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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7511/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7511/2022, assunta in decisione all'udienza del
19/11/2024, promossa da:
(Cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELA MAZZA ATTORE contro
(Cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RENATA COLOPI
CONVENUTA
(Cod, fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. PIER CP_2 C.F._3
LUIGI SCARPATO
CONVENUTA
(Cod. fisc. ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per parte convenuta : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_1 telematicamente
Per parte convenuta : come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_3 depositato telematicamente
pagina 1 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e coeredi unitamente all'attore del IG. CP_1 Controparte_3 CP_2
, giusto testamento olografo del 21.05.2008, modificato ed integrato in data Persona_1
3.05.2013, pubblicato con atto per Notaio i Bergamo in data 20.06.2020, al fine di ottenere, Per_2 previa rescissione della divisione ereditaria, la restituzione della somma incassata dalla convenuta per € 3.485,80, nonché la somma di € 500,00 a titolo di rimborso della quota parte delle CP_1 spese funerarie sostenute dallo stesso attore a causa della mancata attivazione da parte della convenuta di una assicurazione gestita da , oltre interessi e spese Controparte_1 CP_4 legali.
Si sono costituite in giudizio – la quale ha contestato integralmente il contenuto Controparte_1 della comparsa di costituzione avversaria, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto – e
– la quale ha invece aderito alla domanda attorea dando atto di aver già CP_2 provveduto a regolare ogni rapporto con l'attore, mediante versamento della somma di € 1.455,34, pari alla differenza tra la quota del 3,25% percepita dalla IGnora in più rispetto al 20% CP_2 indicato dal testatore ed il 3,25% delle spese rimborsate dalla stessa alle altre convenute ed al loro procuratore in più rispetto al 20% (docc. 2 e 3) – mentre la IG.ra è Controparte_3 rimasta contumace.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice ha effettuato invano il tentavo di conciliazione, concedendo quindi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Le parti hanno depositato ritualmente le memorie istruttorie e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Sennonché il giudizio è stato interrotto per sospensione del procuratore della convenuta e poi riassunta dalla nuova procuratrice. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 19/11/2024 il Giudice ha formulato una nuova proposta conciliativa, che non è stata tuttavia accettata dalla convenuta . Controparte_1
All'udienza cartolare del 6/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Ritenuto in fatto
Secondo quanto dedotto nell'atto di citazione (e non contestato da parte convenuta) risulta che le parti sono eredi testamentari del IG. – nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
AN GI IA (BG) in data 25.03.2020 – giusto testamento olografo pubblicato in data
23.06.2020, avanti al Notaio di Bergamo con il quale il de cuius nell'originaria Persona_3
pagina 2 di 16 stesura dell'atto, datata 21 maggio 2008, disponeva - prima facciata, foglio n.
1 - l'istituzione di erede “di tutto quanto sarò proprietario alla mia morte” in capo ai seguenti soggetti:
“ – , residente in [...], per il 50 % (cinquantapercento) ed Controparte_1 in più erediterà anche la mia automobile”
“– (mia cognata) residente a S.Ta MARIA DELLA VERSA (PAVIA), Controparte_5 in Via GARIBALDI, 5 per il 25 % (venticinquepercento)
– in residente in [...] per il CP_2 Per_4
20 % (ventipercento)
– residente in [...], per il 5 % (cinque Controparte_3 percento)”
Il de cuius ivi precisava – prima e seconda facciata, fogli n.1 e 2 - che la sua proprietà, a tale data, era “costituita: dai due appartamentini siti in Bergamo, via Luigi TESTA, 3, dall'arredamento, dal mio spoglio personale, dall'ammontare del c/corrente presso la Banca Popolare di Bergamo
( agenzia di LORETO (P.zza Risorgimento – Bg.) e da eventuali ratei di pensioni – di Pt_2 vecchiaia e di guerra – e dal “Contributo che verrà versato per causa morte dell'assicurato (lo scrivente) dallo INPDAP – Istituto Nazionale Previdenza – che gestisce “L'ASSICURAZIONE
SOCIALE VITA” liquidando una somma di circa 2.000=Euro quale rimborso parziale delle spese funerarie da erogarsi a chi ha sostenuto, anticipandole, le spese funerarie per lo scrivente”, soggiungendo ancora che “L'incarico di anticipare le spese funerarie è affidato alla famiglia
, in . CP_1 CP_1 Persona_5 CP_1 Persona_6
Con postilla inserita successivamente, in data 3.05.2013, in calce alla scheda - quarta facciata, foglio n.
4 - il testatore modificava parzialmente l'originaria stesura così disponendo: “In deroga
a quanto indicato a pag.3 relativamente alle modalità per la riscossione dell'eredità DECIDO che a causa del decesso della IG.ra , erede con quota del 25%, detta Controparte_5 quota venga trasferita, divisa in parti uguali (12,50%) ai e CP_6 Controparte_7
residenti”. Controparte_8
In data 24.01.2017 – quindi antecedentemente all'apertura della successione di Persona_1
– è deceduto in ANta Maria della Versa “l'istituito/sostituto” . Controparte_8
Dopo il decesso del de cuius, avvenuto in data 25.03.2020, all'attore è stato accreditato da parte Parte della banca (già un bonifico di €. 6.880,52 in data 28.05.2021 Controparte_9 recante, quale causale, “quota parte successione ” (doc.n.5). Persona_1
pagina 3 di 16 Dai chiarimenti assunti presso la Filiale della banca, ha appreso che l'importo Parte_1 versatogli era pari quota del 13,85% del saldo di estinzione di due conti correnti del de cuius, attivi presso tale banca e costituenti gli unici cespiti presenti nel compendio ereditario.
In data 16.06.2021 l'attore ha quindi inviato, tramite proprio legale, alle coeredi Controparte_1
e – allora assistite dall' Avv. Luca Barcellini – una comunicazione con Controparte_3 la quale contestava il mancato rispetto delle norme in materia di accrescimento ex art. 674 comma
2 c.c. e quindi l'iniquità della divisione dei conti correnti caduti in comunione ereditaria, chiedendo chiarimenti, documentazione circa la consistenza del compendio ereditario e le modalità di esecuzione dei riparti, nonché, ove noti, i riferimenti dell'altra coerede CP_2
(doc.n.6).
Le coeredi e hanno trasmesso all'attore, oltre ai riferimenti del legale della IG.ra CP_1 CP_3
la sola copia della denuncia di successione presentata nel febbraio 2021, CP_2 chiedendo inoltre il rimborso della quota parte del nelle spese relative all'eredità che Pt_1 dichiaravano di aver anticipato (doc.n.7).
Con raccomandata del 13.09.2021 il legale di parte attrice ha quindi contestato a tutte le coeredi l'erroneità e l'illegittimità delle operazioni di divisione ereditaria eseguite, sostenendo l'applicabilità nella fattispecie della previsione dell'art. 674, comma 2, c.c. – e quindi l'accrescimento a favore del solo coerede della quota-parte del sostituto RE Parte_1 per la quota complessiva del 25%, come del resto è stato indicato nella Controparte_8 dichiarazione di successione presentata dalle medesime coeredi nel febbraio 2021, tanto è che l'odierno attore è stato assoggettato ad imposizione fiscale per l'intera quota e non per il 13,85%.
Malgrado la richiesta rivolta a ciascuna coerede di reintegrare la quota dell'attore, soltanto la convenuta ha provveduto al ricalcolo e storno a suo favore della quota spese dalla CP_2 stessa sostenuta, mentre le IG.re e non hanno dato Controparte_1 Controparte_3 seguito alla richiesta.
Sulla base della documentazione e chiarimenti delle spese successorie trasmessegli nell'ottobre
2021, il IG. ha provveduto – in data 20.10.2021 - a versare la quota parte a suo carico - Pt_1 calcolata sulla percentuale del 25%.
Quanto poi al Contributo INPDAD di circa €.2.000,00 indicato in testamento e destinato ad essere liquidato dalla Gestione Assicurazione Sociale Vita dell'Istituto quale rimborso parziale delle spese funerarie a favore dell'anticipatario delle medesime – soggetto individuato, secondo le disposizioni testamentarie nell'erede – l'attore ha contestato la mancata Controparte_1
pagina 4 di 16 attivazione della convenuta rispetto alla richiesta di erogazione da parte del suddetto ente, così chiedendo in questa sede la restituzione della somma di € 500,00, pari al 25% di € 2.000,00, quota parte versata dal IG. a titolo di partecipazione alle spese funerarie e di successione. Pt_1
A fronte del diniego opposto dalle coeredi alla richieste di reintegrazione avanzate CP_1 CP_3 dall'attore, , in ottemperanza alla previsione del'art.5 D.L.vo 28/2010 ss.mm.ii. Parte_1 ha assolto alla condizione di procedibilità ivi prevista promuovendo procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, conclusosi tuttavia con esito negativo, come da verbale del 26.04.2022.
Considerato in diritto
1. Applicabilità dell'istituto dell'accrescimento a favore della sola quota dell'attore ex art.674, comma 2, c.c.
Come noto, l'accrescimento è quel fenomeno giuridico, configurabile tanto con riguardo alla quota ereditaria, quanto al legato, che produce l'effetto di “riespandere” la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di qualcuno di essi.
Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità “l'istituto dell'accrescimento può aversi soltanto nel caso di chiamata congiuntiva “quando più eredi sono istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parte o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa e non voglia accettare”.
Dunque, i presupposti per l'accrescimento sono:
istituzione in uno stesso testamento (coniunctio verbis);
istituzione in parti uguali (coniunctio re)
mancato acquisto da parte di un coerede, che non possa o non voglia accettare sia per cause naturali (morte) sia per cause giuridiche.
l'assenza di una diversa volontà del testatore (ex 674) che può anche risultare implicitamente;
il mancato operare della rappresentazione, della sostituzione e della trasmissione, che quindi prevalgono sull'accrescimento.
Quanto in particolare al requisito della coniunctio re, occorre che vi sia vocazione o chiamata congiuntiva di più eredi “in parti uguali oppure senza determinazioni di parti” e può verificarsi in tre casi:
a) quando il testatore non ha determinato le quote,
pagina 5 di 16 b) nell'ipotesi in cui gli eredi sono stati istituiti in quote uguali, ma non determinate c) e, infine, quando il de cuius ha nominato gli eredi in parti uguali determinando espressamente le quote.
Quanto agli effetti, l'accrescimento comporta:
- l'acquisto ipso iure per cui non è necessaria una ulteriore accettazione;
- la retroattività dell'acquisto alla apertura successione (essendo l'espansione dell'originario diritto);
- l'irrinunciabilità (dal momento che sarebbe una inammissibile rinuncia parziale)
- il passaggio degli oneri (salvo che abbiano carattere personale).
Orbene, nel caso di specie, malgrado le contestazioni di parte convenuta non vi è dubbio CP_1 che sia configurabile la c.d coniunctio re rispetto alla posizione dell'attore e del di lui fratello RE , essendo questi soggetti chiamati per quote in parti uguali. Controparte_8
A tale riguardo, deve invero osservarsi che, secondo autorevole dottrina, “due soggetti s(o)no chiamati in parti uguali quando il testatore abbia riservato a ciascuno di essi porzioni di eredità, che raffrontati l'una rispetto all'altra e ciascuna in relazione all'intero, esprimano grandezze quantitative, caratterizzate dalla proprietà transitiva, simmetrica e riflessiva;
quando, cioè, a ciascuno dei chiamati, indipendentemente dalla tecnica logico linguistica adoperata dal testatore per istituirli eredi, ossia indipendentemente dal fatto che li abbia istituti in quota o che abbia loro assegnato un bene o un complesso di beni determinati, siano riservate parti dell'eredità capaci di esprimere, tradotte in termini matematici, una medesima grandezza. Sicché saranno uguali le parti di eredità, quando esse, indipendentemente dalla loro astratta o concreta composizione, abbiano un medesimo valore” (V. Barba, Revoca della rinunzia all'eredità e diritto di accrescimento, in Fam. Pers. 2011). Pt_3
Ora, posto che il testamento in oggetto, come modificato dallo stesso de cuius a seguito della morte della IG.ra , erede con quota del 25%, dispone che “detta quota venga Controparte_5 trasferita, divisa in parti uguali (12,50%) ai e CP_6 Controparte_7 P_
” e che pertanto le quote astratte determinate dal testatore fossero le seguenti:
[...]
- , per il 50 % Controparte_1
- per il 20 % CP_2
- per il 5% Controparte_3
pagina 6 di 16 - per il 12,5% (pari alla metà della quota del 25% già spettante a Parte_1
) CP_5
- per il 12,5% (pari alla metà della quota del 25% già spettante a Controparte_8
) CP_5
Emerge quindi evidente l'identità tra le due quote spettanti ai fratelli (peraltro così Pt_1 determinate dal de cuius proprio per “sostituire” l'unitaria quota del 25% originariamente spettante alla madre degli stessi, IG.ra , sicché deve ritenersi “riespansa” in capo al solo CP_5 attore , la quota del 12,5% del fratello RE (stante Parte_1 Controparte_8
l'inoperatività della rappresentazione, della sostituzione e della trasmissione, essendo l'attore l'unico erede del fratello), dovendosi invece escludere che detta quota potesse essere suddivisa fra tutti i chiamati alla successione in proporzione alle rispettive quote, aventi valori differenti.
Non da ultimo, non può ritenersi irrilevante – come intende invece sostenere la difesa di parte convenuta – la circostanza per cui i coeredi, in data 24/02/2021, abbiano presentato la CP_1 dichiarazione di successione, dando atto che l'attore fosse – correttamente – titolare di una quota pari al 25% dell'eredità relitta dal IG. , per la quale ha pagato le relative imposte. Persona_1
Può dunque trovare accoglimento la domanda di parte attrice quanto all'accertamento circa l'operatività dell'istituto dell'accrescimento con riguardo alla quota del fratello RE P_
, sussistendo nella specie tutti i presupposti sopra richiamati per l'operatività della norma
[...] ex art. 674 c. c.
Da quanto sopra esposto, discende che l'attore deve ritenersi erede del de cuius Persona_1 per la quota astratta del 25%.
2. Operatività della rescissione della divisione per lesione
Ebbene, tenuto conto del valore delle quote astratte come sopra determinate, occorre verificare la consistenza del compendio ereditario e l'eventuale lesione lamentata dall'attore a sostegno della domanda di rescissione ex art. 763 c.c.
A tal fine si rende anzitutto opportuno ricostruire l'asse ereditario relitto e quindi le poste attive e passive.
Risulta incontestato che, al momento dell'apertura della successione, i beni immobili indicati in testamento fossero stati ceduti dal medesimo de cuius a terzi rispettivamente in data 20.02.2014 e
10.07.2018 e che pertanto il compendio ereditario fosse composto unicamente dalle giacenze di cui ai conti correnti intestati a n. 42554618 (€ 45.141,71) e n. 42552982 (€ Persona_1
Parte 4.607,31) e accesi presso la banca (già così come documentato Controparte_9
pagina 7 di 16 nella corrispondenza intercorsa tra l'istituto bancario (in persona del dott. e i legali Parte_4 delle convenute (Avv.ti Barcellini e Scarpato) prodotta sub doc. 9 conv.
E' altrettanto incontestato che, alla data di suddivisione delle giacenze tra coeredi, sui conti correnti vi erano giacenze per un complessivo importo di € 49.678,80.
Pertanto, suddividendo la somma sopra indicata per le quote astratte, come ricalcolate previa applicazione dell'art. 674 comma 2 c.c. nei soli riguardi dell'attore, ne discende che ai quattro coeredi sarebbero spettate le seguenti somme:
- (50%) € 24.848,30 Controparte_1
- (20%) € 9.939,32 CP_2
- (5%) € 2.484,83 Controparte_3
- (25%) € 12.424,15 Parte_1
Le suddette parti, in forza della divisione delle giacenze sui predetti conti effettuata nel maggio
2021 hanno invece percepito i seguenti importi:
- € 28.334,10 Controparte_1
- € 11.536,28 CP_2
- € 2.927,90 Controparte_3
- € 6.880,52 corrispondente secondo quanto riferitogli dalla banca al Parte_1
13,85% del quantum totale distribuito.
Risulta dunque che all'attore sarebbe spettato un importo pari a € 5.539,18 in più rispetto a quanto ricevuto in data 28/05/2021, potendosi così configurare una lesione del valore quota ad egli spettante (€ 12.424,15/4 = € 3.106,03), motivo per cui egli ha azionato l'azione di rescissione della divisione e in subordine l'azione ex art. 2041 c.c.
Si osserva in via preliminare che l'azione di rescissione dell'atto di divisione per lesione presuppone che all'attore sia stata attribuita una quota inferiore a quella astratta spettante nella comunione ereditaria, a condizione che provi di essere stato leso oltre il quarto. L'esito vittorioso dell'azione comporta quindi il ripristino dello status quo ante e quindi la necessità di addivenire ad una nuova divisione, onde sussiste il litisconsorzio necessario per tutti i chiamati all'eredità del de cuius al pari di un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.
Fatta questa premessa, deve essere rilevato che la convenuta ha eccepito anzitutto Controparte_1
l'improponibilità della rescissione per lesione ritenendo che la divisione effettuata tra le parti avesse natura transattiva e, quindi, come tale, non impugnabile ex art. 764 c.c. In particolare, parte pagina 8 di 16 convenuta ha illustrato che la divisione effettuata avesse come scopo prevalente Controparte_1 una “causa transattiva” anziché divisoria, stante la volontà dei coeredi del de cuius di “sciogliere la comunione, non già quella di dividere proporzionalmente il patrimonio di cui erano comproprietari”.
In ogni caso, la stessa convenuta ha eccepito che, anche volendo ritenere ammissibile l'azione di rescissione della divisione, non potrebbe procedersi alla stessa in ragione dell'offerta “bancho iudicis”, effettuata a più riprese anche nei propri scritti difensivi, di “un supplemento per ricondurre il contratto di divisione ad equità”. Più precisamente, secondo quanto prospettato dalla convenuta , tenuto conto che al fine di ricondurre il contratto ad equità, avendo il Controparte_1
IGnor ricevuto Euro 6.880,52, sarebbe sufficiente il versamento della somma di € Pt_1
2.437,60, da cui deve detrarsi quanto già ricevuto dalla coerede pari ad € CP_2
1.455,34, al fine di ricondurre il contratto ad equità, sarebbe sufficiente la somma di € 982,26, offerta e pure migliorata nel corso della causa, ma tuttavia non accolta dal IG. . Parte_1
Ciò premesso, occorre anzitutto operare la corretta qualificazione giuridica rispetto all'avvenuta divisione delle somme giacenti sul conto corrente del de cuius, verificando – così come eccepito da parte convenuta – se si tratti di transazione divisoria ovvero di una divisione transattiva (quindi soggetta a rescissione per lesione ex art. 764 comma 2 c.c.).
