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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO in composizione monocratica Il Giudice, dott. ssa Daniela d'Adamo , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3046/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 , promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in allegato al presente C.F._1 atto, dall'avv. Matteo Mion del foro di Padova;
- Attrice - nei confronti di
, (c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
legale a in Circonvallazione Ragusa, 1, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Caporale del CP_1
foro di CP_1
- Convenuta –
* * *
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: per parte attrice:
In via principale:
“- Accertata e dichiarata la responsabilità dell' , Controparte_2
odierna convenuta, per i fatti descritti in narrativa, condannare la convenuta Controparte_3 all'integrale risarcimento in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
patiti, eventualmente anche in termini di perdita di chances di guarigione, nella somma che risulterà di giustizia;
Rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare
l' , all'integrale risarcimento in favore di Controparte_2 Parte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti, eventualmente anche in termini di perdita di chances di guarigione, nella somma che risulterà di giustizia. In via istruttoria:
- Disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di
Teramo, dott. r.g. 972/2019); Per_1
- Si insiste per il rigetto delle domande avversarie, anche istruttorie, ivi compresa la domanda di rinnovazione della CTU medico legale;
- In caso di ulteriori istanze istruttorie avversarie si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
In ogni caso:
- Oltre rivalutazione e interessi dal fatto all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e di competenze legali della fase stragiudiziale, del presente giudizio e del precedente procedimento ex art. 696 bis
c.p.c., tutte da distrarsi in favore dello scrivente ex art. 93 c.p.c
Con ogni consentita riserva.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte”; per parte convenuta:
“ L'avv. Andrea Caporale, si riporta a tutti gli scritti difensivi ed attese le proprie doglianze già da tempo mosse alla consulenza tecnica d'ufficio, che, pur rimanendo tali, non hanno distolto lo scrivente dall'accettare, pro bono pacis, la proposta conciliativa (richiesta da controparte) formulata da codesto Giudice in calce al verbale d'udienza del 29.02.2024, chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per il rinnovo della ctu ed in subordine che il Giudice decida secondo la propria pregressa proposta conciliativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio l' di Parte_1 ivi rappresentando: a) che, in data 21.1.2014, essa ricorrente veniva ricoverata presso l'U.O. CP_1 di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Atri, con la diagnosi di gonartrosi sinistra; b) che, il giorno successivo, la paziente veniva sottoposta ad un intervento di artroprotesi totale;
c) che, a seguito di successivi nuovi accessi presso diverse strutture sanitarie, emergeva un quadro clinico compromesso in termini edematoso-flogistici a carico della protesi stessa;
d) che le conseguenze patite dalla (che hanno condotto, rispettivamente nel 2016 e 2017 a rimozione della protesi e Pt_1 reimpianto con mobilizzazione settica) sarebbero imputabili esclusivamente all' sanitaria CP_2
convenuta a fronte degli errori medici che il personale della struttura sanitaria aveva commesso nella incauta prevenzione e gestione del processo infettivo scaturito dall'impianto della protesi;
e) che, medio tempore, si era svolto procedimento di ATP nel quale il CTU aveva riscontrato “Per quanto concerne la gestione clinica post-operatoria, un atteggiamento diagnostico maggiormente mirato all'identificazione del patogeno responsabile sarebbe stato auspicabile secondo le LLGG disponibili all'epoca”, ponderando un danno biologico integralmente riconducibile alla causa iatrogena pari al
22%.
Ha chiesto, pertanto, di liquidare il quantum dovuto in termini di danno permanente e temporaneo nonché l'applicazione dei criteri di personalizzazione massima del medesimo pregiudizio all'integrità psico-fisica.
Si è costituita in giudizio l' convenuta la quale ha insistito per l'infondatezza della Controparte_2 domanda articolata e, in ogni caso, per l'inconferenza delle risultanze peritali, le quali non avrebbero, peraltro, adeguatamente tenuto conto delle analitiche contestazioni effettuate in sede di osservazioni, limitandosi ad una generica ritrasposizione delle risultanze affermate in sede preventiva.
Convertito il rito ed espletata l'istruttoria, consistita nel conferimento di nuovo incarico peritale, dal momento che, come rilevato dal precedente titolare del ruolo, “la consulenza effettuata in sede di
ATP appare carente di elementi di chiarezza tanto in ordine all'individuazione delle specifiche responsabilità in capo ai sanitari e alla perimetrazione dell'elemento soggettivo, quanto in ordine alla concreta e motivata individuazione del danno e dei criteri utilizzati a tal fine”, la causa è poi pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024.
Sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., a fronte della mancata accettazione da parte dell'attrice della stessa e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione,
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, svolta in modalità cartolare, all'esito della quale, introitato il procedimento per la decisione, sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Venendo ad esaminare la vicenda sanitaria in questione, occorre preliminarmente inquadrare giuridicamente la natura della responsabilità in cui incorre la struttura per la mala gestio posta in essere dagli operatori.
Ebbene, trattasi, pacificamente, ancor prima dell'intervento del legislatore nell'ambito della L. n.
24/2017, di una responsabilità contrattuale per fatto dei preposti ex artt. 1218 e 1228 c.c., e, dunque, come si afferma univocamente in giurisprudenza: “in tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi (…)” (Cass. Civ. sent. n. 16272/2023).
