Articolo 2252 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2233 quaterArticolo 2252 ter
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20 febbraio 2020
Art. 2252-bis. (( (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo) )) (( .

1. I marescialli ordinari con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020