La difficoltà di delineare netti confini tra divisione transattiva e transazione divisoria, ai fini della esercitabilità o meno dell'azione di rescissione, nasce dalla lettera dell'art. 764, primo comma,
c.c. allorquando viene creata la categoria degli atti diversi dalla divisione, che abbiano per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari, giustificata da un lato dall'eIGenza di assicurare omogenea disciplina a tutti gli atti mediante i quali si realizzi lo scopo della divisione;
e dall'altro, volendosi garantire la specialità dell'atto transattivo con il quale «si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo cominciata alcuna lite» rispetto al quale non è ammessa rescissione (art. 764, secondo comma c.c.).
L'inquadramento della norma all'interno del capo V, titolo IV, libro II del codice civile, dedicato, com'è noto, all'annullamento ed alla rescissione della divisione (di comunione ereditaria) e quindi tra quelle predisposte a governare la patologia dell'atto divisorio di comunione ereditaria (artt. 761
- 768 c.c.), depone a favore della tesi della generale applicabilità dell'azione di rescissione alle ipotesi di atti che comunque si pongano come fine quello di sciogliere la comunione di beni ereditari. Gli stessi si differenziano dal contratto transattivo, tale definibile il negozio giuridico pagina 9 di 16 con il quale si ponga fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
La transazione è invece uno dei contratti espressamente sottratti alla azione di rescissione come risulta dalla lettera dell'art. 1970 c.c.: tale esclusione si giustifica proprio in ragione della specialità del contratto transattivo, laddove le parti, nel porre fine alla lite (o nel volere prevenire una potenziale lite), possono fare reciproche concessioni operando valutazioni che vadano anche al di là del rapporto che ha formato oggetto della pretesa o della contestazione.
Diversamente la divisione è rescindibile più facilmente rispetto a qualsiasi altro contratto, essendo sufficiente una sperequazione di un quarto e ciò trova la sua giustificazione nel particolare regime di favore per la materia delle successioni, essendo garantito un trattamento tra i condividenti il più equo possibile, tant'è che la rescissione della divisione non eIGe la ricorrenza dello stato di pericolo o bisogno, né l'approfittamento dell'una parte a danno dell'altra.
Resta esclusa dalla possibilità di esercitare la rescissione, come da secondo comma dell'art. 764
c.c., la transazione che sia stata conclusa per porre fine alle questioni insorte a causa della divisione, anche nell'ipotesi in cui le predette questioni non siano ancora sfociate in lite.
L'interpretazione del dato letterale, pertanto, depone a favore della tesi che esclude dal rimedio della rescissione le transazioni concluse, su questioni sorte, dopo il perfezionamento della divisione e quindi a comunione ormai sciolta.
Pertanto il discrimen tra i due istituti va cercato nello scopo pratico che le parti si propongono di conseguire:
- la c.d. divisione transattiva ha natura di negozio divisorio in quanto non ha la funzione di comporre una lite, ma di “superare amichevolmente” questioni afferenti alle operazioni divisionali;
- la transazione divisoria, diversamente, è una vera e propria transazione: il negozio, sia esso concluso durante o successivamente alla divisione, ha la funzione di comporre (o di prevenire) una lite sorta sull'esistenza o sull'entità del diritto di chi pretende di partecipare al riparto, determinando altresì l'effetto della cessazione della comunione.
Fatta questa premessa in diritto, nel caso di specie, deve essere osservato che non esiste un atto scritto che disciplini lo scioglimento della comunione ereditaria atteso che è stata di fatto data esecuzione ad una disposizione – presuntivamente dettata dai legali intervenute nelle trattative con la banca (Avv. Scarpato e Avv. Barcellini) – circa la distribuzione delle somme giacenti sui pagina 10 di 16 conti correnti del de cuius, in assenza tuttavia di un preventivo accordo ovvero di una preesistente lite tra i coeredi.
A ben vedere risulta documentalmente che, in data 16/04/2021, il dott. della banca Parte_4
Parte di Bergamo, (già comunicava ai legali Avv.ti Barcellini e Scarpato di essere CP_9 CP_9 in attesa delle firme e dei documenti in originale dei coeredi per poi poter procedere all'estinzione dei conti correnti intestati al de cuius e alla suddivisione delle cifre rimanenti – al netto di eventuali spese di bonifico – da effettuarsi “secondo le vs. disposizioni (da intendersi rivolto ai due legali destinatari della email)”, precisando a tale riguardo che l'istituto bancario non intendeva “entrare nel merito delle percentuali testamentarie” (p. 3 del doc. 9 fasc. conv. . CP_1
Non emerge poi, sia dalle deduzioni difensive, sia dalle produzioni documentali, che fossero intercorse tra le parti, prima della distribuzione delle somme avvenuta in data 28/05/2021 con bonifico della banca, trattative – né tanto meno liti, tenuto peraltro conto che, secondo la stessa prospettazione di controparte di cui si dirà infra, il IG. sarebbe stato inizialmente Parte_1
“assistito” dallo stesso legale delle IG.re – per la determinazione delle percentuali CP_1 CP_3 spettanti a ciascun coerede in forza delle disposizioni testamentarie de quibus, atteso che la controversia tra le odierne parti è sorta dopo la divisione delle somme giacenti sui conti intestati al IG. , quindi a comunione già sciolta. Persona_1
Deve peraltro osservarsi che le parti avevano già prospettato le percentuali di ciascuna quota nella dichiarazione di successione, laddove l'attore era stato riconosciuto titolare di una quota astratta pari al 25%.
In un simile contesto, si ritiene che tra le parti sia intervenuta una divisione c.d. amichevole, avente una causa distributiva o comunque divisoria ma non transattiva, stante l'assenza non solo di precedenti controversie tra i coeredi ma pure di trattative o accordi se non diretti ad estinguere i c/c del de cuius suddividendo proporzionalmente le somme ivi giacenti.
Da ciò consegue pertanto che la divisione dell'eredità relitta dal de cuius sia rescindibile ai sensi dell'art. 763 c.c.
Non appare peraltro decisivo l'argomento della difesa di parte convenuta secondo cui, nel caso di specie, la rescissione non potrebbe comunque avvenire per il fatto che la convenuta ha offerto nei propri scritti difensivi il supplemento per ricondurre la divisione ad equità.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. II, 19/10/1998, n.10333) “Il coerede, onde evitare la rescissione per lesione della divisione, non può limitarsi a ricondurre ad
pagina 11 di 16 equità la diseguaglianza tra le porzioni, ma deve dare una porzione, in denaro o in natura, idonea
a reintegrare il valore della quota”.
Più precisamente, la Corte ha chiarito che “Nella divisione, invece, l'azione di rescissione può essere paralizzata dal coerede contro il quale sia stata promossa, solo mediante la dazione della porzione, in denaro o in natura, idonea alla reintegrazione della quota lesa.
Pertanto il rimedio previsto in materia divisionale si distingue nettamente da quello applicabile ai contratti, in quanto, a differenza di quest'ultimo, avente la finalità di rendere la lesione tollerabile, esso è diretto a ricostituire la completa uguaglianza tra il valore delle quote e quello delle porzioni” (Cass. sopra cit. nella specie la Corte d'appello si è uniformata a questa interpretazione normativa. Infatti, avendo ritenuto, con giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità perché adeguatamente e logicamente motivato, che l'offerta del convenuto costituiva, una richiesta di reductio ad aequitatem, e che, perciò, era inidonea a eliminare lo squilibrio divisorio secondo quel che prescrive la norma dell'art. 767 del codice civile, ha confermato la decisione di accoglimento della domanda di rescissione deliberata dal Tribunale di Saluzzo).
In forza di quanto sopra esposto deve quindi essere accolta la domanda di rescissione della divisione effettuata tra i coeredi, procedendo quindi alla ridistribuzione del relictum pari a complessivi € 49.696,60 (doc. n.17 cit.) secondo le quote attribuite agli eredi come segue:
-erede (50%) €. 24.848,30 Controparte_1
-erede (20%) €. 9.939,32 CP_2
-erede (5%) €. 2.484,83 Controparte_3
-erede (25%) €. 12.424,15 Parte_1
Ora, posto che le parti hanno già provveduto alla divisione amichevole delle somme relitte dal de cuius, incassate da ciascuna parte, ne deriva che – stante l'avvenuta regolamentazione stragiudiziale dei rapporti tra attore e parte convenuta – risultano corrisposti in CP_2 eccedenza alle coeredi e i seguenti importi: CP_1 CP_3
- € 3.485,80 (€. 28.334,10 - €. 24.848,30) Controparte_1
- €. 443,07 (€. 2.927,90 - €. 2.484,83) Controparte_3
Detti importi devono quindi rientrare nella massa ereditaria e quindi essere corrisposti dalle predette coeredi e all'attore a reintegrazione della quota Controparte_1 Controparte_3 di spettanza del medesimo pari al 25%.