A rigore, dunque, tale evidenza incide sulla ripartizione dell'onere della prova;
ed infatti, sulla scorta dei precetti consacrati dalla storica pronuncia delle SS.UU del 2001 n. 13533, in tali casi al debitore
è sufficiente allegare l'inadempimento, incombendo sul creditore della prestazione l'onere di provare di aver adempiuto correttamente, onere che, nel caso in oggetto, determina la necessità di dimostrare che l'operato dei medici fosse stato svolto nel pieno rispetto delle leges artis e fosse scevro da elementi di imprudenza, negligenza ed imperizia, non essendo ammissibile, sulla scorta della statuizione dell'art. 1228 c.c, altra prova liberatoria, per chi si avvalga dell'operato altrui nell'adempimento della prestazione, se non quella di dimostrare l'assenza di profili di colpa (e quindi, nel caso di specie, dei profili soggettivi dell'inadempimento) dei soggetti di cui ci si sia avvalsi per far fronte alla prestazione di spedalità. Cont Nello specifico, la responsabilità della convenuta deriva dal fatto che il danno subito dal paziente costituisce un rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla struttura sanitaria, la quale compie scelte ed organizza autonomamente le risorse materiali ed umane di cui deve necessariamente dotarsi per poter adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti;
nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale, la responsabilità di quest'ultima consegue alla complessiva gestione ed organizzazione dell'impresa sanitaria. Ed infatti, la struttura sanitaria (pubblica o privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente, quali: l'utilizzo della sala chirurgica, l'assistenza pre e post-operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo. Tali prestazioni sono idonee a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 18610/2015); da tale rapporto, deriva la circostanza che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (cfr. per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr.
16720/2012 e nr. 7768/2016).
Fatta questa premessa, occorre sottolineare come, dall'istruttoria espletata, siano emersi profili di responsabilità riconducibili all'operato dei sanitari, la cui condotta non è parsa conforme alle leges artis ed alle linee guida vigenti in materia.
Come sottolineato dalla relazione del CTU versata in atti nel presente giudizio, le cui risultanze sono parse consone, immuni da vizi logici, complete e fondate su letteratura medica specificamente menzionata, l'operato dei medici sarebbe censurabile, in termini di negligenza ed imperizia, per non aver effettuato un'idonea profilassi antibiotica funzionale a prevenire le degenerazioni di fenomeni infettivi che ordinariamente si verificano nei siti chirurgici.
In sostanza, con conclusioni che appaiono immuni da vizi, i CCTTUU hanno evidenziato come l'infezione protesica precoce fosse eziologicamente riconducibile alla non correttezza del trattamento eseguito in sede pre-operatoria ed esecutiva dell'intervento.
Nello specifico, i Periti hanno evidenziato come “In merito alle condotte attuate sulla sig.ra si Pt_1 può rilevare l'utilizzo di una profilassi antibiotica con cefotaxime 2g ogni 12 h per 3 volte durante il primo intervento (indicata cefalosporina di 1 generazione) e una profilassi antibiotica con teicoplanina 400 mg e cefazolina 1gx3/die ( dosaggio teicoplanina inadeguato per il peso della paziente ) che non appaiono ottimali”, precisando come: “Nel contesto di una attenta valutazione tecnica medico-legale, ancorata ai principi della “usuale” criteriologia sul nesso di causa materiale, occorre osservare che, tenuto conto della patologia di partenza (ginocchio varo artrosico in pz con gonalgia persistente ma funzionalità articolare sostanzialmente conservata) gli interventi suindicati non hanno avuto buon esito. Da tutto quanto sopra esposto deriva la configurazione, sufficiente a fondare il convincimento nei termini di «più probabile che non», di un nesso di condizionamento etiologico-causale tra NON IDONEA condotta dei convenuti ed il maggior pregiudizio sofferto dall'attrice”.
Appare dunque sufficientemente dimostrata la presenza di una condotta colposa (in termini di imperizia e negligenza) in tutte le fasi che hanno preceduto ed accompagnato l'operazione chirurgica nonché il rapporto causale tra detta condotta e il peggioramento dello stato clinico della paziente, che ha pertanto riscontrato una progressione complessa ed anomala del processo infettivo, pervenendo nel 2016 e nel 2017, rispettivamente, all'espianto e reimpianto della protesi.
Non appare, poi, condivisibile quanto dedotto da parte convenuta in merito al macroscopico errore in cui sarebbe incorsa la CTU, a tenore del quale la non corretta profilassi sarebbe stata adottata esclusivamente dalle successive strutture sanitarie, che avrebbero avuto in cura la paziente nella fase post-operatoria somministrando l'antibiotico teicoplanina.
Ed infatti, appare evidente come i Periti, nella propria relazione conclusiva, abbiano espressamente censurato, in primis, la profilassi eseguita in sede operatoria, allorquando hanno somministrato il cefotaxime 2g ogni 12 h per 3 volte durante il primo intervento.
