 29.08.2002. ha pure ricordato di avere allegato di avere svolto per anche altri Pt_1 CP_1
incarichi, autonomamente retribuiti.
Ripercorso l'iter processuale che aveva condotto all'ordinanza rescindente, Pt_1
ha argomentato che in forza della menzionata ordinanza dovrà essere accertata la spettanza al ricorrente delle differenze retributive maturate fra il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito, da calcolare dalla data di prima assunzione quale lettore ex art. 28 DPR 382/1980 (contratto per l'a.a. 1986/1987), con relativa progressione di classi stipendiali e scatti di anzianità, fino alla data delle dimissioni del
29.8.2002, e quanto concretamente percepito nel corso del rapporto a titolo di retribuzioni mensili per tale attività contrattuale, escluso dal percepito ogni altro pagamento avente diversa o autonoma causale.
Al fine di correttamente stimare il quantum percepito, ha chiesto alla Corte di Pt_1 ordinare a l'esibizione in giudizio delle buste paga relativi al rapporto di lettorato CP_1
ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 27 marzo 2024 si è costituito , CP_2
richiamando le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio ed in particolare evidenziando di avere già prodotto agli atti ( doc.n.1 allegato alla memoria integrativa del 12.9.2013) un verbale ispettivo del 1989 che aveva accertato, per il periodo dal 1986 al 1989, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e lo CP_1
che risultava essere stato regolarizzato dall'Università.
Reiterando l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi, l' ha altresì CP_4 ribadito che «con la circolare n. 31 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, [l'Ente] aveva recepito l'orientamento della Suprema Corte in tema di modalità di computo del termine prescrizionale. Secondo tale orientamento la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, e solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo
pag. 8/16 dell'allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995».
Con memoria difensiva depositata in data 3 maggio 2024 l'Università si è costituita nel giudizio di rinvio.
ha innanzitutto ricordato il carattere chiuso del giudizio di rinvio ed i limiti CP_1
costituiti dal giudicato formatosi su molte delle questioni riproposte nel ricorso ex art. 392 c.p.c.
L'Università, nel chiedere l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, si è anche opposta all'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla difesa di richiamando sul punto il decisum della Suprema Corte di Cassazione. Pt_1
Respinta l'istanza ex art. 210 c.p.c. reiterata dal ricorrente allo scopo di ottenere la produzione in giudizio di copia dei propri cedolini paga al fine di determinare correttamente il c.d. percepito;
espletata CTU contabile;
all'udienza del 18.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Conviene in primo luogo ricordare che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa
Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Inoltre, la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio - a seguito di cassazione della sentenza - instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ferme come ovvio le statuizioni su cui già si è formato il giudicato, in accoglimento delle domande svolte dal ricorrente, va accertato il diritto di quest'ultimo ad ottenere da le differenze retributive CP_1 rivendicate per l'intero periodo oggetto di causa, e cioè dal 1°.11.1986 al 29.8.2002, da pag. 9/16 stimare secondo i criteri già impiegati dal Tribunale, dovendosi tuttavia escludere che sia maturata la prescrizione quinquennale.
Ed infatti, come già sopra ricordato, nell'ordinanza rescindente la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera delle Università, disciplinato dall'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della l. n. 240 del
2010, il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto a percepire tale trattamento comincia a decorrere solo dalla data in cui il diritto stesso poteva essere esercitato, vale a dire dall'entrata in vigore della nuova normativa”.
Individuato il dies a quo nella data di entrata in vigore del d.l. n. 2 del 2004, e cioè il giorno 15.1.2004, va tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione compiuti da costituiti in particolare dalla diffida indirizzata a del 16.12.2008 (doc. Pt_1 CP_1
35) e, successivamente, dalla notifica del ricorso di primo grado (depositato in data
22.3.2013 e notificato all'Università in data 16.4.2013).
Considerato il tempestivo compimento di detti atti interruttivi, nessuna prescrizione del credito contributivo può dirsi maturata, dovendosi quindi rideterminare l'ammontare dalle differenze retributive spettanti a con riguardo all'intero periodo dal Pt_1
1°.11.1986 al 29.8.2002 (e non solo quello dal 29.8.1997 al 29.8.2002, già riconosciuto dalle precedenti statuizioni di merito).
