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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1192/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso TE P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario ANDREA CESARE, con studio in VIA
MESTRINA n. 85/6, MESTRE (P.E.C. Email_1
[...]
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario LAURA POSSIEDI, con studio in via L.
Bissolati n. 6, Venezia-Mestre (P.E.C. Email_2
[...]
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
19.4.2024, n. 1135
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO, IN RIFORMA
DELL'IMPUGNATA SENTENZA: − rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, le domande formulate dalla signora nei CP_1 confronti del perché infondate ed indimostrate;
− in TE via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del
, dichiararsi la corresponsabilità della sig.ra TE CP_1 nella causazione del sinistro de quo in misura prevalente. IN
[...]
OGNI CASO − con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: respingere l'appello proposto dal in persona del Sindaco legale TE rappresentante pro tempore, in quanto infondato, con conferma della sentenza n.1135/2024, pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 19 aprile 2024. In ogni caso - Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1135/2024 il Tribunale di Venezia ha condannato il al risarcimento dei danni in favore della pedona TE
, liquidati nella somma di euro 19.314,63, oltre interessi. CP_1
L'attrice aveva dedotto di essere inciampata la mattina del 28.4.2021 in una sconnessione della pavimentazione stradale, all'altezza dell'incrocio fra Riviera Magellano e Via Fapanni in Venezia-Mestre. La strada era riservata ai pedoni per il mercato settimanale. Il si era difeso Pt_1 sostenendo che la caduta – qualora dimostrata - era dipesa dall'infortunata, che non aveva prestato la dovuta attenzione, tenuto conto delle numerose persone presenti intorno ai banchi del mercato.
1.1 L'art. 2051 c.c. prevede due unici presupposti applicativi: la relazione di custodia e la derivazione del danno dalla cosa. Prescinde da una condotta colposa. L'attrice aveva provato – spiega il Tribunale - che pag. 2/16 la caduta fosse avvenuta a causa della sconnessione dell'asfalto. Le testimoni , e figlie CP_1 Testimone_1 Tes_2 dell'attrice, avevano raccontato che la madre quella mattina si era recata al mercato direttamente dal lavoro e indossava delle scarpe da lavoro antiscivolo: “lei ha una protesi e perciò usa abitualmente quelle scarpe, lei non usa mai i tacchi né scarpe eleganti” (teste CP_1
; “aveva scarpe antiscivolo, perché fa pulizie;
lo so perché la
[...] mamma lavora sempre con quelle scarpe;
perché non cada (lei ha una protesi d'anca) cerchiamo di comprarle sempre le scarpe antiscivolo, quelle un po' rigide” (teste ); “aveva scarpe antiscivolo;
Testimone_1 posso dirlo con certezza perché noi ci troviamo tutte le mattine a fare colazione, io e le mie sorelle aspettavamo la mamma” (teste Tes_2
. Sulla dinamica della caduta le testi avevano raccontato: “… il
[...] punto in cui è caduta la mamma è una specie di buca, sembra quasi che sia passata una macchina e abbia lasciato il segno;
non c'era segnalazione ed il colore era uniforme … il punto di caduta è quello contrassegnato con il cerchio nelle fotografie sub doc. 1 parte attrice;
io ero di fronte a mia mamma;
era pieno di gente;
io ho quindi visto mia mamma a terra quando è caduta e io sono andata ad aiutarla;
non è che sono stata a controllare ogni passo di mia mamma” (teste CP_1
; “mentre stava tornando da noi che la aspettavamo, è
[...] inciampata su una buca della pavimentazione che era sconnessa … la buca non si vedeva tanto, a parte le strisce bianche … il punto di caduta
è quello contrassegnato con il cerchio nelle fotografie sub doc. 1 parte attrice… io sono andata a soccorrere la mamma dopo che era già caduta” (teste ); “preciso che io mi trovavo a qualche Testimone_1 metro di distanza, pertanto non ho visto direttamente la mamma cadere;
sono però subito accorsa per aiutarla a sollevarsi … la buca non si vedeva tanto, il colore era identico su tutto il manto, c'era solo un
pag. 3/16 dislivello che non si notava … posso dire che la mamma sia caduta proprio su quel punto perché l'ho aiutata a sollevarsi insieme alle mie sorelle proprio su quella buca … il punto di caduta è quello contrassegnato con il cerchio nelle fotografie sub doc. 1 parte attrice”
(teste ). Tutte le testimoni avevano sostenuto che qualche Tes_2 giorno dopo l'infortunio lo stato dei luoghi era stato modificato mediante la copertura della sconnessione del manto stradale. Le condizioni della strada erano state confermate anche dalla teste della Testimone_3
Polizia Locale del . aveva riferito di TE Parte_2 aver visto la madre cadere in mezzo alla folla e non che fosse coperta dalla folla, precisando che il punto è quello contraddistinto in rosso nelle fotografie. Anche aveva specificato che la madre era Testimone_1 inciampata su una sconnessione della pavimentazione. A sua volta
, che aveva aiutato la madre a rialzarsi, aveva confermato Tes_2 che la caduta era avvenuta in corrispondenza della sconnessione.