Ed infatti, secondo i postulati che reggono il principio di causalità materiale, alla luce dell'unitarietà del danno lamentato da parte attrice, anche qualora alla causazione del pregiudizio avessero concorso diversi soggetti, intervenuti in fasi successive all'intervento, quando un medesimo danno è provocato da più parti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso nella sua produzione (Cass. n. 23918/2006; conf. Cass. n. 7618/2010).
Risultano inoltre opportune ed adeguatamente articolate le risposte fornite dai CTU in sede di osservazioni, dal momento che hanno accuratamente censurato le affermazioni sostenute dal CT di parte ricorrente, il quale ha sottolineato come l'approccio utilizzato dai sanitari e l'utilizzo del cefotaxime per la terapia dell'infezione in sede chirurgica, avrebbero avuto perfetta rispondenza rispetto a quanto suggerito dalle linee guida del tempo.
I periti hanno, infatti, sconfessato tale argomentazione, riferendosi – per l'avallo della propria tesi –
a documentazione di stampo scientifico: “il cefotaxime NON presenta eccellente attività verso i germi più comunemente responsabili delle infezioni periprotesiche, che sono essenzialmente
Staphylococcus spp cioè gram positivi, verso cui l'attività migliore è presentata da cefalosporine di prima e seconda generazione e NON da cefotaxime(Chemioterapici e antinfettivi dalla A alla Z di
Bassetti • 2001 Edizioni Minerva Medica)”, ed ancora: “L'utilizzo inappropriato di cefalosporine di
III generazione, a cui appartiene , comporta l'elevata comparsa di complicanze, altro Parte_2 elemento che non fa ritenere cefataxime una profilassi antibiotica consigliata”, sconfessando, peraltro, anche la descrizione ed il vaglio degli eventi clinici intercorsi: “IL CTP omette di segnalare
i dati clinici, dal 23/1 compare dalla grafica febbre che dura fino al momento della dimissione
(presente febbricola in mattinata non al momento del trasferimento in riabilitazione). Durante il ricovero in riabilitazione ricompare febbre il 27/1, per cui viene impostata dal 28/1 terapia empirica con ceftriaxone, e non vi è un chiaro monitoraggio degli indici di flogosi, né vengono effettuate indagini microbiologiche per evidenziare la causa della febbre, non vi sono alterazioni significative della conta dei leucociti.
Da segnalare che dal 2014 al 2017 la documentazione appare carente sono presenti delle radiografie del ginocchio che non mostrano alterazioni di natura infettiva di rilievo (3/3/15, 5/5/15, 9/9/16), una scintigrafia ossea del 30/6/16 che mostra moderato iperaccumulo nella sede della protesi e scintigrafia con leucociti marcati (24/10/16) che conferma analogo riscontro”.
Il danno permanente di derivazione iatrogena deve essere liquidato sulla scorta dei criteri forniti Cass.
Civ. 6341/2014 il cui principio di diritto è ancora stabilmente condiviso dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Invero, il danno iatrogeno differenziale e cioè l'aggravamento ascrivibile all'errore medico di postumi che, in ogni caso, sarebbero residuati, ma in minor misura, va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità accertato in corpore e sottraendo all'importo risultante il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata in capo al paziente nel caso di diligenti cure, dovendosi effettuare tali calcoli sugli importi monetari e non sulle percentuali di invalidità (di recente, Cass. Civ. 26117/2021).
La S.C. (v. da ultimo Cass. 21261/24) insegna che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, il cui risultato postula una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico. Il relativo importo (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale se calcolato su un soggetto sano;
tuttavia, in caso di accertamento di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale se si accerta che le due tipologie di postumi, indipendenti e dipendenti dall'errore medico, sono in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ossia che la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico.
Come affermato dai periti, dunque, “per quanto al danno permanente in dipendenza dall'incongrua prestazione subita occorre considerare innanzitutto le condizioni del ginocchio sinistro in esito alla patologia di partenza. A tale proposito, qualora fosse stato prescelto dai sanitari convenuti il trattamento adeguato rispetto al caso specifico, si sarebbe evitato alla Sig. ra il “maggior Pt_1 danno” costituito appunto da esiti permanenti che vanno ad aggiungersi ai presumibili esiti fisiologici. Tenuto conto che, il quadro clinico attuale delinea un danno permanente non inferiore al
35- 40% (trentacinque-quaranta per cento), il peggioramento dello stato quo ante (ipotizzando una buona riuscita della protesi, con inquadramento della stessa in una Classe I di protesi di ginocchio che realizza un danno biologico tabellato nella misura del 15%) afferente all'ulteriore limitazione funzionale (assumendo come già limitata la preesistente escursione articolare anche se non vi è documentazione all'uopo utile a conferma) e la documentata neuroalgodistrofia in parte verosimilmente conseguente anche all'inadeguato carico, non potrà essere inferiore al 22%
(ventidue) per cento. Tale percentuale, a fronte delle condizioni di partenza, potrà essere ristorata con un corrispettivo pecuniario calcolato con criterio differenziale”.
Applicando tale principio al caso specie, prendendo in considerazione le Tabelle del Tribunale di
Milano e considerando una percentuale pari al 37%, è possibile liquidare un pregiudizio permanente totale pari a 230.349,00 di cui la componente differenziale iatrogena è pari al 22%; per cui sottraendo la componente totale a quella di pregiudizio permanente che sarebbe comunque residuata (e ponderata sulla scorta di un giudizio controfattuale) pari al 15%, il totale di pregiudizio risarcibile è pari ad euro
185.544,00.