3. La richiesta di rimborso CP_10
pagina 12 di 16 Nel testamento olografo, il de cuius ha ricompreso nel patrimonio ereditario anche un “Contributo che verrà versato per causa morte dell'assicurato (lo scrivente) dallo INPDAP – Istituto
Nazionale Previdenza L'ASSICURAZIONE SOCIALE VITA” liquidando una Controparte_11 somma di circa 2.000=Euro quale rimborso parziale delle spese funerarie da erogarsi a chi ha sostenuto, anticipandole, le spese funerarie per lo scrivente”.
Dagli atti risulta che parte convenuta, a mezzo del suo legale Avv. Barcellini, nell'ottobre 2020 ha CP_1 interrogato l' (v. doc. 3 pec) al fine di verificare l'effettiva possibilità di ottenere l'erogazione del contributo de quo, ottenendo un riscontro dall'istituto circa la modalità di proposizione dell'istanza a mezzo portale del Polo Regionale “Prestazioni di fine rapporto, di fine servizio e previdenza complementare dipendenti PP.AA.”. La stessa difesa ha quindi dedotto di non aver CP_1 inoltrato detta istanza e quindi di non aver percepito alcun rimborso da parte di .
Parte attrice ha pertanto chiesto la restituzione dalla coerede dell'importo di €.500,00 pari CP_1 al 25% del contributo di € 2.000,00 previsto dal testatore contestando alla convenuta che la pronta escussione della polizza avrebbe ridotto l'esborso per le spese funerarie.
CP_ In via istruttoria lo stesso attore ha chiesto ex artt.210-213 cpc l'esibizione da parte dell' - attuale gestore delle posizioni assicurative già Inpdap - della polizza stipulata dal de cuius citata nel testamento, reiterando l'istanza – già respinta nel corso del giudizio – anche nelle conclusioni.
A tale riguardo, deve essere considerato che l'ordine di esibizione è diretto ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire (Cass. L, 24 gennaio 2014, n. 1484). Nel caso di specie, si rileva tuttavia che l'attore, avendo pieno diritto ad ottenere la documentazione afferente i rapporti bancari, assicurativi e finanziari del de cuius in quanto eredo testamentario, non ha dimostrato l'impossibilità di ottenere aliunde le dette informazioni.
Per tale ragione si ritiene che lo stesso attore non possa dolersi dell'inerzia di parte attrice, potendo CP_1 egli avanzare la necessaria istanza presso e ottenere il rimborso eventualmente spettante al de cuius.
Non è dunque provata l'effettiva esistenza della polizza de qua né l'ammontare effettivo del rimborso menzionato dal de cuius nel testamento, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di parte attrice.
4. Sulla domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale, avente ad oggetto il rimborso delle spese legali sostenute da a favore del IG. Controparte_1 Parte_1
pagina 13 di 16 Parte convenuta , costituendosi in giudizio, ha chiesto in via riconvenzionale la Controparte_1 condanna dell'attore a rifondere la somma pari a € Euro 1.649,44, “oltre interessi legali dal dovuto alla messa in moira, e moratori dalla messa in mora al saldo effettivo”, a titolo dei compensi asseritamente versati all'Avv. Luca Barcellini, “il quale si era occupato della successione, permettendo quindi al IGnor , insieme agli altri eredi, di percepire quanto effettivamente Pt_1 pagato” e quindi da considerarsi quale “debito ereditario”, in quanto “certamente imputabile all'eredità, in quanto il mandato, conferito anche da parte del IGnor , era funzionale a Pt_1 permettere la divisione ereditaria, e quindi è evidente la sua natura di debito ereditario, che deve essere ripartito tra gli eredi”.
A sostegno di tale domanda, parte convenuta ha prodotto una nota pro forma datata 6/07/2021 emessa dall'Avv. Barcellini nei riguardi dell'attore per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata.
Parte attrice ha invece chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata. In particolare la difesa del IG. ha rilevato come non vi sarebbe stata alcuna attività a suo Pt_1 favore effettuata dall'Avv. Barcellini né al momento dell'apertura della successione (incombenti spettanti al notaio), né al momento delle interlocuzioni con la banca, essendo dimostrato documentalmente – dalla stessa difesa di parte convenuta – come l'attore si sia Controparte_1 limitato ad inviare i propri documenti di identità alla segreteria dello studio legale per il successivo inoltro alla banca e che proprio quest'ultima abbia poi dato atto delle autonome interlocuzioni effettuate dal IG. con l'istituto bancario. A tale specifico riguardo, si consideri invero che Pt_1 nella corrispondenza intercorsa tra la banca e l'Avv. Barcellini (v. doc. 9 fasc. conv. Zucchi email
12.05.2021) si legge che il dott. ha chiesto informazioni sulla raccolta dei modelli per Pt_4
l'estinzione dei conti correnti del de cuius, dando atto di essere stato “contattato dall'erede
”, il quale avrebbe negato l'esistenza di una procura in favore dell'Avv. Barcellini e si Pt_1 sarebbe impegnato a firmare e ad inviare personalmente alla banca i documenti necessari senza beneficiare dell'assistenza del predetto legale.
Difetta quindi la prova – né sono state validamente articolate istanze istruttorie idonee a dimostrare gli assunti di parte convenuta, comunque non reiterate in sede di pc – dell'esistenza delle prestazioni effettuate dall'Avv. Barcellini in favore del IG. e, in ogni caso, Pt_1 dell'effettivo pagamento della nota proforma in atti da parte della in luogo dell'attore. CP_1
Da ciò consegue pertanto il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
pagina 14 di 16 Ogni altra questione ed eccezione, anche di merito, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia.
5. Le spese di lite
Nel rapporto processuale tra l'attore e la IG.ra , tenuto conto del tenore della Controparte_1 decisione che vede la soccombenza prevalente della predetta convenuta (vista la soccombenza reciproca di attore e convenuta quanto alle residue domande relative al rimborso INPDAP da un lato e dei compensi dell'Avv. Barcellini, dall'altro) sussistono ragioni per compensare in misura di 1/3 le spese di lite e condannare la convenuta a rifondere all'attore i residui Controparte_1
2/3 pari a € 1.937,00, oltre oneri di legge, liquidati sulla base del DM 55/2014 s.m.i. secondo i parametri minimi, vista la bassa complessità della controversia e per tutte le fasi di giudizio
(eccetto istruttoria in quanto non effettuata), tenuto conto del valore della causa (valore sino ad
€.52.000,00).
Stante invece l'adesione della convenuta alle domande attoree le spese di lite CP_2 debbono essere interamente compensate nel rapporto processuale tra costoro.
Parimenti, le spese di lite tra attrice e parte convenuta possono essere compensate, vista CP_2
l'adesione di quest'ultima alla domanda attorea e tenuto conto della sua veste di litisconsorte necessaria in ragione degli effetti dell'accoglimento della domanda ex art. 763 c.c.
Non da ultimo, si ritiene di dichiarare irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra attore e la convenuta , tenuto conto della marginale posizione di quest'ultima, Controparte_3 rimasta contumace, e quindi dell'assenza di difese/opposizioni alla domanda attorea.
Deve essere infine rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice nei riguardi della convenuta in ragione della - parziale - soccombenza reciproca tra le parti (Cass. Controparte_1 ord. n. 4212/2022).
p.q.m.
1. ACCERTA E DICHIARA che è erede testamentario del de cuius Parte_1 R_
, nato a [...] il [...] e deceduto in AN GI IA (BG) in data
[...]
25.03.2020 – giusto testamento olografo del 21.05.2008, modificato ed integrato in data
3.05.2013, pubblicato con atto per Notaio di Bergamo in data 20.06.2020 – per la Per_2 quota del 25% ritenuta l'operatività dell'accrescimento ex art. 674, comma 2, c.c. a favore della sola quota dell'attore (già pari al 12,5%) stante la premorienza dell'altro erede testamentario istituito IG. (in misura del 12,5%); Controparte_8
pagina 15 di 16 2. DICHIARA la rescissione per lesione dell'atto di divisione del relictum (giacenze di cui ai conti correnti intestati a n. 42554618 e n. 42552982 e accesi presso la Persona_1 banca , per un complessivo importo di € 49.678,80), Controparte_9 attribuendo ai quattro coeredi le seguenti somme:
(50%) € 24.848,30 Controparte_1
(20%) € 9.939,32 CP_2
(5%) € 2.484,83 Controparte_3
(25%) € 12.424,15 Parte_1
3. AN parte convenuta a versare all'attore la somma di € 3.485,80, Controparte_1 oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo saldo;
4. AN parte convenuta contumace a versare all'attore la Controparte_3 somma di € 443,07, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo saldo;
5. RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
6. COMPENSA in misura di 1/3 le spese di lite tra attore e la convenuta Controparte_1 condanna quest'ultima a rifondere al IG. i residui 2/3 pari a € 1.937,00, Parte_1 oltre oneri di legge;
7. COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra tutte le altre parti.
Così deciso in Bergamo, il 28/05/2025
Il Giudice
Raffaella Cimminiello
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7511/2022, assunta in decisione all'udienza del
19/11/2024, promossa da:
(Cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EMANUELA MAZZA ATTORE contro
(Cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RENATA COLOPI
CONVENUTA
(Cod, fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. PIER CP_2 C.F._3
LUIGI SCARPATO
CONVENUTA
(Cod. fisc. ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per parte convenuta : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_1 telematicamente
Per parte convenuta : come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_3 depositato telematicamente
pagina 1 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e coeredi unitamente all'attore del IG. CP_1 Controparte_3 CP_2
, giusto testamento olografo del 21.05.2008, modificato ed integrato in data Persona_1
3.05.2013, pubblicato con atto per Notaio i Bergamo in data 20.06.2020, al fine di ottenere, Per_2 previa rescissione della divisione ereditaria, la restituzione della somma incassata dalla convenuta per € 3.485,80, nonché la somma di € 500,00 a titolo di rimborso della quota parte delle CP_1 spese funerarie sostenute dallo stesso attore a causa della mancata attivazione da parte della convenuta di una assicurazione gestita da , oltre interessi e spese Controparte_1 CP_4 legali.