Ai fini della quantificazione di tali differenze retributive, la Corte ha disposto CTU contabile, disponendo che il perito nominato nel giudizio di rinvio utilizzasse i medesimi criteri utilizzati dal CTU nominato dal Tribunale ed utilizzasse la documentazione e le risultanze istruttorie già acquisite al processo.
In particolare, per la quantificazione del “percepito” da detrarre dal totale delle differenze retributive rivendicate, la Corte ha ritenuto di dover respingere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dal ricorrente per acquisire ulteriore documentazione.
Nella prospettiva del ricorrente, detta acquisizione documentale sarebbe stata necessaria per la corretta determinazione del percepito, in quanto le somme indicate dallo stesso ricorrente come versategli da nella relazione di parte allegate al proprio ricorso CP_1
introduttivo ex art. 414 c.p.c. erano state tratte dall'estratto contributivo ed includevano
(non solo i compensi per i contratti di lettorato oggetto di causa ma anche) compensi per pag. 10/16 incarichi ulteriori e diversi rispetto a quelli di lettorato.
Il Collegio, tuttavia, nel respingere l'istanza ex art. 210 c.p.c. per difetto di indispensabilità (si trattava pur sempre di buste paga che avrebbero dovuto essere già nella disponibilità di e che, in ogni caso non era necessario acquisire da Pt_1
, stante le indicazioni dallo stesso fornite con ricorso ex art. 414 c.p.c. CP_1 Pt_1
su quanto versatogli dall' ), ha considerato il principio espresso dalla Suprema CP_5
Corte di Cassazione che, con riguardo all'identica statuizione della sentenza n.
1089/2017 di questo Ufficio, aveva disatteso le critiche formulate da nel Pt_1
sesto motivo di ricorso in Cassazione.
Così si legge nell'ordinanza n. 30244/2023: “la sesta critica, formulata ai sensi dell'art.
360 n. 3 cod. proc. civ., assume che la Corte distrettuale, nel respingere le richieste di esibizione delle buste paga e di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, è incorsa nella violazione degli artt. 61, 62, 191, 194, 196 e 210 cod. proc. civ.; il ricorrente premette che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata domandata la condanna dell' al pagamento degli importi specificamente CP_1
indicati attraverso il rinvio alla consulenza tecnica di parte «salva in ogni caso la maggiore o minore somma risultante in causa»; nel corso delle operazioni peritali il consulente tecnico di parte aveva sollecitato una verifica puntuale dei corrispettivi ricevuti dal ricorrente e precisato che i conteggi allegati al ricorso, in ragione della non disponibilità di tutte le buste paga, erano stati sviluppati utilizzando gli importi risultanti dall'estratto conto contributivo;
era, pertanto, onere del consulente verificare
l'effettività e la correttezza dei dati esposti nei conteggi e, comunque, la Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, considerato che la stessa
Università aveva ammesso che, in pendenza del rapporto di lettorato, erano stati conferiti al altri incarichi «del tutto autonomi e distinti dall'attività di lettore Pt_1
prima e di collaboratore esperto linguista poi». (…)il sesto motivo presenta profili di inammissibilità ed è infondato quanto alle censure mosse all'operato del consulente tecnico d'ufficio; è stato già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che
«l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto
pag. 11/16 dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa» ( Cass. 27412/2021 e negli stessi termini Cass. n. 9020/2019); correttamente, poi, la Corte territoriale ha escluso che il consulente tecnico d'ufficio fosse tenuto ad accertare autonomamente la retribuzione percepita dal nel corso del rapporto di lettorato, disattendendo il dato da Pt_1 quest'ultimo dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attraverso il rinvio alla consulenza di parte depositata;
le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui «in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che
è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio» ( Cass.