Non è, invece, dovuta alcuna personalizzazione del danno biologico patito.
Come noto, la personalizzazione della componente biologica e dinamico-relazionale è possibile solo nelle fattispecie in cui la parte specificamente comprovi peculiari condizioni soggettive che, appunto perché diverse dalla generica compromissione del danno biologico sofferto da soggetto astrattamente considerato dall'Osservatorio di pari età e con identici postumi permanenti, abbia determinato un pregiudizio maggiore in relazione alle caratteristiche tipologiche legate a circostanze diverse dall'età
e dall'entità e gravità dei postumi invalidanti, posto che già il parametro tariffario prende in considerazione tali elementi, prevedendo appunto differenti quantificazioni sia per uno specifico stesso postumo percentuale invalidante da parte di soggetti aventi età diverse, sia per soggetti aventi la stessa età ma diverso postumo percentuale invalidante.
Ebbene parte attrice non ha allegato alcuna circostanza idonea a ponderare un qualche scostamento rispetto ai parametri tabellari, non potendo quindi esso essere erogato mediante un automatismo, tale richiesta va rigettata.
Non è stato dimostrato e provato nemmeno il lamentato cd. danno morale (che erroneamente parte attrice colloca nella sfera di personalizzazione del pregiudizio biologico patito).
Ed infatti, si osserva che non ha allegato alcunché, né ha articolato alcun capitolo di prova Pt_1
testimoniale, per provare tale pregiudizio, il cui riconoscimento non è automatico, sottostando al principio della causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Come noto, trattandosi di una voce di pregiudizio afferente al foro interiore dell'individuo, avulsa da una cristallizzazione scientifica della sua consistenza (a differenza di quanto avviene per il danno biologico) e pertanto di eminente impercettibilità, la giurisprudenza ha a più riprese affermato come la prova principe della sua sussistenza e pregnanza sia quella presuntiva (spesso acquisita mediante prove orali costituende).
Tale necessaria astrazione, tuttavia, non consente di ritenere che il riconoscimento della percentuale di danno morale sia avvinta da un automatismo;
tale pregiudizio, infatti, afferendo alla sofferenza dell'animo umano (legata, come nel caso di specie, all'errore medico) presuppone necessariamente allegazione e prova concisa volta a dimostrare che il dolore patito abbia superato la soglia del mero disagio e fastidio e si sia concretizzato in un vulnus della propria sfera emotiva passibile di essere risarcito. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con
l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili a apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”, (cfr. Cass. civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha ulteriormente precisato come: “Non è possibile desumere profili di nocumento non patrimoniale non compresi nel danno biologico. Liquidato il danno biologico nel minimo grado di invalidità, non può essere riconosciuta alcuna ulteriore personalizzazione, non essendo possibile desumere ulteriori profili di nocumento non patrimoniale non compresi in esso” (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 05/12/2017, n. 22792).
L'invalidità temporanea, invece, deve essere liquidata secondo i seguenti parametri:
Invalidità temporanea totale € 4.945,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.120,00
La somma complessiva, peraltro, deve essere sottoposta ad aumento legato alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi.
In particolare, il totale di pregiudizio biologico deve essere devalutato dalla data dell'ultima pubblicazione delle tabelle di riferimento (Tabelle Tribunale di Milano 2024) alla data dell'intervento
(in cui si è verificato l'inadempimento contestato alla struttura); tale somma deve essere poi rivalutata alla data odierna.
Il totale di pregiudizio biologico risarcibile è pertanto pari ad euro 198.616,67.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'eventuale acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'eventuale acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Non sono poi dovute, a titolo di danno emergente, le spese mediche sostenute, dal momento che le stesse sono state solo genericamente allegate nell'atto introduttivo, omettendosene una precisa quantificazione ed individuazione.
Devono essere restituite, poi, le spese sostenute per liquidare il CTU in sede di ATP e quelle da liquidare a favore dei CT di parte attrice per l'opera prestata, che risultano essere pari ad euro
8.124,00.
Le spese di causa vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum.
Le spese della CTU, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste Cont a carico dell' convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta e rigettata ogni contraria istanza od eccezione – così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento di euro
198.616,67 a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali patiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi liquidati come in parte motiva;
2) condanna l' al pagamento di euro 8.124,00 oltre oneri di legge, se previsti, a Pt_3 CP_1
titolo di restituzione delle somme versate o dovute per le spese sostenute nel procedimento di
ATP e per quelle dovute per l'opera prestata dai CT di parte nell'odierno giudizio;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti della attrice, da liquidarsi in euro 11.268,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del procuratore antistatario;
4) pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico di parte convenuta.