Si sono costituite in giudizio – la quale ha contestato integralmente il contenuto Controparte_1 della comparsa di costituzione avversaria, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto – e
– la quale ha invece aderito alla domanda attorea dando atto di aver già CP_2 provveduto a regolare ogni rapporto con l'attore, mediante versamento della somma di € 1.455,34, pari alla differenza tra la quota del 3,25% percepita dalla IGnora in più rispetto al 20% CP_2 indicato dal testatore ed il 3,25% delle spese rimborsate dalla stessa alle altre convenute ed al loro procuratore in più rispetto al 20% (docc. 2 e 3) – mentre la IG.ra è Controparte_3 rimasta contumace.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice ha effettuato invano il tentavo di conciliazione, concedendo quindi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Le parti hanno depositato ritualmente le memorie istruttorie e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Sennonché il giudizio è stato interrotto per sospensione del procuratore della convenuta e poi riassunta dalla nuova procuratrice. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 19/11/2024 il Giudice ha formulato una nuova proposta conciliativa, che non è stata tuttavia accettata dalla convenuta . Controparte_1
All'udienza cartolare del 6/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Ritenuto in fatto
Secondo quanto dedotto nell'atto di citazione (e non contestato da parte convenuta) risulta che le parti sono eredi testamentari del IG. – nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
AN GI IA (BG) in data 25.03.2020 – giusto testamento olografo pubblicato in data
23.06.2020, avanti al Notaio di Bergamo con il quale il de cuius nell'originaria Persona_3
pagina 2 di 16 stesura dell'atto, datata 21 maggio 2008, disponeva - prima facciata, foglio n.
1 - l'istituzione di erede “di tutto quanto sarò proprietario alla mia morte” in capo ai seguenti soggetti:
“ – , residente in [...], per il 50 % (cinquantapercento) ed Controparte_1 in più erediterà anche la mia automobile”
“– (mia cognata) residente a S.Ta MARIA DELLA VERSA (PAVIA), Controparte_5 in Via GARIBALDI, 5 per il 25 % (venticinquepercento)
– in residente in [...] per il CP_2 Per_4
20 % (ventipercento)
– residente in [...], per il 5 % (cinque Controparte_3 percento)”
Il de cuius ivi precisava – prima e seconda facciata, fogli n.1 e 2 - che la sua proprietà, a tale data, era “costituita: dai due appartamentini siti in Bergamo, via Luigi TESTA, 3, dall'arredamento, dal mio spoglio personale, dall'ammontare del c/corrente presso la Banca Popolare di Bergamo
( agenzia di LORETO (P.zza Risorgimento – Bg.) e da eventuali ratei di pensioni – di Pt_2 vecchiaia e di guerra – e dal “Contributo che verrà versato per causa morte dell'assicurato (lo scrivente) dallo INPDAP – Istituto Nazionale Previdenza – che gestisce “L'ASSICURAZIONE
SOCIALE VITA” liquidando una somma di circa 2.000=Euro quale rimborso parziale delle spese funerarie da erogarsi a chi ha sostenuto, anticipandole, le spese funerarie per lo scrivente”, soggiungendo ancora che “L'incarico di anticipare le spese funerarie è affidato alla famiglia
, in . CP_1 CP_1 Persona_5 CP_1 Persona_6
Con postilla inserita successivamente, in data 3.05.2013, in calce alla scheda - quarta facciata, foglio n.
4 - il testatore modificava parzialmente l'originaria stesura così disponendo: “In deroga
a quanto indicato a pag.3 relativamente alle modalità per la riscossione dell'eredità DECIDO che a causa del decesso della IG.ra , erede con quota del 25%, detta Controparte_5 quota venga trasferita, divisa in parti uguali (12,50%) ai e CP_6 Controparte_7
residenti”. Controparte_8
In data 24.01.2017 – quindi antecedentemente all'apertura della successione di Persona_1
– è deceduto in ANta Maria della Versa “l'istituito/sostituto” . Controparte_8
Dopo il decesso del de cuius, avvenuto in data 25.03.2020, all'attore è stato accreditato da parte Parte della banca (già un bonifico di €. 6.880,52 in data 28.05.2021 Controparte_9 recante, quale causale, “quota parte successione ” (doc.n.5). Persona_1
pagina 3 di 16 Dai chiarimenti assunti presso la Filiale della banca, ha appreso che l'importo Parte_1 versatogli era pari quota del 13,85% del saldo di estinzione di due conti correnti del de cuius, attivi presso tale banca e costituenti gli unici cespiti presenti nel compendio ereditario.
In data 16.06.2021 l'attore ha quindi inviato, tramite proprio legale, alle coeredi Controparte_1
e – allora assistite dall' Avv. Luca Barcellini – una comunicazione con Controparte_3 la quale contestava il mancato rispetto delle norme in materia di accrescimento ex art. 674 comma
2 c.c. e quindi l'iniquità della divisione dei conti correnti caduti in comunione ereditaria, chiedendo chiarimenti, documentazione circa la consistenza del compendio ereditario e le modalità di esecuzione dei riparti, nonché, ove noti, i riferimenti dell'altra coerede CP_2
(doc.n.6).
Le coeredi e hanno trasmesso all'attore, oltre ai riferimenti del legale della IG.ra CP_1 CP_3
la sola copia della denuncia di successione presentata nel febbraio 2021, CP_2 chiedendo inoltre il rimborso della quota parte del nelle spese relative all'eredità che Pt_1 dichiaravano di aver anticipato (doc.n.7).
Con raccomandata del 13.09.2021 il legale di parte attrice ha quindi contestato a tutte le coeredi l'erroneità e l'illegittimità delle operazioni di divisione ereditaria eseguite, sostenendo l'applicabilità nella fattispecie della previsione dell'art. 674, comma 2, c.c. – e quindi l'accrescimento a favore del solo coerede della quota-parte del sostituto RE Parte_1 per la quota complessiva del 25%, come del resto è stato indicato nella Controparte_8 dichiarazione di successione presentata dalle medesime coeredi nel febbraio 2021, tanto è che l'odierno attore è stato assoggettato ad imposizione fiscale per l'intera quota e non per il 13,85%.
Malgrado la richiesta rivolta a ciascuna coerede di reintegrare la quota dell'attore, soltanto la convenuta ha provveduto al ricalcolo e storno a suo favore della quota spese dalla CP_2 stessa sostenuta, mentre le IG.re e non hanno dato Controparte_1 Controparte_3 seguito alla richiesta.
Sulla base della documentazione e chiarimenti delle spese successorie trasmessegli nell'ottobre
2021, il IG. ha provveduto – in data 20.10.2021 - a versare la quota parte a suo carico - Pt_1 calcolata sulla percentuale del 25%.
Quanto poi al Contributo INPDAD di circa €.2.000,00 indicato in testamento e destinato ad essere liquidato dalla Gestione Assicurazione Sociale Vita dell'Istituto quale rimborso parziale delle spese funerarie a favore dell'anticipatario delle medesime – soggetto individuato, secondo le disposizioni testamentarie nell'erede – l'attore ha contestato la mancata Controparte_1
pagina 4 di 16 attivazione della convenuta rispetto alla richiesta di erogazione da parte del suddetto ente, così chiedendo in questa sede la restituzione della somma di € 500,00, pari al 25% di € 2.000,00, quota parte versata dal IG. a titolo di partecipazione alle spese funerarie e di successione. Pt_1
A fronte del diniego opposto dalle coeredi alla richieste di reintegrazione avanzate CP_1 CP_3 dall'attore, , in ottemperanza alla previsione del'art.5 D.L.vo 28/2010 ss.mm.ii. Parte_1 ha assolto alla condizione di procedibilità ivi prevista promuovendo procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, conclusosi tuttavia con esito negativo, come da verbale del 26.04.2022.
Considerato in diritto
1. Applicabilità dell'istituto dell'accrescimento a favore della sola quota dell'attore ex art.674, comma 2, c.c.
Come noto, l'accrescimento è quel fenomeno giuridico, configurabile tanto con riguardo alla quota ereditaria, quanto al legato, che produce l'effetto di “riespandere” la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di qualcuno di essi.
Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità “l'istituto dell'accrescimento può aversi soltanto nel caso di chiamata congiuntiva “quando più eredi sono istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parte o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa e non voglia accettare”.
Dunque, i presupposti per l'accrescimento sono:
istituzione in uno stesso testamento (coniunctio verbis);
istituzione in parti uguali (coniunctio re)
mancato acquisto da parte di un coerede, che non possa o non voglia accettare sia per cause naturali (morte) sia per cause giuridiche.
l'assenza di una diversa volontà del testatore (ex 674) che può anche risultare implicitamente;
il mancato operare della rappresentazione, della sostituzione e della trasmissione, che quindi prevalgono sull'accrescimento.
Quanto in particolare al requisito della coniunctio re, occorre che vi sia vocazione o chiamata congiuntiva di più eredi “in parti uguali oppure senza determinazioni di parti” e può verificarsi in tre casi:
a) quando il testatore non ha determinato le quote,
pagina 5 di 16 b) nell'ipotesi in cui gli eredi sono stati istituiti in quote uguali, ma non determinate c) e, infine, quando il de cuius ha nominato gli eredi in parti uguali determinando espressamente le quote.
Quanto agli effetti, l'accrescimento comporta:
- l'acquisto ipso iure per cui non è necessaria una ulteriore accettazione;
- la retroattività dell'acquisto alla apertura successione (essendo l'espansione dell'originario diritto);
- l'irrinunciabilità (dal momento che sarebbe una inammissibile rinuncia parziale)
- il passaggio degli oneri (salvo che abbiano carattere personale).
Orbene, nel caso di specie, malgrado le contestazioni di parte convenuta non vi è dubbio CP_1 che sia configurabile la c.d coniunctio re rispetto alla posizione dell'attore e del di lui fratello RE , essendo questi soggetti chiamati per quote in parti uguali. Controparte_8
A tale riguardo, deve invero osservarsi che, secondo autorevole dottrina, “due soggetti s(o)no chiamati in parti uguali quando il testatore abbia riservato a ciascuno di essi porzioni di eredità, che raffrontati l'una rispetto all'altra e ciascuna in relazione all'intero, esprimano grandezze quantitative, caratterizzate dalla proprietà transitiva, simmetrica e riflessiva;
quando, cioè, a ciascuno dei chiamati, indipendentemente dalla tecnica logico linguistica adoperata dal testatore per istituirli eredi, ossia indipendentemente dal fatto che li abbia istituti in quota o che abbia loro assegnato un bene o un complesso di beni determinati, siano riservate parti dell'eredità capaci di esprimere, tradotte in termini matematici, una medesima grandezza. Sicché saranno uguali le parti di eredità, quando esse, indipendentemente dalla loro astratta o concreta composizione, abbiano un medesimo valore” (V. Barba, Revoca della rinunzia all'eredità e diritto di accrescimento, in Fam. Pers. 2011). Pt_3
Ora, posto che il testamento in oggetto, come modificato dallo stesso de cuius a seguito della morte della IG.ra , erede con quota del 25%, dispone che “detta quota venga Controparte_5 trasferita, divisa in parti uguali (12,50%) ai e CP_6 Controparte_7 P_
” e che pertanto le quote astratte determinate dal testatore fossero le seguenti:
[...]
- , per il 50 % Controparte_1
- per il 20 % CP_2
- per il 5% Controparte_3
pagina 6 di 16 - per il 12,5% (pari alla metà della quota del 25% già spettante a Parte_1
) CP_5
- per il 12,5% (pari alla metà della quota del 25% già spettante a Controparte_8
) CP_5
Emerge quindi evidente l'identità tra le due quote spettanti ai fratelli (peraltro così Pt_1 determinate dal de cuius proprio per “sostituire” l'unitaria quota del 25% originariamente spettante alla madre degli stessi, IG.ra , sicché deve ritenersi “riespansa” in capo al solo CP_5 attore , la quota del 12,5% del fratello RE (stante Parte_1 Controparte_8
l'inoperatività della rappresentazione, della sostituzione e della trasmissione, essendo l'attore l'unico erede del fratello), dovendosi invece escludere che detta quota potesse essere suddivisa fra tutti i chiamati alla successione in proporzione alle rispettive quote, aventi valori differenti.
Non da ultimo, non può ritenersi irrilevante – come intende invece sostenere la difesa di parte convenuta – la circostanza per cui i coeredi, in data 24/02/2021, abbiano presentato la CP_1 dichiarazione di successione, dando atto che l'attore fosse – correttamente – titolare di una quota pari al 25% dell'eredità relitta dal IG. , per la quale ha pagato le relative imposte. Persona_1
Può dunque trovare accoglimento la domanda di parte attrice quanto all'accertamento circa l'operatività dell'istituto dell'accrescimento con riguardo alla quota del fratello RE P_
, sussistendo nella specie tutti i presupposti sopra richiamati per l'operatività della norma
[...] ex art. 674 c. c.
Da quanto sopra esposto, discende che l'attore deve ritenersi erede del de cuius Persona_1 per la quota astratta del 25%.
2. Operatività della rescissione della divisione per lesione
Ebbene, tenuto conto del valore delle quote astratte come sopra determinate, occorre verificare la consistenza del compendio ereditario e l'eventuale lesione lamentata dall'attore a sostegno della domanda di rescissione ex art. 763 c.c.
A tal fine si rende anzitutto opportuno ricostruire l'asse ereditario relitto e quindi le poste attive e passive.
Risulta incontestato che, al momento dell'apertura della successione, i beni immobili indicati in testamento fossero stati ceduti dal medesimo de cuius a terzi rispettivamente in data 20.02.2014 e
10.07.2018 e che pertanto il compendio ereditario fosse composto unicamente dalle giacenze di cui ai conti correnti intestati a n. 42554618 (€ 45.141,71) e n. 42552982 (€ Persona_1
Parte 4.607,31) e accesi presso la banca (già così come documentato Controparte_9
pagina 7 di 16 nella corrispondenza intercorsa tra l'istituto bancario (in persona del dott. e i legali Parte_4 delle convenute (Avv.ti Barcellini e Scarpato) prodotta sub doc. 9 conv.
E' altrettanto incontestato che, alla data di suddivisione delle giacenze tra coeredi, sui conti correnti vi erano giacenze per un complessivo importo di € 49.678,80.
Pertanto, suddividendo la somma sopra indicata per le quote astratte, come ricalcolate previa applicazione dell'art. 674 comma 2 c.c. nei soli riguardi dell'attore, ne discende che ai quattro coeredi sarebbero spettate le seguenti somme:
- (50%) € 24.848,30 Controparte_1
- (20%) € 9.939,32 CP_2
- (5%) € 2.484,83 Controparte_3
- (25%) € 12.424,15 Parte_1
Le suddette parti, in forza della divisione delle giacenze sui predetti conti effettuata nel maggio
2021 hanno invece percepito i seguenti importi:
- € 28.334,10 Controparte_1
- € 11.536,28 CP_2
- € 2.927,90 Controparte_3
- € 6.880,52 corrispondente secondo quanto riferitogli dalla banca al Parte_1
13,85% del quantum totale distribuito.
Risulta dunque che all'attore sarebbe spettato un importo pari a € 5.539,18 in più rispetto a quanto ricevuto in data 28/05/2021, potendosi così configurare una lesione del valore quota ad egli spettante (€ 12.424,15/4 = € 3.106,03), motivo per cui egli ha azionato l'azione di rescissione della divisione e in subordine l'azione ex art. 2041 c.c.
Si osserva in via preliminare che l'azione di rescissione dell'atto di divisione per lesione presuppone che all'attore sia stata attribuita una quota inferiore a quella astratta spettante nella comunione ereditaria, a condizione che provi di essere stato leso oltre il quarto. L'esito vittorioso dell'azione comporta quindi il ripristino dello status quo ante e quindi la necessità di addivenire ad una nuova divisione, onde sussiste il litisconsorzio necessario per tutti i chiamati all'eredità del de cuius al pari di un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.
Fatta questa premessa, deve essere rilevato che la convenuta ha eccepito anzitutto Controparte_1
l'improponibilità della rescissione per lesione ritenendo che la divisione effettuata tra le parti avesse natura transattiva e, quindi, come tale, non impugnabile ex art. 764 c.c. In particolare, parte pagina 8 di 16 convenuta ha illustrato che la divisione effettuata avesse come scopo prevalente Controparte_1 una “causa transattiva” anziché divisoria, stante la volontà dei coeredi del de cuius di “sciogliere la comunione, non già quella di dividere proporzionalmente il patrimonio di cui erano comproprietari”.
In ogni caso, la stessa convenuta ha eccepito che, anche volendo ritenere ammissibile l'azione di rescissione della divisione, non potrebbe procedersi alla stessa in ragione dell'offerta “bancho iudicis”, effettuata a più riprese anche nei propri scritti difensivi, di “un supplemento per ricondurre il contratto di divisione ad equità”. Più precisamente, secondo quanto prospettato dalla convenuta , tenuto conto che al fine di ricondurre il contratto ad equità, avendo il Controparte_1
IGnor ricevuto Euro 6.880,52, sarebbe sufficiente il versamento della somma di € Pt_1
2.437,60, da cui deve detrarsi quanto già ricevuto dalla coerede pari ad € CP_2
1.455,34, al fine di ricondurre il contratto ad equità, sarebbe sufficiente la somma di € 982,26, offerta e pure migliorata nel corso della causa, ma tuttavia non accolta dal IG. . Parte_1
Ciò premesso, occorre anzitutto operare la corretta qualificazione giuridica rispetto all'avvenuta divisione delle somme giacenti sul conto corrente del de cuius, verificando – così come eccepito da parte convenuta – se si tratti di transazione divisoria ovvero di una divisione transattiva (quindi soggetta a rescissione per lesione ex art. 764 comma 2 c.c.).
