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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1613/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv.ta GIUSEPPINA CICERO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv. PIER ANDREA MILANINI) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere e revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 8/2022, compensando le spese dell'intero giudizio.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 21/02/2022 e ritualmente notificato la società
ricorrente esponeva che nel settembre del 2018 l'opposta le aveva comunicato di essere subentrata ad un precedente prestito, rimborsabile mediante cessione di quote di retribuzione, concesso nel maggio 2010 dalla società finanziaria
Prestitalia S.p.A. al suo dipendente e che, tuttavia, essa non aveva Parte_2
potuto provvedere a versare le quote di retribuzione cedute, poiché il dipendente in questione era stato già sottoposto a procedura esecutiva per altri debiti in forza dei quali, su ordine del Giudice dell'Esecuzione, stava già effettuando ritenute per un quinto dello stipendio;
chiedeva revocarsi, pertanto, il decreto ingiuntivo n.
8/2022 a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro 12.851,61 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06/06/2022, la società resistente contestava le deduzioni avversarie, variamente argomentando, e ne chiedeva il rigetto.
Ritenute irrilevanti ai fini della decisione le istanze istruttorie formulate dalle parti nei rispettivi scritti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e,
rassegnate le conclusioni difensive con note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza, che viene redatta tenendo conto del fatto che le parti hanno congiuntamente rappresentato, nelle note conclusive, di avere raggiunto nelle more del giudizio un accordo volto alla definizione stragiudiziale della controversia che ha portato all'estinzione del credito di oggetto del CP_1
decreto ingiuntivo opposto.
Part La nonché la hanno perciò chiesto la revoca del CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 8/2022, la dichiarazione di estinzione del presente giudizio di opposizione per intervenuta cessata materia del contendere e l' integrale compensazione delle spese.
- 2 - Non resta che provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/02/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1613/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Avv.ta GIUSEPPINA CICERO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv. PIER ANDREA MILANINI) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere e revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 8/2022, compensando le spese dell'intero giudizio.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 21/02/2022 e ritualmente notificato la società
ricorrente esponeva che nel settembre del 2018 l'opposta le aveva comunicato di essere subentrata ad un precedente prestito, rimborsabile mediante cessione di quote di retribuzione, concesso nel maggio 2010 dalla società finanziaria
Prestitalia S.p.A. al suo dipendente e che, tuttavia, essa non aveva Parte_2
potuto provvedere a versare le quote di retribuzione cedute, poiché il dipendente in questione era stato già sottoposto a procedura esecutiva per altri debiti in forza dei quali, su ordine del Giudice dell'Esecuzione, stava già effettuando ritenute per un quinto dello stipendio;
chiedeva revocarsi, pertanto, il decreto ingiuntivo n.
8/2022 a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro 12.851,61 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06/06/2022, la società resistente contestava le deduzioni avversarie, variamente argomentando, e ne chiedeva il rigetto.
Ritenute irrilevanti ai fini della decisione le istanze istruttorie formulate dalle parti nei rispettivi scritti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e,
rassegnate le conclusioni difensive con note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza, che viene redatta tenendo conto del fatto che le parti hanno congiuntamente rappresentato, nelle note conclusive, di avere raggiunto nelle more del giudizio un accordo volto alla definizione stragiudiziale della controversia che ha portato all'estinzione del credito di oggetto del CP_1
decreto ingiuntivo opposto.
Part La nonché la hanno perciò chiesto la revoca del CP_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 8/2022, la dichiarazione di estinzione del presente giudizio di opposizione per intervenuta cessata materia del contendere e l' integrale compensazione delle spese.
- 2 - Non resta che provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/02/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
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