S.U. n. 3086/2022); ne hanno tratto la conseguenza che « l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.»; sulla base dei richiamati principi non merita alcuna censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che
l'ausiliare, una volta verificata l'inidoneità della documentazione prodotta dalle parti, potesse e dovesse autonomamente acquisire i documenti attestanti l'ammontare della retribuzione percepita dal superando la specifica indicazione della stessa Pt_1
contenuta nella consulenza di parte che il ricorrente aveva posto a fondamento della propria domanda di adeguamento retributivo”.
Detto principio, ad avviso del Collegio, vincola la Corte in merito all'individuazione del materiale probatorio utilizzabile per il quinquennio 1997-2002 ed, in ogni caso, a pag. 12/16 prescindere dal suo carattere vincolante o meno, il principio è perfettamente condivisibile e pienamente applicabile anche in questa sede.
Per queste ragioni, disattesa l'istanza ex art. 210 c.p.c. per difetto di indispensabilità, la
Corte ha disposto che il CTU, per la quantificazione dei utilizzasse il materiale probatorio già acquisito e utilizzasse i medesimi criteri di calcolo già impiegati dall'esperto nominato nel corso del giudizio di primo grado;
per le medesime ragioni, la
Corte reputa di dovere fare propri i risultati del prospetto sub B, in quanto redatti con detti criteri (e la cui esattezza aritmetica non è stata fatta oggetto di censura).
Pertanto, decidendo in sede di rinvio, viene rideterminato in euro 28.059,40 (di cui euro
1.935,13 per incidenze sul TFR) l'ammontare complessivo delle differenze retributive dovute da a per il periodo dal 1°.11.1986 al CP_1 Parte_1
29.8.2002, oltre accessori di legge e per l'effetto l' deve essere condannata al CP_1
relativo pagamento.
Quanto alla domanda con cui ha chiesto che l'Università fosse condannata Pt_1
alla regolarizzazione contributiva conseguente all'accertata l'unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso fra le parti dall'anno accademico 1986/1987 al
29 agosto 2002, con diritto di ad un trattamento economico commisurato a Pt_1
quello del ricercatore confermato a tempo definito, secondo il parametro indicato dal d.l. n. 2/2004, va osservato quanto segue.
Dalla successione dei contratti di lavoro esposta dallo stesso nel proprio Pt_1 ricorso ex art. 414 c.p.c., già sopra riprodotta, e dall'estratto contributivo prodotto da con la memoria integrativa depositata avanti il Tribunale in data 12.9.2013, risulta CP_2
che sia stato iscritto alla gestione previdenziale lavoratori dipendenti per Pt_1
tutto il periodo oggetto di causa, senza soluzione di continuità, dal 1986 al 2002. In tal senso depone l'estratto contributivo dell'agosto 2013, prodotto nel giudizio di primo grado, dal quale risulta che tra e si siano succeduti ininterrottamente CP_1 Pt_1
rapporti di lavoro subordinato (prima a tempo determinato e poi indeterminato) per l'intero periodo oggetto di causa (del resto, dal verbale ispettivo del 9.6.1989, prodotto da con la medesima memoria del 12.9.2013, emerge infatti che il rapporto di CP_2
lavoro apparentemente autonomo intercorso tra le parti nell'a.a. 1989/1990 sia stato considerato come subordinato).
pag. 13/16 La domanda di regolarizzazione contributiva concerne pertanto il diritto a vedere versati da ad contributi per le maggiori somme dovute a titolo di differenze CP_1 CP_2
retributive spettanti in forza del d.l. del 2004 già citato.
Se, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, il dies a quo del diritto del lavoratore a rivendicare le differenze retributive deve essere individuato in quello di entrato in vigore della norma già sopra menzionata (e cioè il 15.1.2004), allo stesso modo, ad avviso del Collegio, deve essere individuato il dies a quo del (diverso) diritto di a richiedere al datore di lavoro le differenze contributive sui maggiori CP_2
importi spettanti al dipendente a titolo di retribuzione.
Prima di tale data, infatti, nemmeno poteva far valere alcun diritto a maggiori CP_2
oneri contributivi.