Teramo, 15.6.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO in composizione monocratica Il Giudice, dott. ssa Daniela d'Adamo , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3046/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 , promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in allegato al presente C.F._1 atto, dall'avv. Matteo Mion del foro di Padova;
- Attrice - nei confronti di
, (c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
legale a in Circonvallazione Ragusa, 1, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Caporale del CP_1
foro di CP_1
- Convenuta –
* * *
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: per parte attrice:
In via principale:
“- Accertata e dichiarata la responsabilità dell' , Controparte_2
odierna convenuta, per i fatti descritti in narrativa, condannare la convenuta Controparte_3 all'integrale risarcimento in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
patiti, eventualmente anche in termini di perdita di chances di guarigione, nella somma che risulterà di giustizia;
Rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare
l' , all'integrale risarcimento in favore di Controparte_2 Parte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti, eventualmente anche in termini di perdita di chances di guarigione, nella somma che risulterà di giustizia. In via istruttoria:
- Disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di
Teramo, dott. r.g. 972/2019); Per_1
- Si insiste per il rigetto delle domande avversarie, anche istruttorie, ivi compresa la domanda di rinnovazione della CTU medico legale;
- In caso di ulteriori istanze istruttorie avversarie si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
In ogni caso:
- Oltre rivalutazione e interessi dal fatto all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e di competenze legali della fase stragiudiziale, del presente giudizio e del precedente procedimento ex art. 696 bis
c.p.c., tutte da distrarsi in favore dello scrivente ex art. 93 c.p.c
Con ogni consentita riserva.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte”; per parte convenuta:
“ L'avv. Andrea Caporale, si riporta a tutti gli scritti difensivi ed attese le proprie doglianze già da tempo mosse alla consulenza tecnica d'ufficio, che, pur rimanendo tali, non hanno distolto lo scrivente dall'accettare, pro bono pacis, la proposta conciliativa (richiesta da controparte) formulata da codesto Giudice in calce al verbale d'udienza del 29.02.2024, chiede che la causa venga rimessa in istruttoria per il rinnovo della ctu ed in subordine che il Giudice decida secondo la propria pregressa proposta conciliativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio l' di Parte_1 ivi rappresentando: a) che, in data 21.1.2014, essa ricorrente veniva ricoverata presso l'U.O. CP_1 di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Atri, con la diagnosi di gonartrosi sinistra; b) che, il giorno successivo, la paziente veniva sottoposta ad un intervento di artroprotesi totale;
c) che, a seguito di successivi nuovi accessi presso diverse strutture sanitarie, emergeva un quadro clinico compromesso in termini edematoso-flogistici a carico della protesi stessa;
d) che le conseguenze patite dalla (che hanno condotto, rispettivamente nel 2016 e 2017 a rimozione della protesi e Pt_1 reimpianto con mobilizzazione settica) sarebbero imputabili esclusivamente all' sanitaria CP_2
convenuta a fronte degli errori medici che il personale della struttura sanitaria aveva commesso nella incauta prevenzione e gestione del processo infettivo scaturito dall'impianto della protesi;
e) che, medio tempore, si era svolto procedimento di ATP nel quale il CTU aveva riscontrato “Per quanto concerne la gestione clinica post-operatoria, un atteggiamento diagnostico maggiormente mirato all'identificazione del patogeno responsabile sarebbe stato auspicabile secondo le LLGG disponibili all'epoca”, ponderando un danno biologico integralmente riconducibile alla causa iatrogena pari al
22%.
Ha chiesto, pertanto, di liquidare il quantum dovuto in termini di danno permanente e temporaneo nonché l'applicazione dei criteri di personalizzazione massima del medesimo pregiudizio all'integrità psico-fisica.
Si è costituita in giudizio l' convenuta la quale ha insistito per l'infondatezza della Controparte_2 domanda articolata e, in ogni caso, per l'inconferenza delle risultanze peritali, le quali non avrebbero, peraltro, adeguatamente tenuto conto delle analitiche contestazioni effettuate in sede di osservazioni, limitandosi ad una generica ritrasposizione delle risultanze affermate in sede preventiva.
Convertito il rito ed espletata l'istruttoria, consistita nel conferimento di nuovo incarico peritale, dal momento che, come rilevato dal precedente titolare del ruolo, “la consulenza effettuata in sede di
ATP appare carente di elementi di chiarezza tanto in ordine all'individuazione delle specifiche responsabilità in capo ai sanitari e alla perimetrazione dell'elemento soggettivo, quanto in ordine alla concreta e motivata individuazione del danno e dei criteri utilizzati a tal fine”, la causa è poi pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024.
Sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., a fronte della mancata accettazione da parte dell'attrice della stessa e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione,
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, svolta in modalità cartolare, all'esito della quale, introitato il procedimento per la decisione, sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
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La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Venendo ad esaminare la vicenda sanitaria in questione, occorre preliminarmente inquadrare giuridicamente la natura della responsabilità in cui incorre la struttura per la mala gestio posta in essere dagli operatori.
Ebbene, trattasi, pacificamente, ancor prima dell'intervento del legislatore nell'ambito della L. n.
24/2017, di una responsabilità contrattuale per fatto dei preposti ex artt. 1218 e 1228 c.c., e, dunque, come si afferma univocamente in giurisprudenza: “in tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive - il c.d. contratto di spedalità - idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell'intervento, la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi (…)” (Cass. Civ. sent. n. 16272/2023).