1.2 Nella relazione della polizia locale era stato riferimento a una caduta “a causa di un lieve dislivello stradale presente sulla linea di mezzeria della pista ciclabile di via Fapanni (in corrispondenza dell'intersezione di riviera Magellano)”. L'entità della sconnessione della pista ciclabile, peraltro in zona destinata allo svolgimento del mercato rionale e, quindi, interessata dal passaggio indistinto dei pedoni, emerge anche in modo significativo dalle fotografie prodotte (v. le fotografie 3 e 4 sub doc. 1 attrice).
1.3 Il Tribunale riconosce che, qualora la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannoso il normale utilizzo. La caduta aveva però trovato causa e pag. 4/16 origine in una condizione di pericolosità dei luoghi e non era, quindi, riconducibile ad un comportamento colposo della persona, peraltro solo genericamente invocato dal La condizione del manto stradale Pt_1 rendeva la caduta prevedibile ed evitabile, tanto è vero che si era provveduto a un rappezzo del manto stradale. Solo camminando con gli occhi rivolti verso il basso la pedona avrebbe potuto scansare la connessione, che aveva una estensione modesta e non era segnalata.
1.4 Per la CTU medico–legale l'infortunata aveva riportato una
“distorsione di polso sinistro con verosimile infrazione dello scafoide carpale, distorsione tibio-tarsica sinistra e infrazione della rotula omolaterale”. Considerando l'età di 58 anni e un'invalidità permanente di 5,5%, applicate la Tabella del Tribunale di Venezia 2020, il giudice ha riconosciuto la somma di euro 10.003,56, attualizzata in euro
11.494,09, a titolo di pregiudizio biologico/dinamico-relazionale permanente. Ha escluso la personalizzazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, in assenza di elementi di prova in merito alla sussistenza di profili “del tutto anomali ed affatto peculiari”. Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo d'invalidità temporanea, ha liquidato, quale pregiudizio biologico temporaneo,
l'importo di euro 3.750,00 (euro 100/g). Per il consulente la sofferenza era stata di grado moderato per il periodo di malattia/convalescenza e lieve nel postumo. A titolo di danno morale è stata liquidata la somma di euro 2.874,40 e, come danni patrimoniali, sono state riconosciute le somme di euro 74,88 per spese mediche documentate ed euro 558,76 per una consulenza stragiudiziale.
1.5 Gli interessi sulla somma di euro 19.314,63 sono stati riconosciuti al tasso dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo sul pag. 5/16 capitale devalutato alla data della domanda (30.4.2022) di euro
17.752,42, rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo. A proposito degli interessi, il Tribunale ha osservato:
- che, in assenza di allegazione circa il divario fra redditività media del denaro e tasso di svalutazione, con riferimento agli interessi compensativi a far tempo dall'evento di danno, non è possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla rivalutazione del credito;
- che l'incipit dell'art. 1284, comma 4, c.c. non è sufficiente per ritenere che l'intera disciplina sia limitata all'area delle obbligazioni contrattuali perché non è possibile trarre da una disposizione limitativa di un effetto normativo l'ambito di applicazione di quest'ultimo. L'effetto può avere una portata sua propria ed è la proposizione limitativa ad avere nel proprio ristretto ambito;
- che, mentre l'art. 1224 c.c. detta la disciplina degli interessi in ragione della mora del debitore, l'art. 1284, comma 4, c.c. ne regola la disciplina una volta che il credito sia azionato in giudizio, avendo il legislatore prefigurato un forte incentivo all'adempimento per il debitore, al di là della questione dell'applicazione della disciplina di derivazione comunitaria in funzione della natura dell'operazione;
- che l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di matrice contrattuale è stata riconosciuta di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, con un'interpretazione finalistica della norma (contenere gli effetti negativi della durata dei processi) e precisando che il riferimento alla possibilità di un diverso accordo delle parti non è indice dell'intenzione di delimitare il campo di applicazione della norma;
- che in tema di compensi professionali è stato affermato che la liquidità del credito non è un requisito della mora. La colpa, quale pag. 6/16 presupposto della mora, va esclusa solo nel caso in cui il debitore sia impossibilito in maniera assoluta a quantificare la prestazione e non nel caso in cui, pur a fronte di un credito illiquido, abbia la possibilità di compierne una stima.