Così individuato il dies a quo del termine prescrizionale (anche) del credito previdenziale, va osservato che la sentenza n. 841/2015 del Tribunale di Milano, sul punto mai impugnata, ha esplicitamente affermato la durata decennale di tale termine prescrizionale. Nel provvedimento si legge infatti che “per quel che attiene alla regolarizzazione della posizione previdenziale sulle somme dovute in forza del suddetto accertamento”- dell'accertamento, cioè, dell'unicità del rapporto di lavoro e della spettanza delle differenze retributive- “debbono senz'altro essere versati i contributi, non essendo decorso il relativo termine prescrizionale che, in forza delle denunce del lavoratore al datore, si deve reputare decennale ex art. 3 comma 9 lett. a legge n.
335/1995”.
L'affermazione della durata decennale del termine prescrizionale del credito contributivo, proprio perché mai impugnata, è - ad avviso del Collegio- divenuta definitiva e pertanto vincolante in questa sede.
Considerata l'affermata durata decennale del termine prescrizionale per rivendicare i contributi;
individuato nel 15.1.2004 il dies a quo per la relativa decorrenza;
evidenziato che ha interrotto la prescrizione in data 23.7.2013, quando- costituendosi nel CP_2
giudizio di primo grado- ha chiesto a il pagamento dei contributi non prescritti;
CP_1
nessuna prescrizione contributiva può dirsi maturata, essendo stato utilmente e tempestivamente interrotto il termine decennale di prescrizione.
pag. 14/16 Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Collegio condivide il principio per cui “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (cfr. Cass. n. 10245/19; Cass. n. 29202/2020).
Applicato il principio di soccombenza, deve pertanto essere condannato a pagare CP_1
le spese legali di e di . Pt_1 CP_2
Deve poi tenersi presente che “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del
2012” (Così Cass. Sez. 6 - 2, 11/02/2016 n. 2748; Sez. 6 - 3, 4/07/2018 n. 17577).
Per quanto riguarda avuto riguardo al valore della controversia, alla natura Pt_1
della stessa, al numero delle parti, allo svolgimento di istruttoria tecnica in primo grado e nel giudizio di rinvio, esse vengono determinate – secondo le tabelle ratione temporis applicabili- in euro 6.200,00 per il primo grado di giudizio, euro 4.300,00 per l'appello, euro 3.600,00 per il giudizio di Cassazione, ed euro 6.500,00 per il giudizio di rinvio, e così complessivi euro 20.600,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali.
Per quanto riguarda , avuto riguardo al valore del credito contributivo stimato dal CP_2
CTU, alla natura della controversia, al numero delle parti, allo svolgimento di istruttoria tecnica in primo grado e nel giudizio di rinvio, esse vengono determinate – secondo le tabelle ratione temporis applicabili- in euro 3800,00 per il primo grado, euro 2.900,00 per l'appello ed euro 3800,00 per il giudizio di rinvio (non avendo svolto attività CP_2
difensiva in Cassazione), e così complessivi euro 10.500, oltre rimborso forfettario spese generali.
Quanto ai costi di CTU- necessari tanto per la stima delle differenze retributive che per quelle contributive- il Collegio pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in egual misura, le spese delle due CTU svolte in corso di giudizio, nella misura già liquidata con separati provvedimenti.
PQM
pag. 15/16 Decidendo in sede di rinvio, ridetermina in euro 28.059,40 (di cui euro 1.935,13 per incidenze sul TFR) le differenze retributive dovute da a CP_1 Parte_1
per il periodo dal 1°.11.1986 al 29.8.2002, oltre accessori di legge e per
[...]
l'effetto condanna al relativo pagamento;
CP_1
condanna alla correlata regolarizzazione contributiva;
CP_1
condanna a rifondere a le spese di lite di tutte le CP_1 Parte_1
fasi processuali, liquidate in complessivi euro 20.600, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali;
condanna a rifondere ad le spese di tutte le fasi di giudizio, liquidate in CP_1 CP_2
complessivi euro 10.500, oltre rimborso forfettario spese generali;
pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa, in egual misura, le spese delle due CTU svolte in corso di giudizio, nella misura già liquidata con separati provvedimenti.
Milano, 18/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Serena Sommariva Laura Bertoli
pag. 16/16