La difficoltà di delineare netti confini tra divisione transattiva e transazione divisoria, ai fini della esercitabilità o meno dell'azione di rescissione, nasce dalla lettera dell'art. 764, primo comma,
c.c. allorquando viene creata la categoria degli atti diversi dalla divisione, che abbiano per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari, giustificata da un lato dall'eIGenza di assicurare omogenea disciplina a tutti gli atti mediante i quali si realizzi lo scopo della divisione;
e dall'altro, volendosi garantire la specialità dell'atto transattivo con il quale «si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo cominciata alcuna lite» rispetto al quale non è ammessa rescissione (art. 764, secondo comma c.c.).
L'inquadramento della norma all'interno del capo V, titolo IV, libro II del codice civile, dedicato, com'è noto, all'annullamento ed alla rescissione della divisione (di comunione ereditaria) e quindi tra quelle predisposte a governare la patologia dell'atto divisorio di comunione ereditaria (artt. 761
- 768 c.c.), depone a favore della tesi della generale applicabilità dell'azione di rescissione alle ipotesi di atti che comunque si pongano come fine quello di sciogliere la comunione di beni ereditari. Gli stessi si differenziano dal contratto transattivo, tale definibile il negozio giuridico pagina 9 di 16 con il quale si ponga fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
La transazione è invece uno dei contratti espressamente sottratti alla azione di rescissione come risulta dalla lettera dell'art. 1970 c.c.: tale esclusione si giustifica proprio in ragione della specialità del contratto transattivo, laddove le parti, nel porre fine alla lite (o nel volere prevenire una potenziale lite), possono fare reciproche concessioni operando valutazioni che vadano anche al di là del rapporto che ha formato oggetto della pretesa o della contestazione.
Diversamente la divisione è rescindibile più facilmente rispetto a qualsiasi altro contratto, essendo sufficiente una sperequazione di un quarto e ciò trova la sua giustificazione nel particolare regime di favore per la materia delle successioni, essendo garantito un trattamento tra i condividenti il più equo possibile, tant'è che la rescissione della divisione non eIGe la ricorrenza dello stato di pericolo o bisogno, né l'approfittamento dell'una parte a danno dell'altra.
Resta esclusa dalla possibilità di esercitare la rescissione, come da secondo comma dell'art. 764
c.c., la transazione che sia stata conclusa per porre fine alle questioni insorte a causa della divisione, anche nell'ipotesi in cui le predette questioni non siano ancora sfociate in lite.
L'interpretazione del dato letterale, pertanto, depone a favore della tesi che esclude dal rimedio della rescissione le transazioni concluse, su questioni sorte, dopo il perfezionamento della divisione e quindi a comunione ormai sciolta.
Pertanto il discrimen tra i due istituti va cercato nello scopo pratico che le parti si propongono di conseguire:
- la c.d. divisione transattiva ha natura di negozio divisorio in quanto non ha la funzione di comporre una lite, ma di “superare amichevolmente” questioni afferenti alle operazioni divisionali;
- la transazione divisoria, diversamente, è una vera e propria transazione: il negozio, sia esso concluso durante o successivamente alla divisione, ha la funzione di comporre (o di prevenire) una lite sorta sull'esistenza o sull'entità del diritto di chi pretende di partecipare al riparto, determinando altresì l'effetto della cessazione della comunione.
Fatta questa premessa in diritto, nel caso di specie, deve essere osservato che non esiste un atto scritto che disciplini lo scioglimento della comunione ereditaria atteso che è stata di fatto data esecuzione ad una disposizione – presuntivamente dettata dai legali intervenute nelle trattative con la banca (Avv. Scarpato e Avv. Barcellini) – circa la distribuzione delle somme giacenti sui pagina 10 di 16 conti correnti del de cuius, in assenza tuttavia di un preventivo accordo ovvero di una preesistente lite tra i coeredi.
A ben vedere risulta documentalmente che, in data 16/04/2021, il dott. della banca Parte_4
Parte di Bergamo, (già comunicava ai legali Avv.ti Barcellini e Scarpato di essere CP_9 CP_9 in attesa delle firme e dei documenti in originale dei coeredi per poi poter procedere all'estinzione dei conti correnti intestati al de cuius e alla suddivisione delle cifre rimanenti – al netto di eventuali spese di bonifico – da effettuarsi “secondo le vs. disposizioni (da intendersi rivolto ai due legali destinatari della email)”, precisando a tale riguardo che l'istituto bancario non intendeva “entrare nel merito delle percentuali testamentarie” (p. 3 del doc. 9 fasc. conv. . CP_1
Non emerge poi, sia dalle deduzioni difensive, sia dalle produzioni documentali, che fossero intercorse tra le parti, prima della distribuzione delle somme avvenuta in data 28/05/2021 con bonifico della banca, trattative – né tanto meno liti, tenuto peraltro conto che, secondo la stessa prospettazione di controparte di cui si dirà infra, il IG. sarebbe stato inizialmente Parte_1
“assistito” dallo stesso legale delle IG.re – per la determinazione delle percentuali CP_1 CP_3 spettanti a ciascun coerede in forza delle disposizioni testamentarie de quibus, atteso che la controversia tra le odierne parti è sorta dopo la divisione delle somme giacenti sui conti intestati al IG. , quindi a comunione già sciolta. Persona_1
Deve peraltro osservarsi che le parti avevano già prospettato le percentuali di ciascuna quota nella dichiarazione di successione, laddove l'attore era stato riconosciuto titolare di una quota astratta pari al 25%.
In un simile contesto, si ritiene che tra le parti sia intervenuta una divisione c.d. amichevole, avente una causa distributiva o comunque divisoria ma non transattiva, stante l'assenza non solo di precedenti controversie tra i coeredi ma pure di trattative o accordi se non diretti ad estinguere i c/c del de cuius suddividendo proporzionalmente le somme ivi giacenti.
Da ciò consegue pertanto che la divisione dell'eredità relitta dal de cuius sia rescindibile ai sensi dell'art. 763 c.c.
Non appare peraltro decisivo l'argomento della difesa di parte convenuta secondo cui, nel caso di specie, la rescissione non potrebbe comunque avvenire per il fatto che la convenuta ha offerto nei propri scritti difensivi il supplemento per ricondurre la divisione ad equità.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. II, 19/10/1998, n.10333) “Il coerede, onde evitare la rescissione per lesione della divisione, non può limitarsi a ricondurre ad
pagina 11 di 16 equità la diseguaglianza tra le porzioni, ma deve dare una porzione, in denaro o in natura, idonea
a reintegrare il valore della quota”.
Più precisamente, la Corte ha chiarito che “Nella divisione, invece, l'azione di rescissione può essere paralizzata dal coerede contro il quale sia stata promossa, solo mediante la dazione della porzione, in denaro o in natura, idonea alla reintegrazione della quota lesa.
Pertanto il rimedio previsto in materia divisionale si distingue nettamente da quello applicabile ai contratti, in quanto, a differenza di quest'ultimo, avente la finalità di rendere la lesione tollerabile, esso è diretto a ricostituire la completa uguaglianza tra il valore delle quote e quello delle porzioni” (Cass. sopra cit. nella specie la Corte d'appello si è uniformata a questa interpretazione normativa. Infatti, avendo ritenuto, con giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità perché adeguatamente e logicamente motivato, che l'offerta del convenuto costituiva, una richiesta di reductio ad aequitatem, e che, perciò, era inidonea a eliminare lo squilibrio divisorio secondo quel che prescrive la norma dell'art. 767 del codice civile, ha confermato la decisione di accoglimento della domanda di rescissione deliberata dal Tribunale di Saluzzo).
In forza di quanto sopra esposto deve quindi essere accolta la domanda di rescissione della divisione effettuata tra i coeredi, procedendo quindi alla ridistribuzione del relictum pari a complessivi € 49.696,60 (doc. n.17 cit.) secondo le quote attribuite agli eredi come segue:
-erede (50%) €. 24.848,30 Controparte_1
-erede (20%) €. 9.939,32 CP_2
-erede (5%) €. 2.484,83 Controparte_3
-erede (25%) €. 12.424,15 Parte_1
Ora, posto che le parti hanno già provveduto alla divisione amichevole delle somme relitte dal de cuius, incassate da ciascuna parte, ne deriva che – stante l'avvenuta regolamentazione stragiudiziale dei rapporti tra attore e parte convenuta – risultano corrisposti in CP_2 eccedenza alle coeredi e i seguenti importi: CP_1 CP_3
- € 3.485,80 (€. 28.334,10 - €. 24.848,30) Controparte_1
- €. 443,07 (€. 2.927,90 - €. 2.484,83) Controparte_3
Detti importi devono quindi rientrare nella massa ereditaria e quindi essere corrisposti dalle predette coeredi e all'attore a reintegrazione della quota Controparte_1 Controparte_3 di spettanza del medesimo pari al 25%.