2. L'appellante chiede che, in riforma della TE sentenza, la domanda di risarcimento sia rigettata o, in via subordinata, sia dichiarata la corresponsabilità di nella causazione del CP_1 sinistro. Lamenta:
2.1 l'errata valutazione delle risultanze istruttorie perché a) nessuna delle testimoni escusse aveva riferito con certezza di aver visto la madre cadere a causa della sconnessione, avendo semplicemente riferito di averla rinvenuta in prossimità dell'ammaloramento; b) il fatto storico non può essere confermato sulla base del giudizio di compatibilità espresso dal C.T.U. medico-legale; c) non è stata fornita prova in ordine a modalità e cause della caduta;
d) la relazione della polizia locale si limita a riprodurre lo stato dei luoghi ma non chiarisce la dinamica;
2.2 l'errata valutazione circa l'insidia. Non vi era alcun pericolo, non sussistendo i caratteri individuati dalla giurisprudenza per potersi ipotizzare l'esistenza di una c.d. “insidia”: non se ne ravvisano né
l'invisibilità oggettiva, né l'imprevedibilità soggettiva. La sconnessione era immediatamente percepibile anche in ragione del fatto che su di essa erano state dipinte le strisce bianche tratteggiate della pista ciclabile. Se la sconnessione emerge in modo significativo,
l'avvallamento era perfettamente visibile. L'avvallamento ha uno pag. 7/16 sviluppo progressivo e graduale e non può pertanto integrare gli elementi di pericolosità;
2.3 l'errata esclusione del caso fortuito, costituito dalla condotta imprudente e negligente della danneggiata. Un incedere distratto può escludere la responsabilità, qualora si versi in ipotesi di negligenza evidente e inescusabile. L'appellata avrebbe potuto avvedersi di qualunque sconnessione o dislivello nella pavimentazione ed evitarla, anche considerata la presenza di strisce tratteggiate bianche proprio in corrispondenza del dislivello. Vi era una situazione di chiara percettibilità visiva e di prevedibilità in un tratto rettilineo ed in orario diurno. In presenza di una cosa inerte il giudizio di pericolosità va ragguagliato a quella che è la “normale interazione con la realtà circostante”;
2.4 quantomeno il mancato riconoscimento, per le ragioni evidenziate, circa lo stato dei luoghi e la condotta distratta e negligente, del concorso del fatto colposo della danneggiata. La visibilità era ottima, il dislivello era visibile e prevedibile, trattandosi di sedime stradale aperto al traffico veicolare;
2.5 che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha per oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie. Sono riconoscibili i soli interessi previsti dal primo comma dell'art. 1284 c.c., trattandosi di obbligazione derivante da fatto illecito.
pag. 8/16 3. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Non sussistono dubbi in ordine al punto in cui l'appellata si era infortunata cadendo. Non è emersa alcuna ipotesi alternativa rispetto a quella confermata dalle testimonianze. Il ripristino della pavimentazione ha costituito implicito riconoscimento dell'attitudine offensiva della sconnessione. La buca/dislivello presentava le caratteristiche del pericolo occulto: non era visibile né evitabile. Il dislivello era coperto e nascosto dalle persone che a quell'ora della giornata affollavano la strada. Altre persone erano inciampate nello stesso luogo. La strada è destinata ad ospitare bisettimanalmente il mercato rionale, sicché la stessa deve essere sottoposta a maggior attenzione e manutenzione proprio in ragione del transito di numerosi pedoni. Con specifico riferimento al motivo relativo agli interessi, le argomentazioni dell'appellante sono superate dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
4. Il primo motivo di appello sulla valutazione delle risultanze istruttorie non è accoglibile. Degli argomenti spesi dalla difesa dell'appellante rilevano essenzialmente quelli relativi alle testimonianze delle persone che assistettero all'infortunio. Le loro dichiarazioni concordano, non sono contraddette da elementi di prova di segno contrario, e si rafforzano reciprocamente. cadde in CP_1 corrispondenza della sconnessione presente sulla sede stradale e pertanto, secondo un ragionamento probabilistico, dato che l'infortunata non ebbe un malore, non indossava scarpe con tacchi né fu spinta da qualcuno, per essere inciampata sul dislivello presente sulla strada. La difesa dell'appellante non è in grado d'individuare una probabile ricostruzione alternativa dell'accaduto. L'affermazione secondo cui non sono state provate le modalità della caduta rimane su un piano astratto pag. 9/16 perché l'unica spiegazione è che la sconnessione abbia fatto perdere l'equilibrio alla persona. È scontato che il CTU può avere espresso un giudizio di compatibilità ma non è sulla relazione medico-legale che il giudice ha basato la ricostruzione dei fatti. È altrettanto certo che la polizia municipale sopraggiunse in un secondo momento ma è rilevante che anche il personale intervenuto constatò la presenza di una sconnessione.
5. Il secondo motivo di appello sull'insidia è infondato. Con ampi richiami giurisprudenziali, non smentiti nemmeno dai precedenti ricordati dalla difesa del , il giudice ha ricordato che TE si discute di un'ipotesi, secondo il diritto vivente, di responsabilità oggettiva (cfr., di recente, Cass., sez. 3, ord. n. 18518 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 12760 del 2024, Cass., sez. sez. 3, sent. n. 11152 del
2023 e Cass., s.u., sent. n. 20943 del 2022). Il soggetto danneggiato ha l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e il rapporto di custodia, non anche la mancanza di colpa nel relazionarsi con la cosa. La danneggiata non doveva dimostrare l'esistenza di un'insidia. L'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la responsabilità per beni pubblici di ampie dimensioni va limitata con il ricorso alle categorie dell'insidia o del trabocchetto, è stato superato ancora nel 2006 (Cass., sez. 3, sent. n. 15383 e 15384 del 2006). L'insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che integra una situazione di pericolo occulto. Tale accertamento, con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, è reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 c.c., che prevede un caso di responsabilità oggettiva.
