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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANIZIO EMILIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono parzialmente fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione. ha convenuto in giudizio la formulando le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni:
“In via principale
Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento del prezzo di € 115.903,38, così come determinato nella sentenza n. 176/2012 del 28/08/2012, pronunciata dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico, da parte del sig. in favore dell'impresa Parte_1 [...]
e di conseguenza ordinare alla Conservatoria competente la Controparte_1 trascrizione, senza riserve, della sentenza n. 176/2012 e del provvedimento di correzione dell'errore materiale del 22/02/2021;
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'impresa
[...] per mancata consegna degli immobili acquistati dal Sig. Controparte_1
e per mancato rilascio della quietanza di pagamento e per l'effetto, condannare Parte_1 [...]
a corrispondere al sig. Controparte_1 Pt_1
la somma di:
[...]
pagina 1 di 4 € 4.000 (quattromila) a titolo di compensi corrisposti all'avv. Bergantino per i costi e le spese necessari alla richiesta di trascrizione della sentenza presso la Conservatoria competente o della maggiore o minore che risulterà in esito al giudizio;
€ 1.100 (millecento) a titolo di compensi corrisposti all'avv. Calello per i costi e le spese necessarie alla procedura di esecuzione per rilascio degli immobili o della maggiore o minore che risulterà in esito al giudizio;
€ 5.000 (cinquemila) a titolo di danno non patrimoniale, per un totale di € 10.100 (diecimila cento), o della maggiore o minore che risulterà in esito al giudizio;
condannare la società convenuta alla rifusione delle spese di lite.”
A sostegno delle domande il ha dedotto in fatto e documentato che: Pt_1
con preliminare di vendita stipulato in data 8.8.2003 la gli ha promesso in Controparte_1 vendita porzioni immobiliari dell'edificio da costruire in zona C/10 a Sannicandro G.co; con atto di citazione notificato in data 18.10.2017 l'impresa ha poi convenuto in giudizio il CP_1 dinanzi al Tribunale di Lucera Sezione Distaccata di Rodi Garganico chiedendone tra l'altro la Pt_1 condanna al pagamento del residuo prezzo di vendita e dunque implicitamente avanzando una domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita;
il si è costituito in quel giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via Pt_1 riconvenzionale subordinata, la riduzione del prezzo di vendita in proporzione del valore delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e delle difformità dell'immobile; il Tribunale, con la sentenza n. 176/12, ha trasferito al la proprietà delle porzioni immobiliari Pt_1 oggetto del preliminare di vendita, condizionando l'effetto traslativo al pagamento da parte del Pt_1 del residuo prezzo di vendita ivi rideterminato in euro 115.903,38; il ha versato all'impresa il saldo del prezzo determinato in sentenza mediante Pt_1 CP_1 bonifico bancario disposto in data 11.10.2012; l'impresa pur avendo riscosso il saldo del prezzo, non ha consegnato al le chiavi CP_1 Pt_1 degli immobili compravenduti, tanto da rendere necessaria la notifica di un precetto per rilascio dei medesimi immobili;
neppure è stata possibile la trascrizione della sentenza n. 176/12, prima per la mancata indicazione in sentenza dei dati catastali identificativi degli immobili oggetto del preliminare di vendita, e poi, nonostante l'intervenuta correzione/integrazione della sentenza con l'indicazione dei dati catastali, per il rifiuto dell'impresa di rilasciare una quietanza di pagamento del prezzo, motivo per il CP_1 quale il Conservatore dei Registri Immobiliari ha accettato con riserva la domanda di trascrizione;
nel corso del processo penale n. 172/21 a carico di sorella di Controparte_2 Parte_1 svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Lucera, legale rappresentante della Controparte_1 [...]
sentito come testimone, ha peraltro riconosciuto di aver ricevuto da CP_1 Parte_1 tramite bonifico bancario il pagamento della somma di euro 115.903,38 a titolo di saldo del prezzo di vendita degli immobili.
La pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Orbene, rileva questo giudicante che il pagamento del residuo prezzo di vendita da parte del Pt_1 in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2 della parte dispositiva della sentenza n. 176/12, risulta adeguatamente provato dalla distinta di bonifico datata 11.10.2012, che riporta nella causale l'indicazione degli estremi della sentenza sopra citata, e dal verbale della testimonianza resa da
[...] nel corso del processo penale n. 172/21 a carico di , nella quale Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 4 il ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto da il pagamento della CP_1 Parte_1 somma di euro 115.903,38 determinata in sentenza. Si tratta di una confessione stragiudiziale resa ad un terzo (cfr. art. 2735 c.c.), che pur non avendo efficacia di prova legale, non integra un mero indizio ma costituisce mezzo di prova diretta (Cass.
11898/20, 15845/15, 14370/14), sulla quale il giudice può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (Cass. 5981/20, 6459/18, 1320/17).