A rigore, dunque, tale evidenza incide sulla ripartizione dell'onere della prova;
ed infatti, sulla scorta dei precetti consacrati dalla storica pronuncia delle SS.UU del 2001 n. 13533, in tali casi al debitore
è sufficiente allegare l'inadempimento, incombendo sul creditore della prestazione l'onere di provare di aver adempiuto correttamente, onere che, nel caso in oggetto, determina la necessità di dimostrare che l'operato dei medici fosse stato svolto nel pieno rispetto delle leges artis e fosse scevro da elementi di imprudenza, negligenza ed imperizia, non essendo ammissibile, sulla scorta della statuizione dell'art. 1228 c.c, altra prova liberatoria, per chi si avvalga dell'operato altrui nell'adempimento della prestazione, se non quella di dimostrare l'assenza di profili di colpa (e quindi, nel caso di specie, dei profili soggettivi dell'inadempimento) dei soggetti di cui ci si sia avvalsi per far fronte alla prestazione di spedalità. Cont Nello specifico, la responsabilità della convenuta deriva dal fatto che il danno subito dal paziente costituisce un rischio tipico dell'attività d'impresa svolta dalla struttura sanitaria, la quale compie scelte ed organizza autonomamente le risorse materiali ed umane di cui deve necessariamente dotarsi per poter adempiere le prestazioni oggetto dei contratti di spedalità che conclude con i pazienti;
nel caso di danno alla salute dipeso dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale, la responsabilità di quest'ultima consegue alla complessiva gestione ed organizzazione dell'impresa sanitaria. Ed infatti, la struttura sanitaria (pubblica o privata) esegue molteplici prestazioni tipicamente sanitarie in favore del paziente, quali: l'utilizzo della sala chirurgica, l'assistenza pre e post-operatoria, la messa a disposizione dell'anestesista e di altro personale specializzato durante l'intervento posto in essere dal medico-chirurgo. Tali prestazioni sono idonee a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto atipico di spedalità, in conformità all'orientamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr. 18610/2015); da tale rapporto, deriva la circostanza che la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale (cfr. per tutte, Cass. Civ., sez. III, nr.
16720/2012 e nr. 7768/2016).
Fatta questa premessa, occorre sottolineare come, dall'istruttoria espletata, siano emersi profili di responsabilità riconducibili all'operato dei sanitari, la cui condotta non è parsa conforme alle leges artis ed alle linee guida vigenti in materia.
Come sottolineato dalla relazione del CTU versata in atti nel presente giudizio, le cui risultanze sono parse consone, immuni da vizi logici, complete e fondate su letteratura medica specificamente menzionata, l'operato dei medici sarebbe censurabile, in termini di negligenza ed imperizia, per non aver effettuato un'idonea profilassi antibiotica funzionale a prevenire le degenerazioni di fenomeni infettivi che ordinariamente si verificano nei siti chirurgici.
In sostanza, con conclusioni che appaiono immuni da vizi, i CCTTUU hanno evidenziato come l'infezione protesica precoce fosse eziologicamente riconducibile alla non correttezza del trattamento eseguito in sede pre-operatoria ed esecutiva dell'intervento.
Nello specifico, i Periti hanno evidenziato come “In merito alle condotte attuate sulla sig.ra si Pt_1 può rilevare l'utilizzo di una profilassi antibiotica con cefotaxime 2g ogni 12 h per 3 volte durante il primo intervento (indicata cefalosporina di 1 generazione) e una profilassi antibiotica con teicoplanina 400 mg e cefazolina 1gx3/die ( dosaggio teicoplanina inadeguato per il peso della paziente ) che non appaiono ottimali”, precisando come: “Nel contesto di una attenta valutazione tecnica medico-legale, ancorata ai principi della “usuale” criteriologia sul nesso di causa materiale, occorre osservare che, tenuto conto della patologia di partenza (ginocchio varo artrosico in pz con gonalgia persistente ma funzionalità articolare sostanzialmente conservata) gli interventi suindicati non hanno avuto buon esito. Da tutto quanto sopra esposto deriva la configurazione, sufficiente a fondare il convincimento nei termini di «più probabile che non», di un nesso di condizionamento etiologico-causale tra NON IDONEA condotta dei convenuti ed il maggior pregiudizio sofferto dall'attrice”.
Appare dunque sufficientemente dimostrata la presenza di una condotta colposa (in termini di imperizia e negligenza) in tutte le fasi che hanno preceduto ed accompagnato l'operazione chirurgica nonché il rapporto causale tra detta condotta e il peggioramento dello stato clinico della paziente, che ha pertanto riscontrato una progressione complessa ed anomala del processo infettivo, pervenendo nel 2016 e nel 2017, rispettivamente, all'espianto e reimpianto della protesi.
Non appare, poi, condivisibile quanto dedotto da parte convenuta in merito al macroscopico errore in cui sarebbe incorsa la CTU, a tenore del quale la non corretta profilassi sarebbe stata adottata esclusivamente dalle successive strutture sanitarie, che avrebbero avuto in cura la paziente nella fase post-operatoria somministrando l'antibiotico teicoplanina.
Ed infatti, appare evidente come i Periti, nella propria relazione conclusiva, abbiano espressamente censurato, in primis, la profilassi eseguita in sede operatoria, allorquando hanno somministrato il cefotaxime 2g ogni 12 h per 3 volte durante il primo intervento.