6. Il terzo motivo di appello sul caso fortuito non è accoglibile.
pag. 10/16 La natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito. Tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso normali cautele, tanto più il comportamento imprudente del danneggiato deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass., sez. 3, ord. n.
12663 del 2024). Nel caso in esame, pur discutendosi di “res inerte”, la possibilità di una condotta imprudenza non trova riscontri:
-la danneggiata indossava scarpe antinfortunistiche, che assicuravano una buona aderenza;
-la visibilità della sconnessione era verosimilmente compromessa dalle numerose persone che affollavano la strada del mercato;
-nulla di concreto è emerso con riferimento a eventuali distrazioni o leggerezze dell'infortunata nel camminare per strada.
7. Il quarto motivo di appello sul concorso del fatto colposo della danneggiata è parimenti da rigettare perché si CP_1 fonda sulle argomentazioni difensive già esaminate. La condotta colposa del danneggiato può escludere la responsabilità se si pone come unico antecedente causale del danno. Spesso la valutazione al riguardo è compiuta con specifico riferimento all'uso anormale della cosa. Può anche ridurre la responsabilità ex art. 1227, comma 1, c.c. perché il fatto colposo del creditore può aver concorso a cagionare il danno, in via esemplificativa, perché anomalia del manto stradale è visibile, per la conoscenza dei luoghi, o per l'elevata velocità rispetto allo stato dei luoghi. Deve però ribadirsi che manca la prova di una concreta condotta colposa della vittima.
pag. 11/16 8. Il quinto motivo di appello sull'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. deve essere accolto.
8.1 Al creditore di un'obbligazione di valore può spettare anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass.,
s.u., sent. n. 1712 del 17.12.95), ma dal “coacervo” del credito originario, via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
8.2 Nell'affrontare la questione su cosa debba intendersi quando il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali”, senza alcuna ulteriore specificazione, le Sezioni Unite hanno di recente sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma 4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e pag. 12/16 quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284
c.c. (Cass., s.u., n. 12449 del 2024). Se ne deduce che gli interessi del comma 4 non sono sempre automaticamente riconoscibili dalla domanda giudiziale, come incentivo all'adempimento del debitore, e quindi non siano considerati degli “interessi moratori legali” per ogni forma di obbligazione.
8.3 L'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria è controversa. Parte della giurisprudenza ritiene la norma applicabile oltre che obbligazioni contrattuali anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023), mentre l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018 e Cass., sez. 2, sent.
n. 14512 del 2022). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione peraltro non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. 3, sent. n. 19063 del
2023). Nelle obbligazioni di valore, l'effetto dell'applicazione del quarto pag. 13/16 comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d.
“super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno risolversi in una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui la pubblicazione amministrazione è chiamata a rispondere con denaro pubblico a titolo di responsabilità oggettiva.
8.4 Nel caso in esame sul criterio liquidatorio degli interessi ai fini del ristoro del danno da ritardo nulla era stato tempestivamente allegato
(v. atto di citazione 29.4.22, pag. 7 e prima memoria ex art. 183, comma 1, c.c., pag. 6) ed erano tra l'altro stati espressamente richiesti unicamente gli “interessi legali”. Avendo il Tribunale espressamente escluso l'applicazione degli interessi compensativi (v. motivazione della sentenza, pag. 18), in assenza d'impugnazione incidentale, possono essere riconosciuti alla danneggiata unicamente gli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c. e solo per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza.
9. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Nel caso di specie la sentenza deve essere riformata unicamente con riferimento alla decorrenza e al tasso degli interessi. Parte soccombente pag. 14/16 rimane il . La riforma non influisce sullo scaglione del TE
d.m. n. 55 del 2014 applicabile né giustifica, data la sua modesta rilevanza, una modifica dei compensi liquidati per il giudizio di primo grado. Per il giudizio di gravame i compensi sono liquidati nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro
921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la TE CP_1 sentenza del Tribunale di Venezia 19.4.2024, n. 1135, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma, 1.1 condanna il al pagamento in favore di TE CP_1 degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma di euro
[...]
19.314,63 unicamente dalla sentenza al saldo;
1.2 condanna il alla rifusione in favore di delle TE CP_1 spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna il al pagamento, in favore di TE
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate CP_1 nella somma di euro 3.777,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
pag. 15/16 3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 20.2.2025
Il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1192/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso TE P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario ANDREA CESARE, con studio in VIA
MESTRINA n. 85/6, MESTRE (P.E.C. Email_1
[...]