Pertanto, accertato l'adempimento da parte del dell'obbligo di pagamento condizionante Pt_1 l'effetto traslativo della proprietà degli immobili, va ordinata la trascrizione senza riserve della sentenza n. 176/12 del Tribunale di Lucera Sezione Distaccata di Rodi Garganico.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dal Pt_1
Quanto al preteso danno patrimoniale commisurato alle somme asseritamente corrisposte in favore degli avv.ti Bergantino e Calello, va anzitutto rilevato che non vi è prova documentale dei pagamenti di cui si chiede il rimborso. Va inoltre considerato che si tratta in ogni caso di spese necessarie sostenute dal prima per la correzione/integrazione della sentenza n. 176/12, originariamente priva Pt_1 dell'indicazione dei dati catastali identificativi degli immobili promessi in vendita, e poi per l'esecuzione della medesima sentenza.
Quanto invece al preteso danno non patrimoniale, va richiamata, tra le altre, l'ordinanza n. 13264/20 della Cassazione, con la quale la Suprema Corte ha ha ribadito (paragrafi 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3), sulla scorta di conformi precedenti di legittimità ivi espressamente richiamati: che il danno non patrimoniale, al pari di qualsiasi altro tipo di danno, non può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che la relativa prova (eventualmente anche presuntiva) deve essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento e quindi valutata dal giudice;
che i pregiudizi non patrimoniali, per essere risarcibili, devono superare una soglia minima di tollerabilità, poiché altrimenti si perverrebbe a ristorare come veri danni dei semplici fastidi o disagi.
In riferimento ai diritti inviolabili della persona, la necessità della gravità della lesione dell'interesse, che per essere risarcibile deve superare una soglia minima di tollerabilità, trova fondamento nel dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza civile (Sez. Un. n. 26972 del 2008), Applicando i surriferiti princìpi di diritto alla fattispecie in esame, ritiene questo giudicante che la parte attrice non abbia adeguatamente assolto l'onere di specifica allegazione e di prova nei termini chiariti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, non avendo essa dedotto e dimostrato specifiche circostanze di fatto idonee a fondare, anche eventualmente in via presuntiva, la pretesa risarcitoria avanzata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione senza riserva o condizioni della sentenza n. 176/12 emessa dal Tribunale di pagina 3 di 4 Lucera Sezione Distaccata di Rodi Garganico in data 20.8.2012, come corretta con provvedimento del
22.2.2021;
rigetta nel resto la domanda;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 27.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANIZIO EMILIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono parzialmente fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione. ha convenuto in giudizio la formulando le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni:
“In via principale
Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento del prezzo di € 115.903,38, così come determinato nella sentenza n. 176/2012 del 28/08/2012, pronunciata dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Rodi Garganico, da parte del sig. in favore dell'impresa Parte_1 [...]
e di conseguenza ordinare alla Conservatoria competente la Controparte_1 trascrizione, senza riserve, della sentenza n. 176/2012 e del provvedimento di correzione dell'errore materiale del 22/02/2021;
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'impresa
[...] per mancata consegna degli immobili acquistati dal Sig. Controparte_1
e per mancato rilascio della quietanza di pagamento e per l'effetto, condannare Parte_1 [...]
a corrispondere al sig. Controparte_1 Pt_1
la somma di:
[...]
pagina 1 di 4 € 4.000 (quattromila) a titolo di compensi corrisposti all'avv. Bergantino per i costi e le spese necessari alla richiesta di trascrizione della sentenza presso la Conservatoria competente o della maggiore o minore che risulterà in esito al giudizio;
€ 1.100 (millecento) a titolo di compensi corrisposti all'avv. Calello per i costi e le spese necessarie alla procedura di esecuzione per rilascio degli immobili o della maggiore o minore che risulterà in esito al giudizio;
€ 5.000 (cinquemila) a titolo di danno non patrimoniale, per un totale di € 10.100 (diecimila cento), o della maggiore o minore che risulterà in esito al giudizio;
condannare la società convenuta alla rifusione delle spese di lite.”