Ed infatti, secondo i postulati che reggono il principio di causalità materiale, alla luce dell'unitarietà del danno lamentato da parte attrice, anche qualora alla causazione del pregiudizio avessero concorso diversi soggetti, intervenuti in fasi successive all'intervento, quando un medesimo danno è provocato da più parti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso nella sua produzione (Cass. n. 23918/2006; conf. Cass. n. 7618/2010).
Risultano inoltre opportune ed adeguatamente articolate le risposte fornite dai CTU in sede di osservazioni, dal momento che hanno accuratamente censurato le affermazioni sostenute dal CT di parte ricorrente, il quale ha sottolineato come l'approccio utilizzato dai sanitari e l'utilizzo del cefotaxime per la terapia dell'infezione in sede chirurgica, avrebbero avuto perfetta rispondenza rispetto a quanto suggerito dalle linee guida del tempo.
I periti hanno, infatti, sconfessato tale argomentazione, riferendosi – per l'avallo della propria tesi –
a documentazione di stampo scientifico: “il cefotaxime NON presenta eccellente attività verso i germi più comunemente responsabili delle infezioni periprotesiche, che sono essenzialmente
Staphylococcus spp cioè gram positivi, verso cui l'attività migliore è presentata da cefalosporine di prima e seconda generazione e NON da cefotaxime(Chemioterapici e antinfettivi dalla A alla Z di
Bassetti • 2001 Edizioni Minerva Medica)”, ed ancora: “L'utilizzo inappropriato di cefalosporine di
III generazione, a cui appartiene , comporta l'elevata comparsa di complicanze, altro Parte_2 elemento che non fa ritenere cefataxime una profilassi antibiotica consigliata”, sconfessando, peraltro, anche la descrizione ed il vaglio degli eventi clinici intercorsi: “IL CTP omette di segnalare
i dati clinici, dal 23/1 compare dalla grafica febbre che dura fino al momento della dimissione
(presente febbricola in mattinata non al momento del trasferimento in riabilitazione). Durante il ricovero in riabilitazione ricompare febbre il 27/1, per cui viene impostata dal 28/1 terapia empirica con ceftriaxone, e non vi è un chiaro monitoraggio degli indici di flogosi, né vengono effettuate indagini microbiologiche per evidenziare la causa della febbre, non vi sono alterazioni significative della conta dei leucociti.
Da segnalare che dal 2014 al 2017 la documentazione appare carente sono presenti delle radiografie del ginocchio che non mostrano alterazioni di natura infettiva di rilievo (3/3/15, 5/5/15, 9/9/16), una scintigrafia ossea del 30/6/16 che mostra moderato iperaccumulo nella sede della protesi e scintigrafia con leucociti marcati (24/10/16) che conferma analogo riscontro”.
Il danno permanente di derivazione iatrogena deve essere liquidato sulla scorta dei criteri forniti Cass.
Civ. 6341/2014 il cui principio di diritto è ancora stabilmente condiviso dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Invero, il danno iatrogeno differenziale e cioè l'aggravamento ascrivibile all'errore medico di postumi che, in ogni caso, sarebbero residuati, ma in minor misura, va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità accertato in corpore e sottraendo all'importo risultante il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata in capo al paziente nel caso di diligenti cure, dovendosi effettuare tali calcoli sugli importi monetari e non sulle percentuali di invalidità (di recente, Cass. Civ. 26117/2021).
La S.C. (v. da ultimo Cass. 21261/24) insegna che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, il cui risultato postula una liquidazione “per sottrazione”, tra il primo e il secondo valore numerico. Il relativo importo (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale se calcolato su un soggetto sano;
tuttavia, in caso di accertamento di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale se si accerta che le due tipologie di postumi, indipendenti e dipendenti dall'errore medico, sono in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ossia che la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico.
Come affermato dai periti, dunque, “per quanto al danno permanente in dipendenza dall'incongrua prestazione subita occorre considerare innanzitutto le condizioni del ginocchio sinistro in esito alla patologia di partenza. A tale proposito, qualora fosse stato prescelto dai sanitari convenuti il trattamento adeguato rispetto al caso specifico, si sarebbe evitato alla Sig. ra il “maggior Pt_1 danno” costituito appunto da esiti permanenti che vanno ad aggiungersi ai presumibili esiti fisiologici. Tenuto conto che, il quadro clinico attuale delinea un danno permanente non inferiore al
35- 40% (trentacinque-quaranta per cento), il peggioramento dello stato quo ante (ipotizzando una buona riuscita della protesi, con inquadramento della stessa in una Classe I di protesi di ginocchio che realizza un danno biologico tabellato nella misura del 15%) afferente all'ulteriore limitazione funzionale (assumendo come già limitata la preesistente escursione articolare anche se non vi è documentazione all'uopo utile a conferma) e la documentata neuroalgodistrofia in parte verosimilmente conseguente anche all'inadeguato carico, non potrà essere inferiore al 22%
(ventidue) per cento. Tale percentuale, a fronte delle condizioni di partenza, potrà essere ristorata con un corrispettivo pecuniario calcolato con criterio differenziale”.