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario LAURA POSSIEDI, con studio in via L.
Bissolati n. 6, Venezia-Mestre (P.E.C. Email_2
[...]
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
19.4.2024, n. 1135
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO, IN RIFORMA
DELL'IMPUGNATA SENTENZA: − rigettarsi, per i motivi di cui in narrativa, le domande formulate dalla signora nei CP_1 confronti del perché infondate ed indimostrate;
− in TE via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del
, dichiararsi la corresponsabilità della sig.ra TE CP_1 nella causazione del sinistro de quo in misura prevalente. IN
[...]
OGNI CASO − con rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: respingere l'appello proposto dal in persona del Sindaco legale TE rappresentante pro tempore, in quanto infondato, con conferma della sentenza n.1135/2024, pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 19 aprile 2024. In ogni caso - Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1135/2024 il Tribunale di Venezia ha condannato il al risarcimento dei danni in favore della pedona TE
, liquidati nella somma di euro 19.314,63, oltre interessi. CP_1
L'attrice aveva dedotto di essere inciampata la mattina del 28.4.2021 in una sconnessione della pavimentazione stradale, all'altezza dell'incrocio fra Riviera Magellano e Via Fapanni in Venezia-Mestre. La strada era riservata ai pedoni per il mercato settimanale. Il si era difeso Pt_1 sostenendo che la caduta – qualora dimostrata - era dipesa dall'infortunata, che non aveva prestato la dovuta attenzione, tenuto conto delle numerose persone presenti intorno ai banchi del mercato.
1.1 L'art. 2051 c.c. prevede due unici presupposti applicativi: la relazione di custodia e la derivazione del danno dalla cosa. Prescinde da una condotta colposa. L'attrice aveva provato – spiega il Tribunale - che pag. 2/16 la caduta fosse avvenuta a causa della sconnessione dell'asfalto. Le testimoni , e figlie CP_1 Testimone_1 Tes_2 dell'attrice, avevano raccontato che la madre quella mattina si era recata al mercato direttamente dal lavoro e indossava delle scarpe da lavoro antiscivolo: “lei ha una protesi e perciò usa abitualmente quelle scarpe, lei non usa mai i tacchi né scarpe eleganti” (teste CP_1
; “aveva scarpe antiscivolo, perché fa pulizie;
lo so perché la
[...] mamma lavora sempre con quelle scarpe;
perché non cada (lei ha una protesi d'anca) cerchiamo di comprarle sempre le scarpe antiscivolo, quelle un po' rigide” (teste ); “aveva scarpe antiscivolo;
Testimone_1 posso dirlo con certezza perché noi ci troviamo tutte le mattine a fare colazione, io e le mie sorelle aspettavamo la mamma” (teste Tes_2
. Sulla dinamica della caduta le testi avevano raccontato: “… il
[...] punto in cui è caduta la mamma è una specie di buca, sembra quasi che sia passata una macchina e abbia lasciato il segno;
non c'era segnalazione ed il colore era uniforme … il punto di caduta è quello contrassegnato con il cerchio nelle fotografie sub doc. 1 parte attrice;
io ero di fronte a mia mamma;
era pieno di gente;
io ho quindi visto mia mamma a terra quando è caduta e io sono andata ad aiutarla;
non è che sono stata a controllare ogni passo di mia mamma” (teste CP_1
; “mentre stava tornando da noi che la aspettavamo, è
[...] inciampata su una buca della pavimentazione che era sconnessa … la buca non si vedeva tanto, a parte le strisce bianche … il punto di caduta
è quello contrassegnato con il cerchio nelle fotografie sub doc. 1 parte attrice… io sono andata a soccorrere la mamma dopo che era già caduta” (teste ); “preciso che io mi trovavo a qualche Testimone_1 metro di distanza, pertanto non ho visto direttamente la mamma cadere;
sono però subito accorsa per aiutarla a sollevarsi … la buca non si vedeva tanto, il colore era identico su tutto il manto, c'era solo un
pag. 3/16 dislivello che non si notava … posso dire che la mamma sia caduta proprio su quel punto perché l'ho aiutata a sollevarsi insieme alle mie sorelle proprio su quella buca … il punto di caduta è quello contrassegnato con il cerchio nelle fotografie sub doc. 1 parte attrice”
(teste ). Tutte le testimoni avevano sostenuto che qualche Tes_2 giorno dopo l'infortunio lo stato dei luoghi era stato modificato mediante la copertura della sconnessione del manto stradale. Le condizioni della strada erano state confermate anche dalla teste della Testimone_3
Polizia Locale del . aveva riferito di TE Parte_2 aver visto la madre cadere in mezzo alla folla e non che fosse coperta dalla folla, precisando che il punto è quello contraddistinto in rosso nelle fotografie. Anche aveva specificato che la madre era Testimone_1 inciampata su una sconnessione della pavimentazione. A sua volta
, che aveva aiutato la madre a rialzarsi, aveva confermato Tes_2 che la caduta era avvenuta in corrispondenza della sconnessione.
