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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento n. 107-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di uale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
(P.IVA ), con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
Bisceglie, alla via Papagni n. 57
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 4.06.2024, la Società ricorrente ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale ”, Parte_2
esponendo di essere creditrice della complessiva somma di € 19.212,30 derivante dal mancato pagamento di talune fatture relative all'erogazione di gas.
La ditta debitrice non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 4.4.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della Società resistente posto che non vi è contestazione in ordine all'inadempimento delle fatture indicate nel ricorso introduttivo, dunque, seppur non munito di titolo esecutivo, la creditrice istante appare pagina 1 di 3 CP_ legittimata avendo fornito prova della sussistenza del credito vantato nei confronti della resistente.
In relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, non risultano debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00.
Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n. 5377). Dalle indagini svolte dalla Guardia di
Finanza il debito nei confronti dell' è pari ad € 848,53, il Controparte_2
quale, aggiunto a quello indicato dall'istante nel ricorso introduttivo di € 19.212,30, non supera la soglia di cui sopra.
Anche in relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad €
300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale
(crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad €
500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (
l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
pagina 2 di 3 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dalle informative della gdf emerge che per l'anno 2020 il volume d'affari è di euro 156.135, per l'anno 2021 il volume d'affari è di euro 197.255 e per l'anno 2022 il volume d'affari è di euro 225.251.
In relazione alla situazione debitoria la ditta individuale risulta avere con l'
[...]
un debito di soli € 848,53. Controparte_2
In definitiva, deve ritenersi che la ditta individuale non superi i presupposti Parte_2 di cui all'art. 121 in combinato disposto con l'art. 2 lett.d), C.C.I.I. nonostante la sussistenza del debito nei confronti della società ricorrente.
Quanto al regolamento delle spese di lite, non vi è luogo per provvedervi in ragione della mancata costituzione di parte resistente.
PQM
applicato l'art. 50 del C.C.I.I.,
- RIGETTA il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposto da (P.IVA. , in persona del suo legale rappresentante Parte_3 P.IVA_2
p.t. nei confronti della Ditta individuale Parte_2
(P.IVA , in persona dell'omonimo titolare sig.
[...] P.IVA_3 Parte_1
con sede legale in Bisceglie, alla via Papagni n. 57
[...]
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7 aprile
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento n. 107-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di uale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
(P.IVA ), con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
Bisceglie, alla via Papagni n. 57
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 4.06.2024, la Società ricorrente ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale ”, Parte_2
esponendo di essere creditrice della complessiva somma di € 19.212,30 derivante dal mancato pagamento di talune fatture relative all'erogazione di gas.
La ditta debitrice non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 4.4.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della Società resistente posto che non vi è contestazione in ordine all'inadempimento delle fatture indicate nel ricorso introduttivo, dunque, seppur non munito di titolo esecutivo, la creditrice istante appare pagina 1 di 3 CP_ legittimata avendo fornito prova della sussistenza del credito vantato nei confronti della resistente.
In relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, non risultano debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00.
Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n. 5377). Dalle indagini svolte dalla Guardia di
Finanza il debito nei confronti dell' è pari ad € 848,53, il Controparte_2
quale, aggiunto a quello indicato dall'istante nel ricorso introduttivo di € 19.212,30, non supera la soglia di cui sopra.
Anche in relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad €
300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale
(crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad €
500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (
l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
pagina 2 di 3 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dalle informative della gdf emerge che per l'anno 2020 il volume d'affari è di euro 156.135, per l'anno 2021 il volume d'affari è di euro 197.255 e per l'anno 2022 il volume d'affari è di euro 225.251.
In relazione alla situazione debitoria la ditta individuale risulta avere con l'
[...]
un debito di soli € 848,53. Controparte_2
In definitiva, deve ritenersi che la ditta individuale non superi i presupposti Parte_2 di cui all'art. 121 in combinato disposto con l'art. 2 lett.d), C.C.I.I. nonostante la sussistenza del debito nei confronti della società ricorrente.
Quanto al regolamento delle spese di lite, non vi è luogo per provvedervi in ragione della mancata costituzione di parte resistente.
PQM
applicato l'art. 50 del C.C.I.I.,
- RIGETTA il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposto da (P.IVA. , in persona del suo legale rappresentante Parte_3 P.IVA_2
p.t. nei confronti della Ditta individuale Parte_2
(P.IVA , in persona dell'omonimo titolare sig.
[...] P.IVA_3 Parte_1
con sede legale in Bisceglie, alla via Papagni n. 57
[...]
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7 aprile
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Dott.ssa Francesca Pastore
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