Applicando tale principio al caso specie, prendendo in considerazione le Tabelle del Tribunale di
Milano e considerando una percentuale pari al 37%, è possibile liquidare un pregiudizio permanente totale pari a 230.349,00 di cui la componente differenziale iatrogena è pari al 22%; per cui sottraendo la componente totale a quella di pregiudizio permanente che sarebbe comunque residuata (e ponderata sulla scorta di un giudizio controfattuale) pari al 15%, il totale di pregiudizio risarcibile è pari ad euro
185.544,00.
Non è, invece, dovuta alcuna personalizzazione del danno biologico patito.
Come noto, la personalizzazione della componente biologica e dinamico-relazionale è possibile solo nelle fattispecie in cui la parte specificamente comprovi peculiari condizioni soggettive che, appunto perché diverse dalla generica compromissione del danno biologico sofferto da soggetto astrattamente considerato dall'Osservatorio di pari età e con identici postumi permanenti, abbia determinato un pregiudizio maggiore in relazione alle caratteristiche tipologiche legate a circostanze diverse dall'età
e dall'entità e gravità dei postumi invalidanti, posto che già il parametro tariffario prende in considerazione tali elementi, prevedendo appunto differenti quantificazioni sia per uno specifico stesso postumo percentuale invalidante da parte di soggetti aventi età diverse, sia per soggetti aventi la stessa età ma diverso postumo percentuale invalidante.
Ebbene parte attrice non ha allegato alcuna circostanza idonea a ponderare un qualche scostamento rispetto ai parametri tabellari, non potendo quindi esso essere erogato mediante un automatismo, tale richiesta va rigettata.
Non è stato dimostrato e provato nemmeno il lamentato cd. danno morale (che erroneamente parte attrice colloca nella sfera di personalizzazione del pregiudizio biologico patito).
Ed infatti, si osserva che non ha allegato alcunché, né ha articolato alcun capitolo di prova Pt_1
testimoniale, per provare tale pregiudizio, il cui riconoscimento non è automatico, sottostando al principio della causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Come noto, trattandosi di una voce di pregiudizio afferente al foro interiore dell'individuo, avulsa da una cristallizzazione scientifica della sua consistenza (a differenza di quanto avviene per il danno biologico) e pertanto di eminente impercettibilità, la giurisprudenza ha a più riprese affermato come la prova principe della sua sussistenza e pregnanza sia quella presuntiva (spesso acquisita mediante prove orali costituende).
Tale necessaria astrazione, tuttavia, non consente di ritenere che il riconoscimento della percentuale di danno morale sia avvinta da un automatismo;
tale pregiudizio, infatti, afferendo alla sofferenza dell'animo umano (legata, come nel caso di specie, all'errore medico) presuppone necessariamente allegazione e prova concisa volta a dimostrare che il dolore patito abbia superato la soglia del mero disagio e fastidio e si sia concretizzato in un vulnus della propria sfera emotiva passibile di essere risarcito. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con
l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili a apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”, (cfr. Cass. civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha ulteriormente precisato come: “Non è possibile desumere profili di nocumento non patrimoniale non compresi nel danno biologico. Liquidato il danno biologico nel minimo grado di invalidità, non può essere riconosciuta alcuna ulteriore personalizzazione, non essendo possibile desumere ulteriori profili di nocumento non patrimoniale non compresi in esso” (cfr. Tribunale Roma, sez. XII, 05/12/2017, n. 22792).
L'invalidità temporanea, invece, deve essere liquidata secondo i seguenti parametri:
Invalidità temporanea totale € 4.945,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.120,00
La somma complessiva, peraltro, deve essere sottoposta ad aumento legato alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi.
In particolare, il totale di pregiudizio biologico deve essere devalutato dalla data dell'ultima pubblicazione delle tabelle di riferimento (Tabelle Tribunale di Milano 2024) alla data dell'intervento
(in cui si è verificato l'inadempimento contestato alla struttura); tale somma deve essere poi rivalutata alla data odierna.
Il totale di pregiudizio biologico risarcibile è pertanto pari ad euro 198.616,67.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'eventuale acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'eventuale acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Non sono poi dovute, a titolo di danno emergente, le spese mediche sostenute, dal momento che le stesse sono state solo genericamente allegate nell'atto introduttivo, omettendosene una precisa quantificazione ed individuazione.
Devono essere restituite, poi, le spese sostenute per liquidare il CTU in sede di ATP e quelle da liquidare a favore dei CT di parte attrice per l'opera prestata, che risultano essere pari ad euro
8.124,00.
Le spese di causa vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum.
Le spese della CTU, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste Cont a carico dell' convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta e rigettata ogni contraria istanza od eccezione – così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento di euro
198.616,67 a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali patiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi liquidati come in parte motiva;
2) condanna l' al pagamento di euro 8.124,00 oltre oneri di legge, se previsti, a Pt_3 CP_1
titolo di restituzione delle somme versate o dovute per le spese sostenute nel procedimento di
ATP e per quelle dovute per l'opera prestata dai CT di parte nell'odierno giudizio;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti della attrice, da liquidarsi in euro 11.268,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del procuratore antistatario;
4) pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico di parte convenuta.
Teramo, 15.6.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela d'Adamo