1.2 Nella relazione della polizia locale era stato riferimento a una caduta “a causa di un lieve dislivello stradale presente sulla linea di mezzeria della pista ciclabile di via Fapanni (in corrispondenza dell'intersezione di riviera Magellano)”. L'entità della sconnessione della pista ciclabile, peraltro in zona destinata allo svolgimento del mercato rionale e, quindi, interessata dal passaggio indistinto dei pedoni, emerge anche in modo significativo dalle fotografie prodotte (v. le fotografie 3 e 4 sub doc. 1 attrice).
1.3 Il Tribunale riconosce che, qualora la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannoso il normale utilizzo. La caduta aveva però trovato causa e pag. 4/16 origine in una condizione di pericolosità dei luoghi e non era, quindi, riconducibile ad un comportamento colposo della persona, peraltro solo genericamente invocato dal La condizione del manto stradale Pt_1 rendeva la caduta prevedibile ed evitabile, tanto è vero che si era provveduto a un rappezzo del manto stradale. Solo camminando con gli occhi rivolti verso il basso la pedona avrebbe potuto scansare la connessione, che aveva una estensione modesta e non era segnalata.
1.4 Per la CTU medico–legale l'infortunata aveva riportato una
“distorsione di polso sinistro con verosimile infrazione dello scafoide carpale, distorsione tibio-tarsica sinistra e infrazione della rotula omolaterale”. Considerando l'età di 58 anni e un'invalidità permanente di 5,5%, applicate la Tabella del Tribunale di Venezia 2020, il giudice ha riconosciuto la somma di euro 10.003,56, attualizzata in euro
11.494,09, a titolo di pregiudizio biologico/dinamico-relazionale permanente. Ha escluso la personalizzazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, in assenza di elementi di prova in merito alla sussistenza di profili “del tutto anomali ed affatto peculiari”. Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo d'invalidità temporanea, ha liquidato, quale pregiudizio biologico temporaneo,
l'importo di euro 3.750,00 (euro 100/g). Per il consulente la sofferenza era stata di grado moderato per il periodo di malattia/convalescenza e lieve nel postumo. A titolo di danno morale è stata liquidata la somma di euro 2.874,40 e, come danni patrimoniali, sono state riconosciute le somme di euro 74,88 per spese mediche documentate ed euro 558,76 per una consulenza stragiudiziale.
1.5 Gli interessi sulla somma di euro 19.314,63 sono stati riconosciuti al tasso dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo sul pag. 5/16 capitale devalutato alla data della domanda (30.4.2022) di euro
17.752,42, rivalutato di anno in anno dalla stessa data al saldo. A proposito degli interessi, il Tribunale ha osservato:
- che, in assenza di allegazione circa il divario fra redditività media del denaro e tasso di svalutazione, con riferimento agli interessi compensativi a far tempo dall'evento di danno, non è possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla rivalutazione del credito;
- che l'incipit dell'art. 1284, comma 4, c.c. non è sufficiente per ritenere che l'intera disciplina sia limitata all'area delle obbligazioni contrattuali perché non è possibile trarre da una disposizione limitativa di un effetto normativo l'ambito di applicazione di quest'ultimo. L'effetto può avere una portata sua propria ed è la proposizione limitativa ad avere nel proprio ristretto ambito;
- che, mentre l'art. 1224 c.c. detta la disciplina degli interessi in ragione della mora del debitore, l'art. 1284, comma 4, c.c. ne regola la disciplina una volta che il credito sia azionato in giudizio, avendo il legislatore prefigurato un forte incentivo all'adempimento per il debitore, al di là della questione dell'applicazione della disciplina di derivazione comunitaria in funzione della natura dell'operazione;
- che l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. a tutte le obbligazioni pecuniarie e non solo a quelle di matrice contrattuale è stata riconosciuta di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità, con un'interpretazione finalistica della norma (contenere gli effetti negativi della durata dei processi) e precisando che il riferimento alla possibilità di un diverso accordo delle parti non è indice dell'intenzione di delimitare il campo di applicazione della norma;
- che in tema di compensi professionali è stato affermato che la liquidità del credito non è un requisito della mora. La colpa, quale pag. 6/16 presupposto della mora, va esclusa solo nel caso in cui il debitore sia impossibilito in maniera assoluta a quantificare la prestazione e non nel caso in cui, pur a fronte di un credito illiquido, abbia la possibilità di compierne una stima.