3. La richiesta di rimborso CP_10
pagina 12 di 16 Nel testamento olografo, il de cuius ha ricompreso nel patrimonio ereditario anche un “Contributo che verrà versato per causa morte dell'assicurato (lo scrivente) dallo INPDAP – Istituto
Nazionale Previdenza L'ASSICURAZIONE SOCIALE VITA” liquidando una Controparte_11 somma di circa 2.000=Euro quale rimborso parziale delle spese funerarie da erogarsi a chi ha sostenuto, anticipandole, le spese funerarie per lo scrivente”.
Dagli atti risulta che parte convenuta, a mezzo del suo legale Avv. Barcellini, nell'ottobre 2020 ha CP_1 interrogato l' (v. doc. 3 pec) al fine di verificare l'effettiva possibilità di ottenere l'erogazione del contributo de quo, ottenendo un riscontro dall'istituto circa la modalità di proposizione dell'istanza a mezzo portale del Polo Regionale “Prestazioni di fine rapporto, di fine servizio e previdenza complementare dipendenti PP.AA.”. La stessa difesa ha quindi dedotto di non aver CP_1 inoltrato detta istanza e quindi di non aver percepito alcun rimborso da parte di .
Parte attrice ha pertanto chiesto la restituzione dalla coerede dell'importo di €.500,00 pari CP_1 al 25% del contributo di € 2.000,00 previsto dal testatore contestando alla convenuta che la pronta escussione della polizza avrebbe ridotto l'esborso per le spese funerarie.
CP_ In via istruttoria lo stesso attore ha chiesto ex artt.210-213 cpc l'esibizione da parte dell' - attuale gestore delle posizioni assicurative già Inpdap - della polizza stipulata dal de cuius citata nel testamento, reiterando l'istanza – già respinta nel corso del giudizio – anche nelle conclusioni.
A tale riguardo, deve essere considerato che l'ordine di esibizione è diretto ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire (Cass. L, 24 gennaio 2014, n. 1484). Nel caso di specie, si rileva tuttavia che l'attore, avendo pieno diritto ad ottenere la documentazione afferente i rapporti bancari, assicurativi e finanziari del de cuius in quanto eredo testamentario, non ha dimostrato l'impossibilità di ottenere aliunde le dette informazioni.
Per tale ragione si ritiene che lo stesso attore non possa dolersi dell'inerzia di parte attrice, potendo CP_1 egli avanzare la necessaria istanza presso e ottenere il rimborso eventualmente spettante al de cuius.
Non è dunque provata l'effettiva esistenza della polizza de qua né l'ammontare effettivo del rimborso menzionato dal de cuius nel testamento, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di parte attrice.
4. Sulla domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale, avente ad oggetto il rimborso delle spese legali sostenute da a favore del IG. Controparte_1 Parte_1
pagina 13 di 16 Parte convenuta , costituendosi in giudizio, ha chiesto in via riconvenzionale la Controparte_1 condanna dell'attore a rifondere la somma pari a € Euro 1.649,44, “oltre interessi legali dal dovuto alla messa in moira, e moratori dalla messa in mora al saldo effettivo”, a titolo dei compensi asseritamente versati all'Avv. Luca Barcellini, “il quale si era occupato della successione, permettendo quindi al IGnor , insieme agli altri eredi, di percepire quanto effettivamente Pt_1 pagato” e quindi da considerarsi quale “debito ereditario”, in quanto “certamente imputabile all'eredità, in quanto il mandato, conferito anche da parte del IGnor , era funzionale a Pt_1 permettere la divisione ereditaria, e quindi è evidente la sua natura di debito ereditario, che deve essere ripartito tra gli eredi”.
A sostegno di tale domanda, parte convenuta ha prodotto una nota pro forma datata 6/07/2021 emessa dall'Avv. Barcellini nei riguardi dell'attore per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata.
Parte attrice ha invece chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata. In particolare la difesa del IG. ha rilevato come non vi sarebbe stata alcuna attività a suo Pt_1 favore effettuata dall'Avv. Barcellini né al momento dell'apertura della successione (incombenti spettanti al notaio), né al momento delle interlocuzioni con la banca, essendo dimostrato documentalmente – dalla stessa difesa di parte convenuta – come l'attore si sia Controparte_1 limitato ad inviare i propri documenti di identità alla segreteria dello studio legale per il successivo inoltro alla banca e che proprio quest'ultima abbia poi dato atto delle autonome interlocuzioni effettuate dal IG. con l'istituto bancario. A tale specifico riguardo, si consideri invero che Pt_1 nella corrispondenza intercorsa tra la banca e l'Avv. Barcellini (v. doc. 9 fasc. conv. Zucchi email
12.05.2021) si legge che il dott. ha chiesto informazioni sulla raccolta dei modelli per Pt_4
l'estinzione dei conti correnti del de cuius, dando atto di essere stato “contattato dall'erede
”, il quale avrebbe negato l'esistenza di una procura in favore dell'Avv. Barcellini e si Pt_1 sarebbe impegnato a firmare e ad inviare personalmente alla banca i documenti necessari senza beneficiare dell'assistenza del predetto legale.
Difetta quindi la prova – né sono state validamente articolate istanze istruttorie idonee a dimostrare gli assunti di parte convenuta, comunque non reiterate in sede di pc – dell'esistenza delle prestazioni effettuate dall'Avv. Barcellini in favore del IG. e, in ogni caso, Pt_1 dell'effettivo pagamento della nota proforma in atti da parte della in luogo dell'attore. CP_1
Da ciò consegue pertanto il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
pagina 14 di 16 Ogni altra questione ed eccezione, anche di merito, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia.
5. Le spese di lite
Nel rapporto processuale tra l'attore e la IG.ra , tenuto conto del tenore della Controparte_1 decisione che vede la soccombenza prevalente della predetta convenuta (vista la soccombenza reciproca di attore e convenuta quanto alle residue domande relative al rimborso INPDAP da un lato e dei compensi dell'Avv. Barcellini, dall'altro) sussistono ragioni per compensare in misura di 1/3 le spese di lite e condannare la convenuta a rifondere all'attore i residui Controparte_1
2/3 pari a € 1.937,00, oltre oneri di legge, liquidati sulla base del DM 55/2014 s.m.i. secondo i parametri minimi, vista la bassa complessità della controversia e per tutte le fasi di giudizio
(eccetto istruttoria in quanto non effettuata), tenuto conto del valore della causa (valore sino ad
€.52.000,00).
Stante invece l'adesione della convenuta alle domande attoree le spese di lite CP_2 debbono essere interamente compensate nel rapporto processuale tra costoro.
Parimenti, le spese di lite tra attrice e parte convenuta possono essere compensate, vista CP_2
l'adesione di quest'ultima alla domanda attorea e tenuto conto della sua veste di litisconsorte necessaria in ragione degli effetti dell'accoglimento della domanda ex art. 763 c.c.
Non da ultimo, si ritiene di dichiarare irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra attore e la convenuta , tenuto conto della marginale posizione di quest'ultima, Controparte_3 rimasta contumace, e quindi dell'assenza di difese/opposizioni alla domanda attorea.
Deve essere infine rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice nei riguardi della convenuta in ragione della - parziale - soccombenza reciproca tra le parti (Cass. Controparte_1 ord. n. 4212/2022).
p.q.m.
1. ACCERTA E DICHIARA che è erede testamentario del de cuius Parte_1 R_
, nato a [...] il [...] e deceduto in AN GI IA (BG) in data
[...]
25.03.2020 – giusto testamento olografo del 21.05.2008, modificato ed integrato in data
3.05.2013, pubblicato con atto per Notaio di Bergamo in data 20.06.2020 – per la Per_2 quota del 25% ritenuta l'operatività dell'accrescimento ex art. 674, comma 2, c.c. a favore della sola quota dell'attore (già pari al 12,5%) stante la premorienza dell'altro erede testamentario istituito IG. (in misura del 12,5%); Controparte_8
pagina 15 di 16 2. DICHIARA la rescissione per lesione dell'atto di divisione del relictum (giacenze di cui ai conti correnti intestati a n. 42554618 e n. 42552982 e accesi presso la Persona_1 banca , per un complessivo importo di € 49.678,80), Controparte_9 attribuendo ai quattro coeredi le seguenti somme:
(50%) € 24.848,30 Controparte_1
(20%) € 9.939,32 CP_2
(5%) € 2.484,83 Controparte_3
(25%) € 12.424,15 Parte_1
3. AN parte convenuta a versare all'attore la somma di € 3.485,80, Controparte_1 oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo saldo;
4. AN parte convenuta contumace a versare all'attore la Controparte_3 somma di € 443,07, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo saldo;
5. RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
6. COMPENSA in misura di 1/3 le spese di lite tra attore e la convenuta Controparte_1 condanna quest'ultima a rifondere al IG. i residui 2/3 pari a € 1.937,00, Parte_1 oltre oneri di legge;
7. COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra tutte le altre parti.
Così deciso in Bergamo, il 28/05/2025
Il Giudice
Raffaella Cimminiello
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