A sostegno delle domande il ha dedotto in fatto e documentato che: Pt_1
con preliminare di vendita stipulato in data 8.8.2003 la gli ha promesso in Controparte_1 vendita porzioni immobiliari dell'edificio da costruire in zona C/10 a Sannicandro G.co; con atto di citazione notificato in data 18.10.2017 l'impresa ha poi convenuto in giudizio il CP_1 dinanzi al Tribunale di Lucera Sezione Distaccata di Rodi Garganico chiedendone tra l'altro la Pt_1 condanna al pagamento del residuo prezzo di vendita e dunque implicitamente avanzando una domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita;
il si è costituito in quel giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande e, in via Pt_1 riconvenzionale subordinata, la riduzione del prezzo di vendita in proporzione del valore delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e delle difformità dell'immobile; il Tribunale, con la sentenza n. 176/12, ha trasferito al la proprietà delle porzioni immobiliari Pt_1 oggetto del preliminare di vendita, condizionando l'effetto traslativo al pagamento da parte del Pt_1 del residuo prezzo di vendita ivi rideterminato in euro 115.903,38; il ha versato all'impresa il saldo del prezzo determinato in sentenza mediante Pt_1 CP_1 bonifico bancario disposto in data 11.10.2012; l'impresa pur avendo riscosso il saldo del prezzo, non ha consegnato al le chiavi CP_1 Pt_1 degli immobili compravenduti, tanto da rendere necessaria la notifica di un precetto per rilascio dei medesimi immobili;
neppure è stata possibile la trascrizione della sentenza n. 176/12, prima per la mancata indicazione in sentenza dei dati catastali identificativi degli immobili oggetto del preliminare di vendita, e poi, nonostante l'intervenuta correzione/integrazione della sentenza con l'indicazione dei dati catastali, per il rifiuto dell'impresa di rilasciare una quietanza di pagamento del prezzo, motivo per il CP_1 quale il Conservatore dei Registri Immobiliari ha accettato con riserva la domanda di trascrizione;
nel corso del processo penale n. 172/21 a carico di sorella di Controparte_2 Parte_1 svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Lucera, legale rappresentante della Controparte_1 [...]
sentito come testimone, ha peraltro riconosciuto di aver ricevuto da CP_1 Parte_1 tramite bonifico bancario il pagamento della somma di euro 115.903,38 a titolo di saldo del prezzo di vendita degli immobili.
La pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Orbene, rileva questo giudicante che il pagamento del residuo prezzo di vendita da parte del Pt_1 in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2 della parte dispositiva della sentenza n. 176/12, risulta adeguatamente provato dalla distinta di bonifico datata 11.10.2012, che riporta nella causale l'indicazione degli estremi della sentenza sopra citata, e dal verbale della testimonianza resa da
[...] nel corso del processo penale n. 172/21 a carico di , nella quale Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 4 il ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto da il pagamento della CP_1 Parte_1 somma di euro 115.903,38 determinata in sentenza. Si tratta di una confessione stragiudiziale resa ad un terzo (cfr. art. 2735 c.c.), che pur non avendo efficacia di prova legale, non integra un mero indizio ma costituisce mezzo di prova diretta (Cass.
11898/20, 15845/15, 14370/14), sulla quale il giudice può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (Cass. 5981/20, 6459/18, 1320/17).
Pertanto, accertato l'adempimento da parte del dell'obbligo di pagamento condizionante Pt_1 l'effetto traslativo della proprietà degli immobili, va ordinata la trascrizione senza riserve della sentenza n. 176/12 del Tribunale di Lucera Sezione Distaccata di Rodi Garganico.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dal Pt_1
Quanto al preteso danno patrimoniale commisurato alle somme asseritamente corrisposte in favore degli avv.ti Bergantino e Calello, va anzitutto rilevato che non vi è prova documentale dei pagamenti di cui si chiede il rimborso. Va inoltre considerato che si tratta in ogni caso di spese necessarie sostenute dal prima per la correzione/integrazione della sentenza n. 176/12, originariamente priva Pt_1 dell'indicazione dei dati catastali identificativi degli immobili promessi in vendita, e poi per l'esecuzione della medesima sentenza.
Quanto invece al preteso danno non patrimoniale, va richiamata, tra le altre, l'ordinanza n. 13264/20 della Cassazione, con la quale la Suprema Corte ha ha ribadito (paragrafi 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3), sulla scorta di conformi precedenti di legittimità ivi espressamente richiamati: che il danno non patrimoniale, al pari di qualsiasi altro tipo di danno, non può mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che la relativa prova (eventualmente anche presuntiva) deve essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento e quindi valutata dal giudice;
che i pregiudizi non patrimoniali, per essere risarcibili, devono superare una soglia minima di tollerabilità, poiché altrimenti si perverrebbe a ristorare come veri danni dei semplici fastidi o disagi.
In riferimento ai diritti inviolabili della persona, la necessità della gravità della lesione dell'interesse, che per essere risarcibile deve superare una soglia minima di tollerabilità, trova fondamento nel dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza civile (Sez. Un. n. 26972 del 2008), Applicando i surriferiti princìpi di diritto alla fattispecie in esame, ritiene questo giudicante che la parte attrice non abbia adeguatamente assolto l'onere di specifica allegazione e di prova nei termini chiariti dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, non avendo essa dedotto e dimostrato specifiche circostanze di fatto idonee a fondare, anche eventualmente in via presuntiva, la pretesa risarcitoria avanzata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione senza riserva o condizioni della sentenza n. 176/12 emessa dal Tribunale di pagina 3 di 4 Lucera Sezione Distaccata di Rodi Garganico in data 20.8.2012, come corretta con provvedimento del
22.2.2021;
rigetta nel resto la domanda;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 27.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4