2. L'appellante chiede che, in riforma della TE sentenza, la domanda di risarcimento sia rigettata o, in via subordinata, sia dichiarata la corresponsabilità di nella causazione del CP_1 sinistro. Lamenta:
2.1 l'errata valutazione delle risultanze istruttorie perché a) nessuna delle testimoni escusse aveva riferito con certezza di aver visto la madre cadere a causa della sconnessione, avendo semplicemente riferito di averla rinvenuta in prossimità dell'ammaloramento; b) il fatto storico non può essere confermato sulla base del giudizio di compatibilità espresso dal C.T.U. medico-legale; c) non è stata fornita prova in ordine a modalità e cause della caduta;
d) la relazione della polizia locale si limita a riprodurre lo stato dei luoghi ma non chiarisce la dinamica;
2.2 l'errata valutazione circa l'insidia. Non vi era alcun pericolo, non sussistendo i caratteri individuati dalla giurisprudenza per potersi ipotizzare l'esistenza di una c.d. “insidia”: non se ne ravvisano né
l'invisibilità oggettiva, né l'imprevedibilità soggettiva. La sconnessione era immediatamente percepibile anche in ragione del fatto che su di essa erano state dipinte le strisce bianche tratteggiate della pista ciclabile. Se la sconnessione emerge in modo significativo,
l'avvallamento era perfettamente visibile. L'avvallamento ha uno pag. 7/16 sviluppo progressivo e graduale e non può pertanto integrare gli elementi di pericolosità;
2.3 l'errata esclusione del caso fortuito, costituito dalla condotta imprudente e negligente della danneggiata. Un incedere distratto può escludere la responsabilità, qualora si versi in ipotesi di negligenza evidente e inescusabile. L'appellata avrebbe potuto avvedersi di qualunque sconnessione o dislivello nella pavimentazione ed evitarla, anche considerata la presenza di strisce tratteggiate bianche proprio in corrispondenza del dislivello. Vi era una situazione di chiara percettibilità visiva e di prevedibilità in un tratto rettilineo ed in orario diurno. In presenza di una cosa inerte il giudizio di pericolosità va ragguagliato a quella che è la “normale interazione con la realtà circostante”;
2.4 quantomeno il mancato riconoscimento, per le ragioni evidenziate, circa lo stato dei luoghi e la condotta distratta e negligente, del concorso del fatto colposo della danneggiata. La visibilità era ottima, il dislivello era visibile e prevedibile, trattandosi di sedime stradale aperto al traffico veicolare;
2.5 che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha per oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie. Sono riconoscibili i soli interessi previsti dal primo comma dell'art. 1284 c.c., trattandosi di obbligazione derivante da fatto illecito.
pag. 8/16 3. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Non sussistono dubbi in ordine al punto in cui l'appellata si era infortunata cadendo. Non è emersa alcuna ipotesi alternativa rispetto a quella confermata dalle testimonianze. Il ripristino della pavimentazione ha costituito implicito riconoscimento dell'attitudine offensiva della sconnessione. La buca/dislivello presentava le caratteristiche del pericolo occulto: non era visibile né evitabile. Il dislivello era coperto e nascosto dalle persone che a quell'ora della giornata affollavano la strada. Altre persone erano inciampate nello stesso luogo. La strada è destinata ad ospitare bisettimanalmente il mercato rionale, sicché la stessa deve essere sottoposta a maggior attenzione e manutenzione proprio in ragione del transito di numerosi pedoni. Con specifico riferimento al motivo relativo agli interessi, le argomentazioni dell'appellante sono superate dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
4. Il primo motivo di appello sulla valutazione delle risultanze istruttorie non è accoglibile. Degli argomenti spesi dalla difesa dell'appellante rilevano essenzialmente quelli relativi alle testimonianze delle persone che assistettero all'infortunio. Le loro dichiarazioni concordano, non sono contraddette da elementi di prova di segno contrario, e si rafforzano reciprocamente. cadde in CP_1 corrispondenza della sconnessione presente sulla sede stradale e pertanto, secondo un ragionamento probabilistico, dato che l'infortunata non ebbe un malore, non indossava scarpe con tacchi né fu spinta da qualcuno, per essere inciampata sul dislivello presente sulla strada. La difesa dell'appellante non è in grado d'individuare una probabile ricostruzione alternativa dell'accaduto. L'affermazione secondo cui non sono state provate le modalità della caduta rimane su un piano astratto pag. 9/16 perché l'unica spiegazione è che la sconnessione abbia fatto perdere l'equilibrio alla persona. È scontato che il CTU può avere espresso un giudizio di compatibilità ma non è sulla relazione medico-legale che il giudice ha basato la ricostruzione dei fatti. È altrettanto certo che la polizia municipale sopraggiunse in un secondo momento ma è rilevante che anche il personale intervenuto constatò la presenza di una sconnessione.
5. Il secondo motivo di appello sull'insidia è infondato. Con ampi richiami giurisprudenziali, non smentiti nemmeno dai precedenti ricordati dalla difesa del , il giudice ha ricordato che TE si discute di un'ipotesi, secondo il diritto vivente, di responsabilità oggettiva (cfr., di recente, Cass., sez. 3, ord. n. 18518 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 12760 del 2024, Cass., sez. sez. 3, sent. n. 11152 del
2023 e Cass., s.u., sent. n. 20943 del 2022). Il soggetto danneggiato ha l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e il rapporto di custodia, non anche la mancanza di colpa nel relazionarsi con la cosa. La danneggiata non doveva dimostrare l'esistenza di un'insidia. L'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la responsabilità per beni pubblici di ampie dimensioni va limitata con il ricorso alle categorie dell'insidia o del trabocchetto, è stato superato ancora nel 2006 (Cass., sez. 3, sent. n. 15383 e 15384 del 2006). L'insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che integra una situazione di pericolo occulto. Tale accertamento, con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, è reso superfluo dalla riconducibilità della fattispecie all'art. 2051 c.c., che prevede un caso di responsabilità oggettiva.
6. Il terzo motivo di appello sul caso fortuito non è accoglibile.
pag. 10/16 La natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito. Tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso normali cautele, tanto più il comportamento imprudente del danneggiato deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass., sez. 3, ord. n.
12663 del 2024). Nel caso in esame, pur discutendosi di “res inerte”, la possibilità di una condotta imprudenza non trova riscontri:
-la danneggiata indossava scarpe antinfortunistiche, che assicuravano una buona aderenza;
-la visibilità della sconnessione era verosimilmente compromessa dalle numerose persone che affollavano la strada del mercato;
-nulla di concreto è emerso con riferimento a eventuali distrazioni o leggerezze dell'infortunata nel camminare per strada.
7. Il quarto motivo di appello sul concorso del fatto colposo della danneggiata è parimenti da rigettare perché si CP_1 fonda sulle argomentazioni difensive già esaminate. La condotta colposa del danneggiato può escludere la responsabilità se si pone come unico antecedente causale del danno. Spesso la valutazione al riguardo è compiuta con specifico riferimento all'uso anormale della cosa. Può anche ridurre la responsabilità ex art. 1227, comma 1, c.c. perché il fatto colposo del creditore può aver concorso a cagionare il danno, in via esemplificativa, perché anomalia del manto stradale è visibile, per la conoscenza dei luoghi, o per l'elevata velocità rispetto allo stato dei luoghi. Deve però ribadirsi che manca la prova di una concreta condotta colposa della vittima.
pag. 11/16 8. Il quinto motivo di appello sull'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. deve essere accolto.
8.1 Al creditore di un'obbligazione di valore può spettare anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass.,
s.u., sent. n. 1712 del 17.12.95), ma dal “coacervo” del credito originario, via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
8.2 Nell'affrontare la questione su cosa debba intendersi quando il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali”, senza alcuna ulteriore specificazione, le Sezioni Unite hanno di recente sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma 4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e pag. 12/16 quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284
c.c. (Cass., s.u., n. 12449 del 2024). Se ne deduce che gli interessi del comma 4 non sono sempre automaticamente riconoscibili dalla domanda giudiziale, come incentivo all'adempimento del debitore, e quindi non siano considerati degli “interessi moratori legali” per ogni forma di obbligazione.
8.3 L'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria è controversa. Parte della giurisprudenza ritiene la norma applicabile oltre che obbligazioni contrattuali anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023), mentre l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018 e Cass., sez. 2, sent.
n. 14512 del 2022). Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione peraltro non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass., sez. 3, sent. n. 19063 del
2023). Nelle obbligazioni di valore, l'effetto dell'applicazione del quarto pag. 13/16 comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d.
“super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno risolversi in una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui la pubblicazione amministrazione è chiamata a rispondere con denaro pubblico a titolo di responsabilità oggettiva.
8.4 Nel caso in esame sul criterio liquidatorio degli interessi ai fini del ristoro del danno da ritardo nulla era stato tempestivamente allegato
(v. atto di citazione 29.4.22, pag. 7 e prima memoria ex art. 183, comma 1, c.c., pag. 6) ed erano tra l'altro stati espressamente richiesti unicamente gli “interessi legali”. Avendo il Tribunale espressamente escluso l'applicazione degli interessi compensativi (v. motivazione della sentenza, pag. 18), in assenza d'impugnazione incidentale, possono essere riconosciuti alla danneggiata unicamente gli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1, c.c. e solo per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza.
9. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Nel caso di specie la sentenza deve essere riformata unicamente con riferimento alla decorrenza e al tasso degli interessi. Parte soccombente pag. 14/16 rimane il . La riforma non influisce sullo scaglione del TE
d.m. n. 55 del 2014 applicabile né giustifica, data la sua modesta rilevanza, una modifica dei compensi liquidati per il giudizio di primo grado. Per il giudizio di gravame i compensi sono liquidati nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro
921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la TE CP_1 sentenza del Tribunale di Venezia 19.4.2024, n. 1135, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma, 1.1 condanna il al pagamento in favore di TE CP_1 degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma di euro
[...]
19.314,63 unicamente dalla sentenza al saldo;
1.2 condanna il alla rifusione in favore di delle TE CP_1 spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna il al pagamento, in favore di TE
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate CP_1 nella somma di euro 3.777,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
pag. 15/16 3) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 20.2.2025
